Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4670 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Miguel Cervantes, 55/5 presso lo studio dell'avv. Elena Bruno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandra Bruno
E
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Controparte_1 C.F._2
Nevano alla via Tammaro Spena, 21 presso lo studio dell'avv. Carolina Ferro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il 25.5.2018, dal quale è nato un figlio - (nato a [...] il [...])- alle condizioni indicate in ricorso. Per_1
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10.1.2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma
2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 20.7.2022 ed autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 26.7.2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del figlio stesso;
3. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione
e sulle decisioni che saranno assunte durante il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
4. Il figlio minore continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre in Aversa alla via
Michelangelo n.135 nella casa coniugale ivi ubicata, di proprietà del padre del sig. , già Parte_1
assegnata a lei;
5. Il bambino starà col padre a fine settimana alterni, dalle 19.00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
6. A settimane alterne il potrà prelevare il piccolo dalle 17.00 del martedì con Parte_1 Per_1
pernotto fino al mercoledì alle 13.30 o fino all'ingresso del minore a scuola. In quel caso egli accompagnerà il minore a scuola il mercoledì mattina, tranne che non ci siano sospensioni delle attività
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scolastiche;
7. Nel caso in cui il riuscisse a trasferirsi nuovamente in Campania, oltre alle visite Parte_1
concordate per il fine settimana, ogni settimana egli potrà prelevare il piccolo un giorno Per_1
infrasettimanale - che sarà concordato tra le parti entro giorni 10 dal trasferimento del in Parte_1
Campania – dall'uscita da scuola del giorno prescelto, con pernottamento del minore presso di lui, e fino al giorno successivo, quando il padre accompagnerà a scuola;
in caso di sospensione delle attività Per_1
scolastiche, il padre preleverà e riaccompagnerà ad orari che saranno concordati fra le parti Per_1
entro giorni 10 dal trasferimento del in Campania. Parte_1
8. Durante le festività natalizie, il minore starà col padre ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre
e dal 31 dicembre al 06 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;
9. Per quanto riguarda le festività pasquali il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, sia la domenica di Pasqua che il Lunedì in albis;
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10. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà col padre ad anni alterni 15 giorni, dal 01 agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 31 agosto;
previa comunicazione, il periodo di vacanze estive potrà essere anticipato e posticipato nei mesi precedenti e/o successivi al mese di agosto;
11. Il compleanno del figlio sarà possibilmente festeggiato con entrambi i genitori;
qualora ciò non fosse possibile, il minore starà mezza giornata con l'uno e l'altra metà con l'altra, previo accordo;
in mancanza, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
per l'onomastico del figlio, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
12. Il minore trascorrerà le ricorrenze dei genitori (compleanno, onomastico, Festa del Papà e della
Mamma) col genitore festeggiato. Se la ricorrenza materna ricade in un giorno che il minore deve trascorrere con il padre, tale giorno sarà recuperato concordando quello così individuato con la madre.
13. Per impossibilità e/o motivi di salute ed altri impedimenti ed impegni del minore, le visite verranno recuperate in altra data da concordare tra i genitori.
14. Il Sig. verserà alla moglie, mediante bonifico sul conto corrente della stessa a lui noto Parte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 694,55 (seicentonovantaquattro/55) per il mantenimento del figlio , rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così Per_1
come regolate dal Protocollo stipulato tra il Tribunale di Napoli Nord e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord il 25 ottobre 2019, che le parti dichiarano di conoscere.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse del minore.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla
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integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il
25 maggio 2018 (atto n. 47, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018) tra
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
14.9.1985) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE DEL GRECO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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