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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3631/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259000885628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5792/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti. Resistente/Appellato: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 24/06/2025 e depositato in data 9/07/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.100202590008 85628000 notificato il 14/06/2025 ed il prodromico avviso di accertamento n.TEGTEGM000016 notificato il 19/11/2019 per Irpef, addizionale regionale e comunale per l'anno 2015 per l'importo di neuro 1.600,00 avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la nullità della cartella per decadenza della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la prescrizione quinquennale dei tributi richiesti nell'intimazione di pagamento. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità della intimazione di pagamento opposta con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva la regolarità del proprio operato in ordine alla notifica dell'atto impugnato nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di prescrizione opponibili nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate DP Salerno. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per quanto di ragione.
Nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista,
a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo.
Trattasi di litisconsorzio necessario e la mancata notifica del ricorso da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione.
Nella fattispecie il ricorrente ha evocato in giudizio soltanto l'ente concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione pur sollevando eccezioni in merito alla decadenza ed alla mancata tempestiva notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Infatti il ricorrente richiama l'art.25 del DPR n.602/73 in base al quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre : a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata,….” . Nella fattispecie l'Agenzia Entrate DP di Salerno ha notificato l'avviso di accertamento in data 15/11/2019 in relazione alle imposte Irpef, addizionale regionale e comunale del 2015 nel rispetto dei termini richiamati dal citato art.25 del DPR 603/72, in quanto la dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 viene presentata nell'anno 2016. D'altra parte l'DE ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle suddette eccezioni da sollevare nei confronti dell'ente impositore, controdeducendo che l'accertamento diventa esecutivo dopo
60 giorni dalla notifica e che da quel momento può essere emesso l'avviso di intimazione nel rispetto del termine prescrizionale che, nel caso di imposte erariali, è decennale.
Pertanto per questo ricorso andava rispettato il comma 6bis dell'art.14 del D.Lgs. 546/92 che impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio, né il Giudice è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha effettuato la chiamata in causa dell'ente e non ha, comunque, di fatto, integrato il contraddittorio con la possibilità dell'ente impositore di costituirsi in giudizio e produrre la documentazione a supporto delle proprie posizioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto descritto e motivato, il Giudice dichiara il ricorso inammissibile e dispone la compensazione delle spese tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs.
546/92. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3631/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259000885628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5792/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti. Resistente/Appellato: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 24/06/2025 e depositato in data 9/07/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.100202590008 85628000 notificato il 14/06/2025 ed il prodromico avviso di accertamento n.TEGTEGM000016 notificato il 19/11/2019 per Irpef, addizionale regionale e comunale per l'anno 2015 per l'importo di neuro 1.600,00 avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la nullità della cartella per decadenza della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la prescrizione quinquennale dei tributi richiesti nell'intimazione di pagamento. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità della intimazione di pagamento opposta con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva la regolarità del proprio operato in ordine alla notifica dell'atto impugnato nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di prescrizione opponibili nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate DP Salerno. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per quanto di ragione.
Nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista,
a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo.
Trattasi di litisconsorzio necessario e la mancata notifica del ricorso da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione.
Nella fattispecie il ricorrente ha evocato in giudizio soltanto l'ente concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione pur sollevando eccezioni in merito alla decadenza ed alla mancata tempestiva notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Infatti il ricorrente richiama l'art.25 del DPR n.602/73 in base al quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre : a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata,….” . Nella fattispecie l'Agenzia Entrate DP di Salerno ha notificato l'avviso di accertamento in data 15/11/2019 in relazione alle imposte Irpef, addizionale regionale e comunale del 2015 nel rispetto dei termini richiamati dal citato art.25 del DPR 603/72, in quanto la dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 viene presentata nell'anno 2016. D'altra parte l'DE ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle suddette eccezioni da sollevare nei confronti dell'ente impositore, controdeducendo che l'accertamento diventa esecutivo dopo
60 giorni dalla notifica e che da quel momento può essere emesso l'avviso di intimazione nel rispetto del termine prescrizionale che, nel caso di imposte erariali, è decennale.
Pertanto per questo ricorso andava rispettato il comma 6bis dell'art.14 del D.Lgs. 546/92 che impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio, né il Giudice è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha effettuato la chiamata in causa dell'ente e non ha, comunque, di fatto, integrato il contraddittorio con la possibilità dell'ente impositore di costituirsi in giudizio e produrre la documentazione a supporto delle proprie posizioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto descritto e motivato, il Giudice dichiara il ricorso inammissibile e dispone la compensazione delle spese tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs.
546/92. Spese compensate.