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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP PA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5547/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
RE Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 4831/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R501469 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3185/2025 depositato il 30/10/2025
Svolgimento del processo RE. impugnava l'avviso di accertamento n. TK503R501469/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha liquidato la maggiore IVA dovuta, pari ad euro 1.357.309,00, oltre interessi e sanzioni, relativi all'anno di imposta 2017 per un importo complessivo totale di euro 3.144.744,96. A fondamento del gravame la società contestava la violazione dell'art. 42 dpr n. 600/1973 e dell'art 23 del d. lgs n. 82/2005 e la conseguente inesistenza dell'atto firmato digitalmente e notificato in modo cartaceo, in assenza di firma e attestazione di conformità. La ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per violazione ex art. 5 ter comma 1 d.lgs 218/1997 e del modello normativo di accertamento. La ricorrente, in particolare, ha contestato l'omessa instaurazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio preventivo. La ricorrente contestava altresì l'omessa redazione e notifica del processo verbale di constatazione e il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Nel merito, la RE. evidenziava il difetto di prova in ordine alla pretesa tributaria dell'amministrazione e l'infondatezza nel merito delle contestazioni oggetto dell'atto impugnato. Da ultimo, la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa allegazione del provvedimento con il quale il responsabile dell'Ufficio avrebbe delegato il funzionario firmatario dell'atto stesso. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza n. n. 4831/2024. RECosì motiva la decisione impugnata: «Con il primo motivo di ricorso la . ha contestato la nullità dell'atto in quanto notificato dall'Agenzia delle Entrate in modalità cartacea e sottoscritto con firma digitale dal Direttore Provinciale, in difetto di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 comma 1 del d.lgs. 82/2005. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente avendo l'ufficio proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento in forma cartacea, la firma sull'atto avrebbe dovuto essere apposta e visibile graficamente e non digitalmente perché altrimenti l'atto, in caso di mancanza dell'attestazione di conformità, sarebbe sprovvisto di firma e di attestazione previste a pena di nullità. La doglianza è infondata. Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, dlgs 82/2005 sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico L'avviso di accertamento per cui è causa è stato sottoscritto digitalmente e la copia notificata alla contribuente contiene nella prima pagina il QR- Code che sostituisce, ai sensi della richiamata disposizione, la firma autografa dell'atto e consente di verificare la corrispondenza della copia notificata con l'originale. La contestazione della ricorrente deve pertanto essere rigettata. Con il secondo motivo di ricorso la RE. ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per
2 omessa preventiva notifica di un atto recante l'invito all'instaurazione del contraddittorio, onde consentire il deposito di memorie e documentazione, ai sensi dell'art.
5-ter del d. lgs. 218/1997. Al riguardo si osserva che, a prescindere dalla qualificazione dell'atto impugnato come avviso di accertamento parziale, con conseguente esclusione dell'obbligo della preventiva notificazione dell'invito all'instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 ter comma secondo d.lgs. n. 218/1997, va osservato che ai sensi del quinto comma della medesima disposizione il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato attivato, sicché l'atto impugnato non può essere annullato per la violazione della richiamata disposizione. È da ultimo appena il caso di osservare che l'invito all'instaurazione del contraddittorio riportato nel provvedimento impugnato, nonostante non fosse necessario, come rilevato dalla stessa ricorrente. in ogni caso non determina l'illegittimità dell'atto. La società ricorrente ha poi contestato l'omessa notificazione del processo verbale di constatazione odi altri atti prodromici rispetto al provvedimento impugnato. Al riguardo è appena il caso di osservare che l'avviso di accertamento non è stato emesso a seguito di una verifica fiscale presso la società. Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa (Cass. n. 17818/2022), non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore. RELa . ha poi contestato il vizio di motivazione dell'atto impugnato, che si fonderebbe in maniera apodittica sulla mancata risposta ad un questionario, in realtà mai ricevuto dalla società. Anche tale contestazione è infondata. L'atto impugnato reca infatti puntuale elencazione delle operazioni oggetto di contestazione, mediante indicazione del fornitore, del suo codice fiscale, dell'imponibile comunicato e dell'imposta. L'ufficio ha altresì dato atto che, a fronte di acquisti imponibili dichiarati per complessivi euro 3.196.770,16, i fornitori hanno confermato il solo importo di euro 148.239,15. A fronte di tali puntuali indicazioni contenute nell'atto impugnato la ricorrente non ha documentato, neppure successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento e a prescindere dalla mancata risposta al questionario, l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. La ricorrente ha rilevato la carenza di prova della pretesa tributaria vantata dall'amministrazione e l'infondatezza delle contestazioni dell'amministrazione. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale in tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza (Cass. n. 27615/2018). Qualora il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'amministrazione finanziaria ne può dimostrare l'inattendibilità anche mediante presunzioni (Cass. n. 26802/2020). Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P. R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale (Cass. n. 28246/2020). Nella specie non risultano prodotte, neppure in corso di causa, fatture commerciali, scritture contabili o ulteriori
3 documenti attestanti l'esecuzione delle operazioni di acquisto contestate. Le doglianze della ricorrente non possono pertanto trovare accoglimento. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata allegazione del provvedimento con il quale il responsabile dell'Ufficio avrebbe delegato il funzionario firmatario dell'atto stesso. La censura è infondata considerato che l'atto impugnato è stato firmato digitalmente dal capo dell'ufficio, il Direttore Provinciale Nominativo_1, in assenza pertanto di qualsiasi provvedimento di delega. La ricorrente ha chiesto in via subordinata l'annullamento o disapplicazione delle sanzioni in virtù dell'obbiettiva incertezza normativa, della forza maggiore e dell'assenza di dolo e di colpa. L'istanza, del tutto genericamente prospettata, non può trovare accoglimento in difetto di qualsiasi indicazione dei profili di incertezza normativa rilevanti nella specie e degli elementi da cui desumere la sussistenza dell'esimente della forza maggiore. Per quanto concerne la contestata sussistenza dell'elemento soggettivo appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza” (Cass. n. 2139/2020). Nella specie la RE. non ha fornito prova dell'assenza dell'elemento soggettivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, segue la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge». Contro tale decisione ha proposto appello RE . Deduce come motivi:
1) Illegittimità della sentenza per ulteriore violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 e conseguente inesistenza dell'avviso di accertamento firmato digitalmente senza attestazione di conformità e notificato in modo cartaceo. Sostiene che i giudici di prime cure non hanno ben colto il vizio fatto valere in primo grado in quanto l'apposizione sull'avviso di accertamento del contrassegno a stampa è corretta qualora l'atto nativo digitale venga notificato via pec, viceversa, se l'atto è stampato e notificato via posta ordinaria in assenza di dichiarazione di conformità è affetto da nullità insanabile. Nel caso di specie, espone che l'atto è un nativo digitale con firma con contrassegno a stampa, stampato e la copia analogica, priva dell'attestazione di conformità, è stata notificata via posta ordinaria e consegnata tramite messo. Richiama l'art. 23 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 . Ritiene che la copia analogica del documento originale informatico munito di contrassegno o glifo e comunque priva dell'attestazione di conformità all'originale richiesta dal citato comma 1, dovrebbe considerarsi inesistente o affetta da nullità insanabile, in quanto la funzione del glifo o contrassegno sarebbe diversa dall'attestazione di conformità richiesta dal comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005.
2) Erroneità della sentenza sul motivo di censura del modello normativo di accertamento adottato dall'Ufficio.
4 Nel caso di specie l'avviso di accertamento, pur richiamando nella motivazione la normativa di cui all'art. 5 ter comma 1 D.lgs 218/1997, sarebbe stato notificato senza la preventiva notifica di un atto recante l'invito all'instaurazione del contraddittorio onde consentire il deposito di memorie e documentazione. Inoltre, evidenzia che le date indicate nell'avviso impugnato, entro le quali la parte avrebbe dovuto fornire documentazione, risultavano già decorse alla data di notifica dell'avviso stesso, essendo l'invito 5-ter compreso nell'avviso di accertamento e mai ricevuto prima. Precisa parte appellante che ciò che si contesta è che non sarebbe assolutamente chiaro se l'Ufficio abbia adottato una metodologia di accertamento parziale, come sembra nella sostanza abbia fatto, oppure abbia adottato una metodologia di accertamento generale sulla posizione della contribuente. Se si tratta di accertamento parziale, come è avvenuto nella sostanza, allora l'invito ai sensi del comma 1 dell'art.
5-ter del D.Lgs 218/1997 sarebbe in palese violazione del comma 2 dello stesso articolo 5-ter che espressamente esclude l'applicabilità della comunicazione dell'invito a comparire quando si procede con avvisi di accertamento parziale infatti “Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale…” Laddove, invece, si fosse trattato di un accertamento generale, come sembrava nella forma, allora l'invito 5-ter contenuto addirittura nell'avviso impugnato e non come atto separato comportava comunque una deviazione dal modello normativo e dal paradigma legislativo tale da farne derivare la nullità dell'atto. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione impugnata, con spese ed onorari dei due gradi di giudizio rifusi con distrazione in favore dei difensori antistatari. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma. Preliminarmente parte appellata evidenzia la rinuncia di parte appellante alla riproposizione di alcuni motivi esposti in sede di primo grado nonché l'omessa contestazione nel merito della pretesa tributaria contenuta nell'atto con conseguenziale giudicato interno sul punto. Relativamente al primo motivo di impugnazione espone che, conformemente alla normativa vigente (D.P.R. 600/1973 e Cad D.Lgs. 82/2005), l'avviso di accertamento per cui è causa è stato sottoscritto digitalmente dal legittimo firmatario (ex art. 24 del Cad); di poi una copia analogica, contenente il QR-Code (per la verifica della firma digitale – art. 23 comma 2-bis del Cad), è stata notificata alla parte. Sulla prima pagina dell'avviso si rinviene il codice QR-CODE, il codice di verifica del documento, l'identificativo, il sito da cui verificare la rispondenza dell'avviso all'originale. Il QR-CODE, infatti, è un codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composto da moduli neri all'interno di uno schema di forma quadrata, può contenere testi ed è leggibile anche da telefoni o smartphone muniti di lettori, tra l'altro su internet è possibile trovare programmi gratuiti per la lettura. Detto codice consente l'accesso diretto alla pagina web, la stessa che si apre cliccando il link riportato sull'atto. La norma di riferimento (art. 23, comma 2-bis del Dlgs 82/2005) prevede che tale “contrassegno” sostituisca a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, con la conseguenza di attribuire, di fatto, validità all'atto. Nella pagina web a cui si accede attraverso il predetto codice QR o digitando sul link, è possibile verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente sulle quali è stato apposto il codice. La procedura richiede che siano inseriti alcuni numeri riportati sull'atto, quali il numero identificativo e il codice di verifica. Si accede quindi a una pagina dalla quale è possibile consultare i dati relativi alla protocollazione, il documento in formato Pdf e la firma digitale apposta. I dati della protocollazione, oltre a informare sulla data e sul numero di protocollo attribuiti al documento, riportano l'oggetto (quindi se avviso di accertamento, atto di recupero e così via) e il periodo di imposta. L'insieme di queste informazioni attribuisce validità all'atto poiché consente al contribuente di verificare che un determinato incaricato
5 dall'Agenzia delle Entrate ha apposto la propria firma digitale su un documento del quale è indicato l'oggetto, il periodo di imposta di riferimento e la data di protocollo. Accedendo al documento si può riscontrare la corrispondenza con il documento notificato. Attraverso il predetto QR-Code è possibile verificare la corrispondenza della copia analogica notificata all'originale depositato presso gli archivi dell'Ufficio. Evidenzia che il ricorso alla predetta modalità di notifica si è reso necessario, a seguito del pregresso tentativo di notifica via pec, non andato a buon fine, come si ricava dalla ricevuta di mancata consegna, che in atti si è depositato in sede di giudizio di prime cure. In ogni caso, l'Agenzia ritiene che, nonostante il vizio lamentato, sia stato comunque raggiunto lo scopo, cui la notifica è preordinata, di portare l'atto nella legale conoscenza del destinatario. Relativamente al secondo motivo di ricorso (“Nullità dell'avviso di accertamento per mancata violazione ex art. 5 ter, comma 1, D.Lgs. 218/1997 e del modello normativo di accertamento”), l'Ufficio evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di parte avversa. L'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997, vigente ratione temporis disponeva che “1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Al riguardo osserva che nell'ipotesi de qua, è stato emesso un accertamento di tipo parziale, aspetto sul quale conviene anche parte appellante;
tale atto era preceduto dalla notifica del questionario, rimasto totalmente disatteso da parte contribuente;
sicchè il precetto normativo sarebbe stato pienamente rispettato dall'Ufficio. Per quanto concerne il richiamo del comma 5-ter in seno all'atto per cui è causa, si evidenzia che si è trattato di un mero refuso, inidoneo ad inficiare la validità dell'avviso di accertamento. In ogni caso osserva che il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato attivato, sicché l'atto impugnato non può essere annullato per la violazione della richiamata disposizione”. A tal riguardo si evidenzia per completezza come l'Ufficio abbia notificato alla parte il questionario n. Q00719/2021 (che la parte non disconosce di aver ricevuto), con la richiesta di fornire copia della seguente documentazione riferibile all'anno 2017:
- registri IVA acquisti e vendite;
- Fatture di acquisto e fatture di vendita;
- mastrini di conto;
- bilancio di verifica al 31/12/2017; Tuttavia, la Società non ha dato alcun seguito a questa richiesta di documentazione ma anzi, si prosegue, la parte, rinunciando a contestare il merito della pretesa tributaria non fa che confermare la natura dilatoria del ricorso proposto incentrato su profili di carattere formale e non sostanziale. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. La causa è stata esaminata e decisa nella camera di consiglio odierna. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Questa Corte ritiene la decisione di primo grado pienamente condivisibile e quindi meritevole di conferma.
6 Quanto al primo motivo di appello, giova innanzi tutto richiamare per intero le argomentazioni sopra riassunte dell'Agenzia delle Entrate sul punto, che sono condivise da questo Collegio. L'avviso di accertamento è stato sottoscritto digitalmente dal legittimo firmatario (ex art. 24 del Cad); quello notificato tramite posta è una copia analogica, contenente il QR-Code (per la verifica della firma digitale – art. 23 comma 2-bis del Cad), o 'glifo', che consente la verifica della rispondenza dell'avviso all'originale e la presenza della firma digitale. Tale modalità di notifica si è resa necessaria in quanto, come esposto, non era andato a buon fine il tentativo di notifica tramite p.e.c. Ciò posto, quanto alla denunciata assenza di firma, tale censura è infondata in quanto la società avrebbe dovuto e potuto verificare tramite il glifo se l'atto fosse regolarmente firmato. Peraltro, tali possibilità sono espressamente riportate come avvertenza nel glifo presente nell'avviso di accertamento impugnato. Non risulta invece che la società lo abbia fatto o che abbia verificato che l'atto non era stato firmato, oppure che era stato firmato da soggetto privo di delega. Quanto poi alla eccepita mancata attestazione di conformità, che comporterebbe una nullità insanabile dell'atto notificato, anche tale profilo è privo di fondamento. Infatti, sempre tramite il glifo, anche in mancanza di attestazione, la società poteva anche verificare se l'atto comunicato fosse o meno conforme all'originale e munito di sottoscrizione digitale e, in tal caso, avrebbe dovuto disconoscerne specificamente la conformità ai sensi del comma 2 dell'art. 23 CAD. Al riguardo la S.C. ha di recente affermato (Sez. 5, num. 32253 del 2024): «[…] La differenza tra le due fattispecie, quella al primo e quella al secondo comma dell'art. 23 cit., consiste nel fatto che, in presenza di una attestazione di conformità, per inficiare il documento sarà necessaria la querela di falso (Cass. n. 11306 del 2021; Cass. n. 15074 del 2017) mentre, in mancanza, è sufficiente il disconoscimento della conformità, per il quale, però, si richiedono particolari modalità.
3.4. Infatti, deve farsi riferimento all'art. 2712 c.c. (Cass. n. 2607 del 2024 in motivazione, par. 5.9.1.; Cass. n.11606 del 2018) che, secondo consolidata giurisprudenza, richiede un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, che deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra l'originale e la riproduzione (Cass. 12794 del 2021; Cass. n.17526 del 2016)». Quanto alla doglianza incentrata sulle modalità di accertamento seguite dall'Agenzia, anche tale censura si appalesa infondata. Come, d'altro canto, conferma anche la stessa società appellante, nella sostanza, l'avviso di accertamento era un accertamento parziale, chiaramente desumibile dallo stesso contenuto dell'atto, che, comunque, non può in alcun caso ritenersi inficiato dall'erroneo richiamo all'invito ex art.
5-ter, che invece doveva ritenersi escluso. Si tratta, in realtà, di una censura del tutto poggiante su un mero formalismo, dato che la società non chiarisce in qual modo tale refuso e la procedura seguita in concreto dall'Ufficio – e, cioè, la previa richiesta di produzione documenti - abbia prodotto in concreto un pregiudizio alle proprie ragioni od impedito l'esercizio corretto delle proprie facoltà difensionali, dato che, seppur scaduti i termini indicati nell'atto, la società, se del caso, avrebbe potuto comunque chiedere di instaurare un contraddittorio come indicato nell'atto impugnato. Diversamente, lo stesso atto riferisce anche di una mancata risposta al questionario inviato in precedenza – sicchè, laddove anche tale aspetto fosse stato ritenuto non veritiero, la società avrebbe potuto fornire la fondamentale documentazione richiesta anche in quella sede (producendo almeno le fatture ed il registro iva acquisti). Diversamente, non solo la società non si è avvalsa di tale possibilità in quella sede, ma, a riprova della pretestuosità di tale doglianza, come eccepito dall'Agenzia, dopo la generica e sintetica contestazione nel merito contenuta in primo grado (punto 6 del ricorso), ma senza nemmeno in quella sede offrire od esibire la documentazione richiesta, la medesima ha persino rinunciato con l'appello ad impugnare il capo della sentenza
7 che ha rigettato quel motivo di ricorso. In nessun caso, dunque, sarebbe possibile accogliere tale doglianza dato che la ricorrente non ha minimamente dimostrato, allegando documenti e motivando specificamente nel merito, per quali ragioni la pretesa tributaria sarebbe infondata e come essa avrebbe potuto dimostrarlo se l'atto fosse stato emesso senza i presunti vizi che, secondo quanto assunto, lo affliggevano. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato e la decisione di primo grado interamente confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società appellante come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la Società appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 12.000,00. Così deciso in Roma, li 22 ottobre 2025. L'estensore dott. P. Novelli Il Presidente dott.ssa P. Cappelli
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Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP PA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5547/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
RE Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 4831/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R501469 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3185/2025 depositato il 30/10/2025
Svolgimento del processo RE. impugnava l'avviso di accertamento n. TK503R501469/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha liquidato la maggiore IVA dovuta, pari ad euro 1.357.309,00, oltre interessi e sanzioni, relativi all'anno di imposta 2017 per un importo complessivo totale di euro 3.144.744,96. A fondamento del gravame la società contestava la violazione dell'art. 42 dpr n. 600/1973 e dell'art 23 del d. lgs n. 82/2005 e la conseguente inesistenza dell'atto firmato digitalmente e notificato in modo cartaceo, in assenza di firma e attestazione di conformità. La ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per violazione ex art. 5 ter comma 1 d.lgs 218/1997 e del modello normativo di accertamento. La ricorrente, in particolare, ha contestato l'omessa instaurazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio preventivo. La ricorrente contestava altresì l'omessa redazione e notifica del processo verbale di constatazione e il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Nel merito, la RE. evidenziava il difetto di prova in ordine alla pretesa tributaria dell'amministrazione e l'infondatezza nel merito delle contestazioni oggetto dell'atto impugnato. Da ultimo, la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa allegazione del provvedimento con il quale il responsabile dell'Ufficio avrebbe delegato il funzionario firmatario dell'atto stesso. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza n. n. 4831/2024. RECosì motiva la decisione impugnata: «Con il primo motivo di ricorso la . ha contestato la nullità dell'atto in quanto notificato dall'Agenzia delle Entrate in modalità cartacea e sottoscritto con firma digitale dal Direttore Provinciale, in difetto di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 comma 1 del d.lgs. 82/2005. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente avendo l'ufficio proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento in forma cartacea, la firma sull'atto avrebbe dovuto essere apposta e visibile graficamente e non digitalmente perché altrimenti l'atto, in caso di mancanza dell'attestazione di conformità, sarebbe sprovvisto di firma e di attestazione previste a pena di nullità. La doglianza è infondata. Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, dlgs 82/2005 sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico L'avviso di accertamento per cui è causa è stato sottoscritto digitalmente e la copia notificata alla contribuente contiene nella prima pagina il QR- Code che sostituisce, ai sensi della richiamata disposizione, la firma autografa dell'atto e consente di verificare la corrispondenza della copia notificata con l'originale. La contestazione della ricorrente deve pertanto essere rigettata. Con il secondo motivo di ricorso la RE. ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per
2 omessa preventiva notifica di un atto recante l'invito all'instaurazione del contraddittorio, onde consentire il deposito di memorie e documentazione, ai sensi dell'art.
5-ter del d. lgs. 218/1997. Al riguardo si osserva che, a prescindere dalla qualificazione dell'atto impugnato come avviso di accertamento parziale, con conseguente esclusione dell'obbligo della preventiva notificazione dell'invito all'instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 ter comma secondo d.lgs. n. 218/1997, va osservato che ai sensi del quinto comma della medesima disposizione il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato attivato, sicché l'atto impugnato non può essere annullato per la violazione della richiamata disposizione. È da ultimo appena il caso di osservare che l'invito all'instaurazione del contraddittorio riportato nel provvedimento impugnato, nonostante non fosse necessario, come rilevato dalla stessa ricorrente. in ogni caso non determina l'illegittimità dell'atto. La società ricorrente ha poi contestato l'omessa notificazione del processo verbale di constatazione odi altri atti prodromici rispetto al provvedimento impugnato. Al riguardo è appena il caso di osservare che l'avviso di accertamento non è stato emesso a seguito di una verifica fiscale presso la società. Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa (Cass. n. 17818/2022), non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore. RELa . ha poi contestato il vizio di motivazione dell'atto impugnato, che si fonderebbe in maniera apodittica sulla mancata risposta ad un questionario, in realtà mai ricevuto dalla società. Anche tale contestazione è infondata. L'atto impugnato reca infatti puntuale elencazione delle operazioni oggetto di contestazione, mediante indicazione del fornitore, del suo codice fiscale, dell'imponibile comunicato e dell'imposta. L'ufficio ha altresì dato atto che, a fronte di acquisti imponibili dichiarati per complessivi euro 3.196.770,16, i fornitori hanno confermato il solo importo di euro 148.239,15. A fronte di tali puntuali indicazioni contenute nell'atto impugnato la ricorrente non ha documentato, neppure successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento e a prescindere dalla mancata risposta al questionario, l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. La ricorrente ha rilevato la carenza di prova della pretesa tributaria vantata dall'amministrazione e l'infondatezza delle contestazioni dell'amministrazione. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale in tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza (Cass. n. 27615/2018). Qualora il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'amministrazione finanziaria ne può dimostrare l'inattendibilità anche mediante presunzioni (Cass. n. 26802/2020). Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P. R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale (Cass. n. 28246/2020). Nella specie non risultano prodotte, neppure in corso di causa, fatture commerciali, scritture contabili o ulteriori
3 documenti attestanti l'esecuzione delle operazioni di acquisto contestate. Le doglianze della ricorrente non possono pertanto trovare accoglimento. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata allegazione del provvedimento con il quale il responsabile dell'Ufficio avrebbe delegato il funzionario firmatario dell'atto stesso. La censura è infondata considerato che l'atto impugnato è stato firmato digitalmente dal capo dell'ufficio, il Direttore Provinciale Nominativo_1, in assenza pertanto di qualsiasi provvedimento di delega. La ricorrente ha chiesto in via subordinata l'annullamento o disapplicazione delle sanzioni in virtù dell'obbiettiva incertezza normativa, della forza maggiore e dell'assenza di dolo e di colpa. L'istanza, del tutto genericamente prospettata, non può trovare accoglimento in difetto di qualsiasi indicazione dei profili di incertezza normativa rilevanti nella specie e degli elementi da cui desumere la sussistenza dell'esimente della forza maggiore. Per quanto concerne la contestata sussistenza dell'elemento soggettivo appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza” (Cass. n. 2139/2020). Nella specie la RE. non ha fornito prova dell'assenza dell'elemento soggettivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, segue la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge». Contro tale decisione ha proposto appello RE . Deduce come motivi:
1) Illegittimità della sentenza per ulteriore violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 e conseguente inesistenza dell'avviso di accertamento firmato digitalmente senza attestazione di conformità e notificato in modo cartaceo. Sostiene che i giudici di prime cure non hanno ben colto il vizio fatto valere in primo grado in quanto l'apposizione sull'avviso di accertamento del contrassegno a stampa è corretta qualora l'atto nativo digitale venga notificato via pec, viceversa, se l'atto è stampato e notificato via posta ordinaria in assenza di dichiarazione di conformità è affetto da nullità insanabile. Nel caso di specie, espone che l'atto è un nativo digitale con firma con contrassegno a stampa, stampato e la copia analogica, priva dell'attestazione di conformità, è stata notificata via posta ordinaria e consegnata tramite messo. Richiama l'art. 23 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 . Ritiene che la copia analogica del documento originale informatico munito di contrassegno o glifo e comunque priva dell'attestazione di conformità all'originale richiesta dal citato comma 1, dovrebbe considerarsi inesistente o affetta da nullità insanabile, in quanto la funzione del glifo o contrassegno sarebbe diversa dall'attestazione di conformità richiesta dal comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005.
2) Erroneità della sentenza sul motivo di censura del modello normativo di accertamento adottato dall'Ufficio.
4 Nel caso di specie l'avviso di accertamento, pur richiamando nella motivazione la normativa di cui all'art. 5 ter comma 1 D.lgs 218/1997, sarebbe stato notificato senza la preventiva notifica di un atto recante l'invito all'instaurazione del contraddittorio onde consentire il deposito di memorie e documentazione. Inoltre, evidenzia che le date indicate nell'avviso impugnato, entro le quali la parte avrebbe dovuto fornire documentazione, risultavano già decorse alla data di notifica dell'avviso stesso, essendo l'invito 5-ter compreso nell'avviso di accertamento e mai ricevuto prima. Precisa parte appellante che ciò che si contesta è che non sarebbe assolutamente chiaro se l'Ufficio abbia adottato una metodologia di accertamento parziale, come sembra nella sostanza abbia fatto, oppure abbia adottato una metodologia di accertamento generale sulla posizione della contribuente. Se si tratta di accertamento parziale, come è avvenuto nella sostanza, allora l'invito ai sensi del comma 1 dell'art.
5-ter del D.Lgs 218/1997 sarebbe in palese violazione del comma 2 dello stesso articolo 5-ter che espressamente esclude l'applicabilità della comunicazione dell'invito a comparire quando si procede con avvisi di accertamento parziale infatti “Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale…” Laddove, invece, si fosse trattato di un accertamento generale, come sembrava nella forma, allora l'invito 5-ter contenuto addirittura nell'avviso impugnato e non come atto separato comportava comunque una deviazione dal modello normativo e dal paradigma legislativo tale da farne derivare la nullità dell'atto. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione impugnata, con spese ed onorari dei due gradi di giudizio rifusi con distrazione in favore dei difensori antistatari. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma. Preliminarmente parte appellata evidenzia la rinuncia di parte appellante alla riproposizione di alcuni motivi esposti in sede di primo grado nonché l'omessa contestazione nel merito della pretesa tributaria contenuta nell'atto con conseguenziale giudicato interno sul punto. Relativamente al primo motivo di impugnazione espone che, conformemente alla normativa vigente (D.P.R. 600/1973 e Cad D.Lgs. 82/2005), l'avviso di accertamento per cui è causa è stato sottoscritto digitalmente dal legittimo firmatario (ex art. 24 del Cad); di poi una copia analogica, contenente il QR-Code (per la verifica della firma digitale – art. 23 comma 2-bis del Cad), è stata notificata alla parte. Sulla prima pagina dell'avviso si rinviene il codice QR-CODE, il codice di verifica del documento, l'identificativo, il sito da cui verificare la rispondenza dell'avviso all'originale. Il QR-CODE, infatti, è un codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composto da moduli neri all'interno di uno schema di forma quadrata, può contenere testi ed è leggibile anche da telefoni o smartphone muniti di lettori, tra l'altro su internet è possibile trovare programmi gratuiti per la lettura. Detto codice consente l'accesso diretto alla pagina web, la stessa che si apre cliccando il link riportato sull'atto. La norma di riferimento (art. 23, comma 2-bis del Dlgs 82/2005) prevede che tale “contrassegno” sostituisca a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, con la conseguenza di attribuire, di fatto, validità all'atto. Nella pagina web a cui si accede attraverso il predetto codice QR o digitando sul link, è possibile verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente sulle quali è stato apposto il codice. La procedura richiede che siano inseriti alcuni numeri riportati sull'atto, quali il numero identificativo e il codice di verifica. Si accede quindi a una pagina dalla quale è possibile consultare i dati relativi alla protocollazione, il documento in formato Pdf e la firma digitale apposta. I dati della protocollazione, oltre a informare sulla data e sul numero di protocollo attribuiti al documento, riportano l'oggetto (quindi se avviso di accertamento, atto di recupero e così via) e il periodo di imposta. L'insieme di queste informazioni attribuisce validità all'atto poiché consente al contribuente di verificare che un determinato incaricato
5 dall'Agenzia delle Entrate ha apposto la propria firma digitale su un documento del quale è indicato l'oggetto, il periodo di imposta di riferimento e la data di protocollo. Accedendo al documento si può riscontrare la corrispondenza con il documento notificato. Attraverso il predetto QR-Code è possibile verificare la corrispondenza della copia analogica notificata all'originale depositato presso gli archivi dell'Ufficio. Evidenzia che il ricorso alla predetta modalità di notifica si è reso necessario, a seguito del pregresso tentativo di notifica via pec, non andato a buon fine, come si ricava dalla ricevuta di mancata consegna, che in atti si è depositato in sede di giudizio di prime cure. In ogni caso, l'Agenzia ritiene che, nonostante il vizio lamentato, sia stato comunque raggiunto lo scopo, cui la notifica è preordinata, di portare l'atto nella legale conoscenza del destinatario. Relativamente al secondo motivo di ricorso (“Nullità dell'avviso di accertamento per mancata violazione ex art. 5 ter, comma 1, D.Lgs. 218/1997 e del modello normativo di accertamento”), l'Ufficio evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di parte avversa. L'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997, vigente ratione temporis disponeva che “1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Al riguardo osserva che nell'ipotesi de qua, è stato emesso un accertamento di tipo parziale, aspetto sul quale conviene anche parte appellante;
tale atto era preceduto dalla notifica del questionario, rimasto totalmente disatteso da parte contribuente;
sicchè il precetto normativo sarebbe stato pienamente rispettato dall'Ufficio. Per quanto concerne il richiamo del comma 5-ter in seno all'atto per cui è causa, si evidenzia che si è trattato di un mero refuso, inidoneo ad inficiare la validità dell'avviso di accertamento. In ogni caso osserva che il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato attivato, sicché l'atto impugnato non può essere annullato per la violazione della richiamata disposizione”. A tal riguardo si evidenzia per completezza come l'Ufficio abbia notificato alla parte il questionario n. Q00719/2021 (che la parte non disconosce di aver ricevuto), con la richiesta di fornire copia della seguente documentazione riferibile all'anno 2017:
- registri IVA acquisti e vendite;
- Fatture di acquisto e fatture di vendita;
- mastrini di conto;
- bilancio di verifica al 31/12/2017; Tuttavia, la Società non ha dato alcun seguito a questa richiesta di documentazione ma anzi, si prosegue, la parte, rinunciando a contestare il merito della pretesa tributaria non fa che confermare la natura dilatoria del ricorso proposto incentrato su profili di carattere formale e non sostanziale. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. La causa è stata esaminata e decisa nella camera di consiglio odierna. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Questa Corte ritiene la decisione di primo grado pienamente condivisibile e quindi meritevole di conferma.
6 Quanto al primo motivo di appello, giova innanzi tutto richiamare per intero le argomentazioni sopra riassunte dell'Agenzia delle Entrate sul punto, che sono condivise da questo Collegio. L'avviso di accertamento è stato sottoscritto digitalmente dal legittimo firmatario (ex art. 24 del Cad); quello notificato tramite posta è una copia analogica, contenente il QR-Code (per la verifica della firma digitale – art. 23 comma 2-bis del Cad), o 'glifo', che consente la verifica della rispondenza dell'avviso all'originale e la presenza della firma digitale. Tale modalità di notifica si è resa necessaria in quanto, come esposto, non era andato a buon fine il tentativo di notifica tramite p.e.c. Ciò posto, quanto alla denunciata assenza di firma, tale censura è infondata in quanto la società avrebbe dovuto e potuto verificare tramite il glifo se l'atto fosse regolarmente firmato. Peraltro, tali possibilità sono espressamente riportate come avvertenza nel glifo presente nell'avviso di accertamento impugnato. Non risulta invece che la società lo abbia fatto o che abbia verificato che l'atto non era stato firmato, oppure che era stato firmato da soggetto privo di delega. Quanto poi alla eccepita mancata attestazione di conformità, che comporterebbe una nullità insanabile dell'atto notificato, anche tale profilo è privo di fondamento. Infatti, sempre tramite il glifo, anche in mancanza di attestazione, la società poteva anche verificare se l'atto comunicato fosse o meno conforme all'originale e munito di sottoscrizione digitale e, in tal caso, avrebbe dovuto disconoscerne specificamente la conformità ai sensi del comma 2 dell'art. 23 CAD. Al riguardo la S.C. ha di recente affermato (Sez. 5, num. 32253 del 2024): «[…] La differenza tra le due fattispecie, quella al primo e quella al secondo comma dell'art. 23 cit., consiste nel fatto che, in presenza di una attestazione di conformità, per inficiare il documento sarà necessaria la querela di falso (Cass. n. 11306 del 2021; Cass. n. 15074 del 2017) mentre, in mancanza, è sufficiente il disconoscimento della conformità, per il quale, però, si richiedono particolari modalità.
3.4. Infatti, deve farsi riferimento all'art. 2712 c.c. (Cass. n. 2607 del 2024 in motivazione, par. 5.9.1.; Cass. n.11606 del 2018) che, secondo consolidata giurisprudenza, richiede un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, che deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra l'originale e la riproduzione (Cass. 12794 del 2021; Cass. n.17526 del 2016)». Quanto alla doglianza incentrata sulle modalità di accertamento seguite dall'Agenzia, anche tale censura si appalesa infondata. Come, d'altro canto, conferma anche la stessa società appellante, nella sostanza, l'avviso di accertamento era un accertamento parziale, chiaramente desumibile dallo stesso contenuto dell'atto, che, comunque, non può in alcun caso ritenersi inficiato dall'erroneo richiamo all'invito ex art.
5-ter, che invece doveva ritenersi escluso. Si tratta, in realtà, di una censura del tutto poggiante su un mero formalismo, dato che la società non chiarisce in qual modo tale refuso e la procedura seguita in concreto dall'Ufficio – e, cioè, la previa richiesta di produzione documenti - abbia prodotto in concreto un pregiudizio alle proprie ragioni od impedito l'esercizio corretto delle proprie facoltà difensionali, dato che, seppur scaduti i termini indicati nell'atto, la società, se del caso, avrebbe potuto comunque chiedere di instaurare un contraddittorio come indicato nell'atto impugnato. Diversamente, lo stesso atto riferisce anche di una mancata risposta al questionario inviato in precedenza – sicchè, laddove anche tale aspetto fosse stato ritenuto non veritiero, la società avrebbe potuto fornire la fondamentale documentazione richiesta anche in quella sede (producendo almeno le fatture ed il registro iva acquisti). Diversamente, non solo la società non si è avvalsa di tale possibilità in quella sede, ma, a riprova della pretestuosità di tale doglianza, come eccepito dall'Agenzia, dopo la generica e sintetica contestazione nel merito contenuta in primo grado (punto 6 del ricorso), ma senza nemmeno in quella sede offrire od esibire la documentazione richiesta, la medesima ha persino rinunciato con l'appello ad impugnare il capo della sentenza
7 che ha rigettato quel motivo di ricorso. In nessun caso, dunque, sarebbe possibile accogliere tale doglianza dato che la ricorrente non ha minimamente dimostrato, allegando documenti e motivando specificamente nel merito, per quali ragioni la pretesa tributaria sarebbe infondata e come essa avrebbe potuto dimostrarlo se l'atto fosse stato emesso senza i presunti vizi che, secondo quanto assunto, lo affliggevano. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato e la decisione di primo grado interamente confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società appellante come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la Società appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 12.000,00. Così deciso in Roma, li 22 ottobre 2025. L'estensore dott. P. Novelli Il Presidente dott.ssa P. Cappelli
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