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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. n.505/2024, promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. e residente a [...]
5 rapp.to ed assistito dall' Avv. Maurizio Gabrielli con studio a Roma in Via Teulada n. 52 presso il quale è elettivamente domiciliato pec: ) Email_1
- ricorrente -
Contro
nata in [...] il [...] e residente a [...]– Fraz. Fregene CP_1
(RM) in Via Cetara n. 20 P.T., nato in [...] il [...] e Controparte_2 residente a [...] P.T. rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Saverio Montanari ( ) del Foro di Roma, ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico di PEC
, fax 063728668) giusto mandato in atti Email_2
Resistenti NONCHE' nato in [...] il [...] e residente a [...]– Fraz. Controparte_3
Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T.
- convenuto contumace - Resistenti
Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 26.2.24 e regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
e per sentir: 1) accertare e dichiarare la cessazione del
[...] Controparte_3 contratto di comodato di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale del 22/06/2022 per scadenza del termine convenuto il 17.10.2023 ed in via gradata a norma dell'art. 1811 c.c. la risoluzione del contratto di comodato per decesso del comodatario, e per l'effetto condannare in solido i resistenti, quali occupanti senza titolo all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'appartamento sito a Fiumicino – Fraz. Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T. emettendo sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva;
2) Accertare e dichiarare 1 i convenuti tenuti in solido al pagamento per ogni giorno di ritardo che le parti hanno espressamente concordato a titolo di penale con il verbale di conciliazione sindacale all'art. 3 sub c) nella misura di € 100,00 a decorrere dal 17.10.2023 e sino alla data dell'effettivo rilascio, e per l'effetto condannare in solido i convenuti al pagamento dell'importo sino ad oggi maturato di € 12.700,00 pari a giorni 127 oltre alle ulteriori indennità di occupazione maturande sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma corrispondente a quella del contributo unificato dovuto per il processo, non avendo partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, nonchè al pagamento di una somma determinata equitativamente dal Giudice pari all'importo delle spese del giudizio, nonché alle spese ed onorari della procedura di mediazione e del giudizio”. Premetteva il ricorrente: di essere figlio unico della IG.ra deceduta Persona_1 il 17/08/2023; che vivendo da sola, la IG.ra nel 2011 aveva assunto oralmente Per_1 come collaboratrice domestica la IG.ra , che si era trasferita a vivere insieme CP_1 al marito, , ed al figlio, nell'appartamentino Controparte_2 Controparte_3 indipendente sita al piano terra della villa a Fiumicino - fraz. Fregene in Via Cetara n. 20; che il detto rapporto era stato sostanzialmente concordato senza retribuzione in cambio del godimento da parte dei resistenti, unitamente al figlio dell'utilizzazione Controparte_3 dell'appartamento ove si erano trasferiti e con tutti i costi delle utenze a carico della IG.ra che la detta in data 10/05/2022 con lettera Racc. A.R. del 10/05/2022 aveva Per_1 formalizzato nei confronti dei predetti la risoluzione del contratto di comodato gratuito contestando nel contempo l'effettiva natura del rapporto lavorativo, ed a seguito della controversia sorta tra le parti il 22/06/2022 era intervenuta la stipula di un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale la IG.ra i coniugi Persona_1 [...]
, e quale terzo chiamato il figlio della IG.ra CP_1 Controparte_2 [...]
definivano tutti i rapporti pregressi e futuri. Parte_2
Precisava il ricorrente che con il suddetto verbale di conciliazione “tombale” la IG.ra
[...]
liquidava alla IG.ra la somma di € 80.000,00 a tacitazione di ogni Per_1 CP_1 pretesa per tutte le pregresse pretese e/o prestazioni lavorative;
che tale importo veniva materialmente corrisposto con n.5 bonifici dal ricorrente che era intervenuto a garanzia di tale obbligazione;
che nel contempo il IG. aveva rinunziata a qualsiasi Controparte_2 pretesa e/o riconoscimento lavorativo pregresso, e nel revocare la risoluzione del rapporto di lavoro e concordavano la prosecuzione del rapporto Persona_1 CP_1 di collaboratrice domestica di , pattuendo espressamente come corrispettivo CP_1 CP_ della prestazione lavorativa futura stavolta l'uso gratuito in favore della coppia e del figlio dell'alloggio predetto vita natural durante della con termine finale CP_3 Per_1 alla dipartita della medesima e con obbligo della IG.ra e di CP_1 CP_2
di rilasciare entro e non oltre due mesi dalla predetta data l'alloggio libero da
[...] persone e cose, con la previsione di un'indennità di occupazione di € 100,00 giornaliere a decorrere dallo scadere del predetto termine. Aggiungeva parte ricorrente che non solo aveva scoperto l'inadempimento dei resistenti alle prestazioni lavorative cui si erano impegnati ma anche che non era avvenuto il rilascio dell'immobile dei resistenti che neanche erano comparsi in mediazione. Si costituivano i convenuti concludendo per il rigetto della domanda. Sollevavano eccezione di inadempimento e deducevano la caducazione dell'accordo. In particolare, rappresentavano che la domanda di rilascio dell'immobile e quella relativa al
2 pagamento della penale era preclusa dal mancato rispetto della condizione essenziale e dall'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla IG.ra dal IG. con Per_1 Pt_1 il predetto accordo;
che, infatti, presupposto e condizione essenziale dell'accordo era costituito dalla regolarizzazione delle obbligazioni della inerenti il rapporto di Per_1 lavoro subordinato gravato dalla mancata corresponsione della retribuzione, ed in particolare da una posizione pensionistica compromessa dal mancato versamento dei contributi;
che quindi l'adempimento dei predetti obblighi retributivi e contributivi era condizione essenziale e sine qua non dell'intero accordo;
che il IG. aveva, infatti, Pt_1 provveduto solo ad un ridotto versamento contributivo dopo aver ricevuto la diffida del legale dei resistenti;
che anche l'importo di € 80.000,00 ricevuto in base alla accordo, aveva subito una drastica riduzione, pari alla somma di € 26.829,99, per agli esborsi sostenuti dalla CP_ IG.ra per far fronte alle spese personali in favore della IG.ra che il figlio IG. Per_1 non aveva mai inteso rimborsare;
che le reciproche obbligazioni erano intimamente Pt_1 collegate, sicché l'inadempimento da parte della IG.ra e del IG. alle Per_1 Pt_1 essenziali condizioni dell'accordo rappresentate dalla regolarizzazione contributiva e dall'integrale pagamento dell'importo convenuto per le retribuzioni arretrate, rendeva CP_ inesigibile la prestazione del rilascio dell'immobile che la IG.ra ed il marito avevano assunto, confidando sul regolare adempimento delle obbligazioni di controparte. Mutato il rito in locatizio e respinte le prove dedotte in quanto superflue ai fini del decidere la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 26.6.2025. La domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Dovendo circoscrivere il thema decidendum nei limiti di quanto devoluto alla cognizione di questo giudice occorre verificare se esista un titolo idoneo che legittimi l'occupazione da parte dei resistenti dell'immobile di causa sito in Fiumicino – Fraz. Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T. che il ricorrente assume essere detenuto senza titolo dai resistenti in conseguenza della intervenuta cessazione del contratto di comodato stipulato con il verbale di conciliazione in sede sindacale del 22/06/2022 per scadenza del termine convenuto il 17.10.2023 (ovvero due mesi dopo il decesso della sig. ai sensi dell'art.6 Per_1 dell'accordo) e, in via gradata, a norma dell'art. 1811 c.c. per decesso del comodante. Ebbene, a fronte di tale prospettazione i resistenti hanno sostanzialmente eccepito che il mancato rispetto della condizione essenziale dell'accordo, ovvero la regolarizzazione da parte del ricorrente e della delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro Per_1 subordinato, aveva prodotto la caducazione dell'accordo stesso. Ebbene, in ordine alla supposta esistenza di una condizione essenziale (forse si intendeva dire “risolutiva”) di validità dell'accordo, non ve ne è traccia nell'accordo del 23.6.2022. Ove mai i resistenti volessero prospettare un inadmepiemnto della Persona_1
e del fideiussore, odierno ricorrnete, alle obbligazioni di pagamento assunte con la scrittura (eccezione di inadempimento) l'art.7 prevede la possibilità per i resistenti di azionare esecutivamente la scrittura in tale evenienza, scrittura che, quindi, a maggior ragione, rimane perfettamente valida (c.f. punto “7) In caso di mancato pagamento nel termine predetto degli importi convenuti con il presente atto, verranno meno le obbligazioni della signora che avrà facoltà di agire esecutivamente sulla base del presente verbale Parte_3 nei confronti della signora e del signor Persona_1 Parte_1
e di agire nei confronti della signora e del signor
[...] Persona_1 [...]
quale fideiussore per il pagamento dell'importo dovuto e pattuito in Parte_1 questa sede”). Tanto più che la prestazione che si deduce come inadempiuta e comunque l'unica per il
3 quale il si costituiva fideiussore (ex art.5 dell'accordo), ovvero il versamento Pt_1 dell'importo di euro 80.000,00 è stata saldata con i cinque bonifici prodotti in causa: pertanto l'eccezione di inadempiemnto sollevata per paralizzare la domanda è infondata ed è venuto meno qualunque titolo che giustificava la detenzione dell'immobile da parte dei resistenti essendo intervenuto inequivocabilmente il fatto che ne sanciva il termine finale, ovvero il decesso della sig. Per_1
Evenatuali ragioni di controcredito degli odierniresistenti non incidono sul fatto che sia venuto meno il titolo che giustificava la detenzione attesa la non predicabilità di un diritto di ritenzione a fronte di una pretesa creditoria. Per quanto sopra va accolta la domanda del ricorrente nei confonti di tutti i resistenti. Tutti, infatti, risultano anagraficamente residenti nell'appartamento di causa, anche che non ha addotto alcun elemento per superare il valore presuntivo Controparte_3 proprio delle risultanze anagrafiche. Va anche accolta la domnda di condanna di e alla CP_1 Controparte_2 penale stabilita al punto 3 lett.c) dell'accordo citato (euo 100,00 giornaliere decorsi due mesi dal decesso della sig.ra avvenuto il 17.8.2023). Per_1
Ad oggi la somma maturata per n.620 giorni (alla data della presente sentenza) è pari a euro 62.000. Sulla detta somma spettano al ricorrente gli interesi legali dalla presente sentenza, avente funzioane liquidatoria, al saldo effettivo. Ai sensi dell'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010 tutti i convenuti vanno condannati in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (e quindi euro 474,00 globali) per la ingiustificata mancata partecipazione all'incontro di mediazione (sia del 21.12.23 che del 16.2.24). Le spese di lite, liquidate come in dispositvo anche per la fase di mediazione seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3 accoglie la domanda del ricorrente e condanna i convenuti all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'appartamento sito a Fiumicino – Fraz. Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T.; condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
della somma di euro 62.000,00 oltre interesi legali dalla Parte_1 presente sentenza al saldo;
condanna i resistenti in solido, ai sensi dell'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 474,00; condanna i resistenti in solido alla refusione in favore del ricorrente della spese di lite che liquida in euro 332,00 per esborsi ed euro 10.500,00 per compensi globali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 30.6.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. n.505/2024, promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. e residente a [...]
5 rapp.to ed assistito dall' Avv. Maurizio Gabrielli con studio a Roma in Via Teulada n. 52 presso il quale è elettivamente domiciliato pec: ) Email_1
- ricorrente -
Contro
nata in [...] il [...] e residente a [...]– Fraz. Fregene CP_1
(RM) in Via Cetara n. 20 P.T., nato in [...] il [...] e Controparte_2 residente a [...] P.T. rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Saverio Montanari ( ) del Foro di Roma, ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico di PEC
, fax 063728668) giusto mandato in atti Email_2
Resistenti NONCHE' nato in [...] il [...] e residente a [...]– Fraz. Controparte_3
Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T.
- convenuto contumace - Resistenti
Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 26.2.24 e regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
e per sentir: 1) accertare e dichiarare la cessazione del
[...] Controparte_3 contratto di comodato di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale del 22/06/2022 per scadenza del termine convenuto il 17.10.2023 ed in via gradata a norma dell'art. 1811 c.c. la risoluzione del contratto di comodato per decesso del comodatario, e per l'effetto condannare in solido i resistenti, quali occupanti senza titolo all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'appartamento sito a Fiumicino – Fraz. Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T. emettendo sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva;
2) Accertare e dichiarare 1 i convenuti tenuti in solido al pagamento per ogni giorno di ritardo che le parti hanno espressamente concordato a titolo di penale con il verbale di conciliazione sindacale all'art. 3 sub c) nella misura di € 100,00 a decorrere dal 17.10.2023 e sino alla data dell'effettivo rilascio, e per l'effetto condannare in solido i convenuti al pagamento dell'importo sino ad oggi maturato di € 12.700,00 pari a giorni 127 oltre alle ulteriori indennità di occupazione maturande sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma corrispondente a quella del contributo unificato dovuto per il processo, non avendo partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, nonchè al pagamento di una somma determinata equitativamente dal Giudice pari all'importo delle spese del giudizio, nonché alle spese ed onorari della procedura di mediazione e del giudizio”. Premetteva il ricorrente: di essere figlio unico della IG.ra deceduta Persona_1 il 17/08/2023; che vivendo da sola, la IG.ra nel 2011 aveva assunto oralmente Per_1 come collaboratrice domestica la IG.ra , che si era trasferita a vivere insieme CP_1 al marito, , ed al figlio, nell'appartamentino Controparte_2 Controparte_3 indipendente sita al piano terra della villa a Fiumicino - fraz. Fregene in Via Cetara n. 20; che il detto rapporto era stato sostanzialmente concordato senza retribuzione in cambio del godimento da parte dei resistenti, unitamente al figlio dell'utilizzazione Controparte_3 dell'appartamento ove si erano trasferiti e con tutti i costi delle utenze a carico della IG.ra che la detta in data 10/05/2022 con lettera Racc. A.R. del 10/05/2022 aveva Per_1 formalizzato nei confronti dei predetti la risoluzione del contratto di comodato gratuito contestando nel contempo l'effettiva natura del rapporto lavorativo, ed a seguito della controversia sorta tra le parti il 22/06/2022 era intervenuta la stipula di un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale la IG.ra i coniugi Persona_1 [...]
, e quale terzo chiamato il figlio della IG.ra CP_1 Controparte_2 [...]
definivano tutti i rapporti pregressi e futuri. Parte_2
Precisava il ricorrente che con il suddetto verbale di conciliazione “tombale” la IG.ra
[...]
liquidava alla IG.ra la somma di € 80.000,00 a tacitazione di ogni Per_1 CP_1 pretesa per tutte le pregresse pretese e/o prestazioni lavorative;
che tale importo veniva materialmente corrisposto con n.5 bonifici dal ricorrente che era intervenuto a garanzia di tale obbligazione;
che nel contempo il IG. aveva rinunziata a qualsiasi Controparte_2 pretesa e/o riconoscimento lavorativo pregresso, e nel revocare la risoluzione del rapporto di lavoro e concordavano la prosecuzione del rapporto Persona_1 CP_1 di collaboratrice domestica di , pattuendo espressamente come corrispettivo CP_1 CP_ della prestazione lavorativa futura stavolta l'uso gratuito in favore della coppia e del figlio dell'alloggio predetto vita natural durante della con termine finale CP_3 Per_1 alla dipartita della medesima e con obbligo della IG.ra e di CP_1 CP_2
di rilasciare entro e non oltre due mesi dalla predetta data l'alloggio libero da
[...] persone e cose, con la previsione di un'indennità di occupazione di € 100,00 giornaliere a decorrere dallo scadere del predetto termine. Aggiungeva parte ricorrente che non solo aveva scoperto l'inadempimento dei resistenti alle prestazioni lavorative cui si erano impegnati ma anche che non era avvenuto il rilascio dell'immobile dei resistenti che neanche erano comparsi in mediazione. Si costituivano i convenuti concludendo per il rigetto della domanda. Sollevavano eccezione di inadempimento e deducevano la caducazione dell'accordo. In particolare, rappresentavano che la domanda di rilascio dell'immobile e quella relativa al
2 pagamento della penale era preclusa dal mancato rispetto della condizione essenziale e dall'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla IG.ra dal IG. con Per_1 Pt_1 il predetto accordo;
che, infatti, presupposto e condizione essenziale dell'accordo era costituito dalla regolarizzazione delle obbligazioni della inerenti il rapporto di Per_1 lavoro subordinato gravato dalla mancata corresponsione della retribuzione, ed in particolare da una posizione pensionistica compromessa dal mancato versamento dei contributi;
che quindi l'adempimento dei predetti obblighi retributivi e contributivi era condizione essenziale e sine qua non dell'intero accordo;
che il IG. aveva, infatti, Pt_1 provveduto solo ad un ridotto versamento contributivo dopo aver ricevuto la diffida del legale dei resistenti;
che anche l'importo di € 80.000,00 ricevuto in base alla accordo, aveva subito una drastica riduzione, pari alla somma di € 26.829,99, per agli esborsi sostenuti dalla CP_ IG.ra per far fronte alle spese personali in favore della IG.ra che il figlio IG. Per_1 non aveva mai inteso rimborsare;
che le reciproche obbligazioni erano intimamente Pt_1 collegate, sicché l'inadempimento da parte della IG.ra e del IG. alle Per_1 Pt_1 essenziali condizioni dell'accordo rappresentate dalla regolarizzazione contributiva e dall'integrale pagamento dell'importo convenuto per le retribuzioni arretrate, rendeva CP_ inesigibile la prestazione del rilascio dell'immobile che la IG.ra ed il marito avevano assunto, confidando sul regolare adempimento delle obbligazioni di controparte. Mutato il rito in locatizio e respinte le prove dedotte in quanto superflue ai fini del decidere la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 26.6.2025. La domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Dovendo circoscrivere il thema decidendum nei limiti di quanto devoluto alla cognizione di questo giudice occorre verificare se esista un titolo idoneo che legittimi l'occupazione da parte dei resistenti dell'immobile di causa sito in Fiumicino – Fraz. Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T. che il ricorrente assume essere detenuto senza titolo dai resistenti in conseguenza della intervenuta cessazione del contratto di comodato stipulato con il verbale di conciliazione in sede sindacale del 22/06/2022 per scadenza del termine convenuto il 17.10.2023 (ovvero due mesi dopo il decesso della sig. ai sensi dell'art.6 Per_1 dell'accordo) e, in via gradata, a norma dell'art. 1811 c.c. per decesso del comodante. Ebbene, a fronte di tale prospettazione i resistenti hanno sostanzialmente eccepito che il mancato rispetto della condizione essenziale dell'accordo, ovvero la regolarizzazione da parte del ricorrente e della delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro Per_1 subordinato, aveva prodotto la caducazione dell'accordo stesso. Ebbene, in ordine alla supposta esistenza di una condizione essenziale (forse si intendeva dire “risolutiva”) di validità dell'accordo, non ve ne è traccia nell'accordo del 23.6.2022. Ove mai i resistenti volessero prospettare un inadmepiemnto della Persona_1
e del fideiussore, odierno ricorrnete, alle obbligazioni di pagamento assunte con la scrittura (eccezione di inadempimento) l'art.7 prevede la possibilità per i resistenti di azionare esecutivamente la scrittura in tale evenienza, scrittura che, quindi, a maggior ragione, rimane perfettamente valida (c.f. punto “7) In caso di mancato pagamento nel termine predetto degli importi convenuti con il presente atto, verranno meno le obbligazioni della signora che avrà facoltà di agire esecutivamente sulla base del presente verbale Parte_3 nei confronti della signora e del signor Persona_1 Parte_1
e di agire nei confronti della signora e del signor
[...] Persona_1 [...]
quale fideiussore per il pagamento dell'importo dovuto e pattuito in Parte_1 questa sede”). Tanto più che la prestazione che si deduce come inadempiuta e comunque l'unica per il
3 quale il si costituiva fideiussore (ex art.5 dell'accordo), ovvero il versamento Pt_1 dell'importo di euro 80.000,00 è stata saldata con i cinque bonifici prodotti in causa: pertanto l'eccezione di inadempiemnto sollevata per paralizzare la domanda è infondata ed è venuto meno qualunque titolo che giustificava la detenzione dell'immobile da parte dei resistenti essendo intervenuto inequivocabilmente il fatto che ne sanciva il termine finale, ovvero il decesso della sig. Per_1
Evenatuali ragioni di controcredito degli odierniresistenti non incidono sul fatto che sia venuto meno il titolo che giustificava la detenzione attesa la non predicabilità di un diritto di ritenzione a fronte di una pretesa creditoria. Per quanto sopra va accolta la domanda del ricorrente nei confonti di tutti i resistenti. Tutti, infatti, risultano anagraficamente residenti nell'appartamento di causa, anche che non ha addotto alcun elemento per superare il valore presuntivo Controparte_3 proprio delle risultanze anagrafiche. Va anche accolta la domnda di condanna di e alla CP_1 Controparte_2 penale stabilita al punto 3 lett.c) dell'accordo citato (euo 100,00 giornaliere decorsi due mesi dal decesso della sig.ra avvenuto il 17.8.2023). Per_1
Ad oggi la somma maturata per n.620 giorni (alla data della presente sentenza) è pari a euro 62.000. Sulla detta somma spettano al ricorrente gli interesi legali dalla presente sentenza, avente funzioane liquidatoria, al saldo effettivo. Ai sensi dell'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010 tutti i convenuti vanno condannati in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (e quindi euro 474,00 globali) per la ingiustificata mancata partecipazione all'incontro di mediazione (sia del 21.12.23 che del 16.2.24). Le spese di lite, liquidate come in dispositvo anche per la fase di mediazione seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3 accoglie la domanda del ricorrente e condanna i convenuti all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'appartamento sito a Fiumicino – Fraz. Fregene (RM) in Via Cetara n. 20 P.T.; condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
della somma di euro 62.000,00 oltre interesi legali dalla Parte_1 presente sentenza al saldo;
condanna i resistenti in solido, ai sensi dell'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 474,00; condanna i resistenti in solido alla refusione in favore del ricorrente della spese di lite che liquida in euro 332,00 per esborsi ed euro 10.500,00 per compensi globali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 30.6.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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