Articolo 3 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Articolo 2Articolo 4
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12 gennaio 2025
Art. 3. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto 1. All' articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
Note all'art. 3:
- Si riporta comma 304, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, come modificato dalla presente legge:
«304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS o all'INAIL qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente.
L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS e dell'INAIL L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS o all'INAIL le generalita' del destinatario o del disponente l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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