Sentenza 12 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2020, n. 14685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14685 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FE HI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello sezione distaccata di Bolzano emessa in data 07/02/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Meinhard Durnwalder, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello - sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza emessa in data 11/07/2017 dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, con cui HI OF era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 2, cod. pen., per aver cagionato a AE EL lesioni personali, avendolo colpito in viso con un pugno, da cui era derivato l'indebolimento permanente degli organi dentali;
in San Candido, il 13/09/2014. 2. In data 05/04/2019 HI OF ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Meinhard Durnwalder, per:
2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, avendo la Corte di merito riconosciuto, con motivazione parzialmente diversa da quella del primo giudice, che la condotta fosse stata posta in essere nel corso del gioco, ma ha poi ritenuto la stessa del tutto volontaria ed avulsa dalla dinamica della partita di calcio in corso;
in particolare, come si evince dalla deposizione dei testi HIp ER, AR LE ed SA OF, delle cui deposizioni vengono riportati degli stralci in ricorso, l'imputato aveva posto in essere un'azione di smarcatura in occasione di un calcio di punizione, girandosi con le braccia aperte e, in questa rotazione, colpendo involontariamente in viso l'avversario, trattandosi quindi, di azione finalisticamente inserita nel contesto de un'attività sportiva e, come tale, scriminata da consenso dell'avente diritto in relazione al rischio consentito nell'ambito dell'attività stessa;
si sottolinea, inoltre, la contraddittorietà delle deposizioni dei testi su cui le sentenze di merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità, posto che le stesse non sono riuscite a chiarire se la parte lesa fosse stata colpita con un pugno o con una gomitata, circostanza non chiarita, peraltro, neanche dalla formulazione del capo di imputazione;
2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., dovendosi, al più, la condotta dell'imputato inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen., come emerso dall'istruttoria dibattimentale ed alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di lesioni cagionate nel contesto di attività sportive.
3. In data 06/05/2019 risulta pervenuta memoria nell'interesse della parte civile, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e si richiede la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va ricordato come la vicenda si collochi nel contesto di un incontro di calcio e che già il primo Giudice, riportando la dichiarazione della persona offesa AE EL - il quale aveva chiaramente indicato l'imputato come colui che gli aveva sferrato un pugno seguito da un colpo del braccio mentre il gioco era fermo, in quanto le squadre erano in attesa di un calcio di punizione che avrebbe dovuto essere battuto - aveva chiarito che la versione del EL fosse stata confermata da ben cinque testi. In particolare, i testi ER e BA si trovavano molto vicini al luogo del fatto, in prossimità della lunetta dell'area di rigore, ed avevano un ricordo molto chiaro della partita e di quanto verificatosi;
il teste OM, pur trovandosi a maggiore distanza, aveva prestato costante attenzione a quanto verificatosi in campo, dato il suo ruolo di guardialinee;
anche il teste RI, che si trovava in tribuna, ha reso una dichiarazione del tutto sovrapponibile a quella degli altri testi, tutti concordando su fatto che l'imputato si era improvvisamente girato, durante una marcatura da parte del EL, colpendolo con un pugno e con il gomito sinistro. Il EL stesso, peraltro, aveva specificato che egli stava semplicemente ponendo in essere una marcatura dell'avversario, nell'intento di proteggere la propria porta, essendo il calcio di punizione in favore della squadra avversaria, per cui in detto contesto, in seguito al contatto tra la schiena del FF ed il petto del EL, che teneva le braccia allargate per evitare falli, il primo si era voltato e lo aveva colpito violentemente. Peraltro, va ricordato come già il primo giudice avesse ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei testi della difesa, ER, IS e FF - su cui si fonda il primo motivo di ricorso - in quanto contraddittorie tra loro e collidenti con il ruolo dell'arbitro che, in quel momento, non stava affatto prestando attenzione ai giocatori, in quanto era intento a segnare un cambio nella formazione di una delle due squadre, richiesta a gioco fermo ed effettuata prima del calcio di punizione, elemento in più per ritenere che al momento della condotta dell'imputato il gioco non fosse affatto ripreso. In tal senso, quindi, la ricostruzione della vicenda appare del tutto chiara sin dalla sentenza di primo grado, che ha evidenziato la piena volontarietà della condotta da parte dell'imputato, escludendo che la stessa fosse stata posta in essere durante lo svolgimento della partita, ossia dopo che l'arbitro aveva fischiato il calcio di punizione. Il primo motivo di ricorso, quindi, si limita a riproporre una doglianza già sottoposta al Giudice del gravame e da questi ampiamente valutata;
le argomentazioni, inoltre, appaiono ai limiti dell'inammissibilità, in quanto tendenti ad una diversa valutazione di parte del compendio dichiarativo, in funzione di ua ricostruzione alternativa e più favorevole all'imputato. La Corte territoriale, inoltre, ha ampiamente motivato sul rischio consentito del gioco, citando giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema in tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario, come nel caso di specie verificatosi. Mentre, infatti, la condotta lesiva va ritenuta esente da sanzione penale allorché sia finalisticannente inserita nel contesto dell'attività sportiva, ricorre, al contrario, l'ipotesi di lesioni volontarie qualora la gara sia soltanto l'occasione della condotta violenta mirata alla persona dell'antagonista (Sez. 5, sentenza n. 33275 del 28/03/2017, Sansica, Rv. 270498; Sez. 5, sentenza n. 15170 del 15/02/2016, Ferretti, Rv. 266398). Ancor più di recente è stato ribadito che, in caso di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della scriminante sportiva: a) quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva;
b) quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso;
c) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività (Sez. 5, sentena n. 21120 del 29/01/2018, Valvo, Rv. 273203). Come affermato dalla sentenza impugnata, nel caso in esame la condotta risulta posta in essere allorquando i giocatori delle due squadre si stavano posizionando per, rispettivamente, sfruttare la posizione e difender la propria porta, mettendo a punto le marcature in attesa che l'arbitro fischiasse per il il calcio di punizione;
quindi, il gioco era indiscutibilmente fermo, ed il pugno del FF era risultato chiaramente diretto e volontario ed avulso da qualsiasi dinamica di gioco, in quanto sferrato, come detto, a gioco fermo. Né, infine, si comprende in cosa sarebbe consistita la dedotta violazione dell'art.521 cod. proc. pen. posto che il capo di imputazione ha chiaramente contestato il delitto di lesioni volontarie, descrivendo compiutamente la condotta e la natura delle lesioni cagionate, ossia un trauma contusivo con indebolimento permanente dell'organo dentale;
in particolare, è stato descritto l'esito della consulenza di parte, evidenziante un danno biologico permanente del 2,-2,5%. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; l'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese