Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 853
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per decadenza e prescrizione dei tributi

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/92, che prevede un litisconsorzio necessario quando si eccepiscono vizi di notifica di atti presupposti emessi da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'Agente della Riscossione ma ha sollevato eccezioni relative all'avviso di accertamento presupposto emesso dall'Agenzia delle Entrate, senza notificare il ricorso anche a quest'ultima. La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento per l'anno 2015 sia stato notificato nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 del DPR 603/72, in quanto la dichiarazione è stata presentata nell'anno successivo. Inoltre, l'Agente della Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni di prescrizione inerenti all'ente impositore.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 853
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 853
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo