Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 26.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4391 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3
c.f. , Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio F. Frontino ed Angela Marinelli;
Ricorrenti
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., Controparte_3
rappresentato e
[...]
difeso dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Lotito;
Convenuto contumace
OGGETTO: compenso individuale accessorio.
*******
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato come sostituti di personale ATA di ruolo, hanno lamentato di non aver percepito il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 42 C.C.N.L.
Scuola del 26.05.1999.
Hanno pertanto domandato che, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte convenuta fosse condannata ad erogare il gli importi quantificati nello stesso atto introduttivo della controversia, oltre accessori di legge.
Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha concluso per l'integrale rigetto delle domande proposte.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive azionate.
Ha poi argomentato circa la necessità di detrarre dal calcolo del dovuto i giorni di assenza dal servizio.
Ha parallelamente invocato le fonti del diritto interno, proprio nella parte in cui hanno escluso la spettanza del compenso individuale accessorio per le supplenze brevi e saltuarie.
Il resistente ha, da ultimo, precisato che “i ricorrenti CP_1
e in alcuni degli anni scolastici Parte_2 Parte_4
in cui richiedono il compenso individuale accessorio hanno svolto anche supplenze sino al termine delle attività didattiche e quindi avrebbero già percepito il compenso richiesto”.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Pag. 2 di 5 Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, il compenso individuale accessorio non è riconosciuto al lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato implicanti supplenze brevi e saltuarie.
Tale limitazione si pone, tuttavia, in contrasto con il divieto di discriminazione clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio
Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
Come puntualmente dedotto dalla difesa dei ricorrenti, infatti, vengono in considerazione delle condizioni di impiego e non sussistono ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee ha determinato il mancato riconoscimento in capo agli odierni ricorrenti dell'emolumento per cui è causa.
La normativa interna dev'essere pertanto disapplicata e la parte datoriale pubblica, convenuta in giudizio, va condannata al pagamento del dovuto.
Valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del
Cerro ); Per_1
Pag. 3 di 5 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore
a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte di giustizia 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro , cit., punto 42)”; Per_1
c) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
2. Deve parallelamente respingersi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente.
Posto che, infatti, la più risalente delle pretese si riferisce a diritti maturati nel mese di ottobre 2016, deve evidenziarsi come i ricorrenti abbiano documentato di aver tempestivamente interrotto i termini di prescrizione con richiesta stragiudiziale pervenuta alla parte datoriale in data
2.10.2021.
3. Per inciso, i ricorrenti e non hanno articolato Parte_2 Pt_4
pretesa alcuna rispetto ai periodi in cui sono stati occupati con incarico fino al termine delle attività didattiche. Sicchè, anche sotto questo
Pag. 4 di 5 versante, le difese dell'amministrazione resistente non meritano condivisione.
Attraverso la produzione delle buste paga, peraltro, è dato evincere i giorni di effettiva presenza, per i quali tutti i lavoratori ricorrenti hanno diritto a vedersi corrisposte le differenze retributive oggetto di causa.
4. In definitiva, in difetto di specifica ulteriore contestazione circa la quantificazione operata, il convenuto va condannato agli importi CP_1
come calcolati dalla difesa attorea.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4391 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo rivendicato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento di
€ 578,20, oltre accessori, in favore di , Parte_1
€ 195,65, oltre accessori, in favore di , Parte_2
€ 570,85, oltre accessori, in favore di , Parte_3
€ 172,00, oltre accessori, in favore di;
Parte_4
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in € 2.060,00, oltre contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 26.3.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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