Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2020, n. 14685
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Sentenza 12 maggio 2020

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Rossella Catena. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte di Appello di Bolzano, che aveva confermato la condanna per lesioni personali, sostenendo un vizio di motivazione e una violazione di legge. In particolare, il ricorrente ha argomentato che l'azione lesiva fosse avvenuta nel contesto di un gioco di calcio e quindi dovesse essere considerata come un'azione consentita, sostenendo che il colpo fosse stato involontario e non volontario. La parte civile, al contrario, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese legali.

Il giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando che la condotta del ricorrente era stata chiaramente volontaria e avulsa dalla dinamica di gioco, poiché il pugno era stato sferrato a gioco fermo. La Corte ha sottolineato la coerenza delle testimonianze a sostegno della versione della parte lesa e ha ribadito che, in assenza di un collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva, non si applica la scriminante del consenso. Inoltre, ha ritenuto infondata la questione relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., confermando la correttezza del capo di imputazione. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della giurisprudenza in materia di lesioni in ambito sportivo, escludendo la possibilità di giustificare comportamenti violenti in contesti di gioco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2020, n. 14685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14685
    Data del deposito : 12 maggio 2020

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