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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6192/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AE SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6192/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 04/03/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14 maggio 2024 e notificato nel febbraio 2025, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro, chiedendo condannarsi il convenuto istituto al pagamento della somma di cui al ricorso, a titolo di maggiorazione sociale.
Si costituiva in giudizio il convenuto che ha evidenziato di aver proceduto alla liquidazione CP_1
delle differenze oggetto di domanda.
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione invocata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 L'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese, delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata, nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
CP_ È evidente la fondatezza della domanda, avendo l' provveduto al pagamento dell'intera somma.
Essendo intervenuto il pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso (dimostrata dallo stesso ente), l'istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato in epigrafe.
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025 il Giudice del Lavoro
AE SO
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AE SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6192/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 04/03/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14 maggio 2024 e notificato nel febbraio 2025, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro, chiedendo condannarsi il convenuto istituto al pagamento della somma di cui al ricorso, a titolo di maggiorazione sociale.
Si costituiva in giudizio il convenuto che ha evidenziato di aver proceduto alla liquidazione CP_1
delle differenze oggetto di domanda.
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione invocata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 L'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese, delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata, nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
CP_ È evidente la fondatezza della domanda, avendo l' provveduto al pagamento dell'intera somma.
Essendo intervenuto il pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso (dimostrata dallo stesso ente), l'istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato in epigrafe.
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025 il Giudice del Lavoro
AE SO
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