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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA REPEL
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2034 e vertente tra
(avv.ti Santo Dalmazio tarantino e Fabiana vigna) Parte_1
appellante e
CP_1 (avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Roberto
Annovazzi);
appellato nonché
Controparte_2
appellato contumace
FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 2\5\2023, ha ritenuto la fondatezza della domanda proposta dall'odierno appellante e finalizzata al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedentemente alla sua immissioneControparte_2
in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (superiore a quello riconosciuto secondo il certificato di servizio allegato in atti) con diritto alla correlata progressione stipendiale, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed ha, pertanto,
dichiarato il suddetto diritto e condannato il CP_2 convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità di servizio riconosciuta oltre che al pagamento della maggiore contribuzione nei confronti dell' CP_1 2. La sentenza è appellata dal sig. Parte_1 nel solo capo concernente la disposta compensazione per la metà delle spese di lite in ragione della ritenuta
"'indubbia complessità delle questioni affrontate".
Assumendo che la decisione sul punto si ponga in palese violazione della regola generale sancita dall'art.91 c.p.c. anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza comunitaria e di legittimità che lo stesso Tribunale ha recepito nella propria decisione si erano da tempo assestate nel senso del riconoscimento dell'invocato diritto alla pari progressione di anzianità fra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a termine.
3. La causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio nella contumacia dell'appellato CP_2 e costituitosi il solo CP_1 il quale rilevato che si tratta
"di doglianze che si riferiscono al capo di sentenza di primo grado relativo ai rapporti si limita a rimettersi alla decisionitra l'appellante ed il Controparte_2
del collegio. 4. L'appello è fondato e merita accoglimento. 5. E', infatti, sufficiente scorrere la stessa sentenza impugnata per constatare come la materia in cui si inserisce il giudizio proposto dal sig Parte_1 con ricorso depositato in data 22\3\2021, per quanto originariamente di indubbia complessità era stata ampiamente dissodata con sentenze, tanto del Giudice
Comunitario che della Cassazione, risalenti agli anni dal 2016 al 2019 e che avevano oramai trovato un definitivo assetto sin dal 2020.
Di modo che non può ritenersi che sussistessero ancora ragioni di complessità
tali da poter essere qualificate come gravi ed eccezionali nel senso voluto dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia additiva n.77 del 2018 e così giustificare la, sia pur parziale, compensazione disposta. 6. Le spese del primo grado, al pari di quelle del presente grado, devono dunque essere regolate secondo il principio generale della soccombenza ed poste integralmente a capo del CP_2 convenuto. Mentre se ne conferma la
compensazione nei confronti dell' CP_1 per la sua posizione processuale di mero litisconsorte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 2\5\2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il CP_2 convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.200, oltre accessori di legge;
2) Conferma nel resto;
3) Condanna il CP_2 appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in €.1.300, oltre accessori;
4) Compensa le spese di lite del grado nei confronti dell' [...]
[...] CP_3 così deciso nella camera di consiglio del 9\12\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2034 e vertente tra
(avv.ti Santo Dalmazio tarantino e Fabiana vigna) Parte_1
appellante e
CP_1 (avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Roberto
Annovazzi);
appellato nonché
Controparte_2
appellato contumace
FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 2\5\2023, ha ritenuto la fondatezza della domanda proposta dall'odierno appellante e finalizzata al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedentemente alla sua immissioneControparte_2
in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (superiore a quello riconosciuto secondo il certificato di servizio allegato in atti) con diritto alla correlata progressione stipendiale, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed ha, pertanto,
dichiarato il suddetto diritto e condannato il CP_2 convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità di servizio riconosciuta oltre che al pagamento della maggiore contribuzione nei confronti dell' CP_1 2. La sentenza è appellata dal sig. Parte_1 nel solo capo concernente la disposta compensazione per la metà delle spese di lite in ragione della ritenuta
"'indubbia complessità delle questioni affrontate".
Assumendo che la decisione sul punto si ponga in palese violazione della regola generale sancita dall'art.91 c.p.c. anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza comunitaria e di legittimità che lo stesso Tribunale ha recepito nella propria decisione si erano da tempo assestate nel senso del riconoscimento dell'invocato diritto alla pari progressione di anzianità fra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a termine.
3. La causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio nella contumacia dell'appellato CP_2 e costituitosi il solo CP_1 il quale rilevato che si tratta
"di doglianze che si riferiscono al capo di sentenza di primo grado relativo ai rapporti si limita a rimettersi alla decisionitra l'appellante ed il Controparte_2
del collegio. 4. L'appello è fondato e merita accoglimento. 5. E', infatti, sufficiente scorrere la stessa sentenza impugnata per constatare come la materia in cui si inserisce il giudizio proposto dal sig Parte_1 con ricorso depositato in data 22\3\2021, per quanto originariamente di indubbia complessità era stata ampiamente dissodata con sentenze, tanto del Giudice
Comunitario che della Cassazione, risalenti agli anni dal 2016 al 2019 e che avevano oramai trovato un definitivo assetto sin dal 2020.
Di modo che non può ritenersi che sussistessero ancora ragioni di complessità
tali da poter essere qualificate come gravi ed eccezionali nel senso voluto dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia additiva n.77 del 2018 e così giustificare la, sia pur parziale, compensazione disposta. 6. Le spese del primo grado, al pari di quelle del presente grado, devono dunque essere regolate secondo il principio generale della soccombenza ed poste integralmente a capo del CP_2 convenuto. Mentre se ne conferma la
compensazione nei confronti dell' CP_1 per la sua posizione processuale di mero litisconsorte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 2\5\2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il CP_2 convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.200, oltre accessori di legge;
2) Conferma nel resto;
3) Condanna il CP_2 appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in €.1.300, oltre accessori;
4) Compensa le spese di lite del grado nei confronti dell' [...]
[...] CP_3 così deciso nella camera di consiglio del 9\12\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni