TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Prima Sezione
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Ylenia D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 698/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CATIA LOMBARDO E ANGELA
PATELMO; - attore/opponente-
contro
(C.F. e P.IVA .), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MARIO MANCUSI;
- convenuta/opposta-
Conclusioni
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.09.2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
1) Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1
di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2021 del
19.03.2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 19.03.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1591/2020 R.G.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto a Parte_1
il pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
5.060,00, oltre interessi, come in domanda dal dovuto al soddisfo, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate in € 70,00 per spese ed €
540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, in forza del contratto di finanziamento n. 27859 (poi n. 47926 a seguito degli intervenuti passaggi di cessione da a Parte_2
) stipulato in data 21.03.2007 da CP_1 Parte_1
con la soc. Idea Finanziaria da restituirsi mediante delegazione di pagamento/cessione del quinto presso il datore di lavoro “Sicilia Ambiente
S.p.A.”.
L'importo finanziato ammontava ad € 15.180,00, da restituirsi in n. 60 rate mensili ciascuna dell'importo di € 253,00.
, dipendente di Sicilia Ambiante S.p.A., a fronte del Controparte_2
proprio debito ha ceduto pro solvendo ad Idea Finanziaria, che contestualmente ha ceduto a già Adriatica Finanziaria, Parte_2
la quale a sua volta ha ceduto a una quota del proprio Controparte_1
stipendio, obbligandosi in tal modo ad estinguere il proprio debito nei tempi e nei modi statuiti nel contratto di finanziamento sopra citato.
Pag. 2 di 14 Durante il rapporto di lavoro venivano corrisposte n. 40 rate, per un totale complessivo di € 10.120,00.
Dunque, la cessionaria ha depositato il ricorso affinchè il CP_1
giudice ingiungesse il debitore al pagamento di € 5.060,00, pari all'importo di n. 20 rate non corrisposte.
Nel presente giudizio di opposizione, parte opponente ha eccepito:
(i) inopponibilità all'ingiunto delle cessioni del credito per omessa comunicazione - carenza di legittimazione ad agire in capo alla;
CP_1
(ii) insussistenza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del credito e segnatamente di tutte le 60 rate mensili - estinzione del debito carenza di prova del presunto inadempimento - non imputabilità all'ingiunto dell'asserito presunto inadempimento;
(iii) nullità del d.i. opposto per difetto di valida prova scritta dell'esistenza del credito in capo a (iv) nullità del d.i. opposto per difetto dei requisiti di Controparte_3
determinazione, liquidità e certezza del presunto credito;
(v) inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2146 e ss. c.c.;
(vi) nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi.
L'opponente ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, Controparte_1
previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo.
Pag. 3 di 14 Con ordinanza dell'01.03.2022, il Tribunale rilevato che la documentazione inserita nel fascicolo monitorio prodotto da parte opposta risultava parzialmente illeggibile (da pag. 43 a pag. 45, da pag. 47 a pag. 50) e ritenuto indispensabile esaminare la detta documentazione anche ai fini della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invitava parte opposta a produrre nuovamente i documenti di cui al fascicolo monitorio in formato leggibile, con preciso indice e numerazione degli stessi.
Alla successiva udienza del 28.06.2022, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 117/21 emesso dal
Tribunale di Enna nel procedimento iscritto sub R.G. 1591/2020 e ha assegnato all'opposta il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28.
Con ordinanza del 28.11.2023 il Tribunale, ritenuto di non dover disporre la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria per i motivi dedotti da parte opponente, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
Pag. 4 di 14 2. Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, di mancata prova della cessione dei crediti e di nullità della cessione.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta sull'assunto che quest'ultima non avrebbe dimostrato la titolarità dei crediti, essendo stati ceduti alla stessa non dal soggetto che ha originariamente concesso il finanziamento all'opponente, ossia Idea
Finanziaria, ma da già Adriatica Finanziaria, la quale, Parte_2
a sua volta, ha ceduto a ossia ad una società con la Controparte_1
quale parte opponente non ha intrattenuto alcun rapporto creditizio.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la mancata prova della cessione dei crediti vantati dall'opposta nei confronti dell'opponente in ragione del fatto che il contratto di cessione allegato da controparte non è stato comunicato, né notificato a che, dunque, non ha mai Parte_1
accettato la cessione del credito avvenuta dal creditore originario Idea
Finanziaria ad Adriatica Finanziaria, nonché ai successivi creditori cessionari.
Con riferimento all'eccezione degli opponenti di illegittimità della pretesa creditoria in ragione della violazione di quanto disposto dall'art. 1264 c.c., si evince dalla documentazione prodotta già nel procedimento monitorio che parte opposta ha provveduto a comunicare all'opponente la cessione mediante l'allegazione dell'estratto del Foglio Inserzione della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal riguardo giova rammentare che ai sensi dell'art. 1264 del c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Pag. 5 di 14 Tuttavia, va distinto il profilo della validità della cessione del credito da quello dell'opponibilità della stessa al debitore.
Invero, a tal riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass. ordinanza n.
4713/2019).
Ne consegue che, pur in mancanza della notificazione di cui all'art. 1264
c.c., la cessione del credito è valida. In altre parole, la mancata notificazione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., non incide sul perfezionamento della cessione del credito, ma rileva ai soli fini dell'opponibilità della stessa.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo,
Pag. 6 di 14 sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma,
08/01/2008)” (cfr. Cass., sentenza n. 1770/2014; conforme: Cass., ordinanza 12734/2021).
Nel caso di specie, quindi, anche a volersi ritenere invalida la notifica della cessione del credito effettuata dall'opposta, ciò non comporterebbe l'invalidità o l'inefficacia del suddetto contratto di cessione, correttamente perfezionatasi tra il creditore cedente e il creditore ceduto.
Inoltre, la notificazione della cessione del credito si considererebbe comunque validamente effettuata mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto opposto.
Pertanto, l'eccezione dell'opponente di illegittimità della pretesa creditoria per mancata notifica della cessione dello stesso non può trovare accoglimento.
Con riferimento alla cessione dei crediti, parte opponente ha eccepito la nullità della cessione per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 58
T.U.B., che prevede che la cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Anche tale eccezione va rigettata.
Invero, parte opposta ha provato e documentato che la cessione del credito
è intervenuta tra tre soggetti, ossia prima tra Idea Finanziaria S.p.A. e
[...]
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio – atto di cessione) e poi tra Parte_2
Pag. 7 di 14 e (cfr. pag. 36 della G.U. n. 143 Parte_2 Controparte_1
dell'11.12.2018 allegata al fascicolo del giudizio monitorio).
La cessione tra Idea Finanziaria e ha coinvolto il credito n. Parte_2
27859 relativo al contratto di finanziamento sottoscritto da
[...]
e Idea Finanziaria, così come si evince dall'elenco dei Parte_1
crediti prodotto da (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). CP_1
Inoltre, dall'elenco debitamente omissato prodotto da parte opposta risulta che il credito vantato nei confronti di parte opponente rientra proprio tra quelli ceduti (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Infine, con riferimento all'eccezione di nullità della cessione per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 58 T.U.B., si osserva quanto segue: parte opposta ha prodotto l'estratto della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dell'avvenuta cessione dei crediti (cfr. pag. 36 del doc. 6 fascicolo monitorio) ove è riportata un'elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dalla Decto Factor S.p.A. a , tra i CP_1
quali rientrano i finanziamenti con cessione del quinto, come nel caso in esame.
In ogni caso, va distinto il profilo della validità della cessione del credito da quello dell'opponibilità della stessa al debitore.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione in ordine all'adempimento previsto dall'art. 58 T.U.B. (pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale), “tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la
Pag. 8 di 14 prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2016)” (cfr. Cass., ordinanza n. 20495/2020).
Ne consegue che è infondata anche l'eccezione di nullità della cessione per mancata prova dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 58
T.U.B.
3. Sull'insussistenza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del credito e segnatamente di tutte le 60 rate mensili e sull'estinzione del debito carenza di prova del presunto inadempimento
Parte opponente ha dichiarato che il debito nascente dal finanziamento n.
27859 si sarebbe estinto in data 30.04.2012, come da busta paga emessa in pari data dalla quale risulta trattenuta da parte del datore di lavoro la rata n.
60 dell'importo di € 253,00.
Tale documento non risulta prodotto in giudizio.
Di contro, parte opposta ha prodotto il prospetto degli incassi dal quale si evince che ha provveduto al pagamento delle seguenti Parte_1
rate: rata n. 1, dalla rata n. 21 alla rata n. 26 e dalla rata n. 28 alla rata n. 60, il tutto per un totale complessivo di n. 40 rate pagate, a fronte delle 60 rate pattuite nel contratto di finanziamento, senza che ciò determini un'inversione dell'onere della prova.
Pag. 9 di 14 Spettava, infatti, all'opponente l'assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'avvenuto pagamento di tutte le rate.
Pertanto, la generica eccezione di parte opponente in ordine alla mancata prova del credito di parte opposta, motivata esclusivamente sull'inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a fungere da prova del credito, va rigettata, atteso che parte opposta ha prodotto sia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, sia l'estratto conto completo relativo all'intera durata del rapporto, dal quale risulta il credito di parte opposta, non specificamente contestato dall'opponente.
Invero, incombeva su quest'ultimo l'onere di contestare in modo chiaro e specifico le annotazioni contabili contenute nell'estratto conto completo prodotto dall'opposta.
Anche le doglianze dell'opponente relative al mancato rispetto delle clausole inerenti al computo degli interessi, all'usurarietà degli interessi pattuiti e all'applicazione degli interessi anatocistici hanno carattere assolutamente generico, in quanto formulate senza allegazione di conteggi e/o consulenze di parte, e senza alcuna precisazione finalizzata alla specifica individuazione dei presunti addebiti illegittimi, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle difese svolte da parte opponente, nonostante parte opposta abbia provveduto già nella fase monitoria al deposito del contratto e dell'estratto conto completo del rapporto contrattuale di cui è causa.
In assenza di prova, l'eccezione di insussistenza del debito per avvenuto pagamento dell'intero non può trovare accoglimento.
4. Sull'eccezione di prescrizione del credito
Pag. 10 di 14 L'opponente ha, altresì, eccepito la prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, assumendo che il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. sarebbe decorso dalla data di scadenza delle singole rate non pagate, con conseguente decadenza del diritto azionato.
L'eccezione è infondata.
Là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di finanziamento, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità.
La Cassazione si è recentemente pronunciata sul tema della prescrizione del diritto di credito nel contratto di mutuo e in generale sui contratti che prevedono il frazionamento del debito (rate), con riferimento sia al dies a quo, che al termine decennale anche per gli interessi: «Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata» (Cass. Civ. n. 4232/2023)
Con riferimento alla seconda questione involgente il termine di prescrizione degli interessi, se quinquennale o decennale, la Corte di
Cassazione ha affermato che al pari «l'unicità del debito contratto non
Pag. 11 di 14 determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915)» (Cass.
Civ. n. 4232/2023). Infatti, l'art. 2948 n. 4 c.c. si applica solo laddove le prestazioni scadute siano realmente periodiche e non quando, come nel caso del contratto di finanziamento, esse siano solo la suddivisione in rate di un debito unico. Quindi, conclude la Corte, «quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546)» (Cass. Civ. n.
4232/2023).
Nel caso di specie il contratto di finanziamento è stato stipulato in data
30.03.2007 per la durata complessiva di mesi 60 (5 anni), con decorrenza del pagamento della 1° rata del piano di ammortamento il 31.05.2007 e scadenza il 30.04.2012. Ebbene, la prescrizione dell'intero credito comincia a decorrere dal 30.04.2012 (data di scadenza dell'ultima rata).
Il termine di prescrizione decennale è quindi decorso il 30.04.2022, salvo eventuali interruzioni (es. messe in mora, riconoscimenti del debito, azioni giudiziarie, ecc.). Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 09.04.2021, prima della decorrenza del termine di prescrizione decennale, e il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo in data 26.05.2021.
Pag. 12 di 14 L'eccezione di prescrizione del credito deve pertanto essere rigettata.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, nonché l'entità del credito dalla stessa vantato.
Diversamente, sono infondate le generiche eccezioni dell'opponente, il quale peraltro non ha assolto ai propri oneri probatori, non avendo né dedotto né provato alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto di credito vantato dall'opposta.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 117/2021, emesso dal
Tribunale di Enna in data 19.03.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1591/2020 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta l'opposizione di;
Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 117/2021, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1591/2020, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
Pag. 13 di 14 condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in € 852,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Enna, 21 novembre 2025 Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Prima Sezione
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Ylenia D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 698/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CATIA LOMBARDO E ANGELA
PATELMO; - attore/opponente-
contro
(C.F. e P.IVA .), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MARIO MANCUSI;
- convenuta/opposta-
Conclusioni
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.09.2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
1) Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1
di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2021 del
19.03.2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 19.03.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1591/2020 R.G.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto a Parte_1
il pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
5.060,00, oltre interessi, come in domanda dal dovuto al soddisfo, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate in € 70,00 per spese ed €
540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, in forza del contratto di finanziamento n. 27859 (poi n. 47926 a seguito degli intervenuti passaggi di cessione da a Parte_2
) stipulato in data 21.03.2007 da CP_1 Parte_1
con la soc. Idea Finanziaria da restituirsi mediante delegazione di pagamento/cessione del quinto presso il datore di lavoro “Sicilia Ambiente
S.p.A.”.
L'importo finanziato ammontava ad € 15.180,00, da restituirsi in n. 60 rate mensili ciascuna dell'importo di € 253,00.
, dipendente di Sicilia Ambiante S.p.A., a fronte del Controparte_2
proprio debito ha ceduto pro solvendo ad Idea Finanziaria, che contestualmente ha ceduto a già Adriatica Finanziaria, Parte_2
la quale a sua volta ha ceduto a una quota del proprio Controparte_1
stipendio, obbligandosi in tal modo ad estinguere il proprio debito nei tempi e nei modi statuiti nel contratto di finanziamento sopra citato.
Pag. 2 di 14 Durante il rapporto di lavoro venivano corrisposte n. 40 rate, per un totale complessivo di € 10.120,00.
Dunque, la cessionaria ha depositato il ricorso affinchè il CP_1
giudice ingiungesse il debitore al pagamento di € 5.060,00, pari all'importo di n. 20 rate non corrisposte.
Nel presente giudizio di opposizione, parte opponente ha eccepito:
(i) inopponibilità all'ingiunto delle cessioni del credito per omessa comunicazione - carenza di legittimazione ad agire in capo alla;
CP_1
(ii) insussistenza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del credito e segnatamente di tutte le 60 rate mensili - estinzione del debito carenza di prova del presunto inadempimento - non imputabilità all'ingiunto dell'asserito presunto inadempimento;
(iii) nullità del d.i. opposto per difetto di valida prova scritta dell'esistenza del credito in capo a (iv) nullità del d.i. opposto per difetto dei requisiti di Controparte_3
determinazione, liquidità e certezza del presunto credito;
(v) inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2146 e ss. c.c.;
(vi) nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi.
L'opponente ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, Controparte_1
previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo.
Pag. 3 di 14 Con ordinanza dell'01.03.2022, il Tribunale rilevato che la documentazione inserita nel fascicolo monitorio prodotto da parte opposta risultava parzialmente illeggibile (da pag. 43 a pag. 45, da pag. 47 a pag. 50) e ritenuto indispensabile esaminare la detta documentazione anche ai fini della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invitava parte opposta a produrre nuovamente i documenti di cui al fascicolo monitorio in formato leggibile, con preciso indice e numerazione degli stessi.
Alla successiva udienza del 28.06.2022, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 117/21 emesso dal
Tribunale di Enna nel procedimento iscritto sub R.G. 1591/2020 e ha assegnato all'opposta il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28.
Con ordinanza del 28.11.2023 il Tribunale, ritenuto di non dover disporre la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria per i motivi dedotti da parte opponente, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
Pag. 4 di 14 2. Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, di mancata prova della cessione dei crediti e di nullità della cessione.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta sull'assunto che quest'ultima non avrebbe dimostrato la titolarità dei crediti, essendo stati ceduti alla stessa non dal soggetto che ha originariamente concesso il finanziamento all'opponente, ossia Idea
Finanziaria, ma da già Adriatica Finanziaria, la quale, Parte_2
a sua volta, ha ceduto a ossia ad una società con la Controparte_1
quale parte opponente non ha intrattenuto alcun rapporto creditizio.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la mancata prova della cessione dei crediti vantati dall'opposta nei confronti dell'opponente in ragione del fatto che il contratto di cessione allegato da controparte non è stato comunicato, né notificato a che, dunque, non ha mai Parte_1
accettato la cessione del credito avvenuta dal creditore originario Idea
Finanziaria ad Adriatica Finanziaria, nonché ai successivi creditori cessionari.
Con riferimento all'eccezione degli opponenti di illegittimità della pretesa creditoria in ragione della violazione di quanto disposto dall'art. 1264 c.c., si evince dalla documentazione prodotta già nel procedimento monitorio che parte opposta ha provveduto a comunicare all'opponente la cessione mediante l'allegazione dell'estratto del Foglio Inserzione della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal riguardo giova rammentare che ai sensi dell'art. 1264 del c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Pag. 5 di 14 Tuttavia, va distinto il profilo della validità della cessione del credito da quello dell'opponibilità della stessa al debitore.
Invero, a tal riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass. ordinanza n.
4713/2019).
Ne consegue che, pur in mancanza della notificazione di cui all'art. 1264
c.c., la cessione del credito è valida. In altre parole, la mancata notificazione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., non incide sul perfezionamento della cessione del credito, ma rileva ai soli fini dell'opponibilità della stessa.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo,
Pag. 6 di 14 sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma,
08/01/2008)” (cfr. Cass., sentenza n. 1770/2014; conforme: Cass., ordinanza 12734/2021).
Nel caso di specie, quindi, anche a volersi ritenere invalida la notifica della cessione del credito effettuata dall'opposta, ciò non comporterebbe l'invalidità o l'inefficacia del suddetto contratto di cessione, correttamente perfezionatasi tra il creditore cedente e il creditore ceduto.
Inoltre, la notificazione della cessione del credito si considererebbe comunque validamente effettuata mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto opposto.
Pertanto, l'eccezione dell'opponente di illegittimità della pretesa creditoria per mancata notifica della cessione dello stesso non può trovare accoglimento.
Con riferimento alla cessione dei crediti, parte opponente ha eccepito la nullità della cessione per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 58
T.U.B., che prevede che la cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Anche tale eccezione va rigettata.
Invero, parte opposta ha provato e documentato che la cessione del credito
è intervenuta tra tre soggetti, ossia prima tra Idea Finanziaria S.p.A. e
[...]
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio – atto di cessione) e poi tra Parte_2
Pag. 7 di 14 e (cfr. pag. 36 della G.U. n. 143 Parte_2 Controparte_1
dell'11.12.2018 allegata al fascicolo del giudizio monitorio).
La cessione tra Idea Finanziaria e ha coinvolto il credito n. Parte_2
27859 relativo al contratto di finanziamento sottoscritto da
[...]
e Idea Finanziaria, così come si evince dall'elenco dei Parte_1
crediti prodotto da (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). CP_1
Inoltre, dall'elenco debitamente omissato prodotto da parte opposta risulta che il credito vantato nei confronti di parte opponente rientra proprio tra quelli ceduti (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Infine, con riferimento all'eccezione di nullità della cessione per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 58 T.U.B., si osserva quanto segue: parte opposta ha prodotto l'estratto della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dell'avvenuta cessione dei crediti (cfr. pag. 36 del doc. 6 fascicolo monitorio) ove è riportata un'elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dalla Decto Factor S.p.A. a , tra i CP_1
quali rientrano i finanziamenti con cessione del quinto, come nel caso in esame.
In ogni caso, va distinto il profilo della validità della cessione del credito da quello dell'opponibilità della stessa al debitore.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione in ordine all'adempimento previsto dall'art. 58 T.U.B. (pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale), “tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la
Pag. 8 di 14 prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2016)” (cfr. Cass., ordinanza n. 20495/2020).
Ne consegue che è infondata anche l'eccezione di nullità della cessione per mancata prova dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 58
T.U.B.
3. Sull'insussistenza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del credito e segnatamente di tutte le 60 rate mensili e sull'estinzione del debito carenza di prova del presunto inadempimento
Parte opponente ha dichiarato che il debito nascente dal finanziamento n.
27859 si sarebbe estinto in data 30.04.2012, come da busta paga emessa in pari data dalla quale risulta trattenuta da parte del datore di lavoro la rata n.
60 dell'importo di € 253,00.
Tale documento non risulta prodotto in giudizio.
Di contro, parte opposta ha prodotto il prospetto degli incassi dal quale si evince che ha provveduto al pagamento delle seguenti Parte_1
rate: rata n. 1, dalla rata n. 21 alla rata n. 26 e dalla rata n. 28 alla rata n. 60, il tutto per un totale complessivo di n. 40 rate pagate, a fronte delle 60 rate pattuite nel contratto di finanziamento, senza che ciò determini un'inversione dell'onere della prova.
Pag. 9 di 14 Spettava, infatti, all'opponente l'assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'avvenuto pagamento di tutte le rate.
Pertanto, la generica eccezione di parte opponente in ordine alla mancata prova del credito di parte opposta, motivata esclusivamente sull'inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a fungere da prova del credito, va rigettata, atteso che parte opposta ha prodotto sia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, sia l'estratto conto completo relativo all'intera durata del rapporto, dal quale risulta il credito di parte opposta, non specificamente contestato dall'opponente.
Invero, incombeva su quest'ultimo l'onere di contestare in modo chiaro e specifico le annotazioni contabili contenute nell'estratto conto completo prodotto dall'opposta.
Anche le doglianze dell'opponente relative al mancato rispetto delle clausole inerenti al computo degli interessi, all'usurarietà degli interessi pattuiti e all'applicazione degli interessi anatocistici hanno carattere assolutamente generico, in quanto formulate senza allegazione di conteggi e/o consulenze di parte, e senza alcuna precisazione finalizzata alla specifica individuazione dei presunti addebiti illegittimi, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle difese svolte da parte opponente, nonostante parte opposta abbia provveduto già nella fase monitoria al deposito del contratto e dell'estratto conto completo del rapporto contrattuale di cui è causa.
In assenza di prova, l'eccezione di insussistenza del debito per avvenuto pagamento dell'intero non può trovare accoglimento.
4. Sull'eccezione di prescrizione del credito
Pag. 10 di 14 L'opponente ha, altresì, eccepito la prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, assumendo che il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. sarebbe decorso dalla data di scadenza delle singole rate non pagate, con conseguente decadenza del diritto azionato.
L'eccezione è infondata.
Là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di finanziamento, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità.
La Cassazione si è recentemente pronunciata sul tema della prescrizione del diritto di credito nel contratto di mutuo e in generale sui contratti che prevedono il frazionamento del debito (rate), con riferimento sia al dies a quo, che al termine decennale anche per gli interessi: «Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata» (Cass. Civ. n. 4232/2023)
Con riferimento alla seconda questione involgente il termine di prescrizione degli interessi, se quinquennale o decennale, la Corte di
Cassazione ha affermato che al pari «l'unicità del debito contratto non
Pag. 11 di 14 determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915)» (Cass.
Civ. n. 4232/2023). Infatti, l'art. 2948 n. 4 c.c. si applica solo laddove le prestazioni scadute siano realmente periodiche e non quando, come nel caso del contratto di finanziamento, esse siano solo la suddivisione in rate di un debito unico. Quindi, conclude la Corte, «quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546)» (Cass. Civ. n.
4232/2023).
Nel caso di specie il contratto di finanziamento è stato stipulato in data
30.03.2007 per la durata complessiva di mesi 60 (5 anni), con decorrenza del pagamento della 1° rata del piano di ammortamento il 31.05.2007 e scadenza il 30.04.2012. Ebbene, la prescrizione dell'intero credito comincia a decorrere dal 30.04.2012 (data di scadenza dell'ultima rata).
Il termine di prescrizione decennale è quindi decorso il 30.04.2022, salvo eventuali interruzioni (es. messe in mora, riconoscimenti del debito, azioni giudiziarie, ecc.). Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 09.04.2021, prima della decorrenza del termine di prescrizione decennale, e il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo in data 26.05.2021.
Pag. 12 di 14 L'eccezione di prescrizione del credito deve pertanto essere rigettata.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, nonché l'entità del credito dalla stessa vantato.
Diversamente, sono infondate le generiche eccezioni dell'opponente, il quale peraltro non ha assolto ai propri oneri probatori, non avendo né dedotto né provato alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto di credito vantato dall'opposta.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 117/2021, emesso dal
Tribunale di Enna in data 19.03.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1591/2020 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta l'opposizione di;
Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 117/2021, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1591/2020, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
Pag. 13 di 14 condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in € 852,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Enna, 21 novembre 2025 Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
Pag. 14 di 14