Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13703/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 13703/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALERA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO N. 16, 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CAVALERA CLAUDIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SESTA MICHELE, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O AVV. TURINI, 47900 RIMINI presso il difensore avv. SESTA
MICHELE
IN RE S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CECCO GIUSTINO, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. D.N. CERFOGLI IN VIA SAVENELLA 2, 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. DI CECCO GIUSTINO
CONVENUTO/I
P.I. - contumace Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
il Giudice dott. Daniele Martino,
viste le note scritte depositate per conto Parte_1
viste le note scritte per conto di Controparte_1
viste le note scritte depositate per conto di IN RE S.P.A.;
a scioglimento della riserva assunta rilevato che:
Pagina 1
citava in giudizio i convenuti IN RE S.P.A. al
[...] Controparte_1
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito che istruttoria,
respinta,
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, nell'occorso, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, solidale, di e WI TR s.p.a. e, per l'effetto, condannare le stesse convenute-resistenti, in Controparte_1
via solidale tra loro, al rimborso o al risarcimento o alla restituzione, in favore del Ricorrente (i) della somma di € 10.350,00= illecitamente sottrattagli in data 2 dicembre 2019 dal conto corrente bancario
[...]
n. 68159/1000/00007652 intestato allo stesso, nonché (ii) degli interessi debitori maturati e Controparte_1
maturandi sulla predetta somma a titolo di “sconfinamento” dalla data di addebito della stessa in Conto
Corrente e così come quantificati da o (iii) di quella maggiore o minore somma che Controparte_1
sarà ritenuta di giustizia;
nel merito, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale,
accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti e/o per quanto emergerà in corso di causa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Operatore Telefonico WI TR s.p.a., per non aver diligentemente istruito e/o condotto e/o verificato la pratica di sostituzione della Sim Card descritta e, per l'effetto, condannare WI TR s.p.a. al risarcimento o al rimborso o alla restituzione, in favore del
Ricorrente (i) della somma di € 10.350,00= illecitamente sottratta in data 2 dicembre 2019 dal conto corrente bancario n. 68159/1000/00007652 intestato allo stesso, nonché (ii) degli Controparte_1
interessi debitori maturati e maturandi sulla predetta somma a titolo di “sconfinamento” dalla data di addebito della stessa in Conto Corrente e così come quantificati da o (iii) di quella Controparte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: accertata e dichiarata, nell'occorso, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di e/o di WI TR s.p.a., condannarsi le stesse (in via solidale tra loro) o WI TR Controparte_1
s.p.a. (in caso di accoglimento della domanda subordinata), oltre al risarcimento o al rimborso o alla restituzione di quanto ut supra richiesto, anche al risarcimento del danno non patrimoniale (morale) patito dal Ricorrente e sopra descritto, da liquidarsi in via equitativa.
*
Pagina 2 Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio e del Procedimento di
Mediazione (come da D.M. 8 marzo 2018, n. 37), oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per Legge”.
L'odierno ricorrente esponeva che:
“Il sig. titolare presso banca filiale 68159 – via Parte_2 Controparte_1
Marco Emilio Lepido n. 66/7, GN (di seguito anche la “Banca”), del conto corrente bancario IBAN:
IT31 I030 6902 5131 0000 0007 652 (doc. 1, di seguito il “Conto Corrente”), a cui era associato il servizio di internet banking.
2) Il Ricorrente è altresì titolare di un contratto di telefonia mobile con l'operatore telefonico e gestore
“WI TR s.p.a.” (di seguito denominato anche l'“Operatore Telefonico”), col seguente numero di cellulare: 347 – 484.44.44 (doc. 2).
3) Nel corso della serata del lunedì 2 dicembre 2019, il sig. si accorgeva che la sua utenza Parte_1
telefonica risultava stranamente inattiva, non più funzionante e fuori servizio. Impossibilitato ad effettuare qualsiasi chiamata presso il suo Operatore Telefonico, il Ricorrente rimandava al mattino successivo
(martedì 3 dicembre 2019) le opportune verifiche.
4) Il martedì 3 dicembre 2019, alle ore 9:00, il sig. contattava il Servizio Clienti di WI TR Parte_1
s.p.a., per chiedere informazioni circa il disservizio riscontrato sulla sua utenza e, con sommo stupore,
apprendeva che il suo numero telefonico (347 – 484.44.44) era stato reso operativo su di una diversa SIM
Card e che tale operazione (variazione) era stata effettuata nella provincia di Napoli.
Contattato immediatamente il punto vendita dell'Operatore Telefonico di via San Donato n. 21
(GN), l'addetto riferiva al sig. che, per poter ottenere la riattivazione del servizio telefonico Parte_1
sul proprio cellulare, si sarebbe dovuto presentare personalmente presso il punto vendita.
5) Nella stessa mattinata del 3 dicembre 2019, verso le ore 11:00, il sig. riceveva una Parte_1
telefonata dal numero 02/99.78.671 sul numero del suo cellulare aziendale e, l'operatore del servizio sicurezza di Intesa Sanpaolo Milano, gli chiedeva se aveva effettuato, nelle ore precedenti, degli acquisti di beni con pagamento dal suo home banking. Alla risposta negativa del Ricorrente, l'operatore lo invitava a prendere immediatamente contatto con la sua filiale bancaria di Controparte_1
6) Insospettitosi per quanto stava accadendo, il sig. contattava immediatamente la filiale Parte_1
della sua Banca, e così apprendeva che, in data 2 dicembre 2019, dal suo conto corrente era stato effettuato un bonifico istantaneo di € 10.350,00= in favore di tale (soggetto a lui sconosciuto), su di un altro Per_1
conto corrente (IBAN: IT68 Z030 6915 8121 0000 006), con causale “acquisto Rolex” (v. doc. 6).
Pagina 3
Considerato che
detta operazione bancaria non era stata da lui eseguita, né tantomeno autorizzata, il sig. chiedeva che venisse subito disposto il blocco del suo conto corrente bancario (doc. 3), e si Parte_1
recava immediatamente presso il Comando dei Carabinieri della Stazione di Borgo Panigale (GN), per sporgere formale denuncia-querela contro ignoti (doc. 4, che integrava il successivo 4 dicembre 2019 negli
Uffici del Compartimento della Polizia Postale: doc. 5).
7) Poche ore dopo, nella stessa giornata di martedì 3 dicembre 2019, il Ricorrente scopriva dunque di essere stato vittima di una frode telematica bancaria: più precisamente, attraverso il sistema di home banking, un soggetto terzo che si era fraudolentemente impossessato delle sue credenziali di accesso ai servizi online del suo conto corrente e di una nuova SIM Card che aveva collegato all'utenza del sig. Parte_1
(347 – 484.44.44), era infatti riuscito a disporre un bonifico istantaneo di € 10.350,00= (docc. 6 e 6-bis),
senza che l'istituto di credito si accorgesse dell'anomalia dell'operazione eseguita e Controparte_1
potesse così bloccarla per tempo.
8) L'operazione di pagamento non autorizzata veniva formalmente disconosciuta dal sig. nei Parte_1
giorni successivi alla frode telematica bancaria subita (doc. 7), ed espletate le formalità di rito, la Banca
provvedeva immediatamente a riaccreditare, sul conto corrente del Ricorrente, la somma illecitamente sottratta.
9) Con riferimento a tale pratica di disconoscimento dell'operazione di bonifico/pagamento eseguita dal
Ricorrente, all'esito di alcuni (non precisati) controlli interni, con lettera del 25 febbraio 2020 (doc. 8)
comunicava al Ricorrente la sua totale estraneità ai fatti, e procedeva al contestuale Controparte_1
addebito, sul conto corrente dello stesso, della somma di € 10.350,00= che, a suo dire, era stata anticipata al sig. “salvo buon fine”. Parte_1
In pari data sempre la Banca comunicava al Ricorrente lo sconfinamento relativo al rapporto di conto corrente in questione (doc. 9)”.
In punto di diritto il ricorrente rilevava che tale “SIM Swap Fraud” comportava:
1. una responsabilità della banca sia contrattuale che ai sensi degli artt. 2050 c.c. e 15 Cod. Privacy
in quanto svolgendo un'attività di tipo finanziario o in generale creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e delle conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, perché discendente da trascuratezza, errore (o frode) dell'interessato o da forza maggiore. A tal proposito il ricorrente rilevava che tale tipo di truffa si manifesta
Pagina 4 inizialmente con un apparente e immotivato problema sulla linea telefonica (mobile) dell'ignara vittima, causato dalla duplicazione della sua SIM abbinata al suo numero di telefono utilizzato per ricevere informazioni e trasmettere, alla propria banca, disposizioni sulla validazione di operazioni.
3. una responsabilità di WI TR s.p.a., contrattuale ed extra-contrattuale, per non aver diligentemente condotto e istruito la pratica di sostituzione della SIM Card descritta, non avendo verificato, né accertato, l'identità di colui che ha richiesto, nella fattispecie, la duplicazione della
SIM Card, e avendo invece provveduto a bloccare/disabilitare quella in possesso del, e in uso al,
legittimo titolare sig. A fondamento di ciò il ricorrente precisava che: Parte_1
a. l'art. 6 della L. n. 155 del 2005 stabilisce che “prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.), le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti”;
b. né il titolare del punto vendita (rivenditore WI TR s.p.a. autorizzato), né la sede centrale dell'Operatore Telefonico, si erano accorti:
b1. della marchiana contraffazione della carta d'identità presentata dal malfattore, che presentava addirittura due cognomi diversi sullo stesso documento (!), e precisamente, sul fronte “
[...]
, mentre sul retro “ e nel contempo recava un nome diverso da quello del Pt_3 Parte_1
Ricorrente ( e non;
Per_2 Parte_1
b2. il truffatore aveva fornito, all'operatore WI TR s.p.a. del punto vendita in questione, una tessera sanitaria anch'essa palesemente contraffatta, posto che la stessa riportava un nome proprio ( tutto attaccato) diverso rispetto a quello del Ricorrente ( “staccato”), Per_2 Parte_1
e indicava peraltro un codice fiscale errato e non quello assegnato al C.F._2
ricorrente ; C.F._1
b3. il modulo compilato dal malfattore non indica(va)/riporta(va) la motivazione per la quale veniva richiesto il rilascio di una nuova SIM Card;
b4. sarebbe stato dunque sufficiente esaminare visivamente i documenti presentati dal truffatore,
per accorgersi che le generalità fornite erano palesemente false e che se il rivenditore autorizzato e/o l'Operatore Telefonico avessero interrogato il sistema, si sarebbero potuti facilmente accorgere
Pagina 5 che non esisteva alcun soggetto con quelle generalità e/o con quel codice fiscale, e pertanto avrebbero dovuto comparare i documenti forniti dal malfattore con quelli registrati a sistema;
b5. la pratica in questione doveva comunque essere rifiutata dall'Operatore Telefonico e/o dal suo rivenditore perché la stessa WI TR s.p.a. aveva annunciato e comunicato ai suoi clienti la variazione della “procedura per sostituire la SIM”, che, a partire dal mese di Settembre 2019, doveva essere sempre corredata da una formale denuncia;
b6. nessuna procedura di autenticazione è stata svolta da parte di WI TR s.p.a., nonostante il malfattore non fosse in possesso della SIM Card di cui chiedeva la sostituzione, circostanza che avrebbe dovuto indurre maggiore attenzione nell'istruzione della pratica di attivazione della nuova SIM Card.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando tutto quanto dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto della domanda non sussistendo alcuna propria responsabilità dovendosi ritenere sussistente invece il concorso colposo del ricorrente e la condotta gravemente negligente dell'Operatore telefonico.
L'Istituto di credito, in particolare, riferiva che:
A. “I rapporti tra il Sig. e la Banca riguardanti l'operatività on-line sono regolati dal Parte_1
contratto My Key n. 43133986, sottoscritto in data 29.4.2019 e regolante l'attribuzione alla cliente delle
Credenziali identificative, necessarie per operare tramite i servizi di internet banking di Controparte_1
(doc. 1) e dalle sue successive modifiche”.
[...]
B. Nella sezione del predetto contratto denominata “Identificazione del Cliente tramite le credenziali”, all'art. 1 (doc. 1, pag. 5) è previsto che:
1. Le Credenziali (compreso il Cellulare Certificato) utilizzate dal Cliente per l'accesso ai Canali di comunicazione consentono alle Banche e società del Gruppo di identificare il Cliente medesimo.
2. Il Cliente può scegliere quale modalità di accesso utilizzare tra quelle rese disponibili dalla Banca e indicate nella Guida ai Servizi. Alcune modalità di accesso sono considerate un'Autenticazione forte poiché
implicano l'utilizzo di un numero maggiore di Credenziali rispetto ad altre modalità di accesso più rapide,
che il Cliente ha facoltà di scegliere.
3. Il Cliente riconosce a sé riferibili le operazioni effettuate mediante utilizzo delle
Credenziali; la riferibilità al Cliente è comprovata se le Credenziali risultano utilizzate secondo le modalità previste nella Guida ai Servizi.
Pagina 6 4. Le Banche e società del Gruppo non effettuano ulteriori verifiche sull'identità del soggetto che ha utilizzato le Credenziali (compreso il Cellulare Certificato).
5. Il Cliente prende atto che l'utilizzo delle Credenziali consente di impartire con effetto immediato disposizioni sui Rapporti”.
6. “L'accesso al servizio web-banking e il suo utilizzo per effettuare disposizioni richiede ogni volta -
come illustrato nella “Guida ai Servizi”, che espressamente costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dalla cliente (cfr. doc. 2, pagg. da 5 a 9) - l'inserimento, da parte del cliente, di una combinazione di password statiche e dinamiche, mediante l'inserimento in progressione di tre codici, e precisamente:
i) un codice statico (cd. codice titolare), assegnato dalla Banca al Cliente al momento della sottoscrizione del contratto;
ii) un codice statico di cinque cifre (cd. codice PIN), scelto e modificabile discrezionalmente soltanto dal cliente e quindi conosciuto solo dallo stesso e non conosciuto, né conoscibile, dalla Banca;
iii) un ulteriore singolo codice temporaneo monouso OTP (One Time Password) di sei cifre, cd.
codice O-Key; tale codice viene generato:
- dalla “app mobile” (cd. O-KEY smart: la cd. “notifica push”), se installata sullo smartphone e abilitata al servizio di identificazione digitale del cliente;
- oppure, in alternativa 2, viene comunicato mediante l'invio del codice tramite un SMS (O-Key
sms) al numero di cellulare “certificato” del cliente (nella specie, al numero di utenza mobile della Sig.
indicato nel contratto MyKey: +39 347 484.44.44); Parte_1
iv) Una volta effettuato l'accesso al servizio on-line, per dare esecuzione ad ogni singola operazione di disposizione è necessario inserire un ulteriore e specifico codice temporaneo (OTP)
trasmesso a seguito della richiesta di operazione inserita nel sistema di web-banking; è importante sottolineare che ogni singolo codice OTP è generato solo per la singola operazione che esso è destinato ad autorizzare ed inoltre tale singola operazione è chiaramente decritta nel testo di invio del codice al cliente, in modo che egli sia consapevole di ciò che autorizza inserendo il codice ricevuto;
v) Il servizio prevede inoltre un ulteriore meccanismo di sicurezza aggiuntiva per le operazioni particolarmente sensibili (quali, ad esempio, la conferma di operazioni dispositive ritenute “anomale” dal sistema di sicurezza della Banca); in tali casi, affinchè sia data esecuzione all'operazione è richiesto anche l'inserimento un ulteriore codice di sicurezza (di seguito indicato anche come OTS), che viene inviato solo tramite sms e che reca anch'esso (come il codice OTP di cui sopra si è detto) la
Pagina 7 descrizione dell'operazione che si autorizza inserendo detto ulteriore codice nell'apposito campo del servizio di web-banking”.
Per la banca l'adozione di tale sistema di sicurezza rendeva la stessa non passibile di responsabilità avendo fatto tutto ciò che era possibile per evitare eventuali truffe e comunque di aver adottato le procedure richieste dalla stessa normativa europea.
Per l'Istituto di credito doveva comunque rinvenirsi una condotta gravemente negligente da parte dell'operatore telefonico in quanto “la condotta della compagnia telefonica WI TR, consistita nel disattivare una sim regolarmente in uso al titolare, senza il suo consenso, e renderne disponibile un duplicato a un soggetto terzo non legittimato, configura all'evidenza una condotta gravemente negligente, in violazione dei più elementari obblighi di diligenza professionale, anche imposti dalla normativa speciale in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679/2016) e, vieppiù, dai precisi obblighi di identificazione del “titolare” della sim previsti a carico delle imprese che forniscono i servizi di telefonia, in base quanto previsto dal Codice Comunicazioni (D. legis. 259/2003 7), oltre che dall'art. 1, co. 46, l.n.
124/2017” nonché la condotta colposa del ricorrente in quanto “il Sig. ha comunicato a Parte_1
soggetti terzi i propri codici personali, così violando gli obblighi di diligente custodia degli stessi”.
In via meramente subordinata l'Istituto di credito convenuto chiedeva, per il caso di condanna di essere manlevata da IN RE s.p.a..
La Banca rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e statuizione:
Nel merito:
a) in via principale, rigettare integralmente le domande tutte svolte dal ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, stante Controparte_1
l'insussistenza di alcuna responsabilità imputabile alla convenuta e comunque l'inesistenza in capo alla convenuta di alcun pagamento indebito da restituire e/o danno da risarcire al ricorrente;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità di in relazione al verificarsi dell'operazione di pagamento oggetto della Controparte_1
contestazione del ricorrente:
- accertare il colposo concorso causale della condotta del Sig. ai sensi dell'art. 1227, Parte_1
primo e secondo comma, c.c. e, per l'effetto, escludere o ridurre nella misura ritenuta di giustizia l'ammontare delle pretese avanzate dal ricorrente, a qualsivoglia titolo, nei confronti della Banca convenuta;
Pagina 8 - comunque escludere l'obbligo di pagamento di somme da parte della Banca in favore del ricorrente, per le ragioni esposte in atti;
in estremo subordine, in caso di condanna di Controparte_1
al pagamento di somme in favore del ricorrente, disporre che il pagamento sia eseguito mediante
[...]
accredito sul conto corrente bancario IT31 I030 6902 5131 0000 0007 652, acceso presso Controparte_1
filiale 68159 di via Marco Emilio Lepido n. 66/7, GN, intestato al ricorrente
[...] Parte_1
- in ogni caso, condannare WI TR S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare, risarcire, tenere indenne e manlevare integralmente - ovvero, in Controparte_1
estremo subordine, nella misura accertata ai sensi dell'art. 2055, 2° co., c.c. - delle somme che la Banca
dovesse essere tenuta a pagare al ricorrente e/o comunque di ogni pregiudizio economico che la deducente dovesse subire all'esito del presente giudizio per effetto dell'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente nei suoi confronti;
il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione come dovuti.
Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge”.
Si costitutiva in giudizio IN RE s.p.a. la quale in via preliminare chiedeva la chiamata in causa di soggetto autorizzato che aveva provveduto alla Controparte_2
sostituzione della SIM Card, al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In particolare, IN RE s.p.a. deduceva che:
1. “In realtà, la SIM swap froud non consiste affatto in un furto d'identità del cliente dell'operatore telefonico e della banca: il furto d'identità, sotto forma di furto di codici personali, è necessariamente avvenuto in data anteriore, mediante la tecnica del phishing sopra descritta. Altre volte è pure possibile che si verifichi un vero e proprio attacco informatico mediante malware o trojan, programmi informatici particolarmente sofisticati che consentono agli hacker di inserirsi, a insaputa dell'utente, nel software del computer o di altri device, anche mobili, al fine di sottrarre o copiare e inviare a detti terzi i codici personali mediante i quali i clienti accedono, ad esempio, ai servizi bancari. In assenza di una di tali attività
fraudolente preliminari, la fattispecie SIM swap froud non può, di per sé, avere la specifica finalità descritta dal ricorrente, vale a dire quella di effettuare, tramite cellulare o computer, la sottrazione di denari tramite bonifico apparentemente proveniente dall'effettivo titolare del conto corrente. In tal senso si è espresso il
Tribunale di Cremona, stabilendo che “a) l'eventuale sim swapping effettuato da WI TR s.p.a. o da suoi dipendenti sarebbe stato comunque inutile (da solo) per accedere ai servizi home banking, occorrendo anche l'utilizzo di credenziali specifiche;
b) la mera sostituzione della sim, anche qualora provata, non avrebbe
Pagina 9 permesso di dedurre anche l'effettivo sim swapping (con deviazione del traffico telefonico) ad opera della compagnia telefonica o di un suo dipendente” (Tribunale di Cremona, sentenza 13 ottobre 2022 ) (doc. n.
2)”;
2. “Per quanto riguarda la condotta tenuta da , la sua responsabilità pare emergere con Controparte_1
riferimento ad almeno due profili. In primo luogo, non si può non sottolineare che…il beneficiario del bonifico in oggetto ha il conto corrente presso la stessa banca dell'apparente ordinante, il che avrebbe dovuto agevolare in modo particolarmente rilevante la verifica della legittimità (o meglio, l'accertamento dell'illegittimità) del pagamento in favore di tale “ . In proposito, appare davvero sui generis che il Per_1
nominativo agganciato in modo univoco all'IBAN del beneficiario sia composto esclusivamente da un nome proprio, senza l'indicazione di un cognome o senza l'indicazione che si tratti di una società o altro specifico soggetto giuridico e che la banca non abbia fornito quanto meno tali indicazioni.
…
Alla luce di tale particolare situazione (ordinante e beneficiario titolari di due conti correnti sulla medesima banca, ), vi era la certa possibilità per la banca di effettuare in modo estremamente Controparte_1
semplice, veloce ed accurato, ogni più approfondita verifica circa la bontà dell'operazione di bonifico in oggetto.
In secondo luogo, appare inevitabile, in considerazione della descrizione dei fatti compiuta dal ricorrente, attribuire l'esclusiva (o eventualmente concorrente con il ricorrente) responsabilità del danno in capo alla banca stessa, il cui sistema informatico presenta inevitabilmente delle gravi ed importanti falle, in particolare nel caso in cui sia stato oggetto di attacco informatico come ipotizzato dal ricorrente. Come noto,
la banca può andare esente da tale responsabilità solo dimostrando di aver tenuto una diligenza qualificata dalla particolare natura dell'attività svolta, secondo il modello professionale dell'accorto banchiere. In
estrema sintesi, la banca deve dimostrare di avere effettivamente e concretamente implementato tutte le misure tecnologicamente adeguate al fine di verificare con un alto grado di regolarità la riconducibilità delle operazioni alla reale volontà del suo cliente. In mancanza, la banca è tenuta a restituire al proprio cliente quanto fraudolentemente gli è stato sottratto. Tutto ciò, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore, nel settembre 2019, della direttiva UE 2015/2366 e del Regolamento UE 2018/389, che hanno reso obbligatoria l'adozione del sistema di c.d. autenticazione forte per i sistemi di pagamento, vale a dire mediante l'utilizzo combinato di credenziali statiche, come il classico PIN, e di credenziali dinamiche, come il c.d. OTP – One
Time Password, che cambia sempre nel giro di pochi minuti (doc. n.
6 - Opinion of the European Banking
Pagina 10 Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2, emanato dall'European Banking
Authority il 21 giugno 2019).
In mancanza di tale prova, pertanto, la banca dovrà essere considerata responsabile in via esclusiva,
ovvero in concorso con il ricorrente per i motivi di cui ai precedenti paragrafi, dei danni subiti dal suo cliente, con conseguente obbligo a suo carico di risarcire il relativo danno”;
3. “2.- Sull'asserita responsabilità di WI TR S.p.A.
…
si deve evidenziare che, comunque, quanto richiesto dalla norma è stato effettivamente realizzato da
WI TR e, nello specifico, dal dealer locale, il quale ha regolarmente provveduto ad acquisire i dati anagrafici riportati su documenti d'identità, ecc., come risultanti dai moduli di sostituzione della SIM card depositati dal ricorrente stesso.
Di certo la norma non chiede all'operatore telefonico di effettuare verifiche incrociate al fine di accertare l'autenticità del documento d'identità che gli viene presentato, ovvero che i dati ivi riportati siano effettivamente corrispondenti a quelli presenti nell'archivio. Tanto meno, il dealer locale è autorizzato a vedere e verificare la corrispondenza tra le immagini recate da detti documenti. Si ritiene, dunque, che il dealer incaricato da WI TR di effettuare i suddetti controlli abbia agito nel pieno rispetto della normativa richiamata da controparte”;
4. l'insussistenza del nesso di causalità sia perché la sostituzione della SIM card ”di per sé certamente non costituisce condizione essenziale per la realizzazione della sottrazione delle somme dal conto corrente del ricorrente, cosa che potrebbe essere anche avvenuta tramite personal computer o tramite altro dispositivo tecnologico in grado di leggere la suddetta SIM card, sia perché l'eventuale condotta inerente la richiesta di sostituzione della SIM card non è stata attuata da WI TR bensì da altro soggetto, come vedremo tra poco;
sia, in ultimo, in quanto la disattivazione della vecchia SIM non può dirsi indebita nel momento in cui sussistono, com'è nel caso di specie, tutti i presupposti idonei a consentire la sostituzione della vecchia SIM
con la nuova”.
La terza chiamata non si costituiva in giudizio ed alla Controparte_2
prima udienza di comparizione ne veniva dichiarata la contumacia.
Per giurisprudenza ormai consolidata “il correntista abilitato a svolgere operazioni on line che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca a seguito dell'abusiva utilizzazione delle proprie credenziali informatiche è tenuto a provare soltanto il danno” mentre “l'istituto creditizio, quale titolare del trattamento di dato, deve dimostrare la non imputabilità dell'evento dannoso” e, in particolare,
Pagina 11 “la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente dimostrando la propria assenza di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso” (v. di recente Trib. Latina, sez. I, sent. n° 1051/2023 in Redazione
Giuffrè 2023).
Preliminarmente deve rilevarsi come, ove vi fossero dubbi in proposito, per “riconducibilità
dell'operazione al cliente” debba intendersi non il cliente persona fisica ma quale soggetto titolare del servizio home-banking. Una diversa interpretazione non avrebbe alcun senso essendo ovvio che alla banca non è possibile sapere chi ha compiuto materialmente l'operazione.
Ciò posto va ribadito come “la presunzione di responsabilità contemplata dall'articolo 2050 del
Cc può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno,
inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cass. civ., sez. III, sent. n° 11975/2023 in Guida
al diritto 2023, 24). Si tratta pertanto di “una diligenza di natura tecnica specifica” (Cass. civ., sez. VI,
ord. n° 9158/2018 in IUS Responsabilità Civile, 13 giugno 2018; Trib. Latina, sez. I, sent. n°
1051/2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Peraltro, è stato di recente affermato, in fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, che “in tema di responsabilità della banca per operazioni svolte sul conto corrente dei clienti la medesima può esonerarsi da responsabilità qualora provi di aver adottato adeguate misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici utilizzati e l'accesso agli stessi sia avvenuto per negligenza del correntista nella custodia dei dispositivi o codici di accesso tale da interrompere il nesso eziologico tra condotta della banca e danno del cliente” (Cass. civ., sez. I, ord. n° 7214/2023
in IUS Privacy 30 AGOSTO 2023).
Alla luce di tale giurisprudenza deve ritenersi che la prova liberatoria posta a carico della banca convenuta sia stata ampiamente assolta.
Pagina 12 È documentalmente provato, e comunque non contestato, che il sistema di sicurezza delle procedure per evitare accessi di terzi nel servizio “home-banking” fornito alla clientela fosse dei massimi livelli pretendibili. La banca ha infatti fornito la prova di aver ottenuto la certificazione che il sistema di gestione di conforme ai requisiti della CP_1 Controparte_1
norma per il Sistema di Gestione ISO/IEC 27001:2013: tale certificazione è valida per l'applicativo
“Analisi, progettazione, sviluppo, manutenzione ed erogazione dei servizi di Internet e banking retail e Filiale On – Line” e quindi per il servizio internet banking fornito all'odierno ricorrente
(doc. 3 fasc. ). Controparte_1
Deve evidenziarsi come lo ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che descrive le best practice per un ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni,
anche detto SGSI, in italiano) onde per cui l'ottenimento di tale certificazione dimostra che viene garantita la “best practice” sulla sicurezza delle informazioni e viene fornito un controllo indipendente e qualificato sul fatto che la sicurezza delle informazioni è gestita in linea con le
“best practice” internazionali. Il possesso di tale certificazione comprova quindi la sicurezza del sistema nella massima possibilità tecnica. Un'eventuale “buco” nel sistema rientra pertanto tra i rischi inevitabili.
Ciò posto, è circostanza non contestata che il sistema di accesso e di operatività sul servizio bancario su internet prevede ben tre “barriere” (che diventano quattro in condizioni particolari)
onde per cui, ove il titolare del conto corrente si attiene ed opera con una minima diligenza,
pretendibile da chi offre il servizio ed assicurabile da chi ne usufruisce, la sicurezza nell'utilizzazione del servizio sia sufficientemente garantita e che pertanto, rientrando nell'impianto normativo dell'art. 2050 c.c., ogni avvenimento che crea una falla nella sicurezza del sistema può essere ritenuto un fattore esterno rientrante nel caso fortuito e quindi idoneo a costituire una prova liberatoria per chi offre il servizio.
L'art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. n° 218/2017 ha modificato l'art. 1 comma 1 del d.lgs. n°
11/2010 aggiungendo la lett. q-bis) che ha introdotto la c.d. “autenticazione forte” che viene definita come “un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione”.
Pagina 13 In base alle determinazioni dell'EBA (Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2 del 21 giugno 2019) “l'autenticazione forte del cliente «consiste in una procedura basata sull'impiego di due o più dei seguenti elementi - classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell'inerenza: i) qualcosa che solo l'utente conosce, per esempio una password statica, un codice, un numero di identificazione personale;
ii) qualcosa che solo l'utente possiede, per esempio un token, una smart card, un cellulare;
iii) qualcosa che caratterizza l'utente,
per esempio una caratteristica biometrica, quale può essere un'impronta digitale. Inoltre, gli elementi selezionati devono essere reciprocamente indipendenti, ossia la violazione di un elemento non compromette l'altro o gli altri. Almeno uno degli elementi dovrebbe essere non riutilizzabile e non replicabile (eccettuata la categoria dell'inerenza) e non atto a essere indebitamente carpito via Internet. La procedura di autenticazione forte dovrebbe essere concepita in modo tale da proteggere la riservatezza dei dati di autenticazione»” (ved.
ABF Collegio di Palermo, Decisione n° 20863/2021).
Nel caso di specie è stato dimostrato che:
1. per accedere al sistema internet banca deve essere inserito un primo codice statico di cui solo il cliente, se si esclude la banca, è a conoscenza, ossia il codice utente;
2. a questo punto, inserito il codice utente, è necessario un secondo codice statico conosciuto solo dal cliente che è il codice PIN o password;
3. viene quindi richiesto l'inserimento di un terzo codice, questa volta “dinamico”, che necessita di uno strumento di cui il solo utente è in possesso, ossia il cellulare, sul cui numero viene inviato un codice monouso OTP (One Time Password) mediante sms;
4. tali codici sono indipendenti in quanto l'eventuale violazione di uno di essi non compromette la sicurezza del sistema: anche se fosse conosciuto il codice utente eventuali truffatori non avrebbero possibilità di accesso in mancanza del codice PIN
(conosciuto solo dal cliente) o password e/o dello strumento su cui giunge, al numero indicato, il codice monouso OTP (in possesso del solo cliente).
Pertanto, un'eventuale truffa potrebbe essere operata solo nel caso in cui l'utente riveli:
a. il codice utente;
b. il codice PIN di cui solo l'utente è a conoscenza;
c. 1.) la perdita del cellulare con la scheda telefonica cui viene mandato il codice monouso
OTP; 2) la perdita di “possesso” della scheda telefonica da intendersi come usufruibilità.
Pagina 14 Va evidenziato che tutti gli eventi di cui ai punti a), b), c1) e c2) individuati sono fuori dal controllo dell'Istituto di Credito e la cui verificazione è possibile solo a seguito di condotte negligenti di altri soggetti.
In particolare, quanto ai punti a), b) e c1) solo la condotta gravemente negligente del cliente, il quale non li ha correttamente protetti, può far si che terzi soggetti truffaldini possano venirne a conoscenza (punti a) e b)) o in possesso (punto c1)) mentre quanto al punto c2) la perdita può
essere sia riferibile a negligenza del cliente, il quale perde materialmente la scheda, oppure, come nel caso di specie, nell'ipotesi di sostituzione della scheda telefonica senza autorizzazione del titolare, condotta gravemente negligente addebitabile all'operatore telefonico od ai soggetti che commercializzano i servizi di telefonia.
Sulla base di tale ricostruzione l'istituto di credito convenuto, avendo attuato un sistema d'identificazione “forte”, non ha alcuna possibilità d'intervenire onde per cui, avendo assolto il proprio obbligo di predisporre le misure tecniche idonee per la sicurezza dei dati, alcuna censura e responsabilità può essergli addebitata per il furto dell'identità virtuale legata al servizio di internet banking.
La banca ha fornito prova che prima di effettuare l'operazione incriminata al numero di cellulare indicato dal ricorrente, +00393474844444, in data 2 dicembre 2019 ha mandato.
- alle ore 19:09:39-19:09:44 il Codice di Sicurezza monouso OTS n° 319543 per completare il bonifico istantaneo BI0939 di € =10.351,60=;
- alle ore 19:10:49-19:10:53 il codice monouso O-Key SMS n° 666454 per autorizzare il bonifico istantaneo per l'importo di € =10.350,00= (ved. doc. 4.4 ). Controparte_1
Pertanto, “alla luce delle caratteristiche di sicurezza proprie del sistema informatico […] per l'esecuzione di operazioni bancarie per via telematica, vi era (n.d.r.: è) la prova, derivata da presunzioni, che tali username, pin e password, che i ricorrenti affermavano di non avere utilizzato per impartire tale ordine,
vennero utilizzati da un terzo, previa loro illecita captazione” (Cass. civ., sez. I, ord. n° 7214/2023) e,
conseguentemente, essendo la negligenza del correntista nella custodia dei dispositivi o codici di accesso idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta della banca ed il danno del cliente, alla banca non può essere imputata alcuna responsabilità e la domanda risarcitoria formulata verso la stessa dovrà essere rigettata.
A conclusione contraria, ossia alla sussistenza di responsabilità, si perviene per quanto riguarda la posizione dell'operatore telefonico il quale, ex art. 2049 c.c., risponde della condotta
Pagina 15 colposa o dolosa dei soggetti autorizzati alla commercializzazione e/o alle pratiche accessorie dei propri servizi.
La condotta di soggetto autorizzato da IN RE s.p.a. a Controparte_2
compiere la sostituzione di una scheda telefonica, è caratterizzata dalla colpa grave in quanto nella gestione della pratica di sostituzione della scheda telefonica ha sicuramente omesso di farsi consegnare la denuncia di smarrimento che, circostanza non contestata, la stessa società telefonica aveva posto come condizione per la sostituzione fin dal settembre 2019, ed ha presuntivamente omesso di verificare la corrispondenza dei dati risultanti dai documenti anagrafici esibiti dal truffatore con quelli già presenti nella banca dati clienti IN RE s.p.a. non essendo il ricorrente un nuovo cliente. È infatti indubitabile che anche solo un controllo nella banca dati avrebbe fatto emergere la tentata truffa essendo evidente la non corrispondenza di alcuni dati sicuramente presenti quali il cognome ed il codice fiscale senza considerare che anche la sola verifica del documento d'identità, riportante due cognomi diversi: la facciata della carta d'identità
riporta il cognome corretto “ mentre all'interno del documento il cognome riportato Parte_1
è quello errato di “ . Anche solo tale discrepanza doveva, ove fosse stato operato un Parte_3
diligente controllo del documento, insospettire l'operatore che stava effettuando la pratica della sostituzione della scheda e quindi interromperla. Una verifica della banca dati avrebbe inoltre dimostrato che anche il codice fiscale non era corretto e che pertanto, non bastasse la discrepanza sulla carta d'identità, vi era una conferma evidente che il soggetto che aveva richiesto la sostituzione non poteva essere il titolare della scheda telefonica.
Deve pertanto ritenersi accertata una responsabilità di IN RE s.p.a. ex art. 2049 c.c. la quale, risarcito il ricorrente, potrà avere azione di regresso nei confronti di Controparte_2
per quanto pagato al ricorrente a titolo di capitale e spese di lite.
[...]
Deve peraltro accogliersi la domanda subordinata formulata da IN RE s.p.a. al punto f)
delle conclusioni: “nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del giudizio fosse riconosciuta sussistente una responsabilità in capo a WI, rideterminare la minor somma eventualmente da questa dovuta all'attore, stante il concorso colposo di quest'ultimo e/o di
[...]
nella causazione dell'evento dannoso con conseguente graduazione dell'eventuale responsabilità di CP_1
WI TR, tenendo altresì conto delle eventuali condotte lesive che siano accertate in capo a
[...]
con sua conseguente condanna a manlevare e tenere completamente indenne Controparte_2
Pagina 16 WI TR stessa da ogni onere risarcitorio per qualunque titolo, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa”.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente una condotta gravemente negligente del ricorrente. È inconfutabile che la truffa, in assenza della comunicazione da parte del ricorrente del codice cliente e del PIN, non poteva essere perpetrata in quanto la semplice detenzione della scheda telefonica non avrebbe comunque permesso al truffatore di superare i primi due sbarramenti e, inoltre, la banca non avrebbe mai inviato il codice monouso non essendosi verificati i primi due prerequisiti ossia l'inserimento del codice cliente e del PIN.
Pertanto, anche alla luce di quelle che erano le indicazioni fornite nella Guida ai Servizi del
2019 (doc. 3 ). Nella PARTE 1, pagina 9, paragrafo “CONSIGLI PER LA Controparte_1
SICUREZZA”, si precisa:
“[…] Non comunicare a nessuno i codici, in quanto le nostre politiche di sicurezza non prevedono la richiesta al cliente di fornire i suoi codici di accesso via email o telefonicamente. Solo
a conferma delle disposizioni tramite telefono l'operatore potrà richiedere, per verifica, la generazione di un nuovo codice O-Key, non ti richiederà mai il codice PIN”.
Tale consiglio viene ribadito dall'Istituto di credito in occasione della comunicazione degli estratti conto in cui si rinviene la seguente dicitura:
“Avvisi importanti.
• ATTENZIONE: NON COMUNICHI A NESSUNO I SUOI CODICI PER L'ACCESSO ALLA
BANCA ONLINE
Nelle nostre comunicazioni via e-mail, SMS e WhatsApp e nel corso delle telefonate da parte della Filiale online non le chiederemo MAI di:
- comunicarci per intero i suoi codici di accesso alla banca online (codice utente e/o PIN) o il
Codice di sicurezza che riceve via SMS per specifiche operazioni
- cliccare direttamente su un link per l'inserimento dei codici personali di accesso alla banca online o dei codici di sicurezza delle carte per verificare la sua identità”.
Usando anche solo la diligenza o la prudenza richiesta nell'utilizzo dei sistemi di internet banking, richiesta soprattutto alla luce del fatto notorio delle truffe che si verificano saltuariamente comunicando i codici utenti ed il PIN, il ricorrente avrebbe sicuramente evitato che qualcuno potesse subentrare nel proprio sistema ed effettuare il bonifico. Tale condotta colposa è sufficiente a configurare il concorso di colpa previsto dall'art. 1227 comma 1 c.c., norma che statuisce che “se il
Pagina 17 fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ora, se si considera che le condotte colpose del ricorrente e dell'operatore telefonico sono state paritariamente necessarie e che pertanto in presenza anche di solo una delle condotte colpose,
tra quelle imputabili al ricorrente e quelle imputabili all'operatore telefonico, la truffa non era possibile, può ritenersi accertato che in capo all'attore sussista un concorso di colpa del =50%=. È
infatti abbastanza evidente che se il truffatore non fosse stato in possesso della scheda telefonica anche se fosse stato a conoscenza del codice utente e del PIN non avrebbe potuto ottenere il codice dinamico OTP, e quindi avere l'autorizzazione alla disposizione del bonifico così come è
altrettanto pacifico che se il truffatore fosse stato in possesso della scheda telefonica in assenza del codice utente e del PIN non avrebbe potuto neppure accedere al sistema internet banca.
In merito alla quantificazione del danno non appare accoglibile la domanda del ricorrente di riconoscimento degli interessi passivi pagati in conseguenza dello scoperto bancario verificatosi nel momento in cui la banca, valutando l'assenza di una propria responsabilità, ha proceduto al riaddebito della somma oggetto della truffa. La banca non aveva infatti alcun obbligo di non procedere al riaddebito, nel momento in cui ha valutato che l'operazione era formalmente corretta e che nessuna responsabilità era alla stessa imputabile, e che pertanto è il ricorrente che si è
assunto il rischio di utilizzare una somma che avrebbe potuto non essere nella sua disponibilità.
IN RE s.p.a. dovrà pertanto essere condannata a pagare all'attore la somma di €
=5.175,00= (già al netto del concorso di colpa del ricorrente al =50%=) oltre interessi e rivalutazione dalla richiesta risarcitoria nei confronti di IN RE s.p.a., formulata il giorno 18
maggio 2020, e previa devalutazione alla medesima data, per complessivi € =5.638,85=.
IN RE s.p.a. dovrà essere condannata a pagare a la somma Parte_1
di € =5.638,85= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal giorno di emissione della presente ordinanza al saldo.
A favore di IN RE s.p.a. va invece accolta la domanda di regresso nei confronti di on condanna a rimborsarle quanto pagato al ricorrente a Controparte_2
titolo di capitale e spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna di IN RE s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, con compensazione nella misura del =50%= per l'accertato concorso. Il
ricorrente dovrà invece essere condannato a rimborsare alla banca delle spese di lite dalla stessa
Pagina 18 sostenute che, stante gli orientamenti contrastanti sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, può liquidarsi nella misura minima e con compensazione al =50%=.
[...]
dovrà essere invece condannata a rimborsare a IN RE s.p.a. le Controparte_2
spese di lite sostenute per il presente giudizio. Per la quantificazione degli onorari si fa riferimento al D.M. n° 55/2014 e succ. mod. sulla base dello scaglione di valore ed espunta la fase istruttoria non espletata.
Tutto ciò premesso,
il Giudice:
- visto l'art. 2050 c.c. e accertato che ha dimostrato la prova Controparte_1
liberatoria;
- visto l'art. 2049 c.c. ed accertata la responsabilità di IN RE s.p.a.;
- visto l'art. 1227 comma 1 c.c. ed accertata la sussistenza di un concorso di colpa del =50%=
d'attribuirsi a;
Parte_1
- visti gli artt. 1299 e 2055 comma 2 c.c. e la fondatezza del diritto di regresso di IN RE s.p.a.
nei confronti di Controparte_2
pronuncia la seguente
ORDINANZA EX ART. 702-TER COMMA 5 C.P.C.
- RIGETTA la domanda formulata nei confronti di Controparte_1
- NA IN RE s.p.a. a pagare a la somma di € =5.638,85= Parte_1
oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal giorno di emissione della presente ordinanza, avvenuta in data
11 aprile 2025, al saldo;
- NA a rimborsare ad e spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente giudizio che si liquidano, già compensate nella misura del =50%=, sulla base del
D.M. n° 55/2014, in € =850,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali
(15%);
- NA IN RE s.p.a. a rimborsare a le spese di lite del Parte_1
presente giudizio che si liquidano, già compensate nella misura del =50%=, sulla base del D.M. n°
55/2014, in € =72,75= per spese ed € =1.698,50= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
Pagina 19 - STABILISCE a favore di IN RE s.p.a. azione di regresso nei confronti di
[...]
er quanto pagato al ricorrente a titolo di capitale e spese di lite;
Controparte_2
- NA rimborsare a IN RE s.p.a. le spese Controparte_2
di lite del presente giudizio che si liquidano, sulla base del D.M. n° 55/2014, in € =2.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
SI COMUNICHI.
GN, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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