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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/10/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 24 giugno 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.64/202a R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Alessandro Parte_1 Margiotta, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maselli ed elettivamente domiciliato il suo studio in Napoli, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_2 di lite, che si liquidano in complessivi €.3.689,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.02.2024, il ricorrente, dr. in rapporto Parte_1 Cont convenzionale con la convenuta quale pediatra di libera scelta a far data dal 1986 e fino al 1marzo 2023, data di quiescenza, ha chiesto il pagamento di €.57.014,91 per compensi non corrisposti e relativi alle indennità libretti pediatrici e bilanci salute.
A sostegno della pretesa, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel mese di agosto 2023 per le voci sopra richiamate €.97.923,99 a fronte di un dovuto complessivo ammontante ad €.154.938,90, come da conteggi sviluppati dal proprio consulente ed allegati al ricorso, residuando, pertanto, a suo credito la differenza richiesta di €.57.014,91.
Con memoria difensiva depositata in data 18.06.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_3
, la quale nell'impugnare tutto quanto dedotto in ricorso introduttivo, ne ha chiesto
[...]
l'integrale rigetto, eccependo, in particolare, l'inesistenza e la prescrizione delle differenze rivendicate.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La domanda è infondata ed il ricorso va pertanto rigettato per le ragioni di seguito precisate.
E' documentato in atti che in data 26.09.2022 con comunicazione via pec il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha invitato la al pagamento di €.71.673,68 quali differenze maturate e non corrisposte CP_1 relative all'indennità libretti pediatrici, oltre ad €.3.269,90 per la indennità bilanci di salute.
1 Con diffida del 4.09.2023, il ricorrente ha richiesto le indennità dovute a titolo di libretti pediatrici per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre all'importo a titolo di bilanci di salute
Con diffida 20.11.2023, il ricorrente è tornato a richiedere le medesime indennità per gli stessi periodi. Cont Con delibera n.861 del 24.04.2023, la ha provveduto a deliberare il pagamento di €.68.856,34 per la indennità libretti periodici oltre ad €.3.269,90 per la indennità bilanci di salute, per un totale di €.72.126, 24
(68.856,34+3.269,90), oltre ad €. 7.483,10 a titolo di oneri previdenziali in favore dell' . CP_4
Detti importi sono stati complessivamente liquidati con il cedolino paga del mese di giugno 2023.
Le differenze richieste in ricorso per €.57.014,91 risultano in un prospetto contabile del 14.11.2022 svolto dal consulente del ricorrente, successivo alla prima comunicazione del 27.09.2022 e calcolate per gli anni a far data dal 2012 e fino al 2021. Cont Orbene, stando alla prospettazione difensiva offerta dalla resistente, la stessa, con il versamento delle somme di cui alla delibera n.861/2023, avrebbe soddisfatto integralmente le pretese del ricorrente, per aver erogato le differenze dovute, a titolo di libretti pediatrici e bilanci di salute, a far data dal mese di agosto
2017 e fino al mese di luglio 2022, sulla base di quanto richiesto dal ricorrente con la comunicazione del
26.09.2022 ed avendo considerato come prescritte, per decorso del termine quinquennale, le somme dovute per il periodo antecedente all'agosto 2017.
Detta ricostruzione appare corretta.
Ora, è noto che, per effetto della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato – in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità – sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246).
Occorre allora verificare se analoga conclusione sia estensibile anche ai rapporti di lavoro dei medici convenzionati con il SSN.
La risposta, ad avviso della scrivente, non può che essere negativa.
In argomento si osserva che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale è costituito per soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale e si configura alla stregua un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione. (Corte Cost. 25 giugno
2019, n. 157). Il rapporto convenzionale tra il servizio sanitario nazionale (SSN) e medici di medicina generale si articola infatti all'interno di un ordinamento multilivello basato su un accordo collettivo nazionale e su accordi integrativi regionali/accordi attuativi aziendali.
La correlazione Stato/Regioni è fondata da un lato sull'impianto costituzionale, dall'altro lato sulla normativa di riferimento che prevede le convenzioni. A livello costituzionale, con l'introduzione del nuovo
Titolo V, parte seconda, della Costituzione, la potestà legislativa, nel settore della sanità, appartiene alle
Regioni, come legislazione concorrente, con riferimento alla tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.) e allo Stato, come legislazione esclusiva, mediante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
2 concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). Queste disposizioni vanno ovviamente collegate alla più generale tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività sancita dall'art. 32 Cost. Di conseguenza anche il rapporto convenzionale risente di questa impostazione poiché volto sia alla disciplina della tutela della salute di competenza delle Regioni, sia a garantire una uniformità delle prestazioni a livello nazionale, compito dello Stato.
Orbene, alla luce di quanto sopra sinteticamente riportato, si evince come la questione qui all'esame sia assolutamente diversa da quella relativa al settore privato tout court, nel quale non sussiste alcuna conformazione dell'azione datoriale ai principi costituzionali innanzi richiamati.
Ne inferisce l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del medico convenzionato verso la controparte datoriale, considerato che la disciplina complessiva del rapporto di lavoro è caratterizzata da un concreto ed efficiente assetto di stabilità, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
Per tutte le ragioni su esposte in riferimento ai crediti retributivi vantati dai medici di Medicina Generale
o dai Pediatri di Libera Scelta, come in questo caso, appare corretta l'applicazione del principio secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa).
Venendo al caso di specie, tenuto conto che la prima diffida inoltrata dal ricorrente all'azienda sanitaria risale al 4.09.2023, i crediti risalenti a data anteriore all'agosto 2017 sono da considerarsi prescritti, talché, ritenuti pienamente i crediti vantati dal ricorrente a titolo di indennità per libretti pediatrici e bilanci di salute, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 24 giugno 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
3
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 24 giugno 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.64/202a R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Alessandro Parte_1 Margiotta, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maselli ed elettivamente domiciliato il suo studio in Napoli, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_2 di lite, che si liquidano in complessivi €.3.689,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.02.2024, il ricorrente, dr. in rapporto Parte_1 Cont convenzionale con la convenuta quale pediatra di libera scelta a far data dal 1986 e fino al 1marzo 2023, data di quiescenza, ha chiesto il pagamento di €.57.014,91 per compensi non corrisposti e relativi alle indennità libretti pediatrici e bilanci salute.
A sostegno della pretesa, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel mese di agosto 2023 per le voci sopra richiamate €.97.923,99 a fronte di un dovuto complessivo ammontante ad €.154.938,90, come da conteggi sviluppati dal proprio consulente ed allegati al ricorso, residuando, pertanto, a suo credito la differenza richiesta di €.57.014,91.
Con memoria difensiva depositata in data 18.06.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_3
, la quale nell'impugnare tutto quanto dedotto in ricorso introduttivo, ne ha chiesto
[...]
l'integrale rigetto, eccependo, in particolare, l'inesistenza e la prescrizione delle differenze rivendicate.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La domanda è infondata ed il ricorso va pertanto rigettato per le ragioni di seguito precisate.
E' documentato in atti che in data 26.09.2022 con comunicazione via pec il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha invitato la al pagamento di €.71.673,68 quali differenze maturate e non corrisposte CP_1 relative all'indennità libretti pediatrici, oltre ad €.3.269,90 per la indennità bilanci di salute.
1 Con diffida del 4.09.2023, il ricorrente ha richiesto le indennità dovute a titolo di libretti pediatrici per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre all'importo a titolo di bilanci di salute
Con diffida 20.11.2023, il ricorrente è tornato a richiedere le medesime indennità per gli stessi periodi. Cont Con delibera n.861 del 24.04.2023, la ha provveduto a deliberare il pagamento di €.68.856,34 per la indennità libretti periodici oltre ad €.3.269,90 per la indennità bilanci di salute, per un totale di €.72.126, 24
(68.856,34+3.269,90), oltre ad €. 7.483,10 a titolo di oneri previdenziali in favore dell' . CP_4
Detti importi sono stati complessivamente liquidati con il cedolino paga del mese di giugno 2023.
Le differenze richieste in ricorso per €.57.014,91 risultano in un prospetto contabile del 14.11.2022 svolto dal consulente del ricorrente, successivo alla prima comunicazione del 27.09.2022 e calcolate per gli anni a far data dal 2012 e fino al 2021. Cont Orbene, stando alla prospettazione difensiva offerta dalla resistente, la stessa, con il versamento delle somme di cui alla delibera n.861/2023, avrebbe soddisfatto integralmente le pretese del ricorrente, per aver erogato le differenze dovute, a titolo di libretti pediatrici e bilanci di salute, a far data dal mese di agosto
2017 e fino al mese di luglio 2022, sulla base di quanto richiesto dal ricorrente con la comunicazione del
26.09.2022 ed avendo considerato come prescritte, per decorso del termine quinquennale, le somme dovute per il periodo antecedente all'agosto 2017.
Detta ricostruzione appare corretta.
Ora, è noto che, per effetto della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato – in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità – sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246).
Occorre allora verificare se analoga conclusione sia estensibile anche ai rapporti di lavoro dei medici convenzionati con il SSN.
La risposta, ad avviso della scrivente, non può che essere negativa.
In argomento si osserva che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale è costituito per soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale e si configura alla stregua un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione. (Corte Cost. 25 giugno
2019, n. 157). Il rapporto convenzionale tra il servizio sanitario nazionale (SSN) e medici di medicina generale si articola infatti all'interno di un ordinamento multilivello basato su un accordo collettivo nazionale e su accordi integrativi regionali/accordi attuativi aziendali.
La correlazione Stato/Regioni è fondata da un lato sull'impianto costituzionale, dall'altro lato sulla normativa di riferimento che prevede le convenzioni. A livello costituzionale, con l'introduzione del nuovo
Titolo V, parte seconda, della Costituzione, la potestà legislativa, nel settore della sanità, appartiene alle
Regioni, come legislazione concorrente, con riferimento alla tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.) e allo Stato, come legislazione esclusiva, mediante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
2 concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). Queste disposizioni vanno ovviamente collegate alla più generale tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività sancita dall'art. 32 Cost. Di conseguenza anche il rapporto convenzionale risente di questa impostazione poiché volto sia alla disciplina della tutela della salute di competenza delle Regioni, sia a garantire una uniformità delle prestazioni a livello nazionale, compito dello Stato.
Orbene, alla luce di quanto sopra sinteticamente riportato, si evince come la questione qui all'esame sia assolutamente diversa da quella relativa al settore privato tout court, nel quale non sussiste alcuna conformazione dell'azione datoriale ai principi costituzionali innanzi richiamati.
Ne inferisce l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del medico convenzionato verso la controparte datoriale, considerato che la disciplina complessiva del rapporto di lavoro è caratterizzata da un concreto ed efficiente assetto di stabilità, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
Per tutte le ragioni su esposte in riferimento ai crediti retributivi vantati dai medici di Medicina Generale
o dai Pediatri di Libera Scelta, come in questo caso, appare corretta l'applicazione del principio secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa).
Venendo al caso di specie, tenuto conto che la prima diffida inoltrata dal ricorrente all'azienda sanitaria risale al 4.09.2023, i crediti risalenti a data anteriore all'agosto 2017 sono da considerarsi prescritti, talché, ritenuti pienamente i crediti vantati dal ricorrente a titolo di indennità per libretti pediatrici e bilanci di salute, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 24 giugno 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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