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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6431/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 6431/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
(C.F. indicato: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore p.t., a ciò autorizzato per procura speciale autenticata nella firma dal notaio di Roma il 22/06/2023, rep. n. 180134, racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo La Forza (C.F. ), in C.F._1
virtù di mandato allegato all'atto di citazione in appello, con domicilio digitale indicato in atti;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(CF. indicato: ), in persona del Sindaco e Controparte_2 P.IVA_2
legale rapp.te p.t.;
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello
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CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., il Sig. proponeva Controparte_1
opposizione innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820130004218679000, emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada.
L'attore deduceva: 1) la mancata notificazione della cartella impugnata e degli atti prodromici;
2) la prescrizione del diritto di riscossione;
3) la nullità o decadenza dall'azione dell'Amministrazione finanziaria per irregolare formazione del ruolo.
Si costituiva in giudizio contestando le Parte_1
argomentazioni della controparte, eccependo l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo e depositando la documentazione relativa alla notifica degli atti impugnati. Il
, invece, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Napoli Nord, con sentenza n. 5913/2024, pubblicata il 27.06.2024, accoglieva l'opposizione, annullando il credito esattoriale. Il giudice fondava la decisione sull'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo e sul mancato perfezionamento della notifica della cartella del 2013.
, con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1
alle parti appellate, ha proposto appello avverso la sentenza nella parte in cui: 1) ha dichiarato ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
2) non ha correttamente valutato la documentazione comprovante la notifica della cartella;
3) non ha rilevato la mancanza di legittimazione dell' per la fase Parte_1
attinente all'iscrizione a ruolo;
4) ha erroneamente qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, ritenendo ammissibile la doglianza relativa alla prescrizione;
5) ha errato nella condanna alle spese.
1.1. ed il , benché regolarmente citati in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, hanno omesso di costituirsi, talché ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021,
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novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, deve ritenersi non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R.
n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
5. In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
6. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della circostanza che la minuta della sentenza appellata è di data anteriore
(29.03.2022) all'intervento chiarificatore della Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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avverso la sentenza n. 5913/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli Nord, pubblicata il 27.06.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di e del;
Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
- 3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 3.11.2025
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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