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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3069/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEOLI GIORGIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MOGAVERO 3 84128 SALERNOpresso il difensore avv. ZEOLI GIORGIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso ex art 414 cpc depositato in data 20 settembre 2024 citava a Parte_1 giudizio il e l' chiedendo la Controparte_3 Controparte_2
declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento/disapplicazione, dei provvedimenti del convenuto con i quali era stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia CP_1
della graduatorie permanenti ATA e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 30 agosto 2024.
Il ricorrente allegava in fatto che:
- era stato regolarmente immesso in ruolo alla posizione nr. 124 con punti 17,50 nella graduatoria definitiva di concorso pubblicata in data 27/07/2021 con prot. 4797, firmando contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica e economica a partire dal 1/09/2021 con il profilo di CS dall'a.s. 2021/2022 c/o la scuola I.C. Oltrarno di;
CP_2
- in precedenza risultava inserito nella graduatoria di Istituto 3" fascia personale ATA triennio
2017-2019 con profilo di Collaboratore Scolastico (con punti 24);
1 - in data 1-02-2024 aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalla 3 fascia Ata 2017/2020 e il 2 febbraio aveva ricevuto comunicazione di esclusione;
- in data 23 maggio 2024 aveva ricevuto la comunicazione di avvio di procedimento, conclusosi con provvedimento ( emanato il 30.08.2024) di esclusione dalla graduatoria permanente e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2023
Tali provvedimenti erano stati adottati sulla base del disconoscimento effettuato dall' di CP_4
Nocera Inferiore del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario Scuola
SA GI di Nocera Superiore (SA) dal 1.09.2012 al 31 agosto 2015, dichiarato dal Pt_1
nella domanda di inserimento nelle graduatorie , al fine di ottenere un punteggio aggiuntivo.
In particolare veniva contestata la falsa dichiarazione in ordine al servizio prestato presso l'istituto paritario Scuola SA GI di Nocera Superiore (SA) dal 1.09.2012 al 31 agosto
2015.
Ciò premesso in fatto il contestava la legittimità dei provvedimenti di esclusione dalle Pt_1
graduatorie e di risoluzione del rapporto sostenendo che:
a) il rapporto di lavoro disconosciuto dal era genuino;
CP_1
b) in ogni caso doveva tenersi conto della buona fede del lavoratore;
c) il titolo disconosciuto non avrebbe avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia e, comunque, la rettifica del punteggio non avrebbe ostacolato l'accesso del ricorrente alle nomine scolastiche e, quindi non gli avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo, di talchè l'eventuale mendacio risultava irrilevante.
Il convenuto contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
Il ricorso è infondato.
Queste in sintesi le ragioni.
E' pacifico in atti che nella domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio 2017- 2020 l'odierno ricorrente ha dichiarato tra i titoli posseduti il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario Scuola SA GI di Nocera Superiore
(SA) dal 1.09.2012 al 31 agosto 2015
Il suddetto rapporto di lavoro risulta essere stato disconosciuto dall' ( cfr nota doc 4 CP_4
) in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli Ispettori , da quelli di CP_1 CP_4
Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il truffaldino modus operandi della
2 scuola SA GI ( e di altre che qui non interessano) puntualmente descritto nella ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore alla cui integrale lettura si rimanda ( cfr doc 3 ). In particolare si legge nella suddetta ordinanza “Con specifico CP_1 riferimento all'Associazione SA GI, nella predetta ordinanza, richiamando gli esiti dell'accertamento ispettivo, si legge che: “Il 14/11/2019 gli ispettori BBB e CCC, della sede di Salerno, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018001673 del CP_4
14/11/2019 hanno concluso gli accertamenti nei confronti dell'Associazione SA GI procedendo al disconoscimento di 420 rapporti di lavoro su un totale di 435. (…) A partire dal
2011 al 2015 la SA GI assume 15 lavoratori i cui venivano regolarmente inviati CP_5
dal XXX. Dall'analisi della documentazione è emerso che vi era corrispondenza tra la forza lavoro denunciata dal consulente XXX con le schede trasmesse dal MIUR. Nella lettera di accompagno il M.I.U.R. precisava che sino alla data del26.6.2019, "non vi erano ulteriori documenti riguardanti la predetta scuola". La situazione cambia a partire dal 2017 quando
RS subentra l' quale consulente del lavoro (…) proprio quando con il decreto del
[...]
n. 640 del 30/08/2017 relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale Controparte_3
A.T.A. per il triennio 2017/2020 si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico. Il predetto decreto, nell'art. 4, conteneva i termini di presentazione della domanda di inserimento di conferma, di aggiornamento di depennamento fissando i termini di presentazione dal 30/09/2017
RS al 30/10/2017. In data 11/09/2017, l' , ha trasmesso retroattivamente Comunicazioni UNILAV
RS per ben 419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell . (…) Ebbene l' Controparte_6
inviava di assunzione retroattive relative ad assunzioni effettuate tra ottobre e CP_5
novembre 2017, quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro, afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015. (…) Vista la nota del
[...]
con cui si chiedeva per quanto riguarda i titoli di servizio, Controparte_7
qualora si tratti di servizi presso scuole paritarie, che il dirigente scolastico debba alla sede di relativa competenza, la regolarità dei versamenti contributivi, senza i quali il servizio CP_4
RS non ha alcun valore giuridico pertanto l' , in data 12/02/2018, attivava retroattivamente, a far data 12/04/2016, la posizione matricolare dell'Associazione come emerge dall'esame CP_4
del fascicolo piattaforma vigilanza e alla trasmissione di 406 denunce il cui CP_4 Parte_2
risultato è stato l'incremento del personale dichiarato dall , così Controparte_6
3 determinando un'aggiunta di ulteriori numerosissimi lavoratori per periodi pregressi e un incremento degli imponibili retributivi/contributivi per taluni lavoratori già presenti nelle denunce mensili regolarmente trasmesse all dal precedente Consulente Rag. XXX dal 2011 CP_4
al 2015. Da tale dichiarazione retroattiva nasceva un debito contributivo nei confronti dell CP_4
pari ad euro 700.000,00 generando, in automatico, i modelli di pagamento F24 di pari importo a RS cui l' con l'ausilio della ZZZ ovviava mediante la creazione di un credito ad hoc in
RS particolare In data 28/02/2018 il dott. ha presentato una dichiarazione IVA per l'anno
d'imposta 2017 apponendo un visto di conformità a tale dichiarazione, presentata per conto dell' , indicando al quadro VF (Operazioni passive e Iva ammessa in Controparte_6 detrazione) acquisti per € 4.006.250,00 cui è riferibile una IVA in detrazione per € 881.375,00, somma poi utilizzata per effettuare pagamenti in compensazione per debiti contributivi con modelli F24 per un importo complessivo pari a € 700.000,00. (…) Quanto ai lavoratori assunti
l'ufficio ispettivo dichiarava nulli 419 rapporti lavorativi. E difatti vi emergeva una effettiva discrasia tra le dichiarazioni rese dal pregresso commercialista con trasmissioni delle denunce periodiche uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto (ben 419 assunzioni) anni dopo ma per lo stesso periodo 2011 - 2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente
RS
con trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017”
A fronte degli esiti di tali accertamenti il ricorrente non ha provato né si è offerto di provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili o, comunque, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né per superare i dati probatori acquisiti dall' e posti alla base del disconoscimento della CP_4
effettività del rapporto appare sufficiente la documentazione versata dalla ricorrente posto che, secondo la ricostruzione sulla base della quale è stato effettuato il disconoscimento, i rapporti di lavoro fittizi venivano denunciati tramite modello unilav ( di qui l'irrilevanza delle buste paga prodotte) e davano origine a flussi anomali ed irregolari ( di qui l'irrilevanza degli CP_8
unimens prodotti), da cui derivavano ingenti debiti nei confronti di , compensati con CP_4
controcrediti inesistenti.
Né gli accertamenti posti alla base dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore di cui si è detto possono essere superati dal verbale di conciliazione , intervenuto tra il ricorrente e il titolare della scuola SA GI ( cfr doc 13 ric) . Lo stesso, essendo un mero accordo tra le parti, non vale rendere opponibili ai terzi, quali il convenuto , i fatti dichiarati dai contraenti. CP_1
.
4 L'accertata falsità del rapporto di lavoro dichiarato ai fini del punteggio esclude - in radice- la buona fede del ricorrente atteso che la falsità riguarda un rapporto giuridico di cui egli ha dichiarato essere parte.
Ciò chiarito, i provvedimenti del , di cui si duole il , appaiono legittimamente CP_1 Pt_1
emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017 , sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto, beneficio costituito dal punteggio registrato nella graduatoria permanente che ha consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
E' infatti pacifico in atti che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dal nel Pt_1
triennio 2017-2020 sono stati ottenuti grazie al punteggio derivante dal titolo inesistente ( cfr ricostruzione contenuta in ricorso dalla quale si desume che , senza tale punteggio, il Pt_1
avrebbe avuto accesso ad altri contratti, presso scuole diverse ).
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato determinante e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio ( art 7.7 DM 640/2017) .
Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 il ha perso il requisito Pt_1 necessario per l' accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto instaurato nel 2021 è stato dichiarato nullo. “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza
o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 11951 del 07/05/2019 ).
Alla luce di tale ricostruzione irrilevante appare accertare se e quali contratti il avrebbe Pt_1 potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante da contratti effettivamente conclusi e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità.
5 In altre parole il mendacio- per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato determinante rispetto all'assunzione in ruolo.
Dalla documentazione versata in atti ( cfr doc 7 e 8 ric) si evince con chiarezza che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata una conseguenza dell'accertato vizio originario del rapporto stesso e non di una violazione disciplinare, di talchè del tutto inconferenti appaiono le difese del ricorrente circa la eccessività della sanzione .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 2350, oltre accessori di legge.. CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEOLI GIORGIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MOGAVERO 3 84128 SALERNOpresso il difensore avv. ZEOLI GIORGIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso ex art 414 cpc depositato in data 20 settembre 2024 citava a Parte_1 giudizio il e l' chiedendo la Controparte_3 Controparte_2
declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento/disapplicazione, dei provvedimenti del convenuto con i quali era stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia CP_1
della graduatorie permanenti ATA e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 30 agosto 2024.
Il ricorrente allegava in fatto che:
- era stato regolarmente immesso in ruolo alla posizione nr. 124 con punti 17,50 nella graduatoria definitiva di concorso pubblicata in data 27/07/2021 con prot. 4797, firmando contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica e economica a partire dal 1/09/2021 con il profilo di CS dall'a.s. 2021/2022 c/o la scuola I.C. Oltrarno di;
CP_2
- in precedenza risultava inserito nella graduatoria di Istituto 3" fascia personale ATA triennio
2017-2019 con profilo di Collaboratore Scolastico (con punti 24);
1 - in data 1-02-2024 aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalla 3 fascia Ata 2017/2020 e il 2 febbraio aveva ricevuto comunicazione di esclusione;
- in data 23 maggio 2024 aveva ricevuto la comunicazione di avvio di procedimento, conclusosi con provvedimento ( emanato il 30.08.2024) di esclusione dalla graduatoria permanente e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2023
Tali provvedimenti erano stati adottati sulla base del disconoscimento effettuato dall' di CP_4
Nocera Inferiore del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario Scuola
SA GI di Nocera Superiore (SA) dal 1.09.2012 al 31 agosto 2015, dichiarato dal Pt_1
nella domanda di inserimento nelle graduatorie , al fine di ottenere un punteggio aggiuntivo.
In particolare veniva contestata la falsa dichiarazione in ordine al servizio prestato presso l'istituto paritario Scuola SA GI di Nocera Superiore (SA) dal 1.09.2012 al 31 agosto
2015.
Ciò premesso in fatto il contestava la legittimità dei provvedimenti di esclusione dalle Pt_1
graduatorie e di risoluzione del rapporto sostenendo che:
a) il rapporto di lavoro disconosciuto dal era genuino;
CP_1
b) in ogni caso doveva tenersi conto della buona fede del lavoratore;
c) il titolo disconosciuto non avrebbe avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia e, comunque, la rettifica del punteggio non avrebbe ostacolato l'accesso del ricorrente alle nomine scolastiche e, quindi non gli avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo, di talchè l'eventuale mendacio risultava irrilevante.
Il convenuto contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
Il ricorso è infondato.
Queste in sintesi le ragioni.
E' pacifico in atti che nella domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio 2017- 2020 l'odierno ricorrente ha dichiarato tra i titoli posseduti il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario Scuola SA GI di Nocera Superiore
(SA) dal 1.09.2012 al 31 agosto 2015
Il suddetto rapporto di lavoro risulta essere stato disconosciuto dall' ( cfr nota doc 4 CP_4
) in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli Ispettori , da quelli di CP_1 CP_4
Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il truffaldino modus operandi della
2 scuola SA GI ( e di altre che qui non interessano) puntualmente descritto nella ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore alla cui integrale lettura si rimanda ( cfr doc 3 ). In particolare si legge nella suddetta ordinanza “Con specifico CP_1 riferimento all'Associazione SA GI, nella predetta ordinanza, richiamando gli esiti dell'accertamento ispettivo, si legge che: “Il 14/11/2019 gli ispettori BBB e CCC, della sede di Salerno, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018001673 del CP_4
14/11/2019 hanno concluso gli accertamenti nei confronti dell'Associazione SA GI procedendo al disconoscimento di 420 rapporti di lavoro su un totale di 435. (…) A partire dal
2011 al 2015 la SA GI assume 15 lavoratori i cui venivano regolarmente inviati CP_5
dal XXX. Dall'analisi della documentazione è emerso che vi era corrispondenza tra la forza lavoro denunciata dal consulente XXX con le schede trasmesse dal MIUR. Nella lettera di accompagno il M.I.U.R. precisava che sino alla data del26.6.2019, "non vi erano ulteriori documenti riguardanti la predetta scuola". La situazione cambia a partire dal 2017 quando
RS subentra l' quale consulente del lavoro (…) proprio quando con il decreto del
[...]
n. 640 del 30/08/2017 relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale Controparte_3
A.T.A. per il triennio 2017/2020 si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico. Il predetto decreto, nell'art. 4, conteneva i termini di presentazione della domanda di inserimento di conferma, di aggiornamento di depennamento fissando i termini di presentazione dal 30/09/2017
RS al 30/10/2017. In data 11/09/2017, l' , ha trasmesso retroattivamente Comunicazioni UNILAV
RS per ben 419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell . (…) Ebbene l' Controparte_6
inviava di assunzione retroattive relative ad assunzioni effettuate tra ottobre e CP_5
novembre 2017, quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro, afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015. (…) Vista la nota del
[...]
con cui si chiedeva per quanto riguarda i titoli di servizio, Controparte_7
qualora si tratti di servizi presso scuole paritarie, che il dirigente scolastico debba alla sede di relativa competenza, la regolarità dei versamenti contributivi, senza i quali il servizio CP_4
RS non ha alcun valore giuridico pertanto l' , in data 12/02/2018, attivava retroattivamente, a far data 12/04/2016, la posizione matricolare dell'Associazione come emerge dall'esame CP_4
del fascicolo piattaforma vigilanza e alla trasmissione di 406 denunce il cui CP_4 Parte_2
risultato è stato l'incremento del personale dichiarato dall , così Controparte_6
3 determinando un'aggiunta di ulteriori numerosissimi lavoratori per periodi pregressi e un incremento degli imponibili retributivi/contributivi per taluni lavoratori già presenti nelle denunce mensili regolarmente trasmesse all dal precedente Consulente Rag. XXX dal 2011 CP_4
al 2015. Da tale dichiarazione retroattiva nasceva un debito contributivo nei confronti dell CP_4
pari ad euro 700.000,00 generando, in automatico, i modelli di pagamento F24 di pari importo a RS cui l' con l'ausilio della ZZZ ovviava mediante la creazione di un credito ad hoc in
RS particolare In data 28/02/2018 il dott. ha presentato una dichiarazione IVA per l'anno
d'imposta 2017 apponendo un visto di conformità a tale dichiarazione, presentata per conto dell' , indicando al quadro VF (Operazioni passive e Iva ammessa in Controparte_6 detrazione) acquisti per € 4.006.250,00 cui è riferibile una IVA in detrazione per € 881.375,00, somma poi utilizzata per effettuare pagamenti in compensazione per debiti contributivi con modelli F24 per un importo complessivo pari a € 700.000,00. (…) Quanto ai lavoratori assunti
l'ufficio ispettivo dichiarava nulli 419 rapporti lavorativi. E difatti vi emergeva una effettiva discrasia tra le dichiarazioni rese dal pregresso commercialista con trasmissioni delle denunce periodiche uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto (ben 419 assunzioni) anni dopo ma per lo stesso periodo 2011 - 2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente
RS
con trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017”
A fronte degli esiti di tali accertamenti il ricorrente non ha provato né si è offerto di provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili o, comunque, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né per superare i dati probatori acquisiti dall' e posti alla base del disconoscimento della CP_4
effettività del rapporto appare sufficiente la documentazione versata dalla ricorrente posto che, secondo la ricostruzione sulla base della quale è stato effettuato il disconoscimento, i rapporti di lavoro fittizi venivano denunciati tramite modello unilav ( di qui l'irrilevanza delle buste paga prodotte) e davano origine a flussi anomali ed irregolari ( di qui l'irrilevanza degli CP_8
unimens prodotti), da cui derivavano ingenti debiti nei confronti di , compensati con CP_4
controcrediti inesistenti.
Né gli accertamenti posti alla base dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore di cui si è detto possono essere superati dal verbale di conciliazione , intervenuto tra il ricorrente e il titolare della scuola SA GI ( cfr doc 13 ric) . Lo stesso, essendo un mero accordo tra le parti, non vale rendere opponibili ai terzi, quali il convenuto , i fatti dichiarati dai contraenti. CP_1
.
4 L'accertata falsità del rapporto di lavoro dichiarato ai fini del punteggio esclude - in radice- la buona fede del ricorrente atteso che la falsità riguarda un rapporto giuridico di cui egli ha dichiarato essere parte.
Ciò chiarito, i provvedimenti del , di cui si duole il , appaiono legittimamente CP_1 Pt_1
emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017 , sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto, beneficio costituito dal punteggio registrato nella graduatoria permanente che ha consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
E' infatti pacifico in atti che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dal nel Pt_1
triennio 2017-2020 sono stati ottenuti grazie al punteggio derivante dal titolo inesistente ( cfr ricostruzione contenuta in ricorso dalla quale si desume che , senza tale punteggio, il Pt_1
avrebbe avuto accesso ad altri contratti, presso scuole diverse ).
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato determinante e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio ( art 7.7 DM 640/2017) .
Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 il ha perso il requisito Pt_1 necessario per l' accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto instaurato nel 2021 è stato dichiarato nullo. “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza
o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 11951 del 07/05/2019 ).
Alla luce di tale ricostruzione irrilevante appare accertare se e quali contratti il avrebbe Pt_1 potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante da contratti effettivamente conclusi e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità.
5 In altre parole il mendacio- per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato determinante rispetto all'assunzione in ruolo.
Dalla documentazione versata in atti ( cfr doc 7 e 8 ric) si evince con chiarezza che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata una conseguenza dell'accertato vizio originario del rapporto stesso e non di una violazione disciplinare, di talchè del tutto inconferenti appaiono le difese del ricorrente circa la eccessività della sanzione .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 2350, oltre accessori di legge.. CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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