Articolo 29 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 32Articolo 34
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17 dicembre 1961
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1 gennaio 2019
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22 febbraio 2024
Art. 29. (( (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). )) (( 1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia infedele.
2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.)) ((28)) --------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2024
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