Art. 3. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto 1. All' articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
Note all'art. 3:
- Si riporta comma 304, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, come modificato dalla presente legge:
«304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS o all'INAIL qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente.
L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS e dell'INAIL L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS o all'INAIL le generalita' del destinatario o del disponente l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
Note all'art. 3:
- Si riporta comma 304, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, come modificato dalla presente legge:
«304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS o all'INAIL qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente.
L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS e dell'INAIL L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS o all'INAIL le generalita' del destinatario o del disponente l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.