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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 309 \2021
TRA
, in persona del suo LR pro tempore, con sede Parte_1
in VIALE DELLA VITTORIA GROTTE ITALIA , C.F. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. INFANTOLINO LEONARDO , opponente D.I.
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avv. ADAMO RAIMONDO, C.F._2
OPPOSTE,
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso per D.I. datato 2.11.20, (quale usufruttuaria) e CP_1 [...]
(quale proprietaria) chiedevano volersi ingiungere all'odierno CP_2 opponente il pagamento dell'importo di € 12.800,00, di cui € 3.200,00 quali canoni per le mensilità di aprile e maggio 2020 relativamente all'immobile sito in ES via
Maddalena 95 ang. Via Risorgimento, ed € 9.600,00 quale indennità di preavviso ex art. 12 contratto\27 L. 392.78. Emettendosi l'opposto D.I. in data 14.12.20.
La soc. , posta in liquidazione sin dal 30.12.15, proponeva opposizione, con Pt_1
domanda riconvenzionale, con atto del 20.1.21, sostenendo: la difficile situazione economica causata dalla diffusione del virus Covid-19, con mancanza di liquidità tanto da dover licenziare il dipendente e chiudere l'unità locale di ES (bottega); con racc. AR del 30.3.20 comunicava l'impossibilità di adempiere, chiedendo l'abbuono del trimestre anticipato o in caso di rifiuto la risoluzione immediata del contratto;
controparte con pec del 6.4.20 comunicava la volontà di addivenire ad un accordo e la temporanea sospensione del canone;
perdurando l'emergenza ed il divieto di riprendere l'attività, la soc. opponente con pec del 19.5.20 comunicava la risoluzione immediata del contratto e la riconsegna del locale commerciale per la data del 31.5.20, avvenuta il 30.5.20; le locatrici con pec. del 18.6.20 chiedevano la corresponsione dell'importo poi oggetto del DI. Ciò premesso quali specifici motivi di opposizione invocava:
l'applicazione della notoria normativa di riferimento in tema di contrasto alla diffusione del Virus, de chè le pretese economiche ex adverso erano prive di fondamento giuridico e contrarie ai principi di correttezza e buona fede contrattuale
(con riferimento alle mensilità di aprile e maggio 2020); la don dovutezza dell'indennità semestrale, avente peraltro natura risarcitoria, non potendosi dare il relativo preavviso poichè si è trovata in una situazione economica imprevedibile e straordinaria, in relazione sempre alla normativa emergenziale e quant'altro; in subordine chiedeva la riconduzione ad equità delle prestazioni, ex artt. 1366-1375 CC, anche qui richiamando dottrina e giurisprudenza in tema;
con domanda riconvenzionale finalizzata alla richiesta di indennità di avviamento ex art. 34 L.
392\78; ed infine con richiesta sin in sede di opposizione a DI di concessione della provvisoria esecuzione dello stesso decreto. Chiedeva quindi al Tribunale voler: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzi.one; nel merito dichiarare nullo ed illegittimo il DI;
in subordine ridurre ad equità e giustizia gli importi;
in via riconvenzionale dichiarare il diritto all'ottenimento dell'importo di € 28.800,00 ex art. 34 L. 392\78; in via istruttoria con articolazione di prova per testi.
Le opposte si costituivano con comparsa del 7.7.21 sostenendo con invocazioni normative e giurisprudenziali: la dovutezza dei canoni;
la dovutezza dell'indennità di preavviso ex art. 27 L. 392\78; l'infondatezza dell'opposizione in relazione alla violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della società conduttrice;
l'insussistenza dell'onerosità sopravvenuta e dei presupposti per l'applicabilità dell'esonero della responsabilità del debitore invocati;
il difetto di prova dell'impossibilità ad eseguire la prestazione;
l'infondatezza della domanda riconvenzionale;
la concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto.
Chiedeva quindi al Tribunale voler: concedere detta provvisoria esecuzione;
rigettare l'opposizione in ogni parte, confermando il DI opposto;
in via subordinata riconoscere le somme richieste nella misura indicata nel DI o in quella maggiore o minore quantificata in corso di causa.
In esito alla prima udienza del 22.11.22, con provvedimento depositato il 28.11.22 questo GOT (dopo l'assegnazione del fascicolo precedentemente di altro magistrato onorario), giusta articolata motivazione qui richiamata (già esplicitante l'opportunità ed equità di riduzione del canone al 50% per il periodo di riferimento), non concedeva la provvisoria esecuzione del D I opposto, rimettendo le parti in mediazione.
All'udienza del 23.5.24 le parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, anche in ordine alla domanda riconvenzionale, con quant'altro richiesto come da verbale. Con provvedimento fuori udienza di pari data non si riteneva dover ammettere la prova testimoniale articolata dall'opponente (in quanto circostanze documentate e documentabili nel contesto dell'emergenza covid-19 del periodo), si pronosticava l'infondatezza della richiesta ex art. 34 L. 392\78, ritenendo la causa matura per la decisione. Si fissava quindi -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, si conferma innanzitutto e quale motivazione in parte a qua, quanto esplicitato con la citata ordinanza depositata il 28.11.22 da intendersi qui integralmente riportata (che involge tutti gli aspetti di riferimento), con all'evidenza quindi la riduzione dei canoni per le mensilità di aprile e maggio 2020 da € 3.200,00 ad € 1.600,00. A detto importo di condannatorio va aggiunto quello di € 9.600,00 dovuto ex legge per il periodo di mesi sei e tenuto conto che il conduttore ben poteva esercitare quanto operato, con all'evidenza i giusti\gravi motivi nel contesto della notoria pandemia con quel che ne è conseguito.
Si conferma poi che non appare dovuto l'importo di 28.800,00 giusta domanda riconvenzionale svolta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, stante il tenore letterale dell'art. 34 L. 392\78, per -comunque- l'una o l'altra ipotesi del primo periodo di detta norma. Ovvero il conduttore non ha proceduto, e ragionevolmente non avrebbe proceduto, a disdetta o recesso, avendosi dovuto piuttosto affrontare\prendere atto di detta pandemia, non potendosi quindi ritenere l'inadempienza dettata da detta norma.
Con il quantum definitivo stabilito in € 11.200,00 (€ 9.600 + 1.600) nella sostanziale conferma del DI opposto, diminuendo di 1\3 il compenso di € 540,00.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle per 1\2 (considerato anche il contenuto della corrispondenza ante giudizio in atti e comunque la minima riduzione del quantum e le vicende collegate allo stesso fenomeno pandemico senza allora precisi riferimenti normativi\giurisprudenziali), con la restante metà posta a carico dell'opponente stante in buona sostanza la soccombenza, liquidandole in tale proporzione come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da soc. nei Parte_2
confronti + 1, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od CP_1
assorbita, così provvede:
1-rigetta l'opposizione, confermando il DI impugnato, ma limitatamente all'importo di
€ 11.200,00 per le causali svolte, e detraendovi l'importo di 1\3 dei compensi, come in parte motiva;
3-compensa per 1\2 le spese di liti, condannando l'opponente alla rifusione della restante metà a favore degli opposti, liquidandole in tale proporzione in € 90,00 per spese vive ed in € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in ES al termine della Camera di Consiglio del 25.2.25, in calce all'udienza.
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 309 \2021
TRA
, in persona del suo LR pro tempore, con sede Parte_1
in VIALE DELLA VITTORIA GROTTE ITALIA , C.F. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. INFANTOLINO LEONARDO , opponente D.I.
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avv. ADAMO RAIMONDO, C.F._2
OPPOSTE,
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso per D.I. datato 2.11.20, (quale usufruttuaria) e CP_1 [...]
(quale proprietaria) chiedevano volersi ingiungere all'odierno CP_2 opponente il pagamento dell'importo di € 12.800,00, di cui € 3.200,00 quali canoni per le mensilità di aprile e maggio 2020 relativamente all'immobile sito in ES via
Maddalena 95 ang. Via Risorgimento, ed € 9.600,00 quale indennità di preavviso ex art. 12 contratto\27 L. 392.78. Emettendosi l'opposto D.I. in data 14.12.20.
La soc. , posta in liquidazione sin dal 30.12.15, proponeva opposizione, con Pt_1
domanda riconvenzionale, con atto del 20.1.21, sostenendo: la difficile situazione economica causata dalla diffusione del virus Covid-19, con mancanza di liquidità tanto da dover licenziare il dipendente e chiudere l'unità locale di ES (bottega); con racc. AR del 30.3.20 comunicava l'impossibilità di adempiere, chiedendo l'abbuono del trimestre anticipato o in caso di rifiuto la risoluzione immediata del contratto;
controparte con pec del 6.4.20 comunicava la volontà di addivenire ad un accordo e la temporanea sospensione del canone;
perdurando l'emergenza ed il divieto di riprendere l'attività, la soc. opponente con pec del 19.5.20 comunicava la risoluzione immediata del contratto e la riconsegna del locale commerciale per la data del 31.5.20, avvenuta il 30.5.20; le locatrici con pec. del 18.6.20 chiedevano la corresponsione dell'importo poi oggetto del DI. Ciò premesso quali specifici motivi di opposizione invocava:
l'applicazione della notoria normativa di riferimento in tema di contrasto alla diffusione del Virus, de chè le pretese economiche ex adverso erano prive di fondamento giuridico e contrarie ai principi di correttezza e buona fede contrattuale
(con riferimento alle mensilità di aprile e maggio 2020); la don dovutezza dell'indennità semestrale, avente peraltro natura risarcitoria, non potendosi dare il relativo preavviso poichè si è trovata in una situazione economica imprevedibile e straordinaria, in relazione sempre alla normativa emergenziale e quant'altro; in subordine chiedeva la riconduzione ad equità delle prestazioni, ex artt. 1366-1375 CC, anche qui richiamando dottrina e giurisprudenza in tema;
con domanda riconvenzionale finalizzata alla richiesta di indennità di avviamento ex art. 34 L.
392\78; ed infine con richiesta sin in sede di opposizione a DI di concessione della provvisoria esecuzione dello stesso decreto. Chiedeva quindi al Tribunale voler: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzi.one; nel merito dichiarare nullo ed illegittimo il DI;
in subordine ridurre ad equità e giustizia gli importi;
in via riconvenzionale dichiarare il diritto all'ottenimento dell'importo di € 28.800,00 ex art. 34 L. 392\78; in via istruttoria con articolazione di prova per testi.
Le opposte si costituivano con comparsa del 7.7.21 sostenendo con invocazioni normative e giurisprudenziali: la dovutezza dei canoni;
la dovutezza dell'indennità di preavviso ex art. 27 L. 392\78; l'infondatezza dell'opposizione in relazione alla violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della società conduttrice;
l'insussistenza dell'onerosità sopravvenuta e dei presupposti per l'applicabilità dell'esonero della responsabilità del debitore invocati;
il difetto di prova dell'impossibilità ad eseguire la prestazione;
l'infondatezza della domanda riconvenzionale;
la concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto.
Chiedeva quindi al Tribunale voler: concedere detta provvisoria esecuzione;
rigettare l'opposizione in ogni parte, confermando il DI opposto;
in via subordinata riconoscere le somme richieste nella misura indicata nel DI o in quella maggiore o minore quantificata in corso di causa.
In esito alla prima udienza del 22.11.22, con provvedimento depositato il 28.11.22 questo GOT (dopo l'assegnazione del fascicolo precedentemente di altro magistrato onorario), giusta articolata motivazione qui richiamata (già esplicitante l'opportunità ed equità di riduzione del canone al 50% per il periodo di riferimento), non concedeva la provvisoria esecuzione del D I opposto, rimettendo le parti in mediazione.
All'udienza del 23.5.24 le parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, anche in ordine alla domanda riconvenzionale, con quant'altro richiesto come da verbale. Con provvedimento fuori udienza di pari data non si riteneva dover ammettere la prova testimoniale articolata dall'opponente (in quanto circostanze documentate e documentabili nel contesto dell'emergenza covid-19 del periodo), si pronosticava l'infondatezza della richiesta ex art. 34 L. 392\78, ritenendo la causa matura per la decisione. Si fissava quindi -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, si conferma innanzitutto e quale motivazione in parte a qua, quanto esplicitato con la citata ordinanza depositata il 28.11.22 da intendersi qui integralmente riportata (che involge tutti gli aspetti di riferimento), con all'evidenza quindi la riduzione dei canoni per le mensilità di aprile e maggio 2020 da € 3.200,00 ad € 1.600,00. A detto importo di condannatorio va aggiunto quello di € 9.600,00 dovuto ex legge per il periodo di mesi sei e tenuto conto che il conduttore ben poteva esercitare quanto operato, con all'evidenza i giusti\gravi motivi nel contesto della notoria pandemia con quel che ne è conseguito.
Si conferma poi che non appare dovuto l'importo di 28.800,00 giusta domanda riconvenzionale svolta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, stante il tenore letterale dell'art. 34 L. 392\78, per -comunque- l'una o l'altra ipotesi del primo periodo di detta norma. Ovvero il conduttore non ha proceduto, e ragionevolmente non avrebbe proceduto, a disdetta o recesso, avendosi dovuto piuttosto affrontare\prendere atto di detta pandemia, non potendosi quindi ritenere l'inadempienza dettata da detta norma.
Con il quantum definitivo stabilito in € 11.200,00 (€ 9.600 + 1.600) nella sostanziale conferma del DI opposto, diminuendo di 1\3 il compenso di € 540,00.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle per 1\2 (considerato anche il contenuto della corrispondenza ante giudizio in atti e comunque la minima riduzione del quantum e le vicende collegate allo stesso fenomeno pandemico senza allora precisi riferimenti normativi\giurisprudenziali), con la restante metà posta a carico dell'opponente stante in buona sostanza la soccombenza, liquidandole in tale proporzione come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da soc. nei Parte_2
confronti + 1, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od CP_1
assorbita, così provvede:
1-rigetta l'opposizione, confermando il DI impugnato, ma limitatamente all'importo di
€ 11.200,00 per le causali svolte, e detraendovi l'importo di 1\3 dei compensi, come in parte motiva;
3-compensa per 1\2 le spese di liti, condannando l'opponente alla rifusione della restante metà a favore degli opposti, liquidandole in tale proporzione in € 90,00 per spese vive ed in € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in ES al termine della Camera di Consiglio del 25.2.25, in calce all'udienza.
IL GOT