Articolo 3 della Legge 27 maggio 2002, n. 104
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 giugno 2002
Art. 3. (Acquisizione di servizi informatici). 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
Entrata in vigore il 16 giugno 2002
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