Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4374 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentate e difese dagli avvocati Marco Del Gaiso e Nicol Del Gaiso, con domicilio eletto presso lo studio Marco Del Gaiso in Napoli, via G. Pergolesi 1;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- emessa dalla Corte d’Appello di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente agisce innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 10 gennaio 2025, con la quale la Corte d’Appello di Napoli, accertata l’esclusiva responsabilità dell’intimato Ministero della Salute con riguardo al pregiudizio arrecato a -OMISSIS- lo condannava al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dagli odierni ricorrenti in qualità di eredi, nonché al pagamento dei danni da loro patiti jure proprio da perdita del rapporto parentale, e, infine, al pagamento delle metà delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore degli avvocati anticipatari;
Considerato che, come dichiarato e documentato da parte ricorrente, in data 26 novembre 2025 il Ministero della Salute ha effettuato il pagamento integrale delle somme dovute agli interessati, pari a € 2.232.815,00;
Considerato, altresì, che parte ricorrente in ragione dell’avvenuto adempimento chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con consequenziale riconoscimento del favore delle spese a titolo di soccombenza virtuale, in quanto il debito pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo;
Ritenuto, dunque, in ragione di quanto rappresentato e documentato dalle parti, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, e, quanto alle spese di giudizio, che queste vadano poste a carico dell’Amministrazione, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, per avere la P.A. adempiuto al dictum giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ricorrenti e del loro dante causa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE EN | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.