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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Liqu - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240034150755001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Nominativo_1 Società Cooperativa citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (AdE) chiedendo l'annullamento della cartella indicata in epigrafe per complessivi
€ 1044,81 relativa all'imposta di registro derivante da un'ordinanza del Tribunale di Latina del 12.09.2023.
A tal fine la società ricorrente sosteneva di non dover pagare l'imposta in quanto assumeva di essere parte lesa nel citato giudizio innanzi al Tribunale di Latina ritenendo che l'obbligo di pagamento gravasse esclusivamente sulla controparte.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per modalità errata di notifica e per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione prodromico. Contestava poi in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva in principalità la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come ha correttamente eccepito l'AdE, il prodromico avviso di liquidazione, regolarmente notificato, non è stato impugnato.
Pertanto, come è noto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, “è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. Cass., sez. V, ord. n. 37259, 29/11/2021, Rv 663045-01).
Conseguentemente - indipendentemente dal merito (comunque infondato attesa la solidarietà tra le parti in causa di cui all'art. 57 del DPR 131/1986 vigente all'epoca del fatto) - il ricorso è inammissibile non essendo stata formulata alcuna eccezione relativa alla cartella impugnata ed essendo precluso il merito per la definitività dell'atto prodromico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1040,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Liqu - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240034150755001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Nominativo_1 Società Cooperativa citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (AdE) chiedendo l'annullamento della cartella indicata in epigrafe per complessivi
€ 1044,81 relativa all'imposta di registro derivante da un'ordinanza del Tribunale di Latina del 12.09.2023.
A tal fine la società ricorrente sosteneva di non dover pagare l'imposta in quanto assumeva di essere parte lesa nel citato giudizio innanzi al Tribunale di Latina ritenendo che l'obbligo di pagamento gravasse esclusivamente sulla controparte.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per modalità errata di notifica e per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione prodromico. Contestava poi in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva in principalità la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come ha correttamente eccepito l'AdE, il prodromico avviso di liquidazione, regolarmente notificato, non è stato impugnato.
Pertanto, come è noto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, “è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. Cass., sez. V, ord. n. 37259, 29/11/2021, Rv 663045-01).
Conseguentemente - indipendentemente dal merito (comunque infondato attesa la solidarietà tra le parti in causa di cui all'art. 57 del DPR 131/1986 vigente all'epoca del fatto) - il ricorso è inammissibile non essendo stata formulata alcuna eccezione relativa alla cartella impugnata ed essendo precluso il merito per la definitività dell'atto prodromico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1040,00.