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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6005/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 12:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SABATINO STEFANO pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. VINCENTI MARCO avv. Otti sost.
Parte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6005 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: in proprio e nella qualità di genitore e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della figlia minore , nata a [...] RS
(Inghilterra) il 28.08.2009, elettivamente domiciliata in Viale dello Statuto n.1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Sabatino (C.F.: – PEC: C.F._2 Email_1 che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(cod. fisc. ) in persona dei procuratori speciali Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti (C.F.:
[...] CP_3
– PEC: , presso il cui studio in RO, Via C.F._3 Email_2
Giuseppe Ferrari n. 35, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/11/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Velletri, seconda sezione civile,
n. 403/2020, pubblicata in data 21/02/2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2505/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . Controparte_1 Parte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori evocavano dinanzi al Tribunale di Velletri, i convenuti indicati in epigrafe, al fine di ottenerne la condanna, in via tra loro solidale, all'integrale ristoro di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in Ardea, il giorno
06.04.2014, nel quale decedeva la signora , madre di e nonna di Persona_2 Parte_1
. A fondamento della domanda parte attrice deduceva che il giorno RS
06.04.2014, alle ore 05:00 circa, la sig.ra , mentre si trovava nel Comune di Ardea Persona_2
(RM), Località Tor San Lorenzo, e stava effettuando a piedi l'attraversamento della strada denominata Viale S. Lorenzo, veniva violentemente investita dall'autovettura Ford Fiesta targata
DJ802GF, di proprietà della signora , condotta dal signor Parte_2 Parte_3
garantita per la r.c.a. dalla con polizza n.C886074/0100 e in conseguenza del Controparte_4
sinistro la decedeva sul posto. Successivamente, veniva costituita in mora la compagnia Persona_2
assicurativa che in fase stragiudiziale metteva a disposizione degli eredi la di Euro Controparte_1
126.967,00 in favore di e di Euro 75.240,00 in favore di Parte_1 RS
, rispettivamente figlia e nipote della de cuius ( All.ti n. 3, 4 e 5 fascicolo parte attrice); tuttavia
[...]
tale somma non era ritenuta satisfattiva di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli eredi e pertanto veniva incardinato il presente giudizio Si costituiva in giudizio la Controparte_1
che ritenuta, nel merito, più che satisfattiva la somma versata dalla Compagnia agli odierni istanti, stante il concorso di colpa della nella causazione del sinistro , chiedeva il rigetto delle Persona_2
domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto e non provate, con vittoria di spese. Si costituiva la convenuta e chiedeva il rigetto delle domande attrici poiché infondate in Parte_2 fatto e in diritto e non provate, con vittoria di spese”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. in accoglimento parziale della domanda, condanna i convenuti in solido al pagamento delle somme di Euro 38.993,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio;
nonché, al pagamento delle somme di Euro 3.150,00 a titolo di danno patrimoniale;
2. compensa nella misura di 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liquida in €
620,50 per spese ed € 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RO , in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza n. 403/2020, emessa dal Tribunale di Velletri in data 18.02.202
0, pubblicata il 21 successivo, a definizione del procedimento civile n.2505/2016 RG, non notificata al difensore : - condannare entrambe le appellate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte appellante da liquidarsi, detratte le somme già percepite in acconto, per Parte_1
nella somma di euro 137.813,90 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 53.150,00 a titolo
[...]
di danno patrimoniale, per nella somma di euro 81.667,20 a titolo di RS danno non patrimoniale, ovvero, per entrambe, nella somma maggiore e/o minore che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congrua e di giustizia, oltre interessi moratori di legge, dal fatto all'effettivo soddisfo.
Da tali importi dovrà inoltre essere decurtata la somma di euro 46.532,07 già versata in favore di
dalla in esecuzione della sentenza oggi impugnata, somma del cui Parte_1 CP_1 pagamento si dà atto. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
12/04/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da , in Parte_1
proprio e nella qualità di genitore e legale rappresentante della figlia minore RS
, siccome infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
[...]
n. 403/2020 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Velletri in data 18/02/2020, pubblicata il
21/02/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 6. — All'udienza del 26/10/2021 è stata dichiarata la contumacia di Parte_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello censura la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione del danno parentale e patrimoniale innanzitutto relativamente alla posizione di . RS
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Pertanto, nel caso di specie ciò che difetta
è la prova concreta dell'effettività e della consistenza della relazione parentale tra nonna e nipote ai fini della integrazione risarcitoria del danno …. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei criteri adottati nelle note Tabelle redatte per l'anno 2018 dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
(cfr. Cass. 12408\11), si ritiene che la somma versata dall'odierna convenuta Controparte_5
in sede stragiudiziale in favore della nipote abbia già integralmente ristorato il danno da
[...]
perdita parentale subito dalla per la morte della nonna RS Persona_2
non potendosi procedere ad alcun incremento risarcitorio”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto del rapporto affettivo esistente tra nonna e nipote.
Il motivo è infondato.
Infatti, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, assegnando il valore minimo per l'intensità della relazione affettiva in considerazione del fatto che la minore viveva all'estero e la frequentazione con la nonna era sporadica nonché dell'età della nipote, possono determinarsi i seguenti importi:
La congiunta ha cinque anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 67 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 44
IMPORTO del RISARCIMENTO € 74.712,00.
Dunque, il risarcimento è sostanzialmente eguale a quello già corrisposto dalla compagnia assicuratrice.
§ 9. — Per quanto invece concerne la posizione dell'appellante figlia di Parte_1
si legge nella sentenza impugnata che “tenuto conto dei criteri adottati nelle note Persona_2
Tabelle redatte per l'anno 2018 dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. 12408\11), si stima cifra equa da riconoscere la somma di Euro 165.960,00.
Ai fini della liquidazione del danno, occorre infine anche tener conto dell'età della vittima al momento del sinistro (68 anni circa), nonché dell'età dei ricorrenti, giacché, come ritenuto dalla Cassazione in una recente pronuncia, tanto maggiore è l'età della vittima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà l'anticipata sofferenza dei prossimi congiunti (Cass. 3357/09)”.
Anche in tal caso applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento danni da perdita del rapporto parentale si avranno i seguenti importi (sempre calcolando il valore minimo per l'intensità del rapporto).
La congiunta ha 39 anni, è figlia della vittima e non era convivente
La vittima aveva 67 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 0
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 203.372,00.
§ 10. — La sentenza impugnata viene inoltre censurata nella parte in cui ha quantificato il danno patrimoniale.
§ 11. — Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “nel caso di specie per quanto concerne il profilo del danno patrimoniale subito dagli stretti congiunti a seguito della morte della
, non vi è dimostrazione che la persona defunta avrebbe verosimilmente contribuito, Persona_2
attraverso elargizioni patrimoniali al mantenimento della famiglia, né, tantomeno, risulta provata, sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, una qualsivoglia dipendenza economica”.
Deducono le appellanti di aver “prodotto documentazione (all.ti 10,11,12 del fascicolo di parte attrice) attestante sia l'entità della pensione percepita da (circa 3.000,00 euro Persona_2
mensili) sia i movimenti bancari relativi ai costanti e continui versamenti in denaro (per un importo mensile di circa euro 450,00), che da diversi anni la defunta effettuava in favore della figlia e sui quali quest'ultima, come ovvio, faceva oramai affidamento”.
Il motivo è fondato.
Invero “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (Cass. Sez. 3, 20/11/2018, n. 29830, Rv. 651845 -
01).
Nel caso di specie deve osservarsi che la defunta disponeva di una pensione Persona_2 ammontante ad € 3.000,00 mensili cosicché è ragionevole ritenere che Ella contribuisse al mantenimento della figlia e della nipote come peraltro emerge dalla documentazione bancaria in atti.
Tale danno considerando l'età di al momento della morte (67) anni può Persona_2 quantificarsi equitativamente nella somma di € 50.000,00.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, la e debbono essere CP_1 Parte_2 condannate, in solido tra loro, a pagare a la somma di € 253.372,00 cui detrarre Parte_1
gli importi già versati.
Gli interessi saranno calcolati secondo le modalità indicate nella sentenza impugnata non essendo stati oggetto di contestazione.
§ 13. — Le appellanti lamentano altresì la parziale compensazione delle spese di lite.
Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dell'appello che comporta la rideterminazione delle spese dei due gradi del giudizio.
§ 14. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 52.001 a € 260.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.760,00
Fase decisionale : € 14.103,00 per un totale di € 14.103,00 oltre ad € 620,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.911,00
Fase decisionale : € 5.1039,00 per un totale di € 9.991,00 oltre ad € 1.138,50 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Controparte_1 Parte_2
Velletri n. 403/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la e , in solido tra loro, a pagare a la CP_1 Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 253.372,00 cui detrarre gli importi già versati;
2. condanna la e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Parte_2 Parte_1 le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 per
[...] compensi ed € 620,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 9.991,00 per compensi ed €
1.138,50 per spese, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in RO il 30 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 6005/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 12:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SABATINO STEFANO pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. VINCENTI MARCO avv. Otti sost.
Parte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6005 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: in proprio e nella qualità di genitore e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della figlia minore , nata a [...] RS
(Inghilterra) il 28.08.2009, elettivamente domiciliata in Viale dello Statuto n.1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Sabatino (C.F.: – PEC: C.F._2 Email_1 che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(cod. fisc. ) in persona dei procuratori speciali Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti (C.F.:
[...] CP_3
– PEC: , presso il cui studio in RO, Via C.F._3 Email_2
Giuseppe Ferrari n. 35, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/11/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Velletri, seconda sezione civile,
n. 403/2020, pubblicata in data 21/02/2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2505/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . Controparte_1 Parte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori evocavano dinanzi al Tribunale di Velletri, i convenuti indicati in epigrafe, al fine di ottenerne la condanna, in via tra loro solidale, all'integrale ristoro di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in Ardea, il giorno
06.04.2014, nel quale decedeva la signora , madre di e nonna di Persona_2 Parte_1
. A fondamento della domanda parte attrice deduceva che il giorno RS
06.04.2014, alle ore 05:00 circa, la sig.ra , mentre si trovava nel Comune di Ardea Persona_2
(RM), Località Tor San Lorenzo, e stava effettuando a piedi l'attraversamento della strada denominata Viale S. Lorenzo, veniva violentemente investita dall'autovettura Ford Fiesta targata
DJ802GF, di proprietà della signora , condotta dal signor Parte_2 Parte_3
garantita per la r.c.a. dalla con polizza n.C886074/0100 e in conseguenza del Controparte_4
sinistro la decedeva sul posto. Successivamente, veniva costituita in mora la compagnia Persona_2
assicurativa che in fase stragiudiziale metteva a disposizione degli eredi la di Euro Controparte_1
126.967,00 in favore di e di Euro 75.240,00 in favore di Parte_1 RS
, rispettivamente figlia e nipote della de cuius ( All.ti n. 3, 4 e 5 fascicolo parte attrice); tuttavia
[...]
tale somma non era ritenuta satisfattiva di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli eredi e pertanto veniva incardinato il presente giudizio Si costituiva in giudizio la Controparte_1
che ritenuta, nel merito, più che satisfattiva la somma versata dalla Compagnia agli odierni istanti, stante il concorso di colpa della nella causazione del sinistro , chiedeva il rigetto delle Persona_2
domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto e non provate, con vittoria di spese. Si costituiva la convenuta e chiedeva il rigetto delle domande attrici poiché infondate in Parte_2 fatto e in diritto e non provate, con vittoria di spese”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. in accoglimento parziale della domanda, condanna i convenuti in solido al pagamento delle somme di Euro 38.993,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio;
nonché, al pagamento delle somme di Euro 3.150,00 a titolo di danno patrimoniale;
2. compensa nella misura di 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liquida in €
620,50 per spese ed € 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RO , in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza n. 403/2020, emessa dal Tribunale di Velletri in data 18.02.202
0, pubblicata il 21 successivo, a definizione del procedimento civile n.2505/2016 RG, non notificata al difensore : - condannare entrambe le appellate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte appellante da liquidarsi, detratte le somme già percepite in acconto, per Parte_1
nella somma di euro 137.813,90 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 53.150,00 a titolo
[...]
di danno patrimoniale, per nella somma di euro 81.667,20 a titolo di RS danno non patrimoniale, ovvero, per entrambe, nella somma maggiore e/o minore che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congrua e di giustizia, oltre interessi moratori di legge, dal fatto all'effettivo soddisfo.
Da tali importi dovrà inoltre essere decurtata la somma di euro 46.532,07 già versata in favore di
dalla in esecuzione della sentenza oggi impugnata, somma del cui Parte_1 CP_1 pagamento si dà atto. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
12/04/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da , in Parte_1
proprio e nella qualità di genitore e legale rappresentante della figlia minore RS
, siccome infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
[...]
n. 403/2020 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Velletri in data 18/02/2020, pubblicata il
21/02/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 6. — All'udienza del 26/10/2021 è stata dichiarata la contumacia di Parte_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello censura la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione del danno parentale e patrimoniale innanzitutto relativamente alla posizione di . RS
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Pertanto, nel caso di specie ciò che difetta
è la prova concreta dell'effettività e della consistenza della relazione parentale tra nonna e nipote ai fini della integrazione risarcitoria del danno …. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei criteri adottati nelle note Tabelle redatte per l'anno 2018 dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
(cfr. Cass. 12408\11), si ritiene che la somma versata dall'odierna convenuta Controparte_5
in sede stragiudiziale in favore della nipote abbia già integralmente ristorato il danno da
[...]
perdita parentale subito dalla per la morte della nonna RS Persona_2
non potendosi procedere ad alcun incremento risarcitorio”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto del rapporto affettivo esistente tra nonna e nipote.
Il motivo è infondato.
Infatti, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, assegnando il valore minimo per l'intensità della relazione affettiva in considerazione del fatto che la minore viveva all'estero e la frequentazione con la nonna era sporadica nonché dell'età della nipote, possono determinarsi i seguenti importi:
La congiunta ha cinque anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 67 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 44
IMPORTO del RISARCIMENTO € 74.712,00.
Dunque, il risarcimento è sostanzialmente eguale a quello già corrisposto dalla compagnia assicuratrice.
§ 9. — Per quanto invece concerne la posizione dell'appellante figlia di Parte_1
si legge nella sentenza impugnata che “tenuto conto dei criteri adottati nelle note Persona_2
Tabelle redatte per l'anno 2018 dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. 12408\11), si stima cifra equa da riconoscere la somma di Euro 165.960,00.
Ai fini della liquidazione del danno, occorre infine anche tener conto dell'età della vittima al momento del sinistro (68 anni circa), nonché dell'età dei ricorrenti, giacché, come ritenuto dalla Cassazione in una recente pronuncia, tanto maggiore è l'età della vittima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà l'anticipata sofferenza dei prossimi congiunti (Cass. 3357/09)”.
Anche in tal caso applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento danni da perdita del rapporto parentale si avranno i seguenti importi (sempre calcolando il valore minimo per l'intensità del rapporto).
La congiunta ha 39 anni, è figlia della vittima e non era convivente
La vittima aveva 67 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 0
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 203.372,00.
§ 10. — La sentenza impugnata viene inoltre censurata nella parte in cui ha quantificato il danno patrimoniale.
§ 11. — Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “nel caso di specie per quanto concerne il profilo del danno patrimoniale subito dagli stretti congiunti a seguito della morte della
, non vi è dimostrazione che la persona defunta avrebbe verosimilmente contribuito, Persona_2
attraverso elargizioni patrimoniali al mantenimento della famiglia, né, tantomeno, risulta provata, sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, una qualsivoglia dipendenza economica”.
Deducono le appellanti di aver “prodotto documentazione (all.ti 10,11,12 del fascicolo di parte attrice) attestante sia l'entità della pensione percepita da (circa 3.000,00 euro Persona_2
mensili) sia i movimenti bancari relativi ai costanti e continui versamenti in denaro (per un importo mensile di circa euro 450,00), che da diversi anni la defunta effettuava in favore della figlia e sui quali quest'ultima, come ovvio, faceva oramai affidamento”.
Il motivo è fondato.
Invero “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (Cass. Sez. 3, 20/11/2018, n. 29830, Rv. 651845 -
01).
Nel caso di specie deve osservarsi che la defunta disponeva di una pensione Persona_2 ammontante ad € 3.000,00 mensili cosicché è ragionevole ritenere che Ella contribuisse al mantenimento della figlia e della nipote come peraltro emerge dalla documentazione bancaria in atti.
Tale danno considerando l'età di al momento della morte (67) anni può Persona_2 quantificarsi equitativamente nella somma di € 50.000,00.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, la e debbono essere CP_1 Parte_2 condannate, in solido tra loro, a pagare a la somma di € 253.372,00 cui detrarre Parte_1
gli importi già versati.
Gli interessi saranno calcolati secondo le modalità indicate nella sentenza impugnata non essendo stati oggetto di contestazione.
§ 13. — Le appellanti lamentano altresì la parziale compensazione delle spese di lite.
Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dell'appello che comporta la rideterminazione delle spese dei due gradi del giudizio.
§ 14. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 52.001 a € 260.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.760,00
Fase decisionale : € 14.103,00 per un totale di € 14.103,00 oltre ad € 620,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.911,00
Fase decisionale : € 5.1039,00 per un totale di € 9.991,00 oltre ad € 1.138,50 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Controparte_1 Parte_2
Velletri n. 403/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la e , in solido tra loro, a pagare a la CP_1 Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 253.372,00 cui detrarre gli importi già versati;
2. condanna la e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Parte_2 Parte_1 le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 per
[...] compensi ed € 620,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 9.991,00 per compensi ed €
1.138,50 per spese, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in RO il 30 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli