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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LA ET, EL
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1361/2020 depositato il 05/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040400131 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040400131 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040400131 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di ex legale rappresentante della Ricorrente_2, con sede in Indirizzo_1), impugnava l'avviso di accertamento n. TVK040400131/2020, notificato il 5/3/2020, e relativo ad IRES, IRAP ed IVA dell'anno 2015, esponendo:
- che aveva dato vita alla Ricorrente_2, cessata nel 2018, poiché i costi di gestione (affitto del locale ed utenze) non potevano più essere coperti dalle entrate delle quote sociali, visto il calo degli iscritti causato anche dal decesso di molti;
- che il 5/3/2020 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato all'Associazione, pur cessata, l'avviso di accertamento impugnato con il quale veniva contestato lo svolgimento di una attività commerciale non dichiarata (bar), accertando un importo pari ad euro 2.370 di IRES, euro 30 di IRAP ed euro 4.536 di IVA oltre ad interessi e sanzioni;
- che l'atto era illegittimo per:
1. giuridica inesistenza dell'atto impugnato perché intestato a soggetto estinto;
2. difetto di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 ed indebito utilizzo dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 comma 2 DPR 600/73;
3. infondatezza della pretesa: l'ufficio aveva effettuato un calcolo del tutto approssimativo, fondando la ricostruzione reddituale del supposto bar basandosi sul fatturato medio dei tre bar presenti nel medesimo comune di San Marco La Catola;
4. assenza di motivazione sulle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso evidenziando:
- che l'associazione risultava ad oggi ancora in attività col numero di partita iva attivo;
- che, circa l'assenza di elementi atti a dimostrare la mancata natura di ente non commerciale, trattandosi di regime agevolato, la dimostrazione della natura non commerciale dell'ente in questione gravava su chi intendesse avvalersi di tale trattamento fiscale agevolato;
- che senza una corretta tenuta della contabilità non era invero possibile dare conto non solo dell'oggetto essenziale dell'attività posta in essere, ma anche delle modalità di svolgimento della medesima e, quindi, del mantenimento della qualifica di ente non commerciale.
-che stante la mancanza degli adempimenti formali (mancata comunicazione del modello EAS), in mancanza di qualsivoglia contabilità relativa allo svolgimento dell'attività commerciale di bar all'interno del circolo, era giustificato un accertamento induttivo basato su qualsiasi elemento utile a riscostruire il volume d'affari commerciale del circolo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso si è incentrato sul fatto che l'avviso fosse stato notificato a una associazione ormai estinta.
Ma l'Ufficio ha provato che la partita Iva dell'associazione è ancora attiva, sicchè l'eccezione è infondata e, del tutto correttamente, l'avviso è stato notificato all'associazione e al coobbligato in solido, rappresentante legale, ex art. 38 c.c.
Ed invero, i rappresentanti legali, gli amministratori e i dipendenti di enti non commerciali privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione.
Ciò posto, quanto all'indebito utilizzo dell'accertamento induttivo, l'Ufficio ha esaustivamente spiegato che, stante la mancata comunicazione del modello EAS, in mancanza di qualsivoglia contabilità relativa allo svolgimento dell'attività commerciale di bar all'interno del circolo, era necessario un accertamento induttivo basato su qualsiasi elemento utile a riscostruire il volume d'affari commerciale del circolo, stante la confessione dello stesso Ricorrente_1 nel verbale del 29/01/2019 che, nel locale, ci fosse la somministrazione di bevande.
Quanto al terzo motivo, ovvero il fatto che l'Ufficio aveva effettuato un calcolo del tutto approssimativo, fondando la ricostruzione reddituale del supposto bar basandosi sul fatturato medio dei tre bar presenti nel medesimo comune di San Marco La Catola, va detto che, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo "puro" sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la
"incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento
- anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può
"prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed
è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).
Nel caso di specie, è stato disposto da parte dell'amministrazione un accertamento induttivo alla luce della mancanza di contabilità, per cui competeva a parte ricorrente dimostrare che l'imponibile accertato era stato conseguito in maniera inferiore o non era stato affatto conseguito.
Al che non ha affatto adempiuto, laddove l'Ufficio invece ha posto a confronto tre attività commerciali del tutto similari che svolgono il medesimo oggetto sociale nella cittadina in questione.
In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
le spese possono essere compensate stante la non temerarietà del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AN IA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LA ET, EL
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1361/2020 depositato il 05/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040400131 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040400131 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040400131 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di ex legale rappresentante della Ricorrente_2, con sede in Indirizzo_1), impugnava l'avviso di accertamento n. TVK040400131/2020, notificato il 5/3/2020, e relativo ad IRES, IRAP ed IVA dell'anno 2015, esponendo:
- che aveva dato vita alla Ricorrente_2, cessata nel 2018, poiché i costi di gestione (affitto del locale ed utenze) non potevano più essere coperti dalle entrate delle quote sociali, visto il calo degli iscritti causato anche dal decesso di molti;
- che il 5/3/2020 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato all'Associazione, pur cessata, l'avviso di accertamento impugnato con il quale veniva contestato lo svolgimento di una attività commerciale non dichiarata (bar), accertando un importo pari ad euro 2.370 di IRES, euro 30 di IRAP ed euro 4.536 di IVA oltre ad interessi e sanzioni;
- che l'atto era illegittimo per:
1. giuridica inesistenza dell'atto impugnato perché intestato a soggetto estinto;
2. difetto di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 ed indebito utilizzo dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 comma 2 DPR 600/73;
3. infondatezza della pretesa: l'ufficio aveva effettuato un calcolo del tutto approssimativo, fondando la ricostruzione reddituale del supposto bar basandosi sul fatturato medio dei tre bar presenti nel medesimo comune di San Marco La Catola;
4. assenza di motivazione sulle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso evidenziando:
- che l'associazione risultava ad oggi ancora in attività col numero di partita iva attivo;
- che, circa l'assenza di elementi atti a dimostrare la mancata natura di ente non commerciale, trattandosi di regime agevolato, la dimostrazione della natura non commerciale dell'ente in questione gravava su chi intendesse avvalersi di tale trattamento fiscale agevolato;
- che senza una corretta tenuta della contabilità non era invero possibile dare conto non solo dell'oggetto essenziale dell'attività posta in essere, ma anche delle modalità di svolgimento della medesima e, quindi, del mantenimento della qualifica di ente non commerciale.
-che stante la mancanza degli adempimenti formali (mancata comunicazione del modello EAS), in mancanza di qualsivoglia contabilità relativa allo svolgimento dell'attività commerciale di bar all'interno del circolo, era giustificato un accertamento induttivo basato su qualsiasi elemento utile a riscostruire il volume d'affari commerciale del circolo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso si è incentrato sul fatto che l'avviso fosse stato notificato a una associazione ormai estinta.
Ma l'Ufficio ha provato che la partita Iva dell'associazione è ancora attiva, sicchè l'eccezione è infondata e, del tutto correttamente, l'avviso è stato notificato all'associazione e al coobbligato in solido, rappresentante legale, ex art. 38 c.c.
Ed invero, i rappresentanti legali, gli amministratori e i dipendenti di enti non commerciali privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione.
Ciò posto, quanto all'indebito utilizzo dell'accertamento induttivo, l'Ufficio ha esaustivamente spiegato che, stante la mancata comunicazione del modello EAS, in mancanza di qualsivoglia contabilità relativa allo svolgimento dell'attività commerciale di bar all'interno del circolo, era necessario un accertamento induttivo basato su qualsiasi elemento utile a riscostruire il volume d'affari commerciale del circolo, stante la confessione dello stesso Ricorrente_1 nel verbale del 29/01/2019 che, nel locale, ci fosse la somministrazione di bevande.
Quanto al terzo motivo, ovvero il fatto che l'Ufficio aveva effettuato un calcolo del tutto approssimativo, fondando la ricostruzione reddituale del supposto bar basandosi sul fatturato medio dei tre bar presenti nel medesimo comune di San Marco La Catola, va detto che, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo "puro" sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la
"incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento
- anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può
"prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed
è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).
Nel caso di specie, è stato disposto da parte dell'amministrazione un accertamento induttivo alla luce della mancanza di contabilità, per cui competeva a parte ricorrente dimostrare che l'imponibile accertato era stato conseguito in maniera inferiore o non era stato affatto conseguito.
Al che non ha affatto adempiuto, laddove l'Ufficio invece ha posto a confronto tre attività commerciali del tutto similari che svolgono il medesimo oggetto sociale nella cittadina in questione.
In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
le spese possono essere compensate stante la non temerarietà del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AN IA
Il Presidente Antonio D'Alessio