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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 908 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
elett.te domiciliata in Roma alla via Nicola Ricciotti 11 C.F._1 presso lo studio dell'Avv Antonello Viola, CF ,pec. C.F._2
, fax 06233205214, che lo rappresenta e Email_1 difende come da procura in atti
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] CF. Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso per procura separata ed allegato al presente atto dall'Avv.
NN AR UE, del Foro di Civitavecchia, presso la quale è elettivamente domiciliato in Civitavecchia alla Piazza Leandra n. 12
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
1 Con ricorso depositato in data 11.4.2024 la signora adiva Parte_1
CP_ il Tribunale affinchè ordinasse all' in p.l.rp.t. in carica, quale titolare del pagamento della erogazione pensionistica in favore del resistente di provvedere direttamente al pagamento: a) dell'assegno divorzile in favore della ricorrente;
b) del contributo mensile per il mantenimento per la figlia Per_1
c) del rateo relativo al PPT per € 25.38.
Premetteva che il Tribunale di Civitavecchia in sede di separazione giudiziale dei coniugi, aveva ordinato ex art 156 c.c., all'Arma dei Carabinieri di effettuare il pagamento direttamente alla ricorrente del contributo relativo al mantenimento;
che tale decisione era stata assunta proprio perché il sig. si era reso inadempiente nei confronti della ricorrente anche CP_1 nell'interesse dei figli minori;
che la successiva sentenza di separazione dei coniugi recepiva e faceva propria l'ordinanza ex art 156 c.c.; che in sede di divorzio congiunto rg 2608/2012, del 30/8/2012; il resistente, stante quanto sopra, non si opponeva al pagamento nelle forme ex art 156 c.c.; che l' CP_2 quale nuovo soggetto erogatore della pensione del Sig. non Controparte_1 aveva voluto eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di separazione richiedendo un esplicito provvedimento alla stessa diretto.
Si costituiva il resistente opponendo che già nel procedimento RG n.
2790/2023 promosso dal Sig. il Collegio non aveva accolto le Controparte_1 medesime domande in questa sede proposte avendo constatato la regolarità dei versamenti ed avendo il resistente, in ordine, all quota di TFR spettante alla moglie più volte formulato all' istanza di accredito di quanto spettante alla CP_2 coniuge direttamente alla stessa così come prevede la legge.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 26.9.2025.
La domanda della ricorrente è risultata infondata e va respinta.
Sostanzialmente parte ricorrente si duole che l quale nuovo CP_2 soggetto erogatore della pensione del Sig. non abbia voluto Controparte_1 eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG
2608/2012 Tribunale di Civitavecchia), il cui ordine riguardava il Ministero relativamente sia all'importo di € 25,38 che l'Arma dei Carabinieri quale terzo, nell'ambito del PPT, doveva versare direttamente alla ricorrente, sia con
2 riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora studente e così per la quota di TFR.
La richiesta di ordine di versamento diretto, nei confronti dell non CP_2 può essere accolta .
Sostanzialmente parte ricorrente si duole che l quale nuovo CP_2 soggetto erogatore della pensione del Sig. non abbia voluto Controparte_1 eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG
2608/2012 Tribunale di Civitavecchia): sentenza che, si osserva, parte ricorrente non ha prodotto.
Dal 14.8.2023 – data in cui il resistente è stato posto in congedo- l' è CP_2 divenuta la titolare delle erogazioni in favore del sig. CP_1
Essendo mutato il c.d. “datore di lavoro” rispetto all'Arma dei Carabinieri la richiesta ex art.156 c.c. va, comunque, esaminata ex novo e devono sussistere i presupposti per il suo accoglimento e, quindi, secondo la giurisprudenza ricorrente – Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020 (ex multiis)
– è soggetta all'apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento.
In sostanza secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.
n. 23668/2006 e, da ultimo, Cass. n. 11062/2011 nonché Cass. n. 5602 del
28/02/2020), la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. impone che vi siano elementi da cui desumere il ritardo nell'adempimento o l'inadempimento stesso tanto che nel giudizio promosso per la modifica delle condizioni del divorzio sulle domande svolte da parte convenuta oggi l'attuale ricorrente, aveva respinto la domanda in tal senso proposta.
Anzi proprio per quanto riguarda il TFS il sig. si è attivato Controparte_1 per le erogazioni in favore della ricorrente e precisamente: CP_
- in data 25/03/2024 ha trasmesso richiesta tramite il portale inerente le modalità per rilascio di quota spettante del TFS all'ex coniuge (cfr. doc. C1); CP_
-in data 08/07/2024 l' Chieti forniva le modalità per rilascio tfs spettante all'ex coniuge (cfr. doc.C2) CP_
- in data 8/07/2024 veniva Inviata all' Chieti la documentazione richiesta (C3)
3 - in data 08/07/2024 veniva inviata pec dal ricorrente a Parte_1
CP_ CP_ per inviare il suo codice BA all' e risposta dell' per modalità rilascio
TFS (cfr. doc. C4)
- in data 09/07/2024 veniva inviata pec dal sig. a CP_1 Parte_1 per la sua parte di competenza nuovamente per rilascio suo BA (cfr.
[...] doc. C5)
- in data 09/07/2024 inviato sms per whatsapp da ricorrente a Parte_1
CP_ con relativo screenshot della pec inviata dall' lotto 7 2024 per i suoi
[...] provvedimenti di competenza (cfr. doc. C6) CP_
- in data 09/07/2024 inviata pec dal ricorrente all' Chieti per domanda di autorizzazione al rilascio quota TFS spettante all'ex coniuge (cfr. doc. C7) CP_
- in data 22/07/2024 ricevuta email dall' in cui veniva richiesto di CP_ inviare nuovamente la documentazione all'indirizzo mail dell' (cfr. doc. C8)
- in data 22/07/2024 inviata documentazione relativa sentenza di divorzio CP_ e dichiarazione all'indirizzo email fornito da (cfr. doc. C 9).
In sostanza i bonifici prodotti dal resistente oltre alla corrispondenza intercorsa dimostrano che alcun inadempimento sia addebitabile al sig.
Infatti l' ha operato la trattenuta dal TFS della quota ex lege CP_1 CP_2 spettante alla ex coniuge. Peraltro anche la sig. all'udienza del Parte_1
15.11.2024 ha confermato l'assenza di inadempimenti dichiarando: “ E' vero che il padre paga puntualmente ma ogni volta che ci sono spese straordinarie dice che la figlia lavora”.
Le spese di lite contenute nel minimo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 908/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda;
condanna la ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 908 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
elett.te domiciliata in Roma alla via Nicola Ricciotti 11 C.F._1 presso lo studio dell'Avv Antonello Viola, CF ,pec. C.F._2
, fax 06233205214, che lo rappresenta e Email_1 difende come da procura in atti
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] CF. Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso per procura separata ed allegato al presente atto dall'Avv.
NN AR UE, del Foro di Civitavecchia, presso la quale è elettivamente domiciliato in Civitavecchia alla Piazza Leandra n. 12
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
1 Con ricorso depositato in data 11.4.2024 la signora adiva Parte_1
CP_ il Tribunale affinchè ordinasse all' in p.l.rp.t. in carica, quale titolare del pagamento della erogazione pensionistica in favore del resistente di provvedere direttamente al pagamento: a) dell'assegno divorzile in favore della ricorrente;
b) del contributo mensile per il mantenimento per la figlia Per_1
c) del rateo relativo al PPT per € 25.38.
Premetteva che il Tribunale di Civitavecchia in sede di separazione giudiziale dei coniugi, aveva ordinato ex art 156 c.c., all'Arma dei Carabinieri di effettuare il pagamento direttamente alla ricorrente del contributo relativo al mantenimento;
che tale decisione era stata assunta proprio perché il sig. si era reso inadempiente nei confronti della ricorrente anche CP_1 nell'interesse dei figli minori;
che la successiva sentenza di separazione dei coniugi recepiva e faceva propria l'ordinanza ex art 156 c.c.; che in sede di divorzio congiunto rg 2608/2012, del 30/8/2012; il resistente, stante quanto sopra, non si opponeva al pagamento nelle forme ex art 156 c.c.; che l' CP_2 quale nuovo soggetto erogatore della pensione del Sig. non Controparte_1 aveva voluto eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di separazione richiedendo un esplicito provvedimento alla stessa diretto.
Si costituiva il resistente opponendo che già nel procedimento RG n.
2790/2023 promosso dal Sig. il Collegio non aveva accolto le Controparte_1 medesime domande in questa sede proposte avendo constatato la regolarità dei versamenti ed avendo il resistente, in ordine, all quota di TFR spettante alla moglie più volte formulato all' istanza di accredito di quanto spettante alla CP_2 coniuge direttamente alla stessa così come prevede la legge.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 26.9.2025.
La domanda della ricorrente è risultata infondata e va respinta.
Sostanzialmente parte ricorrente si duole che l quale nuovo CP_2 soggetto erogatore della pensione del Sig. non abbia voluto Controparte_1 eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG
2608/2012 Tribunale di Civitavecchia), il cui ordine riguardava il Ministero relativamente sia all'importo di € 25,38 che l'Arma dei Carabinieri quale terzo, nell'ambito del PPT, doveva versare direttamente alla ricorrente, sia con
2 riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora studente e così per la quota di TFR.
La richiesta di ordine di versamento diretto, nei confronti dell non CP_2 può essere accolta .
Sostanzialmente parte ricorrente si duole che l quale nuovo CP_2 soggetto erogatore della pensione del Sig. non abbia voluto Controparte_1 eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG
2608/2012 Tribunale di Civitavecchia): sentenza che, si osserva, parte ricorrente non ha prodotto.
Dal 14.8.2023 – data in cui il resistente è stato posto in congedo- l' è CP_2 divenuta la titolare delle erogazioni in favore del sig. CP_1
Essendo mutato il c.d. “datore di lavoro” rispetto all'Arma dei Carabinieri la richiesta ex art.156 c.c. va, comunque, esaminata ex novo e devono sussistere i presupposti per il suo accoglimento e, quindi, secondo la giurisprudenza ricorrente – Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020 (ex multiis)
– è soggetta all'apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento.
In sostanza secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.
n. 23668/2006 e, da ultimo, Cass. n. 11062/2011 nonché Cass. n. 5602 del
28/02/2020), la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. impone che vi siano elementi da cui desumere il ritardo nell'adempimento o l'inadempimento stesso tanto che nel giudizio promosso per la modifica delle condizioni del divorzio sulle domande svolte da parte convenuta oggi l'attuale ricorrente, aveva respinto la domanda in tal senso proposta.
Anzi proprio per quanto riguarda il TFS il sig. si è attivato Controparte_1 per le erogazioni in favore della ricorrente e precisamente: CP_
- in data 25/03/2024 ha trasmesso richiesta tramite il portale inerente le modalità per rilascio di quota spettante del TFS all'ex coniuge (cfr. doc. C1); CP_
-in data 08/07/2024 l' Chieti forniva le modalità per rilascio tfs spettante all'ex coniuge (cfr. doc.C2) CP_
- in data 8/07/2024 veniva Inviata all' Chieti la documentazione richiesta (C3)
3 - in data 08/07/2024 veniva inviata pec dal ricorrente a Parte_1
CP_ CP_ per inviare il suo codice BA all' e risposta dell' per modalità rilascio
TFS (cfr. doc. C4)
- in data 09/07/2024 veniva inviata pec dal sig. a CP_1 Parte_1 per la sua parte di competenza nuovamente per rilascio suo BA (cfr.
[...] doc. C5)
- in data 09/07/2024 inviato sms per whatsapp da ricorrente a Parte_1
CP_ con relativo screenshot della pec inviata dall' lotto 7 2024 per i suoi
[...] provvedimenti di competenza (cfr. doc. C6) CP_
- in data 09/07/2024 inviata pec dal ricorrente all' Chieti per domanda di autorizzazione al rilascio quota TFS spettante all'ex coniuge (cfr. doc. C7) CP_
- in data 22/07/2024 ricevuta email dall' in cui veniva richiesto di CP_ inviare nuovamente la documentazione all'indirizzo mail dell' (cfr. doc. C8)
- in data 22/07/2024 inviata documentazione relativa sentenza di divorzio CP_ e dichiarazione all'indirizzo email fornito da (cfr. doc. C 9).
In sostanza i bonifici prodotti dal resistente oltre alla corrispondenza intercorsa dimostrano che alcun inadempimento sia addebitabile al sig.
Infatti l' ha operato la trattenuta dal TFS della quota ex lege CP_1 CP_2 spettante alla ex coniuge. Peraltro anche la sig. all'udienza del Parte_1
15.11.2024 ha confermato l'assenza di inadempimenti dichiarando: “ E' vero che il padre paga puntualmente ma ogni volta che ci sono spese straordinarie dice che la figlia lavora”.
Le spese di lite contenute nel minimo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 908/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda;
condanna la ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
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