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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25516/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25516/2024
Oggi 22 aprile 2025 alle ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Stefano Daniele il quale precisa le conclusioni come da memorie conclusive autorizzate depositate in data 11.4.2025, per parte opposta l'Avv. Francesco Morcavallo il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue dispensando le parti dall'attesa.
Alle ore 16,00 all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e procedendo al deposito telematico in allegato al verbale.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 6 N. R.G. 25516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni all'udienza del 22.04.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25516/2024 promossa da:
nata a [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Fonteiana, 22, presso lo studio dell'avv. Stefano Daniele che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi CP_1 C.F._2
Settembrini n. 28 presso lo studio dall'avvocato Francesco Morcavallo in virtù di procura in atti
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22.4.2025: per parte opponente (come da memoria autorizzata depositata in data 11.4.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la domanda e per l'effetto - in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione per i motivi sopraindicati;
- nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6391/2024 opposto e, per l'effetto, dichiarare che l'Avv. non ha diritto ad ottenere CP_1 le somme oggetto del precetto in quanto si tratta di somme irripetibili;
- in subordine e nel merito, dichiarare che l'Avv. nulla deve all'Avv. , non avendo lei percepito le somme Parte_1 CP_1 oggetto del precetto - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
per parte opposta (come da comparsa di costituzione e risposta 5.7.2024)
“Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'avversa opposizione e, in limine iudicii, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e
pagina 2 di 6 conseguentemente confermare le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo medesimo, nonché provvedere a favore della comparente parte opposta anche sulle spese della fase di opposizione.
Oggetto: Opposizione a D.I. Ripetizione assegno di mantenimento per la prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 6391/2024 del 20 maggio 2024 (NRG 19349/2024) con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di € 17.922,33 oltre interessi e spese del procedimento in favore dell'ex coniuge Il tutto a titolo di ripetizione di somme CP_1 dalla percepite per il mantenimento del comune figlio , risultate non dovute all'esito Parte_1 R_ del provvedimento del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023 a mezzo del quale, in modifica delle condizioni di divorzio, è stata accolta la domanda del e revocato l'obbligo di quest'ultimo di CP_1 versare il contributo di mantenimento per il figlio (€ 1.000 mensili rivalutabili) con decorrenza dalla proposizione della domanda (febbraio 2022). Sul punto il Tribunale ha così motivato “ritenuto che, conseguentemente, la rescissione di uno stabile collegamento con la ex casa coniugale ove la madre non più risiede e ove assai raramente torna il figlio e, a priori, l 'insussistenza di un concreto punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno da parte del ragazzo, priva la resistente della legittimazione “ iure proprio ” per ottenere il mantenimento, con revoca del contributo di mantenimento versatole dal ricorrente né potendo il Tribunale, in questa sede , disporre il contributo a carico dei genitori direttamente in favore del figlio in difetto di espressa domanda da parte del figlio stesso, quale avente diritto”.
Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento , previa istanza ex art. 649 c.p.c., Parte_1 deduceva la irripetibilità delle somme percepite in quanto somme dovute a titolo di assegno alimentare in favore del figlio non economicamente autosufficiente. Eccepiva, in subordine, di non essere passivamente legittimata con riferimento alla pretesa monitoria allegando di avere percepito solo formalmente le somme versate dall'ex coniuge, somme che aveva provveduto a versare integralmente al figlio che viveva in Spagna. Documentava la circostanza con la produzione dei relativi bonifici.
Tanto precisato insisteva nel merito affinché fosse dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché la non debenza delle somme ingiunte.
Si costituiva parte opposta eccependo la inammissibilità dell'opposizione per essere state dedotte asserite ragioni che avrebbero trovato opportuna sede in fase di gravame avverso il presupposto provvedimento di revoca. Nel merito contestava le deduzioni di controparte ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Considerata la natura documentale della causa, la stessa, istruita solo documentalmente veniva rinviata all'udienza del 1aprile 2025 per discussione e decisione.
Nelle more di detta udienza parte opposta depositava il provvedimento con il quale in data 18.3.2025 la Corte di Appello di Roma aveva definito in limine litis il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023 che aveva revocato l'obbligo del di versare alla CP_1 Parte_1 il mantenimento nell'interesse del figlio, dichiarandolo inammissibile.
pagina 3 di 6 Il Giudice rinviava la causa per il medesimo incombente all'udienza del 22.04.2024 concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima dell'udienza.
****
In via preliminare va dichiarata la tempestività della predetta produzione documentale effettuata in data
27.3.2025 da parte della difesa di CP_1
Trattasi di documento sopravvenuto (18.3.2025) all'ultima utile attività processuale. Sulla avvenuta produzione è stato, in ogni caso, sollecitato e consentito il contraddittorio avendo, all'esito della stessa, questo giudice differito l'udienza di discussione a data successiva concedendo alle parti un termine per il deposito di memorie autorizzate.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a D.I. formulata da parte opposta sul presupposto (errato) che a mezzo della medesima siano state “dedotte asserite ragioni da farsi eventualmente valere in sede di gravame (proposto solo tardivamente) avverso il presupposto provvedimento di revoca in punto di modalità di prestazione del contributo per il mantenimento”.
L'affermazione non è condivisibile posto che a mezzo dell'atto introduttivo parte opponente non ha dedotto censure al provvedimento di revoca del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023 o in ordine alla decorrenza degli effetti del medesimo (riservate al gravame in altra sede proposto) ma ha chiaramente contrapposto circostanze impeditive della pretesa creditoria fatta valere, deducendo nel merito la irripetibilità delle somme oggetto dell'azione restitutoria intrapresa, in piena conformità con la natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (come espressamente è stato qualificato l'atto introduttivo).
Tanto sull'ovvio rilievo della non assoluta sovrapponibilità e coincidenza della questione relativa alla decorrenza retroattiva degli effetti di un provvedimento caducatorio rispetto a quella (a quest'ultima non automaticamente conseguente) della ripetibilità o meno delle somme che risultino non più dovute in ragione del provvedimento medesimo.
Neppure meritevole si palesa l'eccezione, invero timidamente proposta, di carenza di legittimazione passiva della rispetto alla pretesa monitoria, in ragione della presupposta circostanza che Parte_1 ella avrebbe costituito un mero tramite tra il padre ed il figlio avendo provveduto a versare immediatamente le somme ricevute dall'ex coniuge al figlio;
circostanza di cui vi sarebbe R_ evidenza documentale costituita sia dalla produzione dei relativi bonifici sia dal verbale di udienza nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che ha raccolto quanto riferito sulla circostanza dal figlio . R_
L'eccezione non può essere accolta posto che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. - tale essendo qualificabile la pretesa azionata in sede monitoria - ha come naturale destinatario l'accipiens.
Ed, infatti, rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. Sezione II del 8.2.24 n. 3596 - Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 27421 del 26.09. 2023).
Né la tesi qui sostenuta da parte opponente che indica la madre come mero tramite può in alcun modo conciliarsi con la posizione assunta da quest'ultima in sede di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio avendo ella ivi insistito per la prosecuzione del versamento nelle sue mani da parte del padre del contributo di mantenimento del figlio e, dunque, per il riconoscimento (poi disatteso dal Tribunale) di un diritto iure proprio a ricevere il mantenimento per il figlio a sostegno del quale invocava il presupposto dell'allegata persistenza del requisito della convivenza con il figlio R_
(v.di premessa decreto del Tribunale di Roma del 4.7.2023).
pagina 4 di 6 Ed, invero, ex latere accipientis l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. deve essere rivolta all'effettivo accipiens essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme al figlio posto che non in virtù di un potere di rappresentanza la ha incassato il denaro ma in ragione Parte_1 di un diritto iure proprio, irrilevante la materiale modalità con cui, una volta ricevute le somme, le ha successivamente destinate al figlio . R_
Nè la condictio potrebbe essere esclusa dal fatto che la medesima ha versato le somme al figlio con asserita esclusione di qualsiasi suo arricchimento posto che, per esperire la condictio è richiesto solo che il pagamento non sia dovuto da parte di chi lo percepisce, indipendentemente dall'arricchimento di costui, diversamente che per l'azione di ingiustificato arricchimento per la quale occorre che al depauperamento del solvens corrisponda un arricchimento dell'accipiens.
Correttamente individuato il destinatario della proposta azione restitutoria ed addivenendo al merito della questione, in via dirimente, occorre valorizzare i motivi per i quali il Tribunale di Roma ha revocato l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento del figlio nelle mani della CP_1 R_ madre (“ritenuto che, conseguentemente, la rescissione di uno stabile collegamento con la ex casa coniugale ove la madre non più risiede e ove assai raramente torna il figlio e, a priori, l 'insussistenza di un concreto punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno da parte del ragazzo, priva la resistente della legittimazione “ iure proprio ” per ottenere il mantenimento, con revoca del contributo di mantenimento versatole dal ricorrente né potendo il Tribunale, in questa sede , disporre il contributo a carico dei genitori direttamente in favore del figlio in difetto di espressa domanda da parte del figlio stesso, quale avente diritto”). Il reclamo proposto avverso detto provvedimento è stato, come ricordato, dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto con effetti retroattivi che le somme siano state pagate a soggetto non legittimato a riceverle in ragione della insussistenza, già al momento del deposito del ricorso, del rapporto di convivenza con il figlio e, dunque, della inesistenza dei presupposti per tale R_ erogazione nelle mani della madre.
Entrambe le parti hanno richiamato, quale precedente idoneo a dirimere la controversia (proponendo, ovviamente, differenti letture), la ormai nota sentenza Cass. Sez. Civ., Sez. Unite, 8 novembre 2022 n. 32914 alla quale questo giudice intende dare continuità
Ebbene tale pronuncia ha sancito il seguente il seguente principio di diritto:
In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per
l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve pagina 5 di 6 presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
Nella concreta fattispecie è agevole evidenziare che il Tribunale di Roma ha ritenuto non sussistente il requisito della coabitazione che legittimava la madre (unica parte in causa in quel procedimento) a ricevere l'assegno e, dunque, insussistente il requisito per l'erogazione in suo favore dell'assegno medesimo, vertendosi senza dubbio alcuno dunque nell'ipotesi a) di cui all' enunciato principio, estranea in via assoluta la fattispecie all'ipotesi di cui alla lettera b) che solo giustifica il venir meno della regola generale della ripetibilità.
Le somme corrisposte dal alla devono, dunque, considerarsi ripetibili. CP_1 Parte_1
Non vi è contestazione in ordine al quantum della pretesa monitoria, in ogni caso, adeguatamente documentata con la prova dei bonifici effettuati da parte opposta (attore sostanziale) ottemperando all'onere probatorio a suo carico.
Deve dunque ritenersi fondato il diritto di alla ripetizione di quanto richiesto in via CP_1 monitoria con la conseguenza che, rigettata l'opposizione, il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese di lite della fase di opposizione in considerazione del rigetto della eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da parte opposta e della natura degli interessi sottesi alla controversia, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ammissibile l'opposizione che, tuttavia, nel merito, rigetta integralmente, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6391/2024 del 20 maggio 2024 (NRG
19349/2024); compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in allegato al verbale.
Roma, 22 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25516/2024
Oggi 22 aprile 2025 alle ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Stefano Daniele il quale precisa le conclusioni come da memorie conclusive autorizzate depositate in data 11.4.2025, per parte opposta l'Avv. Francesco Morcavallo il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue dispensando le parti dall'attesa.
Alle ore 16,00 all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e procedendo al deposito telematico in allegato al verbale.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 6 N. R.G. 25516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni all'udienza del 22.04.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25516/2024 promossa da:
nata a [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Fonteiana, 22, presso lo studio dell'avv. Stefano Daniele che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi CP_1 C.F._2
Settembrini n. 28 presso lo studio dall'avvocato Francesco Morcavallo in virtù di procura in atti
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22.4.2025: per parte opponente (come da memoria autorizzata depositata in data 11.4.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la domanda e per l'effetto - in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione per i motivi sopraindicati;
- nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6391/2024 opposto e, per l'effetto, dichiarare che l'Avv. non ha diritto ad ottenere CP_1 le somme oggetto del precetto in quanto si tratta di somme irripetibili;
- in subordine e nel merito, dichiarare che l'Avv. nulla deve all'Avv. , non avendo lei percepito le somme Parte_1 CP_1 oggetto del precetto - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
per parte opposta (come da comparsa di costituzione e risposta 5.7.2024)
“Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'avversa opposizione e, in limine iudicii, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e
pagina 2 di 6 conseguentemente confermare le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo medesimo, nonché provvedere a favore della comparente parte opposta anche sulle spese della fase di opposizione.
Oggetto: Opposizione a D.I. Ripetizione assegno di mantenimento per la prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 6391/2024 del 20 maggio 2024 (NRG 19349/2024) con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di € 17.922,33 oltre interessi e spese del procedimento in favore dell'ex coniuge Il tutto a titolo di ripetizione di somme CP_1 dalla percepite per il mantenimento del comune figlio , risultate non dovute all'esito Parte_1 R_ del provvedimento del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023 a mezzo del quale, in modifica delle condizioni di divorzio, è stata accolta la domanda del e revocato l'obbligo di quest'ultimo di CP_1 versare il contributo di mantenimento per il figlio (€ 1.000 mensili rivalutabili) con decorrenza dalla proposizione della domanda (febbraio 2022). Sul punto il Tribunale ha così motivato “ritenuto che, conseguentemente, la rescissione di uno stabile collegamento con la ex casa coniugale ove la madre non più risiede e ove assai raramente torna il figlio e, a priori, l 'insussistenza di un concreto punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno da parte del ragazzo, priva la resistente della legittimazione “ iure proprio ” per ottenere il mantenimento, con revoca del contributo di mantenimento versatole dal ricorrente né potendo il Tribunale, in questa sede , disporre il contributo a carico dei genitori direttamente in favore del figlio in difetto di espressa domanda da parte del figlio stesso, quale avente diritto”.
Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento , previa istanza ex art. 649 c.p.c., Parte_1 deduceva la irripetibilità delle somme percepite in quanto somme dovute a titolo di assegno alimentare in favore del figlio non economicamente autosufficiente. Eccepiva, in subordine, di non essere passivamente legittimata con riferimento alla pretesa monitoria allegando di avere percepito solo formalmente le somme versate dall'ex coniuge, somme che aveva provveduto a versare integralmente al figlio che viveva in Spagna. Documentava la circostanza con la produzione dei relativi bonifici.
Tanto precisato insisteva nel merito affinché fosse dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché la non debenza delle somme ingiunte.
Si costituiva parte opposta eccependo la inammissibilità dell'opposizione per essere state dedotte asserite ragioni che avrebbero trovato opportuna sede in fase di gravame avverso il presupposto provvedimento di revoca. Nel merito contestava le deduzioni di controparte ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Considerata la natura documentale della causa, la stessa, istruita solo documentalmente veniva rinviata all'udienza del 1aprile 2025 per discussione e decisione.
Nelle more di detta udienza parte opposta depositava il provvedimento con il quale in data 18.3.2025 la Corte di Appello di Roma aveva definito in limine litis il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023 che aveva revocato l'obbligo del di versare alla CP_1 Parte_1 il mantenimento nell'interesse del figlio, dichiarandolo inammissibile.
pagina 3 di 6 Il Giudice rinviava la causa per il medesimo incombente all'udienza del 22.04.2024 concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima dell'udienza.
****
In via preliminare va dichiarata la tempestività della predetta produzione documentale effettuata in data
27.3.2025 da parte della difesa di CP_1
Trattasi di documento sopravvenuto (18.3.2025) all'ultima utile attività processuale. Sulla avvenuta produzione è stato, in ogni caso, sollecitato e consentito il contraddittorio avendo, all'esito della stessa, questo giudice differito l'udienza di discussione a data successiva concedendo alle parti un termine per il deposito di memorie autorizzate.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a D.I. formulata da parte opposta sul presupposto (errato) che a mezzo della medesima siano state “dedotte asserite ragioni da farsi eventualmente valere in sede di gravame (proposto solo tardivamente) avverso il presupposto provvedimento di revoca in punto di modalità di prestazione del contributo per il mantenimento”.
L'affermazione non è condivisibile posto che a mezzo dell'atto introduttivo parte opponente non ha dedotto censure al provvedimento di revoca del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023 o in ordine alla decorrenza degli effetti del medesimo (riservate al gravame in altra sede proposto) ma ha chiaramente contrapposto circostanze impeditive della pretesa creditoria fatta valere, deducendo nel merito la irripetibilità delle somme oggetto dell'azione restitutoria intrapresa, in piena conformità con la natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (come espressamente è stato qualificato l'atto introduttivo).
Tanto sull'ovvio rilievo della non assoluta sovrapponibilità e coincidenza della questione relativa alla decorrenza retroattiva degli effetti di un provvedimento caducatorio rispetto a quella (a quest'ultima non automaticamente conseguente) della ripetibilità o meno delle somme che risultino non più dovute in ragione del provvedimento medesimo.
Neppure meritevole si palesa l'eccezione, invero timidamente proposta, di carenza di legittimazione passiva della rispetto alla pretesa monitoria, in ragione della presupposta circostanza che Parte_1 ella avrebbe costituito un mero tramite tra il padre ed il figlio avendo provveduto a versare immediatamente le somme ricevute dall'ex coniuge al figlio;
circostanza di cui vi sarebbe R_ evidenza documentale costituita sia dalla produzione dei relativi bonifici sia dal verbale di udienza nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che ha raccolto quanto riferito sulla circostanza dal figlio . R_
L'eccezione non può essere accolta posto che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. - tale essendo qualificabile la pretesa azionata in sede monitoria - ha come naturale destinatario l'accipiens.
Ed, infatti, rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. Sezione II del 8.2.24 n. 3596 - Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 27421 del 26.09. 2023).
Né la tesi qui sostenuta da parte opponente che indica la madre come mero tramite può in alcun modo conciliarsi con la posizione assunta da quest'ultima in sede di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio avendo ella ivi insistito per la prosecuzione del versamento nelle sue mani da parte del padre del contributo di mantenimento del figlio e, dunque, per il riconoscimento (poi disatteso dal Tribunale) di un diritto iure proprio a ricevere il mantenimento per il figlio a sostegno del quale invocava il presupposto dell'allegata persistenza del requisito della convivenza con il figlio R_
(v.di premessa decreto del Tribunale di Roma del 4.7.2023).
pagina 4 di 6 Ed, invero, ex latere accipientis l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. deve essere rivolta all'effettivo accipiens essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme al figlio posto che non in virtù di un potere di rappresentanza la ha incassato il denaro ma in ragione Parte_1 di un diritto iure proprio, irrilevante la materiale modalità con cui, una volta ricevute le somme, le ha successivamente destinate al figlio . R_
Nè la condictio potrebbe essere esclusa dal fatto che la medesima ha versato le somme al figlio con asserita esclusione di qualsiasi suo arricchimento posto che, per esperire la condictio è richiesto solo che il pagamento non sia dovuto da parte di chi lo percepisce, indipendentemente dall'arricchimento di costui, diversamente che per l'azione di ingiustificato arricchimento per la quale occorre che al depauperamento del solvens corrisponda un arricchimento dell'accipiens.
Correttamente individuato il destinatario della proposta azione restitutoria ed addivenendo al merito della questione, in via dirimente, occorre valorizzare i motivi per i quali il Tribunale di Roma ha revocato l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento del figlio nelle mani della CP_1 R_ madre (“ritenuto che, conseguentemente, la rescissione di uno stabile collegamento con la ex casa coniugale ove la madre non più risiede e ove assai raramente torna il figlio e, a priori, l 'insussistenza di un concreto punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno da parte del ragazzo, priva la resistente della legittimazione “ iure proprio ” per ottenere il mantenimento, con revoca del contributo di mantenimento versatole dal ricorrente né potendo il Tribunale, in questa sede , disporre il contributo a carico dei genitori direttamente in favore del figlio in difetto di espressa domanda da parte del figlio stesso, quale avente diritto”). Il reclamo proposto avverso detto provvedimento è stato, come ricordato, dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto con effetti retroattivi che le somme siano state pagate a soggetto non legittimato a riceverle in ragione della insussistenza, già al momento del deposito del ricorso, del rapporto di convivenza con il figlio e, dunque, della inesistenza dei presupposti per tale R_ erogazione nelle mani della madre.
Entrambe le parti hanno richiamato, quale precedente idoneo a dirimere la controversia (proponendo, ovviamente, differenti letture), la ormai nota sentenza Cass. Sez. Civ., Sez. Unite, 8 novembre 2022 n. 32914 alla quale questo giudice intende dare continuità
Ebbene tale pronuncia ha sancito il seguente il seguente principio di diritto:
In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per
l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve pagina 5 di 6 presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
Nella concreta fattispecie è agevole evidenziare che il Tribunale di Roma ha ritenuto non sussistente il requisito della coabitazione che legittimava la madre (unica parte in causa in quel procedimento) a ricevere l'assegno e, dunque, insussistente il requisito per l'erogazione in suo favore dell'assegno medesimo, vertendosi senza dubbio alcuno dunque nell'ipotesi a) di cui all' enunciato principio, estranea in via assoluta la fattispecie all'ipotesi di cui alla lettera b) che solo giustifica il venir meno della regola generale della ripetibilità.
Le somme corrisposte dal alla devono, dunque, considerarsi ripetibili. CP_1 Parte_1
Non vi è contestazione in ordine al quantum della pretesa monitoria, in ogni caso, adeguatamente documentata con la prova dei bonifici effettuati da parte opposta (attore sostanziale) ottemperando all'onere probatorio a suo carico.
Deve dunque ritenersi fondato il diritto di alla ripetizione di quanto richiesto in via CP_1 monitoria con la conseguenza che, rigettata l'opposizione, il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese di lite della fase di opposizione in considerazione del rigetto della eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da parte opposta e della natura degli interessi sottesi alla controversia, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ammissibile l'opposizione che, tuttavia, nel merito, rigetta integralmente, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6391/2024 del 20 maggio 2024 (NRG
19349/2024); compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in allegato al verbale.
Roma, 22 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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