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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5294/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250031009748000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00310097 48 000 – notificata il 25.7.2025 -, con la quale, a seguito della liquidazione della dichiarazione IVA relativa all'anno
2017, gli veniva intimato il versamento di euro 1.665,00 a titolo di imposte oltre sanzioni ed interessi.
A tal fine, premesso che con comunicazione n. 0012890818471, notificata in data 8.1.2025, l'Agenzia delle Entrate informava esso ricorrente che dal controllo automatizzato della dichiarazione integrativa IVA
2018, relativa all'anno d'imposta 2017, presentata a rettifica della dichiarazione originariamente trasmessa, erano emerse incongruenze sanabili con il versamento dell'importo di euro 2.218,07, di cui euro 1.665,00,
a titolo di IVA 2017, euro 166,50 a titolo di sanzioni, ed euro 386,57 a titolo di interessi, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) il difetto di motivazione;
b) la riferibilità dell'importo richiesto ad una dichiarazione (segnatamente, la dichiarazione integrativa IVA anno d'imposta 2017 presentata il 25.10.2022) annullata;
c) la duplicazione d'imposta, rientrando la contestata obbligazione tributaria in quella oggetto dell'avviso di accertamento n. TF901P777700345/2024 in precedenza notificato;
d) la errata quantificazione degli interessi.
Instava, altresì, per la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione. Invero, poiché l'atto impugnato veniva emesso a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54- bis d.P.R. 633/1972 della dichiarazione/modello IVA/2018 presentata per il periodo d'imposta 2017, appare evidente che lo stesso, fondandosi su elementi noti al contribuente, necessitava di una motivazione semplificata estrinsecantesi attraverso il mero richiamo alla dichiarazione oggetto di verifica formale.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di violazione del principio della doppia imposizione, dal momento che, mentre l'avviso di accertamento n. TF901P777700345/2024 scaturiva dall'annullamento della dichiarazione mod. Redditi PF 2018 prot. n. 19150543817 – 0000001 del 25.10.2022, la cartella impugnata inerisce, come detto, alla dichiarazione/modello IVA/2018 presentata separatamente ed al relativo controllo automatizzato esperito ai sensi dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
La cartella di pagamento impugnata, infine, correttamente prevede che “gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009). Se la comunicazione degli esiti
è stata elaborata o emessa, anche se non sottoscritta, entro il 31 dicembre 2020 e consegnata a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 157, comma 4, del DL n. 34 del 2020 non sono applicati gli interessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge e dovuti.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5294/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250031009748000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00310097 48 000 – notificata il 25.7.2025 -, con la quale, a seguito della liquidazione della dichiarazione IVA relativa all'anno
2017, gli veniva intimato il versamento di euro 1.665,00 a titolo di imposte oltre sanzioni ed interessi.
A tal fine, premesso che con comunicazione n. 0012890818471, notificata in data 8.1.2025, l'Agenzia delle Entrate informava esso ricorrente che dal controllo automatizzato della dichiarazione integrativa IVA
2018, relativa all'anno d'imposta 2017, presentata a rettifica della dichiarazione originariamente trasmessa, erano emerse incongruenze sanabili con il versamento dell'importo di euro 2.218,07, di cui euro 1.665,00,
a titolo di IVA 2017, euro 166,50 a titolo di sanzioni, ed euro 386,57 a titolo di interessi, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) il difetto di motivazione;
b) la riferibilità dell'importo richiesto ad una dichiarazione (segnatamente, la dichiarazione integrativa IVA anno d'imposta 2017 presentata il 25.10.2022) annullata;
c) la duplicazione d'imposta, rientrando la contestata obbligazione tributaria in quella oggetto dell'avviso di accertamento n. TF901P777700345/2024 in precedenza notificato;
d) la errata quantificazione degli interessi.
Instava, altresì, per la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione. Invero, poiché l'atto impugnato veniva emesso a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54- bis d.P.R. 633/1972 della dichiarazione/modello IVA/2018 presentata per il periodo d'imposta 2017, appare evidente che lo stesso, fondandosi su elementi noti al contribuente, necessitava di una motivazione semplificata estrinsecantesi attraverso il mero richiamo alla dichiarazione oggetto di verifica formale.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di violazione del principio della doppia imposizione, dal momento che, mentre l'avviso di accertamento n. TF901P777700345/2024 scaturiva dall'annullamento della dichiarazione mod. Redditi PF 2018 prot. n. 19150543817 – 0000001 del 25.10.2022, la cartella impugnata inerisce, come detto, alla dichiarazione/modello IVA/2018 presentata separatamente ed al relativo controllo automatizzato esperito ai sensi dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
La cartella di pagamento impugnata, infine, correttamente prevede che “gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009). Se la comunicazione degli esiti
è stata elaborata o emessa, anche se non sottoscritta, entro il 31 dicembre 2020 e consegnata a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 157, comma 4, del DL n. 34 del 2020 non sono applicati gli interessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge e dovuti.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026