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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17748 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 37283/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37283/2025 promossa da: nato in Somalia a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Fabrizio Casella ed elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio 56 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
KAMPALA (UGANDA) in persona
[...] del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 25.07.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - Accertare i fatti come sopra descritti e per l'effetto ORDINARE al
[...]
nonchè all in Uganda, la definizione Controparte_1 Controparte_1 della procedura tesa al rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare fissando un appuntamento presso la stessa sul presupposto di aver già CP_1 ottenuti i nulla osta in data 07.04.2025 al fine di evitare che gli stessi potessero scadere”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio domandando il rigetto del ricorso.
1 Con provvedimento del 29.08.2025 il Giudice adito ha fissato l'udienza del 17.12.2025 per la comparizione delle parti ex art. 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata a-17-12-25, in relazione alla quale il ricorrente stesso documentava l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
******
Risulta che il ricorrente, cittadino somalo titolare di protezione sussidiaria, residente in CP_
da anni, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 bis T.U.I., ha inoltrato istanza di ricongiungimento familiare allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza in favore della coniuge Sig.ra nata il Parte_2
14.03.1996 a Mogadishu, in Somalia e residente in [...]e della madre Sig.ra
[...] nata il [...] a Mogadishu, in [...] e residente in Persona_1
Uganda.
Il ricorrente ha dichiarato di essere stato costretto, a causa della guerra civile che imperversava in Somalia, a fuggire nel 2013 unitamente alla sua famiglia composta dalla moglie e dalla madre, decidendo di trasferirsi in Uganda atteso che la rappresentanza diplomatica italiana in Somalia non aveva la possibilità di rilascio dei visti d'ingresso. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di essere riuscito nel 2016, a seguito di un lungo viaggio, a fare ingresso nel territorio nazionale italiano ottenendo lo status di protezione sussidiaria. Il ricorrente ha dichiarato che la madre e la moglie vivono insieme in Uganda.
In data 07.04.2025, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare Prot. n. P-CS/F/N/2024/116094 in favore di ed il nulla osta al ricongiungimento familiare Prot. n. P- Parte_2
CS/F/N/2024/116093 in favore di precisando che i nulla Persona_1 osta erano stati inviati telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico Consolare di Kampala, presso la quale i familiari avrebbero dovuto richiedere il visto d'ingresso entro sei mesi dalla data della comunicazione.
Risulta che il ricorrente ha tentato di ottenere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, tramite il sito internet del Ministero Esteri denominato CP_1
“Prenotami”; tuttavia, tali tentativi si sono rivelati infruttuosi.
Dagli atti emerge che i canali ordinari per la prenotazione degli appuntamenti, in particolare il sito internet del denominato “Prenotami”, risultavano Controparte_1 di fatto inaccessibili per la costante indisponibilità di date.
Pertanto, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente, il ricorrente conferiva mandato all'Avv. Casella, il quale, in data 20.06.2025, inoltrava, a mezzo PEC, una formale diffida ad adempiere all' di Kampala in Uganda;
Controparte_1 nella diffida venivano dettagliatamente rappresentate le gravi problematiche riscontrate nell'ottenimento dell'appuntamento e si chiedeva un intervento urgente al fine di
Pag. 2 di 4 consentire la formalizzazione della richiesta di visto per motivi familiari in favore dei predetti familiari. Nonostante la formale diffida e il decorso del termine intimato, l' di Kampala non forniva alcun riscontro effettivo, lasciando il Controparte_1 ricorrente in una situazione di incertezza e impossibilitata a proseguire l'iter per il ricongiungimento familiare.
Pertanto, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente, il ricorrente, per il tramite dell'Avv. Casella, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma paventando la sussistenza sia del fumus che del periculum. Con riferimento al fumus, la difesa del ricorrente ha evidenziato il diritto ad ottenere la fissazione dell'appuntamento propedeutico al rilascio del visto per motivi familiari, essendosi compiuta positivamente la fase della procedura dinanzi alla con Controparte_2 il rilascio dei nulla osta, nonché tenuto conto della correttezza e dello spirito di cooperazione che hanno sempre caratterizzato il comportamento del ricorrente. Con riferimento al periculum, la difesa del ricorrente ha evidenziato la grave violazione del diritto all'unita familiare derivante dalla condotta illegittima dell'amministrazione resistente tenuto conto, peraltro, delle precarie condizioni di vita dei familiari del ricorrente residenti in [...]. Nel merito, la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della fissazione dell'appuntamento propedeutico al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei predetti familiari, tenuto conto delle evidenti omissioni dell'Amministrazione resistente.
Unitamente al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti: copia procura alle liti;
copia nulla osta Prot. n. P-CS/F/N/2024/116094 rilasciato in data 07.04.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza;
copia nulla osta Prot. n. P-CS/F/N/2024/116093 rilasciato in data 07.04.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza;
pec diffida trasmessa all in CP_1 data 20.06.2025 con risposta automatica generata dal sistema;
copia passaporti somali della moglie e della madre del ricorrente;
copia passaporto italiano ricorrente e permesso di soggiorno;
screenshot attestanti la mancanza di slot disponibili sito internet del denominato “Prenotami”; copia rimesse di denaro Controparte_1 effettuate in favore della moglie da parte del ricorrente.
Nelle note depositate in data 12-12-25 lo stesso ricorrente documentava l'avvenuta fissazione dell'appuntamento
******
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per la formalizzazione della Controparte_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Pag. 3 di 4 Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_1 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell'Ambasciata di Kampala a causa della notevole mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 37283/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 17/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 37283/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37283/2025 promossa da: nato in Somalia a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Fabrizio Casella ed elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio 56 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
KAMPALA (UGANDA) in persona
[...] del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 25.07.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - Accertare i fatti come sopra descritti e per l'effetto ORDINARE al
[...]
nonchè all in Uganda, la definizione Controparte_1 Controparte_1 della procedura tesa al rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare fissando un appuntamento presso la stessa sul presupposto di aver già CP_1 ottenuti i nulla osta in data 07.04.2025 al fine di evitare che gli stessi potessero scadere”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio domandando il rigetto del ricorso.
1 Con provvedimento del 29.08.2025 il Giudice adito ha fissato l'udienza del 17.12.2025 per la comparizione delle parti ex art. 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata a-17-12-25, in relazione alla quale il ricorrente stesso documentava l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
******
Risulta che il ricorrente, cittadino somalo titolare di protezione sussidiaria, residente in CP_
da anni, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 bis T.U.I., ha inoltrato istanza di ricongiungimento familiare allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza in favore della coniuge Sig.ra nata il Parte_2
14.03.1996 a Mogadishu, in Somalia e residente in [...]e della madre Sig.ra
[...] nata il [...] a Mogadishu, in [...] e residente in Persona_1
Uganda.
Il ricorrente ha dichiarato di essere stato costretto, a causa della guerra civile che imperversava in Somalia, a fuggire nel 2013 unitamente alla sua famiglia composta dalla moglie e dalla madre, decidendo di trasferirsi in Uganda atteso che la rappresentanza diplomatica italiana in Somalia non aveva la possibilità di rilascio dei visti d'ingresso. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di essere riuscito nel 2016, a seguito di un lungo viaggio, a fare ingresso nel territorio nazionale italiano ottenendo lo status di protezione sussidiaria. Il ricorrente ha dichiarato che la madre e la moglie vivono insieme in Uganda.
In data 07.04.2025, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare Prot. n. P-CS/F/N/2024/116094 in favore di ed il nulla osta al ricongiungimento familiare Prot. n. P- Parte_2
CS/F/N/2024/116093 in favore di precisando che i nulla Persona_1 osta erano stati inviati telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico Consolare di Kampala, presso la quale i familiari avrebbero dovuto richiedere il visto d'ingresso entro sei mesi dalla data della comunicazione.
Risulta che il ricorrente ha tentato di ottenere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, tramite il sito internet del Ministero Esteri denominato CP_1
“Prenotami”; tuttavia, tali tentativi si sono rivelati infruttuosi.
Dagli atti emerge che i canali ordinari per la prenotazione degli appuntamenti, in particolare il sito internet del denominato “Prenotami”, risultavano Controparte_1 di fatto inaccessibili per la costante indisponibilità di date.
Pertanto, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente, il ricorrente conferiva mandato all'Avv. Casella, il quale, in data 20.06.2025, inoltrava, a mezzo PEC, una formale diffida ad adempiere all' di Kampala in Uganda;
Controparte_1 nella diffida venivano dettagliatamente rappresentate le gravi problematiche riscontrate nell'ottenimento dell'appuntamento e si chiedeva un intervento urgente al fine di
Pag. 2 di 4 consentire la formalizzazione della richiesta di visto per motivi familiari in favore dei predetti familiari. Nonostante la formale diffida e il decorso del termine intimato, l' di Kampala non forniva alcun riscontro effettivo, lasciando il Controparte_1 ricorrente in una situazione di incertezza e impossibilitata a proseguire l'iter per il ricongiungimento familiare.
Pertanto, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente, il ricorrente, per il tramite dell'Avv. Casella, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma paventando la sussistenza sia del fumus che del periculum. Con riferimento al fumus, la difesa del ricorrente ha evidenziato il diritto ad ottenere la fissazione dell'appuntamento propedeutico al rilascio del visto per motivi familiari, essendosi compiuta positivamente la fase della procedura dinanzi alla con Controparte_2 il rilascio dei nulla osta, nonché tenuto conto della correttezza e dello spirito di cooperazione che hanno sempre caratterizzato il comportamento del ricorrente. Con riferimento al periculum, la difesa del ricorrente ha evidenziato la grave violazione del diritto all'unita familiare derivante dalla condotta illegittima dell'amministrazione resistente tenuto conto, peraltro, delle precarie condizioni di vita dei familiari del ricorrente residenti in [...]. Nel merito, la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della fissazione dell'appuntamento propedeutico al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei predetti familiari, tenuto conto delle evidenti omissioni dell'Amministrazione resistente.
Unitamente al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti: copia procura alle liti;
copia nulla osta Prot. n. P-CS/F/N/2024/116094 rilasciato in data 07.04.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza;
copia nulla osta Prot. n. P-CS/F/N/2024/116093 rilasciato in data 07.04.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cosenza;
pec diffida trasmessa all in CP_1 data 20.06.2025 con risposta automatica generata dal sistema;
copia passaporti somali della moglie e della madre del ricorrente;
copia passaporto italiano ricorrente e permesso di soggiorno;
screenshot attestanti la mancanza di slot disponibili sito internet del denominato “Prenotami”; copia rimesse di denaro Controparte_1 effettuate in favore della moglie da parte del ricorrente.
Nelle note depositate in data 12-12-25 lo stesso ricorrente documentava l'avvenuta fissazione dell'appuntamento
******
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per la formalizzazione della Controparte_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Pag. 3 di 4 Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_1 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell'Ambasciata di Kampala a causa della notevole mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 37283/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 17/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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