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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1513/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione dell'indebito e vertente
TRA
Avv. Pietro Giulio Scarabino, quale procuratore di sé stesso;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Antonio D'Adamo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 820/2017 del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, emessa in data 19/02/2017 e depositata in data 22/02/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Scarabino riassumeva dinanzi al Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, il giudizio proposto contro , CP_1
al fine di fare accertare e dichiarare la pratica scorretta di nel negare il CP_1
rimborso di biglietti per ritardi ingiustificati e condannarla al rimborso della somma complessiva di euro 569,03 o, in subordine, al risarcimento equitativo dei danni morali patiti.
Si costituiva , la quale eccepiva, tra le tante, l'inammissibilità della CP_1
revocazione ex art. 395 cpc.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda di revocazione proposta e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di . CP_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. Scarabino propone- va gravame avverso tale sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) ac- certare e dichiarare la legittimità del giudizio di revocazione proposto dinanzi al
Giudice di Pace di Cava dei Tirreni iscritto al n. RG 2563/16 e, per l'effetto, an- nullare la relativa sentenza n. 820/17, pronunziandosi sul merito della domanda, ovvero rimettendo il giudizio dinanzi ad altro magistrato dell'ufficio del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, perché parimenti si pronunci sulla revocazione pro- posta in quella sede;
2) accertare e dichiarare nulla la condanna alle spese di giudizio determinate nella sentenza 80/2017 rideterminandone la quantificazione, ovvero rimettendone la pronuncia ad altro magistrato dell'ufficio del Giudice di
Pace di Cava dei Tirreni perché si pronunci al riguardo conformemente a legge.
Spese, diritti ed onorari a totale carico del soccombente come determinato dal
Giudice”.
2 Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., la quale ec- CP_1
cepiva in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem ex art. 39
c.p.c. e l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava per le conclu- sioni.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti nonché le fasi processuali salienti, occor- re in limine indugiarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. formulata da parte appellata.
Giova osservare, infatti che l'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, statuisce testualmente che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'arti- colo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve con- tenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzio- ne del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostan- ze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della deci- sione impugnata”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugna- zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di parti- colari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instan- tiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu-
3 gnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 13535, 30/5/2018 e Cass.
S.U., sent. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso in esame deve ritenersi che l'atto di appello non superi la soglia minima della specificità: infatti parte appellante non ha indicato le parti della sentenza oggetto di impugnazione né tantomeno le violazioni di legge denunciate, tali da consentire a codesto Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in- giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo fa- cendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal
D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore com- preso fino ad €1.100,00).
Infine, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Condanna l'avv. Pietro Giulio Scarbino al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/02/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1513/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione dell'indebito e vertente
TRA
Avv. Pietro Giulio Scarabino, quale procuratore di sé stesso;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Antonio D'Adamo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 820/2017 del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, emessa in data 19/02/2017 e depositata in data 22/02/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Scarabino riassumeva dinanzi al Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, il giudizio proposto contro , CP_1
al fine di fare accertare e dichiarare la pratica scorretta di nel negare il CP_1
rimborso di biglietti per ritardi ingiustificati e condannarla al rimborso della somma complessiva di euro 569,03 o, in subordine, al risarcimento equitativo dei danni morali patiti.
Si costituiva , la quale eccepiva, tra le tante, l'inammissibilità della CP_1
revocazione ex art. 395 cpc.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda di revocazione proposta e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di . CP_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. Scarabino propone- va gravame avverso tale sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) ac- certare e dichiarare la legittimità del giudizio di revocazione proposto dinanzi al
Giudice di Pace di Cava dei Tirreni iscritto al n. RG 2563/16 e, per l'effetto, an- nullare la relativa sentenza n. 820/17, pronunziandosi sul merito della domanda, ovvero rimettendo il giudizio dinanzi ad altro magistrato dell'ufficio del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, perché parimenti si pronunci sulla revocazione pro- posta in quella sede;
2) accertare e dichiarare nulla la condanna alle spese di giudizio determinate nella sentenza 80/2017 rideterminandone la quantificazione, ovvero rimettendone la pronuncia ad altro magistrato dell'ufficio del Giudice di
Pace di Cava dei Tirreni perché si pronunci al riguardo conformemente a legge.
Spese, diritti ed onorari a totale carico del soccombente come determinato dal
Giudice”.
2 Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., la quale ec- CP_1
cepiva in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem ex art. 39
c.p.c. e l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava per le conclu- sioni.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti nonché le fasi processuali salienti, occor- re in limine indugiarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. formulata da parte appellata.
Giova osservare, infatti che l'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, statuisce testualmente che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'arti- colo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve con- tenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzio- ne del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostan- ze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della deci- sione impugnata”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugna- zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di parti- colari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instan- tiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu-
3 gnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 13535, 30/5/2018 e Cass.
S.U., sent. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso in esame deve ritenersi che l'atto di appello non superi la soglia minima della specificità: infatti parte appellante non ha indicato le parti della sentenza oggetto di impugnazione né tantomeno le violazioni di legge denunciate, tali da consentire a codesto Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in- giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo fa- cendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal
D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore com- preso fino ad €1.100,00).
Infine, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Condanna l'avv. Pietro Giulio Scarbino al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/02/2025 Il Giudice
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