TRIB
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 15.05.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21037/2023 R.G. Prev.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Pannone, come da mandato in atti ricorrenti
E in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario dipendente, dott.ssa Vanda De Cesare
OGGETTO: pagamento ratei invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere ottenuto, con decreto di omologa del Giudice del Lavoro di Napoli in data 19.05.2023, il riconoscimento del beneficio sanitario legittimante il godimento di assegno di invalidità civile a decorrere 1.07.2022; che nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e della comunicazione AP70, in data 6.07.2023, l non CP_2 aveva provveduto al pagamento dei ratei della prestazione.
Chiedeva, pertanto, condannarsi l al pagamento dei ratei di assegno di invalidità CP_3 civile a decorrere dal 1.07.2022, oltre interessi, con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva l convenuto, che eccepiva l'avvenuta corresponsione della prestazione, CP_3 con tutti gli arretrati, come da comunicazione di liquidazione che allegava;
chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
invero, il procuratore dell' ha concluso in tal senso rilevando che alla ricorrente è stata erogata la somma CP_2 richiesta, per come rilevabile dalla comunicazione in data 15.12.2023 versata in atti, CP_2 attestante la messa in liquidazione dell'assegno di invalidità civile e dei relativi arretrati, con interessi, pagati poi nel mese di maggio 2024, per come stabilito in omologa .
1 Non vi è motivo di dubitare dell'assetto degli interessi così definito, atteso che il procuratore di parte ricorrente si è associato alle richieste dell' . CP_3
Risulta dunque interamente cessata la materia del contendere.
Quanto alla questione delle spese di lite, essa va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base a delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Sul punto si osserva che parte ricorrente ha fornito prova di avere comunicato all' , sin CP_2 dal luglio 2023, tutta la documentazione necessaria alla messa in liquidazione della prestazione (v. in atti pec omologa e mod. AP 70).
Ne deriva che, in presenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, le spese vanno poste a carico dell' soccombente, liquidate come in dispositivo ai sensi del CP_3
D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla prestazione oggetto di causa;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1865,00 a titolo di CP_2 onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
In Napoli, il 15.05.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Gagliardi
2