Sentenza 18 ottobre 2017
Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 13 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01803/2026REG.PROV.COLL.
N. 03456/2025 REG.RIC.
N. 04962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3456 del 2025, proposto da NA LL RA, rappresentato e difeso dagli avvocati CO Celant, Andrea Manzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
San CO Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Chiarolanza, Carlo Marsico, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4962 del 2025, proposto da
Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Chiarolanza, Carlo Marsico, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
NA LL RA, rappresentato e difeso dagli avvocati CO Celant, Andrea Manzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
San CO Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia.
nei confronti
SA TT, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3456 del 2025:
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 10049 pubblicata il 13 dicembre 2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 4962 del 2025:
della sentenza del Consiglio Di Stato - Sez. IV n. 10049 pubblicata il 13 dicembre 2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di San CO Invest S.r.l. e di Comune di Vimodrone e di NA LL RA e di San CO Invest S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. DO RP e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il rilascio del permesso di costruire n. 14 del 2008, rilasciato in data 10 aprile 2008 dal Comune di Vimodrone alla controinteressata San CO Invest S.r.l. per la ristrutturazione e l’ampliamento, nonché per la realizzazione di una nuova costruzione in via Dante, n. 44.
In particolare, i Sig.ri SA TT, NA LL RA e IO FA RA, sono proprietari di un terreno in Vimodrone, via Dante n. 40, su cui insistono due corpi di fabbrica a destinazione residenziale edificati lungo il confine con il lotto di proprietà della Società controinteressata, occupato originariamente da un solo fabbricato che era posto a distanza di circa 1 metro dalla porzione libera del loro fondo.
Il predetto permesso di costruire autorizzava l’ampliamento con sopraelevazione dell’edificio della società controinteressata ad uso residenziale (corpo A e corpo B), nonché la realizzazione di un nuovo edificio (corpo C), composta da tre piani fuori terra di cui uno mansardato.
Pertanto, i Sig.ri SA TT, NA LL RA e IO FA RA hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia il suddetto permesso di costruire, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 16.2.1 delle n.t.a del Piano regolatore di Vimodrone, ritenuto in contrasto con il rilascio del permesso di costruire di cui è causa, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c. in quanto presupposto implicito delle disposizioni regolamentari in tema di distanze.
In particolare, i richiamati ricorrenti, nell’ambito del primo grado di giudizio, hanno lamentato la violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni e sulla chiusura delle vedute, nonché la mancata osservanza delle disposizioni urbanistiche comunali relative all’altezza massima consentita, individuata in dieci metri.
Nel prosieguo del giudizio, la Società controinteressata CO Invest S.r.l. ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, basata su una significativa modificazione fattuale intervenuta nelle more del giudizio di primo grado; ciò in quanto nel corso dell’anno 2010, la richiamata Società ha modificato l’assetto progettuale originario, presentando una DIA in variante sostanziale, la quale prevedeva la riperimetrazione di tutto il corpo B dell’edificio, con significativa diminuzione della volumetria, l’arretramento in prossimità dei balconi della proprietà confinante e l’eliminazione dell’ultimo piano rialzato.
Pertanto, con sentenza n. 2429/2017, il TAR Lombardia, accogliendo l’eccezione formulata dalla Società controinteressata, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2.Avverso tale statuizione i soli Sig.ri NA LL RA e IO FA RA proponevano appello, formulando due motivi di gravame volti per la riforma della suddetta sentenza.
In particolare, i motivi di appello hanno eccepito quanto segue:
I. Erroneità della sentenza per omessa pronuncia;
II. Erroneità della sentenza, errata interpretazione di un motivo decisivo della controversia, erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso “violazione e falsa applicazione degli artt. 16.2.1 delle n.t.a del piano regolatore di Vimodrone per contrasto del permesso di costruire, eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione e difetto di attività istruttoria”.
Con ordinanza n. 3281/2024, questa Sezione del Consiglio di Stato disponeva il deposito da parte del Comune di Vimodrone di documentati chiarimenti sull’effettiva consistenza dei lavori realizzati dalla Società controinteressata in base alla DIA del 2010, con particolare riguardo alla verifica dell’altezza di tutti e tre i corpi di fabbrica e al rispetto delle distanze dal confine e dalle altre costruzioni, all’eventuale recupero del sottotetto e alla edificazione in aderenza di parte del fabbricato.
Infine, con sentenza di questa Sezione n. 10049 del 13 dicembre 2024, è stato accolto in parte l’appello proposto e, in parziale riforma della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, ha dichiarato quest’ultimo in parte procedibile, accogliendolo parzialmente, sulla base delle seguenti motivazioni:
- ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla San CO Invest S.r.l. e dal Comune di Vimodrone, consistenti nell’asserita mancanza delle censure in riferimento a specifici capi della sentenza impugnata; al riguardo ha ritenuto che gli appellanti avevano adeguatamente censurato la declaratoria di improcedibilità;
- ha ritenuto meritevole di riforma la sentenza di primo grado in quanto le modifiche apportate mediante la DIA in variante del 2010 avevano inciso e superato le doglianze solo con riferimento all’edificio corpo B, senza aver adeguatamente considerato le censure relative al corpo A e corpo C del complesso.
3.1 Le predette censure, relative al corpo A e corpo C, sono state affrontate nel merito pervenendo alle seguenti conclusioni:
- in riferimento all’edificio corpo A, preesistente rispetto all’intervento oggetto della controversia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le relative doglianze, posto che non sono emerse in giudizio modifiche rilevanti della sagoma od opere contrarie alle prescrizioni delle n.t.a; inoltre, a supporto di tale rigetto, è stato altresì considerato che la società controinteressata aveva successivamente dichiarato la rinuncia alla trasformazione in piano abitabile del sottotetto ( cfr. capo 15 della sentenza gravata);
- sotto altro profilo, in riferimento al fabbricato C, il Consiglio di Stato ha rilevato che la parte dell’edificio autorizzata a sorgere in aderenza allo stabile degli appellanti è posta in contrasto con la disciplina dell’art. 16.2.1 delle n.t.a; infatti ha rilevato che la suddetta disposizione stabilisce, per gli interventi di ampliamento, modificazione o nuova edificazione, una distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà di 5 metri. Sebbene possa ammettersi una deroga tramite assenso scritto dei confinanti, si è ritenuto che la norma è perentoria.
A tal proposito, la sentenza revocanda, ha rilevato che come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “…a prescindere dall’esistenza di parete cieca su lotto confinante, la normativa pianificatoria e regolamentare del Comune è diretta da un canto a salvaguardare l’ampiezza prefissata del distacco tra le costruzioni, dall’altro a ripartire equamente tra i proprietari confinanti la compressione dello ius aedificandi di ciascuno come imposta dall’obbligo di distacco: se la fabbrica realizzata per prima sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati, il prevenuto [ossia nel caso in esame S. CO IN, allora, non potrà utilizzare il principio della prevenzione e costruire in aderenza”. E ciò può avvenire anche limitatamente a specifiche zone del territorio, anche molto circoscritte, sulle quali le scelte pianificatorie del Comune intendono deliberatamente distanziare le costruzioni a prescindere dalla asserita possibilità di edificare sul confine in aderenza ammessa dall’articolo 877 del Codice Civile. (Cass. civ., Sez. II, 28 agosto 2023 n. 25334; cfr anche Cass. Civ.SU n. 10318/2016; Cass. civ. 5146/2019; n. 14705/2019)” .
Conseguentemente con la sentenza qui revocanda è stato dichiarato parzialmente fondato l’appello e, in parziale riforma della declaratoria di improcedibilità, è stato accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla parte del permesso di costruire del fabbricato C e alla sua realizzazione in aderenza allo stabile degli originari ricorrenti.
4. Nei confronti della sentenza n. 10049/2024, la Sig.ra NA LL RA propone ora ricorso per revocazione.
Propone ricorso per revocazione anche il Comune di Vimodrone (RG. 202504962) avverso la medesima sentenza.
Il Comune di Vimodrone inoltre propone istanza di riunione dei due giudizi; alla detta istanza si oppone la sig.ra NA LL RA.
L’istanza di riunione è accolta in considerazione del chiaro disposto dell’art 96, comma 1, c.p.a. che è di piana lettura al riguardo; essa è doverosa al fine di evitare il rischio di giudicati contrastanti.
In particolare, la ricorrente Sig.ra NA LL RA formula tre motivi di revocazione, così rubricati:
I. Erroneità della sentenza n. 10049/2024 dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione IV, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., per errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa;
II Sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 395, comma 1, n. 3, c.p.c.;
III Sulla fondatezza delle censure limitatamente alla parte del permesso di costruire n. 14 del 2008 per il corpo A.
4.1 Con il primo motivo, la ricorrente contesta il capo 15 della sentenza gravata, con il quale questo Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze relative al permesso di costruire in riferimento al corpo A, nei confronti del quale si statuiva che “ non sono emerse in giudizio modifiche rilevanti della sagoma o opere contrarie alle prescrizioni delle NTA, avendo la società controinteressata anche dichiarato di aver rinunciato, in seguito, alla trasformazione in piano abitabile del sottotetto ”.
In particolare, secondo la ricorrente, questo Consiglio sarebbe incorso in un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c. consistente nell'erronea percezione del contenuto meramente materiale degli atti di giudizio, avendo il Collegio giudicante fondato la propria decisione sulla supposizione di un fatto la cui inesistenza risulterebbe positivamente stabilita dai documenti prodotti.
Infatti, secondo quanto asserito dalla ricorrente, la suddetta rinuncia all’abitabilità del sottotetto non sarebbe mai avvenuta; a tal riguardo, evidenzia che dalle memorie del 17 luglio 2024 e nella replica del 26 luglio 2024 della stessa San CO Invest S.r.l. emergerebbero delle dichiarazioni che, al contrario, dimostrerebbero la volontà della Società controinteressata di rendere abitabile il sottotetto in questione.
Inoltre, nella relazione giurata della Geom. Laura Conti, incaricata dalla citata Società, verrebbe indicato che la DIA n. 121/2009 è stata presentata per il recupero ai fini abitativi del sottotetto del corpo A.
Rileva che la società avrebbe tentato di far credere che il sottotetto non è da ritenersi abitabile, sebbene da un confronto tra la “tavola 01 - tavola stato di fatto-piante-prospetti-sezioni-aggiornamento” (doc. 3 di primo grado) e la “tavola 03a (doc. 6 di primo grado), allegate al permesso di costruire n. 14/2008, emergerebbe che il sottotetto è stato recuperato ad uso abitativo, con sopraelevazione.
In secondo luogo, risulterebbe dirimente la produzione in atti del contratto di compravendita datato al 7 marzo 2011, da cui emerge che la Sig.ra DA AN attualmente abita il sottotetto che era stato dichiarato abitabile.
Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, l’errore sarebbe decisivo, poiché l'erronea presupposizione della rinuncia avrebbe costituito l'unica condizione utile a rigettare le censure relative al Corpo A.
4.2 Il secondo motivo di gravame si fonda sull’art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., il quale consente la revocazione qualora, dopo la pronuncia, siano stati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto addurre in giudizio. In particolare, secondo quanto affermato dalla ricorrente, la stessa sarebbe venuta a conoscenza del contratto di compravendita solo in data 5 febbraio 2025; detto atto attesterebbe la vendita, nel corpo A, di “ un appartamento posto al piano secondo (sottotetto) composto di tre locali con angolo cottura oltre doppi servizi e balconi ”.
Pertanto, il suddetto contratto di compravendita del 7 marzo 2011, anteriore alla sentenza n. 10049/2024, dimostrerebbe che il sottotetto del corpo A era destinato ad uso di abitazione sin dal 2011, smentendo per tabulas la pretesa rinuncia su cui si è fondata la statuizione oggetto del presente ricorso per revocazione.
4.3 Infine, con il terzo e ultimo motivo, la Sig.ra RA insiste sulla necessità, una volta disposta la revocazione, di procedere alla fase rescissoria, al fine di esaminare e accogliere le originarie doglianze formulate nel primo grado di giudizio, afferenti all’illegittimità del PdC n. 14/2008 relativo all’edificio corpo A.
Pertanto, la ricorrente ripropone le doglianze formulate nell’ambito del primo grado di giudizio, le quali attengono essenzialmente a due profili di illegittimità del titolo edilizio, ovvero la violazione e falsa applicazione dell’art. 16.2.1 delle n.t.a del p.r.g. del Comune di Vimodrone, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c.
5. Quanto al ricorso del Comune di Vimodrone si fonda sui due seguenti motivi rubricati nella formulazione di seguito riportati:
I Premessa: il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di TT SA ed il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confronti di RA IO FA;
II Unico motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: errata esclusione del fatto contenuto nel doc. 11 del Comune di Vimodrone consistente nella verità incontrastata tra le parti della nota all’art. 16.2.1 delle n.t.a del p.r.g. del Comune di Vimodrone che fa salve le norme nazionali sulla facoltà di costruire in aderenza alla parete dell’edificio sulla linea di confine.
6. Con il primo motivo il ricorrente ente comunale espone le eccezioni di cui al giudizio di revocazione (RG 202503456) proposto dalla Sig.ra RA che si riportano:
- eccepisce che la Sig.ra TT SA, nella veste di originaria ricorrente in primo grado, non ha proposto appello alla sentenza del TAR Lombardia, n. 2429/2017; conseguentemente nei suoi confronti la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato; in ogni caso nei confronti della Sig. TT andrebbe esteso il contraddittorio;
- il ricorso per revocazione della Sig.ra RA NA LL (RG 202503456) notificato in data 7 aprile 2025, è stato proposto dalla sola Sig.ra RA; conseguentemente ritiene formatosi il giudicato della sentenza di appello nei confronti del Sig. RA IO FA; in ogni caso il ricorrente Comune ritiene che nei confronti del Sig. RA IO FA andrebbe esteso il contraddittorio.
7. Con il secondo motivo di revocazione il Comune di Vimodrone censura l’errore di fatto, limitatamente all’edificio corpo C.
In primo luogo, il Comune ricorrente deduce che la sentenza n. 10049/2924 è incorsa nell’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, c. 1, n. 4 c.p.c., in quanto non avrebbe considerato la nota recata dell’art. 16.2.1. delle NTA del p.r.g. riportata nel doc 11 agli atti di causa (fascicolo I grado). Tale norma locale, pur stabilendo una distanza minima del fabbricato di 5 metri dai confini di proprietà, reca una “Nota” che fa salvi i disposti legislativi vigenti in materia.
Pertanto, secondo quanto dedotto dall’ente comunale ricorrente, l’omessa considerazione di tale nota recante il richiamo ai “ disposti legislativi vigenti in materia ” ha comportato di non ritenere applicabile la normativa nazionale gli artt. 877 e 880 c.c. in materia di prevenzione e costruzione in aderenza.
Infatti, secondo il Comune ricorrente, sulla scorta del criterio della prevenzione, se il primo confinante - rectius : i Sig.ri RA - ha costruito sulla linea di confine, il secondo costruttore - ovvero, la Società controinteressata - avrebbe la facoltà alternativa di edificare il proprio nuovo corpo di fabbrica (nella odierna controversia, il corpo C) in aderenza alla parete preesistente, con le sole conseguenze relative alla comunione forzosa del muro e al pagamento del prezzo.
In conclusione, il Comune, con il richiamato motivo di revocazione, ribadisce che, in virtù della suddetta “nota”, questo Consiglio è incorso in un errore di fatto, considerando l’intervento in questione in contrasto con l’art. 16.2.1 delle n.t.a del P.R.G.
Poste queste premesse, il ricorrente Comune svolge una ampia censura volta a contestare il richiamo contenuto nel ricorso di primo grado della controinteressata RA, laddove essa ha fatto espresso riferimento al precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione, Sez. II n. 14261/2005; sostiene in particolare che la richiamata statuizione riguarderebbe una fattispecie diversa da quella oggetto della presente controversia.
8.Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
In particolare quanto al primo (RG 202503456) proposto dalla sig.ra RA vanno respinte le diverse eccezioni di rito del Comune di Vimodrone che sono peraltro riproposte, come autonomo motivo, nel secondo ricorso (RG 202504962).
8.1 In particolare quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio in questo giudizio nei confronti dell’originario altro appellante (RA IO FA) la richiesta è infondata in considerazione del fatto che non si tratta di una causa inscindibile e quindi non sussiste l’esigenza di notificare a tutte le parti in causa ex art. 95, comma 1 c.p.a.; nello specifico:
- si controverte della legittimità di un permesso di costruire a seguito del ricorso proposto dalla madre (TT AR SA) e dai due figli (RA LL), odierna ricorrente e RA IO FA (originario appellante qui non evocato); gli effetti del giudizio in ogni caso si estenderebbero anche nei confronti dell’originario appellante che non ha proposto ricorso per revocazione e che è da qualificarsi come cointeressato e quindi parte non necessaria;
- ne consegue che non appare logicamente ipotizzabile la tesi dell’appellante Comune per cui la sentenza qui revocanda sarebbe passata in giudicato nei confronti di RA IO FA atteso, tra l’altro, che l’eventuale accoglimento della revocazione comporterebbe la violazione, inammisssibile, del principio del ne bis in idem ;
- è da respingere la richiesta di dichiarazione di contumacia di RA IO FA, proposta nella memoria di replica in data 30 ottobre 2025 dal Comune nel giudizio da questi proposto, considerato che si tratta di un istituto non previsto nel processo amministrativo;
- le eccezioni preliminari non sono mai state sollevate nel giudizio di appello dal Comune di Vimodrone secondo quanto rileva la sig.ra RA LL nella memoria del secondo giudizio (RG 202504962) del 29 ottobre 2025, non contestata dal medesimo Comune.
8.2 Il Comune avanza anche l’ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della Sig.ra TT SA; l’eccezione è infondata - a prescindere dalla valutazione circa la tardività - in quanto il ricorso in appello è stato proposto dai figli che, come risulta dagli atti di causa di primo grado, erano titolari almeno di 2/4 della piena proprietà essendo in origine titolari della nuda proprietà per 1/4 ciascuno mentre la madre era usufruttuaria per 2/4 e proprietaria per i restanti 2/4.
8.3 Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della Sig.ra TT AR SA, essa, come emerge dagli atti di causa delle controparti, è deceduta nel 2015, ossia nel corso del giudizio di primo grado, prima della decisione n. 2429 del 21 dicembre 2017; i figli quindi hanno impugnato in quanto titolari almeno di 2/4 della piena proprietà e comunque legittimati in quanto comproprietari.
9. Il Comune di Vimodrone, inoltre, sostiene che le eccezioni circa la mancata partecipazione della Sig.ra TT al giudizio di secondo grado, nonché la mancata partecipazione del Sig. RA IO FA al presente giudizio, comporterebbero l’applicazione, anche d’ufficio, dell’annullamento senza rinvio della sentenza qui impugnata e comunque l’improcedibilità del presente giudizio.
Attesa la piena infondatezza delle tesi del Comune la richiesta di rinvio al giudice di primo grado è infondata.
10. Quanto ai motivi di revocazione essi riguardano il fabbricato A (ricorso della Sig.ra RA LL) ed il fabbricato C ( ricorso del Comune di Vimodrone).
In particolare, quanto al fabbricato A, la ricorrente sostiene che dal tenore letterale della sentenza revocanda il Consiglio di Stato sarebbe incorso in errore in ordine alla rinuncia alla trasformazione in piano abitabile del sottotetto, che sarebbe stata dichiarata dalla Società controinteressata.
Nella sostanza sarebbe stato supposto un fatto la cui inesistenza risulterebbe positivamente stabilita dai documenti prodotti e quindi causa di revocazione ex art 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
In particolare il richiamato art 395, n. 4, c.p.c. prevede la revocazione:
se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
Al riguardo occorre premettere alcuni elementi ormai con certezza definiti, provenienti dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sulla natura del giudizio revocatorio utili ai fini della decisione del ricorso in esame.
Va preliminarmente rilevato, come da giurisprudenza consolidata, che l'errore di fatto revocatorio non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.
L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista - o abbaglio dei sensi - che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, a seguito della svista o abbaglio dei sensi. ( cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. Sent., 10 gennaio 2013, n. 1).
Inoltre è altrettanto consolidato l’orientamento per cui l'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del Giudice con il rimedio straordinario del ricorso per revocazione è solo quello che consegue ad una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza soggetta a revocazione abbia pronunciato. Il giudizio revocatorio, invero, in quanto rimedio dal carattere eccezionale, non può mai trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio (cfr, Cons. Stato, Ad.Plen., 17 maggio 2010, n. 2).
In sostanza l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 106 c.p.a., deve essere caratterizzato:
a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l'errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
Sulla base delle consolidate coordinate interpretative qui richiamate, va primariamente considerato che la decisione revocanda così motiva:
15. Alla luce di tutti gli elementi desumibili dagli atti di causa, le suddette doglianze si rivelano, in realtà, infondate in relazione alla parte del titolo concernente l’edificio A, preesistente all’intervento in contestazione, rispetto al quale non sono emerse in giudizio modifiche rilevanti della sagoma o opere contrarie alle prescrizioni delle NTA, avendo la società controinteressata anche dichiarato di aver rinunciato, in seguito, alla trasformazione in piano abitabile del sottotetto.
Dalla semplice lettura testuale della sentenza emerge con evidenza che la decisone revocanda si riferisce al fatto che non sono emerse in giudizio modifiche rilevanti della sagoma o opere contrarie alle prescrizioni delle NTA; la questione dell’uso abitativo che costituisce il motivo di revocazione è un ulteriore elemento (non a caso si richiama “anche”) che si aggiunge ma che non costituisce l’unica motivazione sul punto.
Emerge che la questione circa l’abitabilità non è determinante ai fini della decisione e quindi manca con evidenza quella causalità tra l’errore e la decisione necessaria ai fini della revocazione; nella sostanza l’ambito di valutazione del Giudice non si è fondato esclusivamente su detto uso e sono quindi ultronee le diverse osservazioni spese al riguardo.
11. Come secondo motivo di revocazione la sig.ra RA LL si fonda sull’art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., il quale consente la revocazione qualora, dopo la pronuncia, siano stati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto addurre in giudizio. In particolare, secondo quanto affermato dalla ricorrente, la stessa sarebbe venuta a conoscenza del contratto di compravendita del 7 marzo 2011 solo in data 5 febbraio 2025 e detto atto attesterebbe l’uso abitativo del sottotetto nel corpo A.
In particolare, l’art 395, comma 1 n. 3 dispone la revocazione nella seguente ipotesi:
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario .
Al riguardo, giurisprudenza consolidata ha rilevato come la revocazione è ammissibile anche quando i documenti - non potuti produrre nelle precedenti fasi del processo - siano decisivi per indurre ad un nuovo esame del precedente decisum , stante l'evidente contrasto fra la situazione che essi rappresentano e quella che ha dato luogo alla precedente decisione ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 1999, n. 634).
È quindi documento "decisivo" quello che dia la prova di fatti che, se il giudice avesse potuto conoscere al momento della sua decisione, avrebbero portato ad un diverso convincimento ( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4484).
Va ancora detto che, secondo altra giurisprudenza, vanno indicate da parte del ricorrente quali indagini siano state svolte per rinvenire il supposto documento decisivo al fine di valutare la diligenza con la quale si è operato ( cfr. Consiglio di Stato, Sez VI, del 20 marzo 2020 n. 1989); dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile ai fini del tempestivo deposito nel grado di giudizio pertinente e di non esserci riuscito (Consiglio di Stato, sez. V del 21 novembre 2018, n. 6575).
Sulla base delle sue esposte coordinate normative e giurisprudenziali anche questo motivo è inammissibile in quanto:
-il documento non è decisivo, atteso che la questione dell’abitabilità, come sopra evidenziato, non è l’unica questione cui la sentenza revocanda ha fatto riferimento ai fini del rigetto dell’appello per questa parte;
- come lo stesso ricorrente afferma, questi ha chiesto copia dell’atto di acquisto alla Conservatoria dei registri immobiliari che l’ha rilasciata in data 5 febbraio 2025; detta copia poteva essere chiesta prima atteso che l’atto di compravendita è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado;
- peraltro, il documento "ritrovato" non è stato prodotto in giudizio per inerzia della parte interessata, che avrebbe potuto verificarne l'esistenza e i contenuti mediante una semplice indagine (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21 dicembre 1992, n. 1548) cui peraltro ora fa riferimento producendo la foto del citofono dell’appartamento;
- in tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., non rileva il comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione dell’avversario ( cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22 novembre 2024, n. 30203); nel caso in esame manca un comportamento ostativo dell’avversario.
12. Quanto al ricorso del Comune esso si fonda sulle eccezioni di rito già esaminate e dichiarate inammissibili, con rinvio, per esigenza di sinteticità, a quanto già esposto.
Quanto al merito esso riguarda il fabbricato C; a tale proposito, il Comune ritiene che questo Consiglio non avrebbe considerato la nota recata dell’art. 16.2.1. delle n.t.a del p.r.g.; tale norma locale, pur stabilendo una distanza minima del fabbricato di 5 metri dai confini di proprietà, reca la suddetta “nota” che fa “salvi i disposti legislativi vigenti in materia”.
Anche questo motivo è inammissibile.
Al riguardo, occorre rilevare che la Nota alla disposizione delle n.t.a prevede che :
… E' ammesso, in deroga, l'assenso scritto dei confinanti o aventi causa circa distanze più ridotte di quelle previste, fatti salvi i disposti legislativi vigenti in materia.
-in disparte ogni considerazione sulla precaria tecnica redazionale adottata dal Comune ricorrente, con la “nota” si detta una regola e quindi si dispone una norma;
- secondo giurisprudenza consolidata:
non vi è errore revocatorio nel caso di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici ( cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 aprile 2022, n. 2532);
ai fini della revocazione, l'errore di fatto è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1861);
l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2022, n. 4050).
Vista quindi sotto questa prospettiva deve ritenersi che al più, per come è stato prospettato, potrebbe trattarsi di errore di diritto in quanto tale non censurabile mediante revocazione; e quindi sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.
13. Nel merito comunque le motivazioni della revocazione sono anche infondate.
Infatti la sentenza revocanda trascrive il contenuto della richiamata disposizione delle n.t.a ed ha quindi ben presente il suo contenuto ivi compreso il richiamo alla deroga dei disposti legislativi.
In ogni caso si tratta di una disposizione i cui ambiti di applicazione – “disposti legislativi vigenti in materia” - non sono in alcun modo delineati; essa nella sua lettura più piana riguarda comunque l’esigenza che l’accordo tra i proprietari confinanti debba rispettare i disposti legislativi in materia ad esempio in materia di distanze come in materia sanitaria; in sostanza il limite della deroga - “il rispetto dei disposti legislativi” - non può essere letto avulso dal suo contesto- come propone il Comune con riferimento a tutti i vincoli previsti dall’ordinamento vigente ivi compresi quelli di cui all’art 877 cc e quindi alla possibilità di costruire in aderenza.
In considerazione di quanto sopra i ricorsi sono inammissibili.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la ricorrente RA NA LL al pagamento, in favore di San CO Invest s.r.l. e del Comune di Vimodrone, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge.
Condanna il ricorrente Comune di Vimodrone e San CO Invest s.r.l. al pagamento, in favore di RA NA LL delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AT, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
DO RP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO RP | EN AT |
IL SEGRETARIO