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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2979/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'Avv. Franco Orlando come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE
e in persona del rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario autorizzato dott.ssa ROSA TANZARELLA
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di incarichi di supplenza Controparte_1 annuale per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e che per tali anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Precisava che, secondo la disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM
28 novembre 2016, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo tale disciplina discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma dovuta. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del principio del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già ottenuto sentenza favorevole per le stesse causali.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate all'odierna udienza, ha formalizzato la propria rinuncia all'azione.
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 c.p.c. poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81) o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito.
La stessa non può che condurre, allora, ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato. Tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda (Cfr. Cass.n.2268/99).
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione del peculiare epilogo della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2979/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'Avv. Franco Orlando come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE
e in persona del rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario autorizzato dott.ssa ROSA TANZARELLA
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di incarichi di supplenza Controparte_1 annuale per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e che per tali anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Precisava che, secondo la disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM
28 novembre 2016, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo tale disciplina discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma dovuta. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del principio del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già ottenuto sentenza favorevole per le stesse causali.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate all'odierna udienza, ha formalizzato la propria rinuncia all'azione.
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 c.p.c. poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81) o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito.
La stessa non può che condurre, allora, ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato. Tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda (Cfr. Cass.n.2268/99).
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione del peculiare epilogo della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)