Articolo 75 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 74Articolo 76
Versione
15 marzo 1968
Art. 75.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1968, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Entrata in vigore il 15 marzo 1968