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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione seconda civile
Il tribunale di CA, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 790/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Palermo (c.f.: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CA alla Via De Gasperi n.
48, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Giudice di Pace di
CA n. 1208/2018 R.G.;
[...]
[...]
p.i.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pizzari
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
CA Lido alla Via Saverio De Fiore n. 19/B, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CA n.
2730/2019, emessa in data 23.12.2019 e depositata in data 30.12.2019. Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni davanti al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di CA, accogliendo le istanze dell'odierna appellata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 572/2018, emesso nei suoi confronti in data 30.03.2018 nell'ambito del procedimento n. 1208/2018, per il pagamento della somma complessiva di € 3.167,85, oltre interessi moratori, spese e competenze del monitorio.
A sostegno del gravame, ha dedotto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto contestate – ad opera dell'opponente - tutte le fatture emesse ed azionate, anziché solo quelle specificamente indicate nell'atto di citazione in opposizione, nonché nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul creditore in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale ed alla fornitura della merce, nonostante la richiesta di prova orale a tal fine formulata in primo grado e, poi, reiterata nella presente sede di appello.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello, sul presupposto della correttezza della sentenza impugnata che avrebbe fatto buon governo delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova, e contestualmente eccependo la decadenza dell'appellante dalla riproposizione della richiesta di prova testimoniale, in mancanza di richiesta di revoca, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria con cui l'istanza istruttoria era stata rigettata.
All'udienza del 24.10.2025 la causa, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata
Pagina 2 di 6 trattenuta in decisione con concessione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale, parte appellata ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità del gravame per tardiva iscrizione a ruolo.
2. L'appello è improcedibile.
L'art. 348 c.p.c., rubricato “improcedibilità dell'appello”, recita: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Ai sensi dell'art. 347 c.p.c. “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme
e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
In forza del rinvio disposto dall'art. 347, cit., l'art. 165 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, dispone: “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto … deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
Orbene, dagli atti di causa emerge che l'appello è stato notificato a mezzo p.e.c. all'indirizzo del procuratore della società appellata costituito nel primo grado di giudizio in data 6/2/2020 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml, depositata telematicamente da parte appellante in data 25/9/2020; mentre alcun valore probatorio può avere la mera stampa in formato .pdf di una ricevuta di consegna datata 17/2/2020, non essendo possibile dalla stessa verificare la ritualità della notifica effettuata a mezzo p.e.c.) e la causa è stata iscritta a ruolo il 18/2/2020, al di là del termine di 10 giorni fissato dall'art. 165 c.p.c. (che è scaduto il
17/2/2020, cadendo di domenica il decimo giorno dalla notifica della citazione).
Ne consegue, pertanto, l'improcedibilità del gravame, rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 7356 del 2022), ragione per la quale la relativa eccezione sollevata dall'appellata soltanto in sede di comparsa conclusionale non è tardiva.
Pagina 3 di 6 Del resto, le norme che fissano condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, n.
24312, che ha stabilito che “ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio
l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale “error in procedendo” sia oggetto di ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale”).
Né ha efficacia sanante la costituzione del convenuto, avvenuta, a sua volta, tardivamente (mediante deposito in cancelleria della comparsa costitutiva in data
5/10/2020, a fronte di una citazione per l'udienza dell'8/6/2020).
Al riguardo, occorre segnalare che “a norma dell'art. 348, primo comma, cit., la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ.
(da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente
l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ. – e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato – sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art.
171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello” (cfr. Cass. Civ. n.
18906 del 2023).
Pagina 4 di 6 Pertanto, la tardiva costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell'appellato potrebbe valere ad attribuirgli nuove facoltà.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto come debba essere qui richiamato il recente e condivisibile insegnamento della Cassazione, secondo cui “non possa
l'impugnante giovarsi del principio che riconosce alla parte, costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un'impugnazione affetta da una causa di inammissibilità, la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè la stessa sia tempestiva e purchè non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della prima. Il criterio presuppone, invero, la proposizione di una impugnazione autonoma, rispetto alla prima, non già la mera rinotifica di quella inizialmente proposta, con i seguenti, ulteriori e decisivi corollari: a) che, equivalendo, per consolidato diritto vivente, la notifica di un'impugnazione a conoscenza legale della decisione impugnata, da quel momento decorrerà il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; b) che le due impugnazioni, in quanto proposte avverso la stessa sentenza, andranno riunite, ex art. 335 c.p.c., e decise con distinti capi di pronuncia”. Ed ancora, “all'inutile decorso del termine di costituzione di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., come in genere ad altre cause di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, può ovviarsi con la proposizione di una seconda impugnazione, purché tempestiva, sia in relazione all'osservanza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, sia in relazione alla mancata intervenuta declaratoria, nelle more, dell'improcedibilità o dell'inammissibilità di quella già proposta, ex art. 358 c.p.c., essendo - di
contro
- del tutto incongrua, a tal fine, la mera rinotifica della medesima impugnazione” (Cassazione civile, sez. III, 04/02/2016, n. 2165).
3. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto, tenuto conto dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022, del valore della causa (€ 3.167,85) e delle singole fasi del processo (con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento).
Pagina 5 di 6 4. Infine, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il tribunale di CA, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t.;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, e pone a carico di parte appellata la restante metà, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario di parte appellata;
- dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
CA, 16/12/2025
Il giudice
dott. Stefano Costarella
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione seconda civile
Il tribunale di CA, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 790/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Palermo (c.f.: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CA alla Via De Gasperi n.
48, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Giudice di Pace di
CA n. 1208/2018 R.G.;
[...]
[...]
p.i.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pizzari
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
CA Lido alla Via Saverio De Fiore n. 19/B, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CA n.
2730/2019, emessa in data 23.12.2019 e depositata in data 30.12.2019. Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni davanti al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di CA, accogliendo le istanze dell'odierna appellata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 572/2018, emesso nei suoi confronti in data 30.03.2018 nell'ambito del procedimento n. 1208/2018, per il pagamento della somma complessiva di € 3.167,85, oltre interessi moratori, spese e competenze del monitorio.
A sostegno del gravame, ha dedotto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto contestate – ad opera dell'opponente - tutte le fatture emesse ed azionate, anziché solo quelle specificamente indicate nell'atto di citazione in opposizione, nonché nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul creditore in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale ed alla fornitura della merce, nonostante la richiesta di prova orale a tal fine formulata in primo grado e, poi, reiterata nella presente sede di appello.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello, sul presupposto della correttezza della sentenza impugnata che avrebbe fatto buon governo delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova, e contestualmente eccependo la decadenza dell'appellante dalla riproposizione della richiesta di prova testimoniale, in mancanza di richiesta di revoca, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria con cui l'istanza istruttoria era stata rigettata.
All'udienza del 24.10.2025 la causa, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata
Pagina 2 di 6 trattenuta in decisione con concessione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale, parte appellata ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità del gravame per tardiva iscrizione a ruolo.
2. L'appello è improcedibile.
L'art. 348 c.p.c., rubricato “improcedibilità dell'appello”, recita: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Ai sensi dell'art. 347 c.p.c. “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme
e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
In forza del rinvio disposto dall'art. 347, cit., l'art. 165 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, dispone: “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto … deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
Orbene, dagli atti di causa emerge che l'appello è stato notificato a mezzo p.e.c. all'indirizzo del procuratore della società appellata costituito nel primo grado di giudizio in data 6/2/2020 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml, depositata telematicamente da parte appellante in data 25/9/2020; mentre alcun valore probatorio può avere la mera stampa in formato .pdf di una ricevuta di consegna datata 17/2/2020, non essendo possibile dalla stessa verificare la ritualità della notifica effettuata a mezzo p.e.c.) e la causa è stata iscritta a ruolo il 18/2/2020, al di là del termine di 10 giorni fissato dall'art. 165 c.p.c. (che è scaduto il
17/2/2020, cadendo di domenica il decimo giorno dalla notifica della citazione).
Ne consegue, pertanto, l'improcedibilità del gravame, rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 7356 del 2022), ragione per la quale la relativa eccezione sollevata dall'appellata soltanto in sede di comparsa conclusionale non è tardiva.
Pagina 3 di 6 Del resto, le norme che fissano condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, n.
24312, che ha stabilito che “ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio
l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale “error in procedendo” sia oggetto di ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale”).
Né ha efficacia sanante la costituzione del convenuto, avvenuta, a sua volta, tardivamente (mediante deposito in cancelleria della comparsa costitutiva in data
5/10/2020, a fronte di una citazione per l'udienza dell'8/6/2020).
Al riguardo, occorre segnalare che “a norma dell'art. 348, primo comma, cit., la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ.
(da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente
l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ. – e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato – sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art.
171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello” (cfr. Cass. Civ. n.
18906 del 2023).
Pagina 4 di 6 Pertanto, la tardiva costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell'appellato potrebbe valere ad attribuirgli nuove facoltà.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto come debba essere qui richiamato il recente e condivisibile insegnamento della Cassazione, secondo cui “non possa
l'impugnante giovarsi del principio che riconosce alla parte, costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un'impugnazione affetta da una causa di inammissibilità, la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè la stessa sia tempestiva e purchè non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della prima. Il criterio presuppone, invero, la proposizione di una impugnazione autonoma, rispetto alla prima, non già la mera rinotifica di quella inizialmente proposta, con i seguenti, ulteriori e decisivi corollari: a) che, equivalendo, per consolidato diritto vivente, la notifica di un'impugnazione a conoscenza legale della decisione impugnata, da quel momento decorrerà il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; b) che le due impugnazioni, in quanto proposte avverso la stessa sentenza, andranno riunite, ex art. 335 c.p.c., e decise con distinti capi di pronuncia”. Ed ancora, “all'inutile decorso del termine di costituzione di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., come in genere ad altre cause di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, può ovviarsi con la proposizione di una seconda impugnazione, purché tempestiva, sia in relazione all'osservanza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, sia in relazione alla mancata intervenuta declaratoria, nelle more, dell'improcedibilità o dell'inammissibilità di quella già proposta, ex art. 358 c.p.c., essendo - di
contro
- del tutto incongrua, a tal fine, la mera rinotifica della medesima impugnazione” (Cassazione civile, sez. III, 04/02/2016, n. 2165).
3. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto, tenuto conto dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022, del valore della causa (€ 3.167,85) e delle singole fasi del processo (con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento).
Pagina 5 di 6 4. Infine, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il tribunale di CA, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t.;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, e pone a carico di parte appellata la restante metà, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario di parte appellata;
- dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
CA, 16/12/2025
Il giudice
dott. Stefano Costarella
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