Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 1803
TAR
Sentenza 18 ottobre 2017
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CS
Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 13 dicembre 2024
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CS
Inammissibile
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. per errata percezione del contenuto degli atti

    L'errore di fatto revocatorio non sussiste nell'ipotesi di errato apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. La questione dell'abitabilità del sottotetto non era l'unica motivazione posta a fondamento del rigetto delle doglianze relative al corpo A, mancando quindi il nesso causale tra l'asserito errore e la decisione.

  • Inammissibile
    Sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il documento non è decisivo poiché la questione dell'abitabilità non era l'unica motivazione del rigetto. Inoltre, il documento poteva essere reperito prima del giudizio con ordinaria diligenza, non sussistendo causa di forza maggiore o fatto dell'avversario.

  • Inammissibile
    Esame e accoglimento delle doglianze relative al corpo A

    La domanda è subordinata all'accoglimento dei motivi di revocazione, che sono stati dichiarati inammissibili.

  • Inammissibile
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. per mancata considerazione della nota all'art. 16.2.1 delle n.t.a.

    La nota alla disposizione delle n.t.a. ammette deroghe con assenso scritto dei confinanti, fatti salvi i disposti legislativi vigenti. L'interpretazione di tale nota non costituisce un errore revocatorio, ma rientra nella valutazione del giudice. L'ambito di applicazione dei 'disposti legislativi vigenti in materia' non è illimitato e deve essere letto nel contesto normativo. Si tratta al più di un errore di diritto, non censurabile in sede di revocazione.

  • Inammissibile
    Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di TT SA e estensione del contraddittorio

    La richiesta di integrazione del contraddittorio è infondata in quanto non si tratta di causa inscindibile. Gli effetti del giudizio si estendono anche ai cointeressati non evocati. La Sig.ra TT è deceduta prima della sentenza di primo grado.

  • Inammissibile
    Passaggio in giudicato della sentenza di appello nei confronti di RA IO FA e estensione del contraddittorio

    La richiesta di integrazione del contraddittorio è infondata in quanto non si tratta di causa inscindibile. Gli effetti del giudizio si estendono anche ai cointeressati non evocati. La dichiarazione di contumacia non è prevista nel processo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 1803
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1803
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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