Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 673
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per firma digitale e notifica cartacea senza attestazione di conformità

    La Corte ritiene che il QR-Code presente sulla copia analogica dell'atto sostituisca la firma autografa e consenta la verifica della conformità all'originale, rendendo infondata la censura. Anche in assenza di attestazione di conformità, la società avrebbe potuto verificare la corrispondenza tramite il QR-Code e disconoscerla specificamente.

  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento era di tipo parziale, per cui l'invito al contraddittorio era escluso. Anche qualora vi fosse stato un refuso nel richiamo all'art. 5-ter, la società non ha dimostrato un pregiudizio concreto alle proprie ragioni difensive o un impedimento all'esercizio delle facoltà difensionali. Viene evidenziata inoltre la mancata risposta a un precedente questionario e la rinuncia a contestare il merito della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto per apodittica fondazione sulla mancata risposta a questionario

    La Corte rileva che l'atto impugnato riporta puntuali indicazioni delle operazioni contestate e che la società non ha documentato l'effettiva esecuzione delle operazioni, né successivamente alla notifica dell'atto, né in corso di causa. Viene richiamato l'onere della prova a carico del contribuente in tema di detrazione IVA.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per omessa allegazione del provvedimento di delega del funzionario firmatario

    La censura è infondata poiché l'atto è stato firmato digitalmente dal capo dell'ufficio (Direttore Provinciale) in assenza di delega.

  • Rigettato
    Richiesta di annullamento/disapplicazione delle sanzioni

    L'istanza è generica e priva di indicazioni sui profili di incertezza normativa o elementi di forza maggiore. La società non ha fornito prova dell'assenza dell'elemento soggettivo, richiamando i principi giurisprudenziali sulla colpa e negligenza del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 673
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 673
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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