Decreto cautelare 12 luglio 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 10/09/2025, n. 16139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16139 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
delle Determinazioni Dirigenziale Rep. -OMISSIS-Prot. -OMISSIS-, Rep. n.
-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, Rep. n. -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, Rep. n.
-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- e Rep. n. -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, tutte emesse in data 20/6/2025 dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale, Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, con cui sono state dichiarate le decadenze delle autorizzazioni e revoche delle concessioni intestate alla odierna ricorrente valide per esercitare sui posteggi della Rotazione C relative rispettivamente ai turni n. 296, 273, 172, 121 e 251;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- la ricorrente ha impugnato le Determinazioni Dirigenziali in epigrafe, con cui il competente Ufficio di Roma Capitale, in esito ad apposito procedimento cui ha ricorrente ha partecipato, ha dichiarato la decadenza delle autorizzazioni commerciali ivi indicate, nonché la revoca delle connesse concessioni, di cui la medesima era titolare per esercitare il commercio sui posteggi della Rotazione C;
- la decadenza è stata dichiarata per “ carenza dei requisiti richiesti e presupposti dalla normativa e per dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000 ”, ai sensi degli articoli 71 D.Lgs. n. 59/2010, 6 e 55 del Testo Unico regionale del Commercio (Legge regionale Lazio n. 22/2019), per aver la P.A. accertato in capo alla ricorrente, tramite la consultazione del Casellario giudiziale, la sussistenza di una condanna irrevocabile alla pena della reclusione per mesi 8 ed alla multa di € 200 per uno dei reati previsti dalle norme citate, eseguita nel quinquennio rilevante ai sensi del terzo comma dell’art. 71 citato;
- avverso le determinazioni la ricorrente si è rivolta al Tribunale deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate, nonché della DAC 101/2023 e della legge sul procedimento amministrativo, oltre che difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, manifesta illogicità e travisamento dei fatti, perché la stessa, nel quinquennio rilevante, non avrebbe esercitato l’attività, avendola data in gestione e poi ceduta, ciò che sarebbe consentito dalle norme in questione, le quali – diversamente da quanto ritenuto dalla P.A. – per l’operatore privo dei requisiti di onorabilità impedirebbero, nel quinquennio, soltanto l’ esercizio dell’attività, ma non anche la facoltà di far circolare il titolo commerciale;
CONSIDERATO che il ricorso – essendo palesemente infondato – può essere definito ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio;
RITENUTO, invero, che nella fattispecie la P.A. ha correttamente letto ed applicato la disciplina normativa richiamata, che, da un lato, fissa, testualmente, i “ Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ” (art. 71 D.Lgs. 59/2010) e, dall’altro, stabilisce espressamente che l’autorizzazione “ decade ” e la concessione “ è revocata ” nel caso in cui “ l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti ” (cfr. art. 55, comma 1, lettera a) del TU regionale del commercio), senza peraltro alcuna possibilità di deroga (cfr. comma 2 dell’art. 55 citato, che esclude la possibilità di sospensione dei termini di decadenza dell’autorizzazione e di revoca della concessione per il caso di perdita dei requisiti);
RILEVATO, pertanto, che coloro che difettano, anche in via sopravvenuta, dei requisiti normativamente fissati, come la ricorrente (ciò che è incontroverso tra le parti), non possono essere titolari di un’autorizzazione commerciale, né, all’evidenza, possono medio tempore disporne, perché alla perdita di tali requisiti accede la sanzione decadenziale comminata direttamente dalla legge;
RITENUTO, dunque, che la lettura delle norme prospettata dalla ricorrente è smentita dallo stesso dato testuale, oltre che espressiva di un’intima e irragionevole contraddizione, che non potrebbe comunque essere condivisa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia integralmente da respingere e che le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.