Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2532/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/5/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ELISABETTA TRIGGIANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in NN
(LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 73, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCO GIAMPAOLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Cadorna n. 173, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
B) i figli e maggiorenni ed economicamente autosufficienti decideranno dove vivere;
Per_1 Per_2
C) a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale i coniugi si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, che si impegnano a stipulare nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta:
• in primo luogo il IG. con tutte le garanzie di legge si impegna a cedere e Parte_1 trasferire in permuta alla IG.ra , che accetta, il diritto di proprietà pari ad un Parte_2
1
Via Pacconi. Composto da ingresso-pranzo-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera e cameretta. Corredato da resede di proprietà esclusiva sui lati ovest ed est, quest'ultima con prolungamento difronte all'ingresso e sotto la scala di accesso esterna. Corredata altresì: - dai relativi diritti di comproprietà (con gli altri tre appartamenti facenti parte del complesso edilizio, identificati dai subalterni 2-6-7) sulla resede posta a nord-ovest destinata ad accesso, identificata dal sub 10; - dai relativi diritti di comproprietà (con l'altro appartamento facente parte del complesso edilizio, identificato col sub 2) sulla resede interposta tra i due appartamenti, identificata col sub 9; - infine dai relativi diritti di comproprietà su tutte le parti comuni dell'edificio di maggior mole cui costituisce porzione, ai sensi e per gli effetti di legge. Vi confinano a Nord, map 1484 sub 2, e resede a comune, a sud mappale 1484 sub 4, a est map 1484 sub 7, salvo altri e meglio di fatto. Rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Porcari foglio 3 mappale 1484 sub 3, categoria A/3, classe 3°, consistenza 4.5 vani, superficie mq 74 escluse aree scoperte mq 67, Rendita Catastale € 384,63; la IG.ra con tutte le garanzie di Parte_2 legge si impegna a cedere e trasferire in permuta a l IG. , che accetta, il diritto Parte_1 di proprietà pari ad un mezzo dell'intero sul fabbricato ad uso civile abitazione posto in
NN, fraz. di Camigliano Via Pianacce n. 62 composto al piano terreno da due stanze ad uso cucina e sala, oltre a piccolo ripostiglio e vano scale di accesso al piano primo, nel cui piano primo vi sono altre due camere, un bagno per l'accesso ai locali sottotetto ad uso soffitta. Il tutto accampionato al Catasto Fabbricati del Comune di NN al foglio 59 mappale 955 con categoria A4 classe 5 di vani 5,5 con superficie di mq 93 e rendita imponibile di euro 294,41;
• in secondo luogo la IG.ra si impegna e si obbliga a trasferire al figlio la nuda Parte_2 Per_2 proprietà dell'immobile di Porcari alla stessa pervenuto dalla suddetta permuta riservandosi per sé l'usufrutto vita natural durante ed il IG. si impegna e si obbliga a trasferire Parte_1 al figlio la nuda proprietà dell'immobile di NN allo stesso pervenuto in forza della Per_1 suddetta permuta riservandosi per sé l'usufrutto vita natural durante sul medesimo;
• in terzo luogo entrambi si impegnano e si obbligano sempre con successivo atto notarile a trasferire al figlio in ragione dei rispettivi diritti di proprietà per un mezzo Parte_3 ciascuno, la piena ed esclusiva proprietà del terreno seminativo posto in Comune di NN e rappresentato al catasto terreni del Comune di NN al Foglio 59 particella 644 rendita dominicale euro 4,65 ed al figlio la piena ed esclusiva proprietà del terreno Parte_4 vigneto posto in Comune di NN e rappresentato al catasto terreni del Comune di NN al Foglio 59 particella 646 rendita dominicale euro 12,99;
D) i ricorrenti dichiarano fin d'ora che il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data
21/06/2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa;
E) i coniugi si impegnano e si obbligano ad adempiere agli impegni assunti con il presente atto con apposito e successivo rogito notarile da attuarsi entro 60 giorni dalla data del deposito della sentenza;
F) i coniugi danno atto di avere già diviso le somme giacenti sui conti correnti bancari e postali e di non avere, in relazione a questo aspetto, nulla a pretendere l'uno dall'altra;
G) a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa sorta in ragione del pregresso rapporto matrimoniale
2 e di ogni altro rapporto la IG.ra versa al IG. la somma Parte_2 Parte_1 complessiva di euro 13.000,00 (tredicimila/00) mediante due assegni circolari di cui uno di euro
2.000,00 (duemila/00) che il IG. potrà incassare immediatamente ed uno di euro 11.000,00 Pt_1
(undicimila/00) che il IG. potrà incassare solo successivamente al rogito notarile di cui sopra Pt_1
e che verrà trattenuto in garanzia dall'Avv. Elisabetta Triggiani;
detti assegni verranno consegnati il giorno dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore o il giorno dell'immissione della stessa nel possesso dell'immobile di Porcari qualora ciò avvenisse prima;
in relazione a quest'ultimo aspetto i coniugi si accordano che la IG.ra verrà Parte_2 immessa nel possesso, a far data dal 01/06/2024, dell'immobile di Porcari che, pertanto, potrà utilizzare in via esclusiva ed a titolo gratuito anche concedendo in locazione a terzi l'immobile suddetto, con l'impegno, in tal caso, del IG. a rinunciare alla propria quota del canone di Pt_1 locazione che verrà, pertanto, riscossa per intero dalla IG.ra . Resta inteso che, in caso di Parte_2 effettiva immissione, tutte le utenze, nessuna esclusa, saranno a carico della IG.ra che si Parte_2 impegna a procedere con le volture;
H) tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie e prodromiche, al trasferimento relativo all'immobile di
Camigliano ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del IG. , mentre le Parte_1 medesime relative al trasferimento dell'immobile di Porcari, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico della;
le spese per il trasferimento dei terreni ai figli saranno a carico dei genitori Parte_2 nella misura del 50% ciascuno;
le spese per la rinuncia all'usufrutto da parte del IG. Persona_3 saranno a carico dei coniugi secondo il criterio di cui sopra ovvero quelle relative all'immobile di
Porcari a carico della e quelle relative all'immobile di Camigliano a carico del IG. Parte_2
Pt_1
I) i coniugi si accordano che la proprietà esclusiva dei mezzi Panda tg GR782PD, dello scooter tg
DP89266 e della PUNTO tg FE159KK in uso al figlio resterà del IG. che Per_2 Parte_1 ne diverrà proprietario esclusivo;
la Opel KK tg EX058ZT resterà di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_2
L) i coniugi sono entrambi autonomi economicamente e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
dichiarano, altresì, di avere regolato ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di non avere, quindi, null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e ragione inerente al pregresso rapporto matrimoniale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in NN (LU) il 4/10/1997, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 330/2024 del 2/10/2024, passata in giudicato in data 10/4/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
7/5/2025.
3 Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in NN (LU) in data 4/10/1997, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NN (LU) all'Atto Numero 186, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 1997;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NN (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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