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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4768/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TOCCHETTO MARIA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. DEL GIUDICE ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] Parte_1
il 29/09/1978 e nata a [...] il [...] del matrimonio contratto Parte_2
il 06/09/2014 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monastier di Treviso alle seguenti condizioni:
1. -Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. -Il signor rimarrà a vivere nella casa familiare di cui è proprietario, mentre la Parte_1
signora continuerà a vivere nella casa di Monastier di Treviso, dove si è trasferita Parte_2
già da tempo;
3. Affida, in via condivisa, il figlio minore ad entrambi i genitori prevedendo la collocazione Per_1
e la residenza prevalente dello stesso presso la madre in Monastier di Treviso (TV), via Mons.
Schileo 6/A;
4. -Il padre potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo tra i genitori e tenuto conto Per_1
della volontà, degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore. In ogni ipotesi starà, Per_1
a weekend alternati, con il padre dal giovedì pomeriggio, prelevandolo da scuola, fino al lunedì mattina successivo riportandolo a scuola. , inoltre, potrà stare con il Padre, durante la Per_1
settimana che prevede il WK di competenza della Madre, un giorno durante la settimana, quando vorrà e previo accordo, per modalità e tempi, tra i genitori.
5. -Giorgio starà con ciascun genitore, alternando i periodi, almeno 10 gg durante le vacanze invernali e almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Alternerà di anno in anno con ciascun genitore, il giorno di Natale, la Vigilia di Natale e il Giorno di Pasqua
e quello di Pasquetta. I genitori concorderanno i periodi di anno in anno con una comunicazione, preferibilmente scritta nel rispetto, entro il 30 aprile di ciascun anno, per il periodo estivo ed entro il 30 Novembre di ciascun anno per il periodo invernale.
trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di questi e la festa del Papà, con la Per_1
mamma il giorno del compleanno di questa e la festa della mamma. Salvo diverso accordo, il suo compleanno verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
6. -Ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le esigenze di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
I ricorrenti prevedono che il genitore che andrà in vacanza con il figlio sarà tenuto a comunicare all'altro un recapito ove poter contattare il minore e, in caso di malattia o di infortunio di quest'ultimo, ad avvertire tempestivamente l'altro genitore per poterlo vedere;
7. I coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità,
valida anche per l'espatrio del figlio e per gli stessi genitori;
8. Considerata la collocazione in misura maggiore di presso la madre, e la disparità di Per_1
reddito, disporsi a carico del signor un contributo mensile al mantenimento del Parte_1
figlio minore di €. 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che lo stesso corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di Parte_2
ogni mese. -Entrambi i genitori si impegnano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio , debitamente documentate e – se del caso - Per_1 previamente concordate, nella misura e nelle modalità previste nel Protocollo in uso presso il tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere. Le spese mediche straordinarie fino alla somma di €. 2.000,00 e quelle ordinarie saranno a carico del signor che gode Parte_1
di una speciale copertura assicurativa sanitaria dell'Edilcassa. Resta tra le Parti inteso che, ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro la quota parte di sua competenza delle spese straordinarie da questi sostenute in favore di - al di fuori delle spese mediche dette – entro il mese Per_1
successivo alla richiesta e a fronte di idoneo riepilogo corredato delle copie delle pezze giustificative, necessarie per le detrazioni in quota parte.
I coniugi si danno atto che le detrazioni fiscali per il figlio minore saranno divise al 50% tra i genitori;
9. I coniugi concordano la suddivisione al 50% della cifra prevista per l'assegno unico erogato direttamente dall'INPS;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi alcun assegno sarà erogato a favore di uno o dell'altra parte.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4768/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TOCCHETTO MARIA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. DEL GIUDICE ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] Parte_1
il 29/09/1978 e nata a [...] il [...] del matrimonio contratto Parte_2
il 06/09/2014 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monastier di Treviso alle seguenti condizioni:
1. -Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. -Il signor rimarrà a vivere nella casa familiare di cui è proprietario, mentre la Parte_1
signora continuerà a vivere nella casa di Monastier di Treviso, dove si è trasferita Parte_2
già da tempo;
3. Affida, in via condivisa, il figlio minore ad entrambi i genitori prevedendo la collocazione Per_1
e la residenza prevalente dello stesso presso la madre in Monastier di Treviso (TV), via Mons.
Schileo 6/A;
4. -Il padre potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo tra i genitori e tenuto conto Per_1
della volontà, degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore. In ogni ipotesi starà, Per_1
a weekend alternati, con il padre dal giovedì pomeriggio, prelevandolo da scuola, fino al lunedì mattina successivo riportandolo a scuola. , inoltre, potrà stare con il Padre, durante la Per_1
settimana che prevede il WK di competenza della Madre, un giorno durante la settimana, quando vorrà e previo accordo, per modalità e tempi, tra i genitori.
5. -Giorgio starà con ciascun genitore, alternando i periodi, almeno 10 gg durante le vacanze invernali e almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Alternerà di anno in anno con ciascun genitore, il giorno di Natale, la Vigilia di Natale e il Giorno di Pasqua
e quello di Pasquetta. I genitori concorderanno i periodi di anno in anno con una comunicazione, preferibilmente scritta nel rispetto, entro il 30 aprile di ciascun anno, per il periodo estivo ed entro il 30 Novembre di ciascun anno per il periodo invernale.
trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di questi e la festa del Papà, con la Per_1
mamma il giorno del compleanno di questa e la festa della mamma. Salvo diverso accordo, il suo compleanno verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
6. -Ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le esigenze di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
I ricorrenti prevedono che il genitore che andrà in vacanza con il figlio sarà tenuto a comunicare all'altro un recapito ove poter contattare il minore e, in caso di malattia o di infortunio di quest'ultimo, ad avvertire tempestivamente l'altro genitore per poterlo vedere;
7. I coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità,
valida anche per l'espatrio del figlio e per gli stessi genitori;
8. Considerata la collocazione in misura maggiore di presso la madre, e la disparità di Per_1
reddito, disporsi a carico del signor un contributo mensile al mantenimento del Parte_1
figlio minore di €. 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che lo stesso corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di Parte_2
ogni mese. -Entrambi i genitori si impegnano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio , debitamente documentate e – se del caso - Per_1 previamente concordate, nella misura e nelle modalità previste nel Protocollo in uso presso il tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere. Le spese mediche straordinarie fino alla somma di €. 2.000,00 e quelle ordinarie saranno a carico del signor che gode Parte_1
di una speciale copertura assicurativa sanitaria dell'Edilcassa. Resta tra le Parti inteso che, ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro la quota parte di sua competenza delle spese straordinarie da questi sostenute in favore di - al di fuori delle spese mediche dette – entro il mese Per_1
successivo alla richiesta e a fronte di idoneo riepilogo corredato delle copie delle pezze giustificative, necessarie per le detrazioni in quota parte.
I coniugi si danno atto che le detrazioni fiscali per il figlio minore saranno divise al 50% tra i genitori;
9. I coniugi concordano la suddivisione al 50% della cifra prevista per l'assegno unico erogato direttamente dall'INPS;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi alcun assegno sarà erogato a favore di uno o dell'altra parte.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi