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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6920/2024, promossa da:
- Avv. FOTIA MARIA Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv. TOFFOLETTO FRANCO, Avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, Controparte_1
FANO, Avv. FORCOLIN VANESSA
- Avv. LA BADESSA FRANCESCO ANTONIO CP_2
convenuto
Controparte_3 convenuto contumace
- Avv. BACCHINI ROBERTO ARGESE FRANCA Controparte_4
terzo chiamato
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta le domande da 1 a 3 delle conclusioni del ricorso;
accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL Trasporto, Merci, Spedizioni nel periodo dal 18.7.2022 al 30.09.2023 e dal 1.10.2023 al 31.3.2024; condanna la in solido con a Controparte_5 Controparte_3 versare al ricorrente la somma di euro 3226,08 lordi nel periodo dal 18.7.2022 al 30.09.2023, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna la in solido con a Controparte_5 Controparte_2 versare al ricorrente la somma di euro 734,70 lordi nel periodo dal 1.10.2023 al 31.3.2024, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna a tenere indenne in relazione a Controparte_4 Controparte_5 quanto la stessa sarà tenuta a pagare con riferimento al periodo precedente al 1.10.2022; compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna le convenute, in solido tra loro, a versare alla ricorrente la restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, in euro 1300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se versato e dovuto;
compensa le restanti spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6920/2024, promossa da:
- Avv. FOTIA MARIA Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv. TOFFOLETTO FRANCO, Avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, Controparte_1
FANO, Avv. FORCOLIN VANESSA
- Avv. LA BADESSA FRANCESCO ANTONIO CP_2
convenuto
Controparte_3 convenuto contumace
- Avv. BACCHINI ROBERTO ARGESE FRANCA Controparte_4
terzo chiamato
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta le domande da 1 a 3 delle conclusioni del ricorso;
accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL Trasporto, Merci, Spedizioni nel periodo dal 18.7.2022 al 30.09.2023 e dal 1.10.2023 al 31.3.2024; condanna la in solido con a Controparte_5 Controparte_3 versare al ricorrente la somma di euro 3226,08 lordi nel periodo dal 18.7.2022 al 30.09.2023, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna la in solido con a Controparte_5 Controparte_2 versare al ricorrente la somma di euro 734,70 lordi nel periodo dal 1.10.2023 al 31.3.2024, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna a tenere indenne in relazione a Controparte_4 Controparte_5 quanto la stessa sarà tenuta a pagare con riferimento al periodo precedente al 1.10.2022; compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna le convenute, in solido tra loro, a versare alla ricorrente la restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, in euro 1300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se versato e dovuto;
compensa le restanti spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison