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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2024 promossa da:
C.F. ), (cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2 il 14.4.1973 ed ivi residente a[...], (cf: ), Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_3
(cf: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]di
[...] C.F._3
Stabia (NA), alla via Michele Esposito n. 6, (cf: ), nato Parte_4 C.F._4
a NE (KR) il 17.7.1969 ed ivi residente a[...], (cf: Parte_5
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Madonna di Mare n. 136, (cf: ), nato a [...] Parte_6 C.F._6
(KR) il 29.4.1975 ed ivi residente a[...], (cf: Parte_7
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], con il C.F._7 patrocinio degli Avv.ti Federica Iannone ed Amedeo Migale ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cutro (KR) via F. De Pinedo n. 1;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, TO CE e , elettivamente domiciliato presso CP_2 Controparte_3 presso l' , in Via Controparte_4
Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. CP_4 Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 quale docente attualmente assunto con contratto Parte_8
a tempo indeterminato presso l' assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze Controparte_5 del in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2015/2016 Controparte_1 al 2020/2021, , docente attualmente assunto presso l' con contratto a Parte_2 Controparte_5 tempo determinato dal 18.9.2023 al 30.6.2024, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2014/2015 al Controparte_1
2018/2019 e dal 2020/2021 al 2023/2024, docente attualmente assunto presso l' Parte_3 [...]
in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato nell'a.s. 2023/2024, assumeva di CP_5 aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato negli a/s dal 2017/2018 al 2020/2021, , docente attualmente assunto presso Parte_4 pagina 1 di 7 l' in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato nell'anno scolastico Controparte_6 in corso, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2014/2015 al 2017/2018 e dal 2019/2020 al
2022/2023, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_5 [...]
in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2019/2020 al 2022/2023, Controparte_1
docente attualmente in servizio presso l' assumeva di aver Parte_6 Controparte_5 prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratto a tempo determinato Controparte_1 negli a/s 2019/2020 e 2020/2021 e , docente attualmente assunta presso l' Parte_7 Controparte_6
con contratto a tempo determinato dal 16.9.2023 al 30.6.2024, assumeva di aver prestato
[...] servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1 negli a/s dal 2018/2019 al 2023/2024; Sostenevano tutti di non aver potuto usufruire nelle annualità indicate, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deducevano, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 29 CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e art. 63 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludevano quindi chiedendo: “
1. In via preliminare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico in cui hanno prestato servizio a tempo determinato e, più precisamente:
(cod. fisc. A.S. 2015/2016, A.S. 2016/2017, A.S. 2017/2018, Parte_8 C.F._2
A.S. 2018,2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021 per un importo totale pari a € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00); (cod. fisc. : A.S. 2014/2015, A.S. 2015/2016, A.S. Parte_1 C.F._1
2016/2017, A.S. 2017/2018, A.S. 2018,2019, A.S. 2020/2021, A.S. 2022/2023 per un importo totale pari
a € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00); (cod. fisc. : A.S. Parte_3 C.F._3
2017/2018, A.S. 2018,2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021 per un importo totale pari a € 2.000,00
(diconsi euro duemila/00); (cod. fisc. A.S. 2014/2015, A.S. Parte_4 C.F._4
2015/2016, A.S. 2016/2017, A.S. 2017/2018, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021, A.S. 2021/2022, A.S.
2022/2023 per un importo totale pari a € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00); Parte_5
(cod. fisc. : A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021, A.S. 2021/2022, A.S.
[...] C.F._5
2022/2023, per un importo totale pari a € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00); Parte_6
(cod. fisc. : A.S. 2019/2020, A.S. 2021/2022 per un importo totale pari a € C.F._6
1.000,00 (diconsi euro mille/00); (cod. fisc. A.S. Parte_7 C.F._7
2018,2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021, A.S. 2021/2022, A.S. 2022/2023, A.S. 2023/2024 per un importo totale pari a € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00);
2. In via principale e nel merito, conseguentemente condannare il , in persona del pro Controparte_7 CP_8 tempore, al riconoscimento e corresponsione del beneficio stesso, mediante costituzione della predetta
Carta Elettronica Docenti in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici sopraindicati e per l'importo complessivo di cui sopra (id est, € 3.000,00 in favore di € 4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di Parte_8 Parte_2 [...]
€ 4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di , € Parte_3 Parte_4 Parte_5
1.000,00 in favore di € 3.000,00 in favore di ) oltre interessi Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 7 legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994 dalla maturazione del diritto al soddisfo, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste in via principale, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento delle somme sopradette (id est, € 3.000,00 in favore di Pt_8
€ 4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di € 4.000,00 in
[...] Parte_2 Parte_3 favore di , € 2.000,00 in favore di , € 1.000,00 in favore di Parte_4 Parte_5
€ 3.000,00 in favore di ) o di quelle minori o maggiori ritenute Parte_6 Parte_7 di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 4. Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei difensori costituiti, con la maggiorazione prevista in caso di assistenza a più parti”.
Si costituiva il con memoria difensiva, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_9 beneficio per gli anni antecdenti all'a/s 2018/2019 e contestando la sussistenza del diritto in favore di per l'a.s. 2020/2021, in cui aveva incarico con contratto a tempo determinato di Parte_6 sole 5 ore settimanali e con riferimento a per la quale l'incarico con contratto a Parte_7 tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 era stato di soli 7 giorni e per l'a.s. 2020/2021 di sole 6 ore settimanali.Presentava quindi le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di CP_10 relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; per relativamente alle Parte_2 annualità 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023 e 2023/2024; per relativamente alle Parte_3 annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; per relativamente alle annualità Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per relativamente alle annualità Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021,2022, 2022/2023; per relativamente alla annualità Parte_6
2019/2020; per relativamente alle annualità 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024, a Parte_7 vedersi riconoscere per gli aa.ss. rispettivamente indicati, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015”. “Si chiede all'Autorità Giudiziaria adita di valutare se la domanda con riferimento al ricorrente per l'a.s. 2020/2021 e per la Parte_6 ricorrente per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, vada rigettata”; Parte_7
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei termini di seguito esposti.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_11 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a pagina 3 di 7 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_12 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC;
23.9.2015 “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del
18/05/2022, n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 4 di 7 Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il beneficio, in ragione dell'annualità della didattica alla base del diritto alla formazione professionale tramite carta docenti, debba essere riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In particolare, secondo la Corte: “L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04).
Inoltre, secondo la Corte, anche nel caso in cui sia sopraggiunta la cessazione della supplenza (e non del servizio) il beneficio spetta comunque al docente precario in presenza del permanente inserimento nel sistema scolastico, con conseguente accoglimento dell'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava. In particolare,
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e (..) resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
In definitiva, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
pagina 5 di 7 quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, deve disapplicarsi l'art, 1, co. 121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, riconoscendo ai ricorrenti, interni al sistema delle docenze scolastiche per circostanza pacifica fra le parti, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato per il periodo in cui hanno prestato supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e, quindi, secondo quanto allegato Cont in ricorso e non contestato dal per relativamente alle annualità 2018/2019, CP_10
2019/2020 e 2020/2021; per relativamente alle annualità 2018/2019, 2020/2021, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024; per relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021; per relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023; per relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021,2022, Parte_5
2022/2023; per relativamente alla annualità 2019/2020; per Parte_6 Parte_7 relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024. I ricorrenti, infatti, per tutte le annualità indicate in ricorso hanno prestato servizio con supplenze fino al termine delle attività didattiche o annuali o, comunque, per circostanza pacifica tra le parti, per un periodo di tempo assimilabile all'annualità didattica. Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal , si ritiene sussistente il diritto al pagamento a favore di CP_1 Parte_6 della carta docenti anche per l'a.s. 2020/2021, in cui aveva incarico con contratto a tempo determinato di sole 5 ore settimanali e di per l'a.s. 2020/2021, in cui aveva avuto un incarico di Parte_7 sole 6 ore settimanali mancando ragioni oggettive- non dedotte dal – per ritenere CP_1 insussistente un obbligo di formazione esclusivamente in ragione dell'orario parziale che, difatti, non vale ad escludere la prestazione di attività lavorativa per periodo prossimo all'annualità didattica, con conseguente sussistenza del diritto de quo. Non sussiste invece il diritto della ricorrente Pt_7 all'ottenimento della carta docente in relazione all'a/s 2018/2019 in cui stata beneficiaria di Parte_9 una supplenza breve di soli sette giorni, il periodo di tempo non è assimilabile all'annualità didattica.
E' poi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento alle annualità CP_1 antecedenti all'a/s 2018/2019. Invero, secondo la giurisprudenza sopra citata “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ai sensi dell'art. 5 DPCM 28.11.2016 a partire dall'a/s 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata all'attivazione della carta docente è consentita nel periodo tra pagina 6 di 7 il 1 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la finestra temporale, con la conseguenza che il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere coincide con il 1.9.2017 se il conferimento dell'incarico è anteriore, ovvero con il conferimento dell'incarico se successivo.
Nel caso di specie, secondo quanto allegato dai ricorrenti e non contestato dal , per CP_1 Pt_8 il dies a quo della prescrizione coincide con il conferimento dell'incarico in quanto non anteriore
[...] alla predetta finestra temporale (19.7.2017), come pure per (14.9.2017), e Parte_2 Parte_3
(1.9.2018, non potendo questi accedere alla registrazione telematica per l'a/s Parte_4
2017/2018 per essere il loro incarico successivo alla chiusura della finestra temporale dedicata all'attivazione della carta -rispettivamente del 13.11.2017 e 27.11.2017), con conseguente decorrenza del termine di prescrizione per le annualità antecedenti all'a/s 2018/2019, come eccepito dal , CP_1 al momento del deposito del presente ricorso (28.3.2024), in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 quanto a relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; quanto a Parte_8 Parte_2
relativamente alle annualità 2018/2019, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024; quanto a Parte_3
relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; quanto a relativamente Parte_4 alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; quanto a Parte_5
relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; quanto a Parte_6
relativamente alla annualità 2019/2020 e 2020/2021; quanto a
[...] Parte_7 relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024;
Rigetta per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
NE, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2024 promossa da:
C.F. ), (cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2 il 14.4.1973 ed ivi residente a[...], (cf: ), Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_3
(cf: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]di
[...] C.F._3
Stabia (NA), alla via Michele Esposito n. 6, (cf: ), nato Parte_4 C.F._4
a NE (KR) il 17.7.1969 ed ivi residente a[...], (cf: Parte_5
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Madonna di Mare n. 136, (cf: ), nato a [...] Parte_6 C.F._6
(KR) il 29.4.1975 ed ivi residente a[...], (cf: Parte_7
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], con il C.F._7 patrocinio degli Avv.ti Federica Iannone ed Amedeo Migale ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cutro (KR) via F. De Pinedo n. 1;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, TO CE e , elettivamente domiciliato presso CP_2 Controparte_3 presso l' , in Via Controparte_4
Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. CP_4 Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 quale docente attualmente assunto con contratto Parte_8
a tempo indeterminato presso l' assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze Controparte_5 del in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2015/2016 Controparte_1 al 2020/2021, , docente attualmente assunto presso l' con contratto a Parte_2 Controparte_5 tempo determinato dal 18.9.2023 al 30.6.2024, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2014/2015 al Controparte_1
2018/2019 e dal 2020/2021 al 2023/2024, docente attualmente assunto presso l' Parte_3 [...]
in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato nell'a.s. 2023/2024, assumeva di CP_5 aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato negli a/s dal 2017/2018 al 2020/2021, , docente attualmente assunto presso Parte_4 pagina 1 di 7 l' in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato nell'anno scolastico Controparte_6 in corso, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2014/2015 al 2017/2018 e dal 2019/2020 al
2022/2023, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_5 [...]
in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2019/2020 al 2022/2023, Controparte_1
docente attualmente in servizio presso l' assumeva di aver Parte_6 Controparte_5 prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratto a tempo determinato Controparte_1 negli a/s 2019/2020 e 2020/2021 e , docente attualmente assunta presso l' Parte_7 Controparte_6
con contratto a tempo determinato dal 16.9.2023 al 30.6.2024, assumeva di aver prestato
[...] servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1 negli a/s dal 2018/2019 al 2023/2024; Sostenevano tutti di non aver potuto usufruire nelle annualità indicate, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deducevano, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 29 CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e art. 63 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludevano quindi chiedendo: “
1. In via preliminare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico in cui hanno prestato servizio a tempo determinato e, più precisamente:
(cod. fisc. A.S. 2015/2016, A.S. 2016/2017, A.S. 2017/2018, Parte_8 C.F._2
A.S. 2018,2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021 per un importo totale pari a € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00); (cod. fisc. : A.S. 2014/2015, A.S. 2015/2016, A.S. Parte_1 C.F._1
2016/2017, A.S. 2017/2018, A.S. 2018,2019, A.S. 2020/2021, A.S. 2022/2023 per un importo totale pari
a € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00); (cod. fisc. : A.S. Parte_3 C.F._3
2017/2018, A.S. 2018,2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021 per un importo totale pari a € 2.000,00
(diconsi euro duemila/00); (cod. fisc. A.S. 2014/2015, A.S. Parte_4 C.F._4
2015/2016, A.S. 2016/2017, A.S. 2017/2018, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021, A.S. 2021/2022, A.S.
2022/2023 per un importo totale pari a € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00); Parte_5
(cod. fisc. : A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021, A.S. 2021/2022, A.S.
[...] C.F._5
2022/2023, per un importo totale pari a € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00); Parte_6
(cod. fisc. : A.S. 2019/2020, A.S. 2021/2022 per un importo totale pari a € C.F._6
1.000,00 (diconsi euro mille/00); (cod. fisc. A.S. Parte_7 C.F._7
2018,2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021, A.S. 2021/2022, A.S. 2022/2023, A.S. 2023/2024 per un importo totale pari a € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00);
2. In via principale e nel merito, conseguentemente condannare il , in persona del pro Controparte_7 CP_8 tempore, al riconoscimento e corresponsione del beneficio stesso, mediante costituzione della predetta
Carta Elettronica Docenti in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici sopraindicati e per l'importo complessivo di cui sopra (id est, € 3.000,00 in favore di € 4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di Parte_8 Parte_2 [...]
€ 4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di , € Parte_3 Parte_4 Parte_5
1.000,00 in favore di € 3.000,00 in favore di ) oltre interessi Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 7 legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994 dalla maturazione del diritto al soddisfo, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste in via principale, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento delle somme sopradette (id est, € 3.000,00 in favore di Pt_8
€ 4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di € 4.000,00 in
[...] Parte_2 Parte_3 favore di , € 2.000,00 in favore di , € 1.000,00 in favore di Parte_4 Parte_5
€ 3.000,00 in favore di ) o di quelle minori o maggiori ritenute Parte_6 Parte_7 di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 4. Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei difensori costituiti, con la maggiorazione prevista in caso di assistenza a più parti”.
Si costituiva il con memoria difensiva, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_9 beneficio per gli anni antecdenti all'a/s 2018/2019 e contestando la sussistenza del diritto in favore di per l'a.s. 2020/2021, in cui aveva incarico con contratto a tempo determinato di Parte_6 sole 5 ore settimanali e con riferimento a per la quale l'incarico con contratto a Parte_7 tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 era stato di soli 7 giorni e per l'a.s. 2020/2021 di sole 6 ore settimanali.Presentava quindi le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di CP_10 relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; per relativamente alle Parte_2 annualità 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023 e 2023/2024; per relativamente alle Parte_3 annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; per relativamente alle annualità Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per relativamente alle annualità Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021,2022, 2022/2023; per relativamente alla annualità Parte_6
2019/2020; per relativamente alle annualità 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024, a Parte_7 vedersi riconoscere per gli aa.ss. rispettivamente indicati, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015”. “Si chiede all'Autorità Giudiziaria adita di valutare se la domanda con riferimento al ricorrente per l'a.s. 2020/2021 e per la Parte_6 ricorrente per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, vada rigettata”; Parte_7
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei termini di seguito esposti.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_11 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a pagina 3 di 7 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_12 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC;
23.9.2015 “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del
18/05/2022, n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 4 di 7 Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il beneficio, in ragione dell'annualità della didattica alla base del diritto alla formazione professionale tramite carta docenti, debba essere riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In particolare, secondo la Corte: “L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04).
Inoltre, secondo la Corte, anche nel caso in cui sia sopraggiunta la cessazione della supplenza (e non del servizio) il beneficio spetta comunque al docente precario in presenza del permanente inserimento nel sistema scolastico, con conseguente accoglimento dell'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava. In particolare,
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e (..) resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
In definitiva, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
pagina 5 di 7 quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, deve disapplicarsi l'art, 1, co. 121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, riconoscendo ai ricorrenti, interni al sistema delle docenze scolastiche per circostanza pacifica fra le parti, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato per il periodo in cui hanno prestato supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e, quindi, secondo quanto allegato Cont in ricorso e non contestato dal per relativamente alle annualità 2018/2019, CP_10
2019/2020 e 2020/2021; per relativamente alle annualità 2018/2019, 2020/2021, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024; per relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021; per relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023; per relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021,2022, Parte_5
2022/2023; per relativamente alla annualità 2019/2020; per Parte_6 Parte_7 relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024. I ricorrenti, infatti, per tutte le annualità indicate in ricorso hanno prestato servizio con supplenze fino al termine delle attività didattiche o annuali o, comunque, per circostanza pacifica tra le parti, per un periodo di tempo assimilabile all'annualità didattica. Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal , si ritiene sussistente il diritto al pagamento a favore di CP_1 Parte_6 della carta docenti anche per l'a.s. 2020/2021, in cui aveva incarico con contratto a tempo determinato di sole 5 ore settimanali e di per l'a.s. 2020/2021, in cui aveva avuto un incarico di Parte_7 sole 6 ore settimanali mancando ragioni oggettive- non dedotte dal – per ritenere CP_1 insussistente un obbligo di formazione esclusivamente in ragione dell'orario parziale che, difatti, non vale ad escludere la prestazione di attività lavorativa per periodo prossimo all'annualità didattica, con conseguente sussistenza del diritto de quo. Non sussiste invece il diritto della ricorrente Pt_7 all'ottenimento della carta docente in relazione all'a/s 2018/2019 in cui stata beneficiaria di Parte_9 una supplenza breve di soli sette giorni, il periodo di tempo non è assimilabile all'annualità didattica.
E' poi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento alle annualità CP_1 antecedenti all'a/s 2018/2019. Invero, secondo la giurisprudenza sopra citata “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ai sensi dell'art. 5 DPCM 28.11.2016 a partire dall'a/s 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata all'attivazione della carta docente è consentita nel periodo tra pagina 6 di 7 il 1 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la finestra temporale, con la conseguenza che il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere coincide con il 1.9.2017 se il conferimento dell'incarico è anteriore, ovvero con il conferimento dell'incarico se successivo.
Nel caso di specie, secondo quanto allegato dai ricorrenti e non contestato dal , per CP_1 Pt_8 il dies a quo della prescrizione coincide con il conferimento dell'incarico in quanto non anteriore
[...] alla predetta finestra temporale (19.7.2017), come pure per (14.9.2017), e Parte_2 Parte_3
(1.9.2018, non potendo questi accedere alla registrazione telematica per l'a/s Parte_4
2017/2018 per essere il loro incarico successivo alla chiusura della finestra temporale dedicata all'attivazione della carta -rispettivamente del 13.11.2017 e 27.11.2017), con conseguente decorrenza del termine di prescrizione per le annualità antecedenti all'a/s 2018/2019, come eccepito dal , CP_1 al momento del deposito del presente ricorso (28.3.2024), in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 quanto a relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; quanto a Parte_8 Parte_2
relativamente alle annualità 2018/2019, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024; quanto a Parte_3
relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; quanto a relativamente Parte_4 alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; quanto a Parte_5
relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; quanto a Parte_6
relativamente alla annualità 2019/2020 e 2020/2021; quanto a
[...] Parte_7 relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024;
Rigetta per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
NE, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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