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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1233/ 2018 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.12.2025
Alle ore 11.13, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ROCCO MANCINI che insiste nei nell'estromissione del Controparte_1
e nel merito, nei confronti di precisa le conclusioni riportandosi a quelle Controparte_2 CP_3 rassegnate in tutti i propri scritti difensivi e reiterate nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno è comparso per e CP_3 Controparte_2
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 15.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1233/2018 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti, dall'avv. Rocco Mancini presso Controparte_1
il cui studio in , alla via d'Aragona, 36 è elettivamente domiciliato CP_2
-attore-
1 e
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Scarpellini Camilli Andrea, giusta procura alle liti in atti
-convenuta-
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Palmiotti, Controparte_2
giusta procura alle liti in atti
-convenuto–
OGGETTO: “lesione personale- cani randagi”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi di ciascuna delle parti e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, , in qualità di genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla minore, nata il [...], ha convenuto in giudizio il Persona_2
in persona del Sindaco p.t. e ASL Bt in persona del legale rappresentante p.t., per sentirli Controparte_2
condannare in solido al risarcimento dei danni riportati da in seguito al sinistro del Persona_2
27.7.2013, allorquando in via delle Querce, a , la minore veniva aggredita da un cane randagio CP_2
riportando le lesioni risultanti dalla documentazione medica in atti.
Cont L'attore ha domandato la condanna di al pagamento della somma di € 15.291,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.5.2018 si è costituita in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., eccependo infondatezza ed inaccoglibilità della domanda per carenza di titolarità della
ASL BT nel rapporto giuridico controverso, mancanza di colpa, difetto di legittimazione passiva, sussistente invece in capo al che ha chiesto chiamarsi in causa, infondatezza nel merito della Controparte_2
domanda per mancanza di prova degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della contestata
2 responsabilità, eccessività del quantum.
Autorizzata la chiamata in causa, il si è tempestivamente costituito con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 27.5.2019, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito,
l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum e chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di condannandola a CP_3
rifondere al quanto in thesi corrisposto all'attore in dipendenza del sinistro per cui è causa. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. istruita la causa mediante prova testimoniale,
formulata dal precedente istruttore una proposta conciliativa con oneri a carico di entrambi gli enti convenuti nella misura del 50% ciascuno, accettata ed eseguita dal , che ha corrisposto all'attore la Controparte_2
somma di € 3.800,00, proposta invece rifiutata da ammessa ctu medico legale, la causa veniva CP_3
rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, comparsa la sola parte attrice, al termine della discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
***
in nome e per conto della quale, il padre, ha introdotto il presente Persona_2 Controparte_1
giudizio, è divenuta nelle more maggiorenne.
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale
rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300
c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto
rappresentante legale> (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, n.30701).
La causa è stata transatta nel rapporto processuale fra attore e terzo chiamato, che ha Controparte_2
tuttavia reiterato la domanda di regresso di quanto pagato all'attore, nei confronti di indicato, sulla CP_3
scorta dell'attuale elaborazione giurisprudenziale, quale titolare dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta in lite.
Ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce
3 effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
< La norma di cui all'art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata> (Cass. 22800/2018).
E ancora,
effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne> (Cass. 19541/2015 e successive conformi).
L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non genera un litisconsorzio necessario -
avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove si estingua il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo, il giudizio ben può proseguire nei confronti dell'altro (arg. ex Cass. 22672/2017).
Tanto chiarito, occorre esaminare prima delle altre questioni, quella sollevata da ASL Bt che ha eccepito il proprio difetto di titolarità dal lato passivo.
L'eccezione è infondata.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali.
Nella specie, proprio con riferimento alla l.r. Puglia n. 12 del 1995, oggi sostituita dalla L.R. 7 febbraio
2020, n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”, la
Suprema Corte ha affermato che l'attività di recupero dei cani randagi, implicante la cattura e il loro
"ricovero" spetta alle aziende sanitarie locali che rispondono, quindi, dei danni causati da questi, con
4 conseguente difetto di legittimazione passiva dei Comuni, che si limitano alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" degli animali recuperati.
<Come affermato da Cass. 18 maggio 2017 n. 12495 e 20 giugno 2017 n. 15167, rispettivamente relative
alla L.R. Sicilia e alla L.R. Lazio, poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a
quale ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la
regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale caso per caso per
dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile. La L.R. Puglia 3
aprile 1995, n. 12, art. 6 la cui rubrica reca Recupero cani randagi, prevede: "1. Spetta ai Servizi veterinari
delle USL il recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si
provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe
canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni,
a enti e associazioni protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2
possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai
proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato
in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
5. La soppressione così come prevista dal D.P.R. 8
febbraio 1954, n. 320, artt. 86, 87 e 91 e dalla L. 14 agosto 1991, n. 281, art. 2, comma 6, deve essere
effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico". Con
riferimento alle competenze comunali prevede l'art. 2: "1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli
animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente
legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi della L.R.
2 agosto 1989, n. 13, art. 5. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della
collaborazione delle zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 CP_5
della presente legge".Infine prevede l'art. 8: "I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al
risanamento dei canili sanitari esistenti di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 84 secondo i criteri
stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili
sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui alla L. 14
5 agosto 1991, n. 281, art. 2, comma 5. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta
giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo
trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi
veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di
pronta disponibilità.
4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la
manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia". Dal quadro normativo
che precede risulta evidente che funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico
Con dei Servizi veterinari delle è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa. Il punto da
chiarire è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l'obbligo giuridico del Tale responsabilità va CP_2
misurata non con riferimento ai controlli connessi all'attuazione della L. n. 12 del 1995, previsti dall'art. 2,
che sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente
amministrativo, ma con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di
gestione degli stessi. "I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani
recuperati in quanto vaganti", prevede la norma. Secondo un indirizzo di questa Corte, sulla base della
legge regionale in considerazione, la vigilanza sui cani randagi spetta alle mentre sui Comuni non CP_3
può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva (Cass. 7
dicembre 2005, n. 27001; 27 giugno 2008, n. 17737; 3 aprile 2009, n. 8137). Più di recente è stato affermato
che "l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di
animali di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie legge reg....) - è tenuto, in correlazione con
gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul
territorio di competenza" (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2741). Tale statuizione, pur resa con riferimento ad
una vicenda relativa all'applicazione della legge della , ha in realtà portata generale e CP_6
risulta richiamata in altre fattispecie relative a diversi contesti regionali (Cass. 23 agosto 2011, n. 17528 e
13 agosto 2015, n. 16802). Proprio per la sua portata generale deve essere misurata con riferimento alla
specifica legislazione regionale vigente. Per la legge della ritiene il Collegio che vada CP_6
mantenuto l'indirizzo tradizionale.L'obbligo giuridico di costruzione e gestione di canili sanitari per
l'accoglienza di cani vaganti è astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un
contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di
6 una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono, ma
resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione
l'evento dannoso per cui è causa, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello
di accoglienza dei cani randagi. Il punto risulta chiarito dalla differenza con la L.R. Lazio 21 ottobre 1997,
n. 34, al centro dell'attenzione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167.In base all'art. 2 della legge appena
menzionata, i Comuni provvedono, fra l'altro, "a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture
esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 e sentite le , entro ventiquattro mesi dalla data Parte_1
di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di
assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle
strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ". La norma prevede un obbligo Parte_1
specifico, oltre che di custodia e mantenimento dei cani, anche di ricovero, che è attività che si aggiunge a
quella di mera gestione del canile in quanto attività ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al
canile. In tal senso è l'interpretazione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167, la quale ha affermato che "la
norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani
vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture
comunali". Tale attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei Comuni secondo la
legge della , i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" CP_6
dei cani, mentre al "ricovero" evidentemente provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e
Con cioè i Servizi veterinari delle Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella
differenza fra "accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e
cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a
seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile. Non vi è invece un dovere a
carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa
integrare una fattispecie di responsabilità civile. Va quindi confermato l'indirizzo in termini di difetto di
legittimazione passiva del > (Cass. civ. 17060/2018, confermata da ultimo da Cass. Sez. 3 - , CP_2
Ordinanza n. 9671 del 26/05/2020 e Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022).
In definitiva, quanto alla questione della individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria in esame, posto che in materia di responsabilità per danni causati da animali randagi, si
7 applica il principio generale di cui all'art. 2043 c.c. e non l'art. 2052 c.c., non potendosi ravvisare un rapporto di proprietà da parte degli enti pubblici preposti alla gestione ed al contenimento del fenomeno del randagismo, laddove i Comuni e gli altri enti pubblici sono gravati del dovere di predisporre i canili, spetta
Cont invece alle l'obbligo di provvedere al recupero, alla cattura ed al ricovero dei cani randagi, obblighi la cui violazione configura responsabilità per i danni da essi arrecati a terzi e fonda la legittimazione ad essere convenuti in giudizio con azione risarcitoria.
Nella vicenda in parola, legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal è dunque CP_1
ASL BT.
Nel merito, la domanda va tuttavia rigettata.
In un recente arresto la Suprema Corte ha chiarito che randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno>
(Cass. 16788/2025).
E' dunque onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione contro cui è rivolta la domanda di risarcimento non abbia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone.
Cont Tale prova può fornirsi, ad esempio, dimostrando che al servizio di prevenzione del randagismo la competente non aveva destinato alcuna risorsa o risorse insufficienti;
che il relativo ufficio esisteva solo sulla carta;
che il servizio veniva svolto in modo saltuario o non veniva svolto affatto.
Queste circostanze possono essere provate con ogni mezzo: documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni,
8 confessione e giuramento, mentre la prova che la pubblica amministrazione non abbia apprestato un efficace servizio di prevenzione del randagismo (e dunque la prova della condotta omissiva) non può invece trarsi dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno.
In primo luogo, perché l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può
risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione.
In secondo luogo, perché l'essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità, ma anche nella prevenibilità. E nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale (Cass. Sez. 3,
28/06/2018, n. 17060, richiamata in motivazione dalla sentenza 16788/2025).
Nella vicenda in parola, l'attore nulla ha provato né chiesto di provare, insistendo anzi, nella prima memoria sulla non spettanza in capo a sé dell'onere di indagare e provare se e come sia stato organizzato un servizio di prevenzione del randagismo.
Ma, assumere come fa il che la circostanza di fatto che il cane fosse libero dimostrerebbe di per sé CP_1
che il predetto servizio di prevenzione del randagismo non era stato espletato in modo adeguato,
significherebbe introdurre una responsabilità oggettiva (Cass.36719/21), non giustificabile in base alla lettera ed allo spirito della legge.
In mancanza di prova di una condotta colposa ascrivibile alla assorbita ogni altra questione, la CP_3
domanda risarcitoria deve essere rigettata.
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti di va rigettata, in quanto Controparte_2 CP_3
relative a somme pagate in esecuzione di una transazione liberamente ed autonomamente raggiunta fra l'ente civico e l'attore.
L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in corso di causa e l'approdo da ultimo riportato in motivazione, costituiscono eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Al contempo, e sulla base delle medesime ragioni, le spese della CTU, come già liquidate dovranno essere
9 poste a carico solidale delle parti costituite (arg. ex Cass. 16074/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1233/2018 R.G. del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere fra l'attore e il per intervenuta Controparte_2
transazione della lite;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti di SL BT in persona del legale rappresentante p.t.;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di ctu.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
10
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.12.2025
Alle ore 11.13, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ROCCO MANCINI che insiste nei nell'estromissione del Controparte_1
e nel merito, nei confronti di precisa le conclusioni riportandosi a quelle Controparte_2 CP_3 rassegnate in tutti i propri scritti difensivi e reiterate nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno è comparso per e CP_3 Controparte_2
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 15.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1233/2018 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti, dall'avv. Rocco Mancini presso Controparte_1
il cui studio in , alla via d'Aragona, 36 è elettivamente domiciliato CP_2
-attore-
1 e
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Scarpellini Camilli Andrea, giusta procura alle liti in atti
-convenuta-
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Palmiotti, Controparte_2
giusta procura alle liti in atti
-convenuto–
OGGETTO: “lesione personale- cani randagi”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi di ciascuna delle parti e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, , in qualità di genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla minore, nata il [...], ha convenuto in giudizio il Persona_2
in persona del Sindaco p.t. e ASL Bt in persona del legale rappresentante p.t., per sentirli Controparte_2
condannare in solido al risarcimento dei danni riportati da in seguito al sinistro del Persona_2
27.7.2013, allorquando in via delle Querce, a , la minore veniva aggredita da un cane randagio CP_2
riportando le lesioni risultanti dalla documentazione medica in atti.
Cont L'attore ha domandato la condanna di al pagamento della somma di € 15.291,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.5.2018 si è costituita in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., eccependo infondatezza ed inaccoglibilità della domanda per carenza di titolarità della
ASL BT nel rapporto giuridico controverso, mancanza di colpa, difetto di legittimazione passiva, sussistente invece in capo al che ha chiesto chiamarsi in causa, infondatezza nel merito della Controparte_2
domanda per mancanza di prova degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della contestata
2 responsabilità, eccessività del quantum.
Autorizzata la chiamata in causa, il si è tempestivamente costituito con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 27.5.2019, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito,
l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum e chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di condannandola a CP_3
rifondere al quanto in thesi corrisposto all'attore in dipendenza del sinistro per cui è causa. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. istruita la causa mediante prova testimoniale,
formulata dal precedente istruttore una proposta conciliativa con oneri a carico di entrambi gli enti convenuti nella misura del 50% ciascuno, accettata ed eseguita dal , che ha corrisposto all'attore la Controparte_2
somma di € 3.800,00, proposta invece rifiutata da ammessa ctu medico legale, la causa veniva CP_3
rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, comparsa la sola parte attrice, al termine della discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
***
in nome e per conto della quale, il padre, ha introdotto il presente Persona_2 Controparte_1
giudizio, è divenuta nelle more maggiorenne.
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale
rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300
c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto
rappresentante legale> (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, n.30701).
La causa è stata transatta nel rapporto processuale fra attore e terzo chiamato, che ha Controparte_2
tuttavia reiterato la domanda di regresso di quanto pagato all'attore, nei confronti di indicato, sulla CP_3
scorta dell'attuale elaborazione giurisprudenziale, quale titolare dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta in lite.
Ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce
3 effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
< La norma di cui all'art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata> (Cass. 22800/2018).
E ancora,
effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne> (Cass. 19541/2015 e successive conformi).
L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non genera un litisconsorzio necessario -
avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove si estingua il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo, il giudizio ben può proseguire nei confronti dell'altro (arg. ex Cass. 22672/2017).
Tanto chiarito, occorre esaminare prima delle altre questioni, quella sollevata da ASL Bt che ha eccepito il proprio difetto di titolarità dal lato passivo.
L'eccezione è infondata.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali.
Nella specie, proprio con riferimento alla l.r. Puglia n. 12 del 1995, oggi sostituita dalla L.R. 7 febbraio
2020, n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”, la
Suprema Corte ha affermato che l'attività di recupero dei cani randagi, implicante la cattura e il loro
"ricovero" spetta alle aziende sanitarie locali che rispondono, quindi, dei danni causati da questi, con
4 conseguente difetto di legittimazione passiva dei Comuni, che si limitano alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" degli animali recuperati.
<Come affermato da Cass. 18 maggio 2017 n. 12495 e 20 giugno 2017 n. 15167, rispettivamente relative
alla L.R. Sicilia e alla L.R. Lazio, poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a
quale ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la
regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale caso per caso per
dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile. La L.R. Puglia 3
aprile 1995, n. 12, art. 6 la cui rubrica reca Recupero cani randagi, prevede: "1. Spetta ai Servizi veterinari
delle USL il recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si
provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe
canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni,
a enti e associazioni protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2
possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai
proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato
in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
5. La soppressione così come prevista dal D.P.R. 8
febbraio 1954, n. 320, artt. 86, 87 e 91 e dalla L. 14 agosto 1991, n. 281, art. 2, comma 6, deve essere
effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico". Con
riferimento alle competenze comunali prevede l'art. 2: "1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli
animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente
legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi della L.R.
2 agosto 1989, n. 13, art. 5. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della
collaborazione delle zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 CP_5
della presente legge".Infine prevede l'art. 8: "I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al
risanamento dei canili sanitari esistenti di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 84 secondo i criteri
stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili
sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui alla L. 14
5 agosto 1991, n. 281, art. 2, comma 5. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta
giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo
trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi
veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di
pronta disponibilità.
4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la
manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia". Dal quadro normativo
che precede risulta evidente che funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico
Con dei Servizi veterinari delle è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa. Il punto da
chiarire è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l'obbligo giuridico del Tale responsabilità va CP_2
misurata non con riferimento ai controlli connessi all'attuazione della L. n. 12 del 1995, previsti dall'art. 2,
che sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente
amministrativo, ma con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di
gestione degli stessi. "I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani
recuperati in quanto vaganti", prevede la norma. Secondo un indirizzo di questa Corte, sulla base della
legge regionale in considerazione, la vigilanza sui cani randagi spetta alle mentre sui Comuni non CP_3
può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva (Cass. 7
dicembre 2005, n. 27001; 27 giugno 2008, n. 17737; 3 aprile 2009, n. 8137). Più di recente è stato affermato
che "l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di
animali di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie legge reg....) - è tenuto, in correlazione con
gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul
territorio di competenza" (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2741). Tale statuizione, pur resa con riferimento ad
una vicenda relativa all'applicazione della legge della , ha in realtà portata generale e CP_6
risulta richiamata in altre fattispecie relative a diversi contesti regionali (Cass. 23 agosto 2011, n. 17528 e
13 agosto 2015, n. 16802). Proprio per la sua portata generale deve essere misurata con riferimento alla
specifica legislazione regionale vigente. Per la legge della ritiene il Collegio che vada CP_6
mantenuto l'indirizzo tradizionale.L'obbligo giuridico di costruzione e gestione di canili sanitari per
l'accoglienza di cani vaganti è astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un
contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di
6 una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono, ma
resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione
l'evento dannoso per cui è causa, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello
di accoglienza dei cani randagi. Il punto risulta chiarito dalla differenza con la L.R. Lazio 21 ottobre 1997,
n. 34, al centro dell'attenzione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167.In base all'art. 2 della legge appena
menzionata, i Comuni provvedono, fra l'altro, "a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture
esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 e sentite le , entro ventiquattro mesi dalla data Parte_1
di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di
assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle
strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ". La norma prevede un obbligo Parte_1
specifico, oltre che di custodia e mantenimento dei cani, anche di ricovero, che è attività che si aggiunge a
quella di mera gestione del canile in quanto attività ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al
canile. In tal senso è l'interpretazione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167, la quale ha affermato che "la
norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani
vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture
comunali". Tale attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei Comuni secondo la
legge della , i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" CP_6
dei cani, mentre al "ricovero" evidentemente provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e
Con cioè i Servizi veterinari delle Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella
differenza fra "accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e
cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a
seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile. Non vi è invece un dovere a
carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa
integrare una fattispecie di responsabilità civile. Va quindi confermato l'indirizzo in termini di difetto di
legittimazione passiva del > (Cass. civ. 17060/2018, confermata da ultimo da Cass. Sez. 3 - , CP_2
Ordinanza n. 9671 del 26/05/2020 e Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022).
In definitiva, quanto alla questione della individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria in esame, posto che in materia di responsabilità per danni causati da animali randagi, si
7 applica il principio generale di cui all'art. 2043 c.c. e non l'art. 2052 c.c., non potendosi ravvisare un rapporto di proprietà da parte degli enti pubblici preposti alla gestione ed al contenimento del fenomeno del randagismo, laddove i Comuni e gli altri enti pubblici sono gravati del dovere di predisporre i canili, spetta
Cont invece alle l'obbligo di provvedere al recupero, alla cattura ed al ricovero dei cani randagi, obblighi la cui violazione configura responsabilità per i danni da essi arrecati a terzi e fonda la legittimazione ad essere convenuti in giudizio con azione risarcitoria.
Nella vicenda in parola, legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal è dunque CP_1
ASL BT.
Nel merito, la domanda va tuttavia rigettata.
In un recente arresto la Suprema Corte ha chiarito che randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno>
(Cass. 16788/2025).
E' dunque onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione contro cui è rivolta la domanda di risarcimento non abbia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone.
Cont Tale prova può fornirsi, ad esempio, dimostrando che al servizio di prevenzione del randagismo la competente non aveva destinato alcuna risorsa o risorse insufficienti;
che il relativo ufficio esisteva solo sulla carta;
che il servizio veniva svolto in modo saltuario o non veniva svolto affatto.
Queste circostanze possono essere provate con ogni mezzo: documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni,
8 confessione e giuramento, mentre la prova che la pubblica amministrazione non abbia apprestato un efficace servizio di prevenzione del randagismo (e dunque la prova della condotta omissiva) non può invece trarsi dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno.
In primo luogo, perché l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può
risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione.
In secondo luogo, perché l'essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità, ma anche nella prevenibilità. E nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale (Cass. Sez. 3,
28/06/2018, n. 17060, richiamata in motivazione dalla sentenza 16788/2025).
Nella vicenda in parola, l'attore nulla ha provato né chiesto di provare, insistendo anzi, nella prima memoria sulla non spettanza in capo a sé dell'onere di indagare e provare se e come sia stato organizzato un servizio di prevenzione del randagismo.
Ma, assumere come fa il che la circostanza di fatto che il cane fosse libero dimostrerebbe di per sé CP_1
che il predetto servizio di prevenzione del randagismo non era stato espletato in modo adeguato,
significherebbe introdurre una responsabilità oggettiva (Cass.36719/21), non giustificabile in base alla lettera ed allo spirito della legge.
In mancanza di prova di una condotta colposa ascrivibile alla assorbita ogni altra questione, la CP_3
domanda risarcitoria deve essere rigettata.
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti di va rigettata, in quanto Controparte_2 CP_3
relative a somme pagate in esecuzione di una transazione liberamente ed autonomamente raggiunta fra l'ente civico e l'attore.
L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in corso di causa e l'approdo da ultimo riportato in motivazione, costituiscono eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Al contempo, e sulla base delle medesime ragioni, le spese della CTU, come già liquidate dovranno essere
9 poste a carico solidale delle parti costituite (arg. ex Cass. 16074/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1233/2018 R.G. del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere fra l'attore e il per intervenuta Controparte_2
transazione della lite;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti di SL BT in persona del legale rappresentante p.t.;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di ctu.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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