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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10944 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3365/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 30.4.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Parte_1 Petteruti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello De Controparte_1 Fraia e dall'avv. Luigi de Gennaro, congiuntamente e disgiuntamente
RESISTENTE
NONCHÉ AVV. ANNA LAURA CERVONE,
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI
E Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 9.7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come indicato dal curatore speciale;
ha chiesto determinarsi in € 600,00 il contributo a carico del padre per le minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.2.2022, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 [...] Per_
del 24.6.2011 sono nate (26.4.2012) e (31.7.2020) – esponeva che a causa di incompatibilità CP_1 Per_2 caratteriale, la convivenza con il marito era divenuta intollerabile ed era venuta meno l'affectio coniugalis. Il marito – a suo dire – si era allontanato dalla casa coniugale nell'agosto 2021 e si era recato a vivere a Cascina (PI), abbandonando le figlie e sottraendosi ad ogni obbligo nei loro confronti, come da denunce e querele depositate. Ha aggiunto di essere disoccupata e di non aver alcuna fonte di reddito. Ha chiesto pronunciarsi la separazione, disporsi l'affido condiviso delle minori ad entrambi con residenza privilegiata presso di sé, con modalità di visita del padre che tenessero conto della residenza dello stesso in altra regione;
ha chiesto porsi a carico del marito l'obbligo di mantenimento di € 1.500,00 per sé e per le figlie.
Si è costituito il e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto che la moglie ostacolava il suo diritto di CP_1 visita delle figlie;
ha manifestato la sua disponibilità a corrispondere per le minori la somma di € 500,00 mensili il quanto, quale dipendente della SA CA e intestatario del contratto di locazione della casa a Cascina in cui abita (650 euro mensili) non potrebbe versare una somma maggiore, tenendo conto, altresì, delle spese di viaggio che sostiene quando torna a Napoli per vedere le figlie. Si è opposto alla domanda di mantenimento della moglie che – a suo dire – ha sempre lavorato come collaboratrice domestica “al nero”. All'udienza presidenziale del 4.7.2022, la ricorrente ha dichiarato: siccome mio marito lavora e vive con la compagna fuori Napoli a Cascina, chiedo che quando ha con sé le figlie nel fine-settimana, queste possano pernottare con lui. Ogni 15 giorni aiuto mia zia nelle faccende domestiche e lei mi dà 30 euro. Non svolgo altra attività lavorativa e non percepisco RDC. Mio marito è andato via di casa ad agosto 2021 perché ho scoperto che mi tradiva. Sono stata contattata dal marito di lei. Mio marito, per poter stare vicino all'attuale compagna, ha lasciato me e le bambine trasferendosi anche con il suo lavoro. All'inizio mi versava 750 euro al mese, poi, mano a mano, ha ribassato l'assegno arrivando a versarmi 300 euro al mese. Pago 57 euro di canone di affitto di un alloggio popolare. Mio marito, come agente di commercio delle patatine SA CA, guadagna circa 2.200 euro al
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mese, di più e non di meno. Divide le spese di casa con la compagna che insegna in una scuola privata. Non sono proprietaria di immobili. Lui è proprietario della casa dove abita la madre di circa 3 camere ed accessori.
Il resistente ha dichiarato: guadagno circa 1.500,00-1.600,00 euro al mese netti, come agente di commercio ed il mio guadagno è variabile. La casa dove abita mia madre è di mia esclusiva proprietà avendola comprata dopo la morte di mio padre. Mia moglie ha sempre lavorato come colf e lo fa ancora, guadagnando circa 500 euro al mese. Le bambine, quando lei non c'è, stanno con la nonna che abita vicinissimo. Siccome lavoro a 600 km di distanza ed il viaggio costa caro, posso vedere le bambine solo una volta al mese dal venerdì pomeriggio al tardo pomeriggio della domenica. Vorrei contribuire al massimo al mantenimento delle bambine ma le mie risorse sono limitate. Pago 635,00 euro di canone e la mia compagna ha altro alloggio.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 20.7.2022, ha statuito come di seguito: I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento delle figlie minori , nata a [...] il [...], e nata a [...]_2 Napoli il 31/07/2020. Nella specie non sussistono i presupposti per derogare al regime ordinario di affido condiviso. La residenza privilegiata va fissata presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, sita in Pozzuoli, alla via R. Viviani n.
5. Ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita del padre con le figlie, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità. Al riguardo occorre considerare che il padre si è trasferito ad abitare a Cascina (PI), per cui, data la lontananza, non è possibile prevedere visite infrasettimanali. Pertanto, si dispone che le minori restino con il padre: A) a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento;
B)ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che le minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
C)ad anni alterni l'intero periodo delle festività pasquali dalle ore 16,00 del giovedì santo alle ore 21,00 del lunedì in albis;
E) quindici giorni, continuativi o non continuativi, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle figlie, occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”;
“mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C.
“….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi il sig. è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie minori. CP_1 Quanto alla situazione economica del resistente, lo stesso, quale rappresentante di commercio delle patatine SA CA, ha dichiarato di percepire un reddito mensile variabile tra Euro 1.600,00/1.500,00 netti e di dover pagare, per la locazione della sua abitazione in Cascina, un canone di Euro 635,00 mensili. Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, da cui emerge che ha percepito Euro 18.000,00 per l'anno 2018, Euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed Euro 11.500,00 per l'anno 2020. La sig.ra ha dichiarato che il reddito medio mensile del marito è molto superiore, ammontando a Euro Parte_1 2.000,00 circa. Ha riferito che nei primi mesi della separazione di fatto, avvenuta il 13 gennaio 2022, il marito le versava Euro 750,00 e che poi, tale importo è andato via via riducendosi fino a Euro 300,00 mensili.
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La sig.ra ha dichiarato di essersi dedicata prevalentemente all'accudimento della famiglia, d'accordo col Parte_1 marito, considerato il buon reddito di quest'ultimo. Attualmente ha riferito di essere disoccupata e di percepire solo circa Euro 60,00 al mese, come regalo fattole da una zia per l'aiuto domestico che le fornisce un paio di volte al mese. Secondo le dichiarazioni del , la moglie avrebbe sempre lavorato e continuerebbe tuttora a lavorare come CP_1 colf, percependo un reddito di circa Euro 500,00 al mese. Considerata la situazione economica del resistente, si ritiene congruo –salva ogni più approfondita valutazione da effettuarsi nel corso del giudizio di merito all'esito della istruttoria che dovrà essere compiuta- stabilire a carico del padre un assegno mensile di Euro 500,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In ordine alla richiesta di mantenimento, avanzata dalla moglie, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005)
“Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti- comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (vedi anche Cassazione 13/2/2013 n. 3502). Nella fattispecie, tenuto conto della situazione economica dei coniugi e del discreto tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio;
si ritiene congruo disporre un contributo di mantenimento a carico del sig. in favore CP_1 della ricorrente, che va determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
P.Q.M.
- AUTORIZZA i coniugi e a vivere separati;
- DISPONE l'affido condiviso Parte_1 CP_1 delle figlie minori e , con residenza privilegiata presso la madre, cui assegna la casa coniugale sita in Per_1 Per_2 Pozzuoli, alla via R. Viviani n. 5; - DISPONE che le minori restino con il padre: A) a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento;
B) ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che le minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
C) ad anni alterni l'intero periodo delle festività pasquali dalle ore 16,00 del giovedì santo alle ore 21,00 del lunedì in albis;
E) quindici giorni, continuativi o non continuativi, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
-PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere mensilmente, a CP_1 partire dal corrente mese, a , quale contributo al mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile Parte_1 di Euro 500,00 (Euro 250,00 pro capite), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, da corrispondere presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al 50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
-PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere mensilmente, CP_1 a partire dal corrente mese, a , quale contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di Euro Parte_1 200,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat. (…)
Con memoria integrativa del 30.11.2022, la ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e per abbandono del tetto coniugale.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 26.1.2023, su istanza dei procuratori. Il ha dichiarato: CP_1 Per_ da quando mi sono separato da purtroppo non riesco a vedere le mie figlie e di 11 e 2 anni;
anche Pt_1 Per_2 prima di trasferirmi a Cascina, ovvero appena mi sono separato, ho avuto difficoltà a vedere le bambine, ma adesso praticamente da dopo l'udienza presidenziale del 4.7.2022 non le ho più viste. Ho depositato agli atti i messaggi delle bambine e sono seriamente preoccupato per il linguaggio utilizzato, oltre che per il loro rifiuto che ritengo indotto dalla madre. Ho chiesto l'affido esclusivo e sono convinto ancora della mia richiesta. Sono disponibile a qualunque soluzione purchè mi sia consentito di vedere le bambine. Preciso che posso venire a Napoli un week-end al mese perché sono agente di commercio e se non lavoro non fatturo e non guadagno. Sostengo un canone mensile di 650 € a Cascina dove vivo da solo. Anzi, preciso che vivo con e i suoi figli di 18 anni e 14 anni, che però purtroppo lei Per_3 non vede da più di un anno. Quando vengo a Napoli, posso andare in un residence o in un B&B perché a casa di mia Per_ madre non è possibile. ha il telefono e quando le scrivo a volte mi sembra che non sia lei a rispondere. Mi impegno a venire a Napoli da solo senza . Mi impegno a firmare per consentire a di percepire gli Per_3 Pt_1 assegni unici per le figlie.
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La ha dichiarato: Parte_1 non vede le bambine da moltissimo tempo ma non a causa mia come ha detto, bensì perché sono loro che non CP_1 vogliono vederlo. Prendo atto della disponibilità di a venire una volta al mese a Napoli e mi impegno a non CP_1 ostacolare i loro incontri. Mi impegno a far fare le videochiamate col padre ogni giorno dalle ore 19.00 alle 21.00. Vivo con le mie figlie a Pozzuoli in una casa popolare e pago 57 euro al mese oltre le utenze;
ho solo l'aiuto di mia madre. Devo fare domanda per gli assegni Unici per le bambine. Ho portato i documenti per l'iscrizione a scuola delle bambine perché le possa firmare. Sono stata chiamata dalla Preside e due volte mi hanno detto che hanno chiamato ma lui non si è collegato. CP_1 Non lavoro ed ho il titolo di studio magistrale e lavoravo all'inizio come COLF a casa di una persona e poi ho lasciato perché è nata . Non ho chiesto il RDC perché non mi firma la liberatoria. Sono disponibile a qualunque Per_2 CP_1 soluzione per tutelare le mie figlie.
Hanno, quindi, raggiunto dei temporanei accordi sulle modalità di visita: un week-end al mese dal venerdi alla domenica, il padre terrà con sé le figlie dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 16.00 della domenica. Il Gi inoltre, autorizza il padre a telefonare sul cellulare della moglie ogni sera dalle ore 19.30 alle ore 21.30 con videochiamata. Il prossimo incontro padre-figlie ci sarà il prossimo 17 febbraio 2023.
Successivamente, stante la persistente conflittualità dei coniugi in ordine alle figlie, alla loro gestione ed alle modalità di visita, è stato nominato curatore speciale delle minori l'avv. Anna Laura Cervone che, nel costituirsi in giudizio per l'udienza del 16.11.2023, ha riservato ogni valutazione sulle richieste, chiedendo invitarsi i coniugi ad intraprendere seri percorsi di sostegno alla genitorialità. Sono, quindi, stati escussi i testi indotti dalle parti, e sono stati attivati i SS competenti per territorio che hanno preso in cura il nucleo.
All'udienza del 19.12.2024 in presenza, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione ed Per_ all'assegno di mantenimento, ed è stato disposto l'ascolto di che ha dichiarato: sono serena nelle mie dichiarazioni. Ho 12 anni e frequento la II media a Monteruscello e vado molto bene a scuola. Mio padre mi chiama tutte le sere e mi chiede come sto, cosa ho fatto a scuola e cosa ho mangiato. Niente altro. E' un rapporto un po' freddo e la telefonata è quasi un dovere. Quando lo vedo di persona il rapporto è migliore e lui è affettuoso e percepisco il suo affetto. Di solito io e andiamo insieme a lui a dormire in un albergo che prenota e Per_2 di solito viene da solo. Però questo accade una volta al mese, se non di meno. Siamo andate io e a Cascina un Per_2 paio di volte ma non abbiamo una stanza per noi;
una volta abbiamo dormito tutti e tre ed un'altra volta ci ha lasciato il letto a noi due. Non siamo andate più perché non siamo state a nostro agio. Una volta siamo state una settimana a Cascina questa estate e siamo state anche al mare. Non è andata proprio male ma siamo state contente di tornare a casa. Se dovessi definire il mio rapporto con mio padre e dargli un voto potrei dargli 7, ma può migliorare. Io non gli esprimo mai le mie esigenze ed i miei desideri. Il mio rapporto con mio padre è sempre stato così e pure quando i miei genitori stavano insieme non avevo molta confidenza con lui. Quelle volte che siamo andate a Cascina ci è venuto a prendere con la macchina ed al ritorno abbiamo preso il treno. La piccola non parla mai a telefono con papà e Per_2 quando io le chiedo se vuole parlare con papà lei dice di no. Lui non fa mai videochiamate e io non glielo chiedo. Se potessi cambiare qualcosa vorrei che mio padre manifestasse più entusiasmo nel vederci e che cercasse di creare un rapporto più profondo con noi;
secondo me non basta chiedere cosa abbiamo mangiato e se siamo andate a scuola, ma qualcosa in più. Il mio rapporto con mia madre è completamente diverso ed io ho complicità e confidenza e se ho un piccolo problema ne parlo con mia madre. Non mi posso confidare con nessuna mia amica delle mie cose perché nessuna di loro ha i genitori separati. Non saprei definire il rapporto con mio padre né posso dire di aver un disagio;
all'inizio ero un po' arrabbiata con lui ma ora non più perché mi sono adeguata alla situazione. Non faccio sport ma Per ho tante amiche con le quali sto bene. Il mio riferimento maschile della mia vita è diventato mio zio, , il fratello di mia madre che mi sta molto vicino. Ho solo la nonna materna mentre i genitori di mio padre non ci sono più. Non mi viene in mente nessun ricordo gioioso con mio padre del passato perché il mio rapporto con lui è stato sempre piuttosto distaccato. Non so ancora cosa farò dopo le medie. Per Natale stiamo con mamma;
mio padre ci ha chiesto di andare dopo Natale da lui ma io ho già detto di no e non mi sembra che si sia dispiaciuto. Ma io mi scoccio di andare;
mi aveva proposto dal 29 al 7. Io gli chiesto se vuole venire lui a Napoli ma lui non mi ha risposto. Quando papà mi chiede se voglio andare a Cascina mamma mi dice che devo decidere io. Devo dire che la compagna di mio padre non è proprio il massimo dell'affettuosità e non mi fa sentire bene accetta. Invece quando viene lui a Napoli da solo io mi sento più serena e sto meglio. Perciò sarei contenta se lui venisse più spesso a Napoli ma mi rendo conto che non può per motivi di lavoro. Per Natale gli abbiamo chiesto io una tuta (e sa anche quale), mentre gli ha chiesto un Per_2 giocattolo. Io più volte gli ho detto che non è proprio il massimo della gentilezza ed io non ho una grande Per_3 simpatia, per cui non voglio andare a Cascina. Lui dice di aver capito ma poi non fa nulla per cambiare questa situazione. E quando mi dice che è colpa di mamma, io gli rispondo a tono e gli dico che non ha capito niente e che io ho una testa che pensa.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'8.7.2025 con i termini di legge.
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Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente, nonché della rinuncia alla domanda di mantenimento. L'assegno di mantenimento per la ricorrente stabilito in sede presidenziale va, pertanto, revocato da gennaio 2025.
Per_ Circa l'affido di e di , il Collegio, - letti gli atti difensivi finali nei quali le parti hanno concordato Per_2 sull'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre – come da parere favorevole del curatore speciale del PM – conferma tale modalità di affido. Peraltro, nessuna criticità è emersa dalle relazioni dei SS, né, tantomeno, dalle dichiarazioni della minore (sopra riportate) che ha solo manifestato una chiara “gelosia” nei confronti del padre, ma in sostanza, nessuna ostatività.
Circa le modalità di visita padre- figlie, tenuto conto della residenza del fuori regione, possono senz'altro Pt_2 trovare accoglimento le indicazioni del curatore speciale: il padre, salvo diverso migliore accordo, tenga con sé le minori almeno un week end al mese dal sabato mattina alla Per_ domenica sera con il pernotto a Monteruscello con possibilità di condurle a Cascina. Per quanto riguarda , vista l'età, il padre non potrà prescindere dal suo consenso a volersi recare o meno con lui a Cascina, per quanto riguarda
, il padre dovrà tener conto della sua età (5 anni) e del fatto che non solo non si è mai allontanata da casa senza Per_2 la sorella, non è neppure stata con il padre a Monteruscello senza la sorella e, addirittura. il padre non l'ha mai condotta con sé da sola neppure per una semplice passeggiata. Il week end in cui avrà con sé le figlie scelto in base ai propri turni lavorativi dovra' essere comunicato dal sig. entro il 5 del mese precedente in modo da consentire CP_1 alla madre una adeguata organizzazione domestica. Il sig. dovrà ovviamente occuparsi di prelevare le figlie e riportarle dalla madre e sostenerne i relativi costi. CP_1 Per evitare poi che vi siano contrasti in merito alle comunicazioni delle figlie con l'altro genitore, che però non sono Per_ state più segnalate in merito alla primogenita dal momento che prossima ai 14 anni, possiede un proprio telefono, si stabilisce che entrambi i genitori dovranno assicurare una videochiamata o, comunque, una telefonata, tramite il proprio dispositivo telefonico, nella fascia oraria dalle 19 alle 21. Nel periodo di Natale e Capodanno le minori potranno essere alternativamente con il padre o con la madre nel periodo 23-30 dicembre e 30-5 gennaio. Nel periodo estivo le minori saranno con il padre per 15 giorni anche non consecutivi;
il sig. dovrà comunicare CP_1 tale periodo entro il 15 giugno precedente.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che vi risiede con le figlie minori.
Sulla domanda relativa al mantenimento delle figlie minori. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, la ricorrente, all'udienza del 19.12.2024, ha dichiarato di poter accettare la somma di € 500,00 per le figlie, richiesta ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Il resistente ha chiesto determinarsi l'importo del contributo al mantenimento delle minori in € 400,00 tenuto conto degli esborsi documentati e agli atti relativi allo spostamento a Pozzuoli e all'esigenza di trovare un alloggio momentaneo dove trascorrere il weekend con le minori.
Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dalle minori con la madre (che provvede al mantenimento diretto delle figlie) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 500,00 a carico del padre per le minori), nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo
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senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma di € 600,00 quale contributo al mantenimento delle figlie con decorrenza dalla pronuncia e Parte_1 con rivalutazione da dicembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 7.3.2018. L'assegno unico per entrambe le minori – pari ad € 400,00 – sarà, inoltre percepito per intero dalla madre, come su accordi tra i coniugi. Le spese di viaggio del saranno sostenute per intero dallo stesso ogni qualvolta si recherà a visitare le figlie. CP_1
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1 151 comma 1° c.c; Per_
2- dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Per_2
3- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4- disciplina gli incontri padre-figlie nei termini di cui in parte motiva;
5- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento CP_1 delle figlie minori nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva – con decorrenza dalla pronuncia e con adeguamento Istat da dicembre 2026;
6- dispone che gli assegni unici per le minori siano percepiti per intero dalla madre;
7- revoca l'assegno di mantenimento per la ricorrente da gennaio 2025;
8- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 164 parte II serie A, Registro atti di matrimonio anno 2011);
9- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3365/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 30.4.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Parte_1 Petteruti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello De Controparte_1 Fraia e dall'avv. Luigi de Gennaro, congiuntamente e disgiuntamente
RESISTENTE
NONCHÉ AVV. ANNA LAURA CERVONE,
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI
E Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 9.7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come indicato dal curatore speciale;
ha chiesto determinarsi in € 600,00 il contributo a carico del padre per le minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.2.2022, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 [...] Per_
del 24.6.2011 sono nate (26.4.2012) e (31.7.2020) – esponeva che a causa di incompatibilità CP_1 Per_2 caratteriale, la convivenza con il marito era divenuta intollerabile ed era venuta meno l'affectio coniugalis. Il marito – a suo dire – si era allontanato dalla casa coniugale nell'agosto 2021 e si era recato a vivere a Cascina (PI), abbandonando le figlie e sottraendosi ad ogni obbligo nei loro confronti, come da denunce e querele depositate. Ha aggiunto di essere disoccupata e di non aver alcuna fonte di reddito. Ha chiesto pronunciarsi la separazione, disporsi l'affido condiviso delle minori ad entrambi con residenza privilegiata presso di sé, con modalità di visita del padre che tenessero conto della residenza dello stesso in altra regione;
ha chiesto porsi a carico del marito l'obbligo di mantenimento di € 1.500,00 per sé e per le figlie.
Si è costituito il e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto che la moglie ostacolava il suo diritto di CP_1 visita delle figlie;
ha manifestato la sua disponibilità a corrispondere per le minori la somma di € 500,00 mensili il quanto, quale dipendente della SA CA e intestatario del contratto di locazione della casa a Cascina in cui abita (650 euro mensili) non potrebbe versare una somma maggiore, tenendo conto, altresì, delle spese di viaggio che sostiene quando torna a Napoli per vedere le figlie. Si è opposto alla domanda di mantenimento della moglie che – a suo dire – ha sempre lavorato come collaboratrice domestica “al nero”. All'udienza presidenziale del 4.7.2022, la ricorrente ha dichiarato: siccome mio marito lavora e vive con la compagna fuori Napoli a Cascina, chiedo che quando ha con sé le figlie nel fine-settimana, queste possano pernottare con lui. Ogni 15 giorni aiuto mia zia nelle faccende domestiche e lei mi dà 30 euro. Non svolgo altra attività lavorativa e non percepisco RDC. Mio marito è andato via di casa ad agosto 2021 perché ho scoperto che mi tradiva. Sono stata contattata dal marito di lei. Mio marito, per poter stare vicino all'attuale compagna, ha lasciato me e le bambine trasferendosi anche con il suo lavoro. All'inizio mi versava 750 euro al mese, poi, mano a mano, ha ribassato l'assegno arrivando a versarmi 300 euro al mese. Pago 57 euro di canone di affitto di un alloggio popolare. Mio marito, come agente di commercio delle patatine SA CA, guadagna circa 2.200 euro al
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mese, di più e non di meno. Divide le spese di casa con la compagna che insegna in una scuola privata. Non sono proprietaria di immobili. Lui è proprietario della casa dove abita la madre di circa 3 camere ed accessori.
Il resistente ha dichiarato: guadagno circa 1.500,00-1.600,00 euro al mese netti, come agente di commercio ed il mio guadagno è variabile. La casa dove abita mia madre è di mia esclusiva proprietà avendola comprata dopo la morte di mio padre. Mia moglie ha sempre lavorato come colf e lo fa ancora, guadagnando circa 500 euro al mese. Le bambine, quando lei non c'è, stanno con la nonna che abita vicinissimo. Siccome lavoro a 600 km di distanza ed il viaggio costa caro, posso vedere le bambine solo una volta al mese dal venerdì pomeriggio al tardo pomeriggio della domenica. Vorrei contribuire al massimo al mantenimento delle bambine ma le mie risorse sono limitate. Pago 635,00 euro di canone e la mia compagna ha altro alloggio.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 20.7.2022, ha statuito come di seguito: I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento delle figlie minori , nata a [...] il [...], e nata a [...]_2 Napoli il 31/07/2020. Nella specie non sussistono i presupposti per derogare al regime ordinario di affido condiviso. La residenza privilegiata va fissata presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, sita in Pozzuoli, alla via R. Viviani n.
5. Ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita del padre con le figlie, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità. Al riguardo occorre considerare che il padre si è trasferito ad abitare a Cascina (PI), per cui, data la lontananza, non è possibile prevedere visite infrasettimanali. Pertanto, si dispone che le minori restino con il padre: A) a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento;
B)ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che le minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
C)ad anni alterni l'intero periodo delle festività pasquali dalle ore 16,00 del giovedì santo alle ore 21,00 del lunedì in albis;
E) quindici giorni, continuativi o non continuativi, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle figlie, occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”;
“mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C.
“….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi il sig. è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie minori. CP_1 Quanto alla situazione economica del resistente, lo stesso, quale rappresentante di commercio delle patatine SA CA, ha dichiarato di percepire un reddito mensile variabile tra Euro 1.600,00/1.500,00 netti e di dover pagare, per la locazione della sua abitazione in Cascina, un canone di Euro 635,00 mensili. Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, da cui emerge che ha percepito Euro 18.000,00 per l'anno 2018, Euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed Euro 11.500,00 per l'anno 2020. La sig.ra ha dichiarato che il reddito medio mensile del marito è molto superiore, ammontando a Euro Parte_1 2.000,00 circa. Ha riferito che nei primi mesi della separazione di fatto, avvenuta il 13 gennaio 2022, il marito le versava Euro 750,00 e che poi, tale importo è andato via via riducendosi fino a Euro 300,00 mensili.
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La sig.ra ha dichiarato di essersi dedicata prevalentemente all'accudimento della famiglia, d'accordo col Parte_1 marito, considerato il buon reddito di quest'ultimo. Attualmente ha riferito di essere disoccupata e di percepire solo circa Euro 60,00 al mese, come regalo fattole da una zia per l'aiuto domestico che le fornisce un paio di volte al mese. Secondo le dichiarazioni del , la moglie avrebbe sempre lavorato e continuerebbe tuttora a lavorare come CP_1 colf, percependo un reddito di circa Euro 500,00 al mese. Considerata la situazione economica del resistente, si ritiene congruo –salva ogni più approfondita valutazione da effettuarsi nel corso del giudizio di merito all'esito della istruttoria che dovrà essere compiuta- stabilire a carico del padre un assegno mensile di Euro 500,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In ordine alla richiesta di mantenimento, avanzata dalla moglie, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005)
“Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti- comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (vedi anche Cassazione 13/2/2013 n. 3502). Nella fattispecie, tenuto conto della situazione economica dei coniugi e del discreto tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio;
si ritiene congruo disporre un contributo di mantenimento a carico del sig. in favore CP_1 della ricorrente, che va determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
P.Q.M.
- AUTORIZZA i coniugi e a vivere separati;
- DISPONE l'affido condiviso Parte_1 CP_1 delle figlie minori e , con residenza privilegiata presso la madre, cui assegna la casa coniugale sita in Per_1 Per_2 Pozzuoli, alla via R. Viviani n. 5; - DISPONE che le minori restino con il padre: A) a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento;
B) ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che le minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
C) ad anni alterni l'intero periodo delle festività pasquali dalle ore 16,00 del giovedì santo alle ore 21,00 del lunedì in albis;
E) quindici giorni, continuativi o non continuativi, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
-PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere mensilmente, a CP_1 partire dal corrente mese, a , quale contributo al mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile Parte_1 di Euro 500,00 (Euro 250,00 pro capite), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, da corrispondere presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al 50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
-PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere mensilmente, CP_1 a partire dal corrente mese, a , quale contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di Euro Parte_1 200,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat. (…)
Con memoria integrativa del 30.11.2022, la ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e per abbandono del tetto coniugale.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 26.1.2023, su istanza dei procuratori. Il ha dichiarato: CP_1 Per_ da quando mi sono separato da purtroppo non riesco a vedere le mie figlie e di 11 e 2 anni;
anche Pt_1 Per_2 prima di trasferirmi a Cascina, ovvero appena mi sono separato, ho avuto difficoltà a vedere le bambine, ma adesso praticamente da dopo l'udienza presidenziale del 4.7.2022 non le ho più viste. Ho depositato agli atti i messaggi delle bambine e sono seriamente preoccupato per il linguaggio utilizzato, oltre che per il loro rifiuto che ritengo indotto dalla madre. Ho chiesto l'affido esclusivo e sono convinto ancora della mia richiesta. Sono disponibile a qualunque soluzione purchè mi sia consentito di vedere le bambine. Preciso che posso venire a Napoli un week-end al mese perché sono agente di commercio e se non lavoro non fatturo e non guadagno. Sostengo un canone mensile di 650 € a Cascina dove vivo da solo. Anzi, preciso che vivo con e i suoi figli di 18 anni e 14 anni, che però purtroppo lei Per_3 non vede da più di un anno. Quando vengo a Napoli, posso andare in un residence o in un B&B perché a casa di mia Per_ madre non è possibile. ha il telefono e quando le scrivo a volte mi sembra che non sia lei a rispondere. Mi impegno a venire a Napoli da solo senza . Mi impegno a firmare per consentire a di percepire gli Per_3 Pt_1 assegni unici per le figlie.
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La ha dichiarato: Parte_1 non vede le bambine da moltissimo tempo ma non a causa mia come ha detto, bensì perché sono loro che non CP_1 vogliono vederlo. Prendo atto della disponibilità di a venire una volta al mese a Napoli e mi impegno a non CP_1 ostacolare i loro incontri. Mi impegno a far fare le videochiamate col padre ogni giorno dalle ore 19.00 alle 21.00. Vivo con le mie figlie a Pozzuoli in una casa popolare e pago 57 euro al mese oltre le utenze;
ho solo l'aiuto di mia madre. Devo fare domanda per gli assegni Unici per le bambine. Ho portato i documenti per l'iscrizione a scuola delle bambine perché le possa firmare. Sono stata chiamata dalla Preside e due volte mi hanno detto che hanno chiamato ma lui non si è collegato. CP_1 Non lavoro ed ho il titolo di studio magistrale e lavoravo all'inizio come COLF a casa di una persona e poi ho lasciato perché è nata . Non ho chiesto il RDC perché non mi firma la liberatoria. Sono disponibile a qualunque Per_2 CP_1 soluzione per tutelare le mie figlie.
Hanno, quindi, raggiunto dei temporanei accordi sulle modalità di visita: un week-end al mese dal venerdi alla domenica, il padre terrà con sé le figlie dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 16.00 della domenica. Il Gi inoltre, autorizza il padre a telefonare sul cellulare della moglie ogni sera dalle ore 19.30 alle ore 21.30 con videochiamata. Il prossimo incontro padre-figlie ci sarà il prossimo 17 febbraio 2023.
Successivamente, stante la persistente conflittualità dei coniugi in ordine alle figlie, alla loro gestione ed alle modalità di visita, è stato nominato curatore speciale delle minori l'avv. Anna Laura Cervone che, nel costituirsi in giudizio per l'udienza del 16.11.2023, ha riservato ogni valutazione sulle richieste, chiedendo invitarsi i coniugi ad intraprendere seri percorsi di sostegno alla genitorialità. Sono, quindi, stati escussi i testi indotti dalle parti, e sono stati attivati i SS competenti per territorio che hanno preso in cura il nucleo.
All'udienza del 19.12.2024 in presenza, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione ed Per_ all'assegno di mantenimento, ed è stato disposto l'ascolto di che ha dichiarato: sono serena nelle mie dichiarazioni. Ho 12 anni e frequento la II media a Monteruscello e vado molto bene a scuola. Mio padre mi chiama tutte le sere e mi chiede come sto, cosa ho fatto a scuola e cosa ho mangiato. Niente altro. E' un rapporto un po' freddo e la telefonata è quasi un dovere. Quando lo vedo di persona il rapporto è migliore e lui è affettuoso e percepisco il suo affetto. Di solito io e andiamo insieme a lui a dormire in un albergo che prenota e Per_2 di solito viene da solo. Però questo accade una volta al mese, se non di meno. Siamo andate io e a Cascina un Per_2 paio di volte ma non abbiamo una stanza per noi;
una volta abbiamo dormito tutti e tre ed un'altra volta ci ha lasciato il letto a noi due. Non siamo andate più perché non siamo state a nostro agio. Una volta siamo state una settimana a Cascina questa estate e siamo state anche al mare. Non è andata proprio male ma siamo state contente di tornare a casa. Se dovessi definire il mio rapporto con mio padre e dargli un voto potrei dargli 7, ma può migliorare. Io non gli esprimo mai le mie esigenze ed i miei desideri. Il mio rapporto con mio padre è sempre stato così e pure quando i miei genitori stavano insieme non avevo molta confidenza con lui. Quelle volte che siamo andate a Cascina ci è venuto a prendere con la macchina ed al ritorno abbiamo preso il treno. La piccola non parla mai a telefono con papà e Per_2 quando io le chiedo se vuole parlare con papà lei dice di no. Lui non fa mai videochiamate e io non glielo chiedo. Se potessi cambiare qualcosa vorrei che mio padre manifestasse più entusiasmo nel vederci e che cercasse di creare un rapporto più profondo con noi;
secondo me non basta chiedere cosa abbiamo mangiato e se siamo andate a scuola, ma qualcosa in più. Il mio rapporto con mia madre è completamente diverso ed io ho complicità e confidenza e se ho un piccolo problema ne parlo con mia madre. Non mi posso confidare con nessuna mia amica delle mie cose perché nessuna di loro ha i genitori separati. Non saprei definire il rapporto con mio padre né posso dire di aver un disagio;
all'inizio ero un po' arrabbiata con lui ma ora non più perché mi sono adeguata alla situazione. Non faccio sport ma Per ho tante amiche con le quali sto bene. Il mio riferimento maschile della mia vita è diventato mio zio, , il fratello di mia madre che mi sta molto vicino. Ho solo la nonna materna mentre i genitori di mio padre non ci sono più. Non mi viene in mente nessun ricordo gioioso con mio padre del passato perché il mio rapporto con lui è stato sempre piuttosto distaccato. Non so ancora cosa farò dopo le medie. Per Natale stiamo con mamma;
mio padre ci ha chiesto di andare dopo Natale da lui ma io ho già detto di no e non mi sembra che si sia dispiaciuto. Ma io mi scoccio di andare;
mi aveva proposto dal 29 al 7. Io gli chiesto se vuole venire lui a Napoli ma lui non mi ha risposto. Quando papà mi chiede se voglio andare a Cascina mamma mi dice che devo decidere io. Devo dire che la compagna di mio padre non è proprio il massimo dell'affettuosità e non mi fa sentire bene accetta. Invece quando viene lui a Napoli da solo io mi sento più serena e sto meglio. Perciò sarei contenta se lui venisse più spesso a Napoli ma mi rendo conto che non può per motivi di lavoro. Per Natale gli abbiamo chiesto io una tuta (e sa anche quale), mentre gli ha chiesto un Per_2 giocattolo. Io più volte gli ho detto che non è proprio il massimo della gentilezza ed io non ho una grande Per_3 simpatia, per cui non voglio andare a Cascina. Lui dice di aver capito ma poi non fa nulla per cambiare questa situazione. E quando mi dice che è colpa di mamma, io gli rispondo a tono e gli dico che non ha capito niente e che io ho una testa che pensa.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'8.7.2025 con i termini di legge.
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Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente, nonché della rinuncia alla domanda di mantenimento. L'assegno di mantenimento per la ricorrente stabilito in sede presidenziale va, pertanto, revocato da gennaio 2025.
Per_ Circa l'affido di e di , il Collegio, - letti gli atti difensivi finali nei quali le parti hanno concordato Per_2 sull'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre – come da parere favorevole del curatore speciale del PM – conferma tale modalità di affido. Peraltro, nessuna criticità è emersa dalle relazioni dei SS, né, tantomeno, dalle dichiarazioni della minore (sopra riportate) che ha solo manifestato una chiara “gelosia” nei confronti del padre, ma in sostanza, nessuna ostatività.
Circa le modalità di visita padre- figlie, tenuto conto della residenza del fuori regione, possono senz'altro Pt_2 trovare accoglimento le indicazioni del curatore speciale: il padre, salvo diverso migliore accordo, tenga con sé le minori almeno un week end al mese dal sabato mattina alla Per_ domenica sera con il pernotto a Monteruscello con possibilità di condurle a Cascina. Per quanto riguarda , vista l'età, il padre non potrà prescindere dal suo consenso a volersi recare o meno con lui a Cascina, per quanto riguarda
, il padre dovrà tener conto della sua età (5 anni) e del fatto che non solo non si è mai allontanata da casa senza Per_2 la sorella, non è neppure stata con il padre a Monteruscello senza la sorella e, addirittura. il padre non l'ha mai condotta con sé da sola neppure per una semplice passeggiata. Il week end in cui avrà con sé le figlie scelto in base ai propri turni lavorativi dovra' essere comunicato dal sig. entro il 5 del mese precedente in modo da consentire CP_1 alla madre una adeguata organizzazione domestica. Il sig. dovrà ovviamente occuparsi di prelevare le figlie e riportarle dalla madre e sostenerne i relativi costi. CP_1 Per evitare poi che vi siano contrasti in merito alle comunicazioni delle figlie con l'altro genitore, che però non sono Per_ state più segnalate in merito alla primogenita dal momento che prossima ai 14 anni, possiede un proprio telefono, si stabilisce che entrambi i genitori dovranno assicurare una videochiamata o, comunque, una telefonata, tramite il proprio dispositivo telefonico, nella fascia oraria dalle 19 alle 21. Nel periodo di Natale e Capodanno le minori potranno essere alternativamente con il padre o con la madre nel periodo 23-30 dicembre e 30-5 gennaio. Nel periodo estivo le minori saranno con il padre per 15 giorni anche non consecutivi;
il sig. dovrà comunicare CP_1 tale periodo entro il 15 giugno precedente.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che vi risiede con le figlie minori.
Sulla domanda relativa al mantenimento delle figlie minori. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, la ricorrente, all'udienza del 19.12.2024, ha dichiarato di poter accettare la somma di € 500,00 per le figlie, richiesta ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Il resistente ha chiesto determinarsi l'importo del contributo al mantenimento delle minori in € 400,00 tenuto conto degli esborsi documentati e agli atti relativi allo spostamento a Pozzuoli e all'esigenza di trovare un alloggio momentaneo dove trascorrere il weekend con le minori.
Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dalle minori con la madre (che provvede al mantenimento diretto delle figlie) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 500,00 a carico del padre per le minori), nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo
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senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma di € 600,00 quale contributo al mantenimento delle figlie con decorrenza dalla pronuncia e Parte_1 con rivalutazione da dicembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 7.3.2018. L'assegno unico per entrambe le minori – pari ad € 400,00 – sarà, inoltre percepito per intero dalla madre, come su accordi tra i coniugi. Le spese di viaggio del saranno sostenute per intero dallo stesso ogni qualvolta si recherà a visitare le figlie. CP_1
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1 151 comma 1° c.c; Per_
2- dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Per_2
3- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4- disciplina gli incontri padre-figlie nei termini di cui in parte motiva;
5- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento CP_1 delle figlie minori nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva – con decorrenza dalla pronuncia e con adeguamento Istat da dicembre 2026;
6- dispone che gli assegni unici per le minori siano percepiti per intero dalla madre;
7- revoca l'assegno di mantenimento per la ricorrente da gennaio 2025;
8- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 164 parte II serie A, Registro atti di matrimonio anno 2011);
9- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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