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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 28/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3754/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich,2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo è l'accertamento indicato in frontespizio, emesso ex art. 41 bis dPR 600/73, dalla
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano nei confronti di Ricorrente_1 di una maggiore Irpef 2017 di € 5.036/00 più relative addizionali, una maggiore Iva 2017 di € 6.050/00, oltre alle conseguenti sanzioni, per avere indebitamente assoggettato i redditi derivanti dall'attività professionale esercitata (codice attività 181300 “lavorazioni preliminari alla stampa e ai media”) al regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. Infatti, avendo avviato l'attività in data 04.10.2016, alla fine dello stesso anno 2016 (88 giorni lavorativi), aveva conseguito compensi da attività professionale per euro 30.000 che, ragguagliati ad anno, corrispondono ad € 124.432, superiori al limite consentito per accedere al regime forfettario. Pertanto, dall'anno 2017 avrebbe dovuto assoggettare i compensi ricevuti, in effetti € 27.500/00 per tale annualità, ad imposizione ordinaria. Conseguentemente l'Ente fiscale accertava ai fini Irpef ex art. 41 bis del DPR 600/73 un reddito da lavoro autonomo pari a € 27.500/00 (da assoggettare a tassazione ordinaria) ed ai fini Iva ex art. 54-bis d.P.R. 633/72, un totale delle operazioni attive non dichiarate per € 27.500/00.
Conclusasi negativamente la procedura di adesione, Ricorrente_1 depositava ricorso in C.G.T. 1° di Milano, deducendo l'illegittimità dell'accertamento con vittoria di spese. “Sostiene in particolare l'eccezionalità del fatturato 2016, in quanto la sua attività è stata avviata nell'ultimo trimestre 2016 in conseguenza della sopravvenuta insolvenza del suo datore di lavoro, e della scelta di alcuni clienti della predetta impresa di attendere la risoluzione degli originari contratti per affidargli direttamente la gestione diretta degli stessi incarichi, ed evitare così le previste penalità contrattuali;
pertanto, secondo l'odierno ricorrente, la fatturazione si sarebbe giocoforza concentrata nell'ultimo trimestre del 2016, e ciò troverebbe conferma nel suo fatturato dei successivi cinque periodi di imposta, dal 2017 al 2021, ammontante complessivamente a € 94.300. La parte ricorrente eccepisce altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 127/2015 nella parte in cui prevede la riduzione a due anni del termine di decadenza per l'accertamento a fini IVA ed imposte dirette per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti”.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano si costituiva in giudizio con proprio atto, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dalla ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa impo-sanzionatoria. L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “l'art. 1, co. 54, della legge n.190/2014, nella versione applicabile all'anno di imposta 2017, stabiliva che i contribuenti applicano il regime forfettario se nell'anno precedente “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4”; per il codice Ateco relativo all'attività esercitata dal ricorrente (181300: “lavorazioni preliminari alla stampa e ai media”) tale limite era individuato in euro
30.000. Il successivo comma 71 disponeva che “Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54”. Non è controverso che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'avvio della sua attività in data 04/10/2016 e, che negli 88 giorni residui fino al termine dell'anno di imposta 2016 abbia dichiarato compensi da attività professionale per complessivi € 30.000: tali compensi, ragguagliati ad anno, corrispondono ad un importo di € 124.432
(30.000 / 88 x 365). Ne consegue allora che per l'anno di imposta 2017 il ricorrente non aveva diritto a godere del regime forfetario, e pertanto correttamente l'Ufficio ha rideterminato le imposte del periodo in modo ordinario. In merito all'eccezionalità del fatturato 2016 lamentata dal ricorrente in quanto alcuni clienti del suo datore di lavoro hanno dovuto attendere, per continuare direttamente con lui gli incarichi, i tempi di risoluzione dei contratti con l'originario committente, la Corte ritiene che tali argomentazioni siano prive di ogni rilievo, e non possano giustificare la deroga ai requisiti stringenti che pone la L. n. 190/2914 per l'applicazione del regime forfettario, stante peraltro la stessa conferma del ricorrente in merito alla data di inizio della sua attività, e l'espressa previsione di legge in tema di ragguaglio ad anno dei compensi conseguiti. In merito al ricalcolo delle imposte esposto nell'atto impugnato, occorre premettere che l'Ufficio ha riconosciuto quali oneri deducibili i contributi previdenziali versati (€ 9.708) e l'imposta a debito già esposta nella dichiarazione presentata (€ 1.308); ha altresì considerato il maggior reddito così determinato come rilevante anche ai fini dei contributi previdenziali Inps e li ha quindi liquidati nell'atto: ha liquidato poi l'IVA, in assenza di dichiarazione, sull'intero ammontare delle operazioni attive. Per quanto attiene specificatamente alla detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633/1972, occorre sottolineare che l'Ufficio non ha riconosciuto alcun importo in detrazione in quanto il Ricorrente_1, in risposta agli inviti dei verificatori a documentare i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio della propria attività, non ha presentato alcuna documentazione valida a riguardo. A tal proposito la Corte condivide l'operato dell'Ufficio, nonché le determinazioni delle imposte dallo stesso esposte nell'atto impugnato;
inoltre ritiene non accettabile la richiesta del ricorrente in favore di una determinazione forfetaria dei costi (e cioè in assenza di documentazione alcuna) sulla base del regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89), in quanto nella fattispecie mancano i requisiti di legge per poter beneficiare del predetto regime. Pretestuosa è infine l'eccezione della parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione
Finanziaria sarebbe decaduta dal potere di accertamento per violazione dell'art. 3, D. Lgs. n. 127/2015, nella parte in cui prevede la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento nel caso in cui viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per operazioni superiori a € 500,00. Ai sensi del d. lgs. n.
127/2015 dal titolo “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della
Legge 11 marzo 2014, n. 23”, all'art. 3 sono previsti stringenti limiti di applicazione, nonché la dimostrazione dell'avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a € 500; a tal riguardo la Corte osserva la mancata dimostrazione da parte del ricorrente dei presupposti normativamente previsti per accedere alle disposizioni in favore delle imprese che limitano l'uso del contante;
rileva inoltre che a fronte del preciso obbligo in base all'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016, di comunicare “con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, l'Ufficio ha dimostrato in giudizio che anche tale adempimento non è stato ottemperato nella fattispecie che ci occupa. Ne consegue pertanto che tutti i motivi di ricorso sono rigettati. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate a favore della parte resistente in € 1.000,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00”
Contro questa sentenza: Ricorrente_1 ricorre in C.g.t.2°, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs.
546/1992- le medesime questioni ed eccezioni già dedotte con il ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare deduce che l'impugnata sentenza: “non fornisce una valida e circostanziata risposta motivazionale a tutte le eccezioni di diritto e nel merito sollevate dalla parte ricorrente con argomentazioni assai stringate e singolari, ma del tutto non convincenti di appena una dozzina di righe”.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano si costituiva regolarmente in giudizio contestando -puntualmente ed analiticamente- tutto quanto ex adverso dedotto e resistendo a tutte le questioni sollevate con le medesime motivazioni indicate nelle proprie controdeduzioni di prime cure, nei propri atti procedimentali e negli avvisi di accertamento. In particolare, evidenziava che “Dai dati in possesso di questo Ufficio è risultato che il Ricorrente aveva avviato l'attività in data 04/10/2016 e, a partire da tale data e fino al termine dell'anno di imposta 2016, negli 88 giorni lavorati aveva conseguito compensi da attività professionale per complessivi € 30.000, come dichiarato. Tali compensi, ragguagliati ad anno, corrispondono ad un importo di € 124.432 (30.000 / 88 x 365). Ne è derivato che per l'anno di imposta 2017 il Contribuente non aveva diritto a godere del regime forfetario e non aveva assoggettato ad imposizione ordinaria, come invece dovuto, compensi attivi per complessivi € 27.500, avendo infatti riportato tale importo al rigo LM22, anziché nel quadro RE. L'Ufficio ha infatti riconosciuto quali oneri deducibili (rigo RN3) i contributi previdenziali versati, così come esposti al rigo LM35 della dichiarazione presentata (€ 9.708). Si è anche tenuto conto, nella determinazione del dovuto, dell'imposta a debito già esposta al rigo LM39 della dichiarazione presentata (€ 1.308). Il maggior reddito così determinato è da considerare rilevante anche ai fini dei contributi previdenziali Inps: a norma dell'art. 1 del D.Lgs. del
18/12/199 n. 462, i contributi previdenziali e assistenziali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Inoltre il Contribuente non aveva presentato la dichiarazione ai fini IVA, omettendo di dichiarare, a tale fine, operazioni attive per € 27.500. In assenza di esercizio del diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633/1972, non è possibile riconoscere alcun importo in detrazione ai fini IVA.”…” non rileva quanto sostenuto da Controparte in ricorso secondo cui i maggiori ricavi si erano concentrati “giocoforza” nell'ultimo trimestre del 2016: la norma infatti non distingue i ricavi tra i trimestri dell'anno, ma prescrive sic et sempliciter che i ricavi ragguagliati ad anno non devono eccedere i limiti imposti. L'osservazione di Parte, oltre che sfornita di supporto probatorio, si appalesa pertanto del tutto irrilevante nell'ambito dell'odierno contenzioso, oltre che pretestuosa e meritevole di integrale rigetto”…” Alla luce di quanto detto si può concludere che:- la norma recata dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, prescrive un ragguaglio ad anno e non a singoli periodi o trimestri ai fini dell'applicazione del regime dei minimi;
- la parte non ha provato alcuna eccezionalità che possa derogare ai criteri normativamente prescritti;
eccezionalità che, ad ogni modo, non è contemplata dalla norma citata;
- nessuna decadenza si è verificata con riferimento all'accertamento dell'Ufficio in quanto la norma richiamata da Controparte, ossia l'art. 3 D. Lgs. n. 127/2015, è inconferente con la fattispecie in esame, oltre che comunque non correttamente applicata dal contribuente come sopra descritto”.
Conclusioni delle parti: come formulate nei rispettivi atti defensionali e riportate nel verbale d'udienza, acquisiti al fascicolo d'ufficio.
Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, la Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, così deliberando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza del primo giudice va confermata in toto. Una determinazione forfetaria dei costi sulla base del regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89) appare non percorribile in assenza dei requisiti per poter beneficiare di tale regime che, trattandosi di una agevolazione e, dunque, eccezionale, nessun rilievo assume un comportamento concludente in sostituzione di una volontà da esprimere con le precise modalità indicate dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. L'invocata decadenza per l'accertamento in oggetto (la riduzione di due anni dei termini di decadenza nel caso di accertamenti in cui venga garantita la tracciabilità dei pagamenti) ex art. 3 D. Lgs. n. 127/2015, è inconferente con il caso che qui ci occupa.
Comunque, la mera riedizione del ricorso introduttivo, priva di argomentazioni inedite cui dare risposta, consente al giudice del gravame di rispondere in parte qua con le medesime motivazioni già declinate nella sentenza impugnata, incensurate nel fondamento logico-giuridico; pertanto, in assenza di “motivi specifici dell'impugnazione” cui rispondere, questa Corte, nell'ambito della propria autonomia motivazionale, fa riferimento alla valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento dell'impugnata sentenza, come previsto dall'art. 118, 1°comma, disp. att. c.p.c., concordando in toto con il primo giudice (Cfr, Cass. sez. lav. nn. 17.580/2014 e 5748/1995).
Victus victori in expensis condemnatus est come da dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale;
respinge l'appello di Parte privata;
conferma la sentenza n. 2840/06/2024 della C.G.T. 1° MI, depositata il 7/2/2024. Condanna altresì, parte privata, appellante soccombente, al pagamento all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano, delle spese di lite così liquidate: € 1.064/50 ridotte del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992 oltre al rimborso forfettario del
15% (calcolato su compensi) per un ammontare complessivo di € 979/34. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3754/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich,2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NH005382023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo è l'accertamento indicato in frontespizio, emesso ex art. 41 bis dPR 600/73, dalla
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano nei confronti di Ricorrente_1 di una maggiore Irpef 2017 di € 5.036/00 più relative addizionali, una maggiore Iva 2017 di € 6.050/00, oltre alle conseguenti sanzioni, per avere indebitamente assoggettato i redditi derivanti dall'attività professionale esercitata (codice attività 181300 “lavorazioni preliminari alla stampa e ai media”) al regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. Infatti, avendo avviato l'attività in data 04.10.2016, alla fine dello stesso anno 2016 (88 giorni lavorativi), aveva conseguito compensi da attività professionale per euro 30.000 che, ragguagliati ad anno, corrispondono ad € 124.432, superiori al limite consentito per accedere al regime forfettario. Pertanto, dall'anno 2017 avrebbe dovuto assoggettare i compensi ricevuti, in effetti € 27.500/00 per tale annualità, ad imposizione ordinaria. Conseguentemente l'Ente fiscale accertava ai fini Irpef ex art. 41 bis del DPR 600/73 un reddito da lavoro autonomo pari a € 27.500/00 (da assoggettare a tassazione ordinaria) ed ai fini Iva ex art. 54-bis d.P.R. 633/72, un totale delle operazioni attive non dichiarate per € 27.500/00.
Conclusasi negativamente la procedura di adesione, Ricorrente_1 depositava ricorso in C.G.T. 1° di Milano, deducendo l'illegittimità dell'accertamento con vittoria di spese. “Sostiene in particolare l'eccezionalità del fatturato 2016, in quanto la sua attività è stata avviata nell'ultimo trimestre 2016 in conseguenza della sopravvenuta insolvenza del suo datore di lavoro, e della scelta di alcuni clienti della predetta impresa di attendere la risoluzione degli originari contratti per affidargli direttamente la gestione diretta degli stessi incarichi, ed evitare così le previste penalità contrattuali;
pertanto, secondo l'odierno ricorrente, la fatturazione si sarebbe giocoforza concentrata nell'ultimo trimestre del 2016, e ciò troverebbe conferma nel suo fatturato dei successivi cinque periodi di imposta, dal 2017 al 2021, ammontante complessivamente a € 94.300. La parte ricorrente eccepisce altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 127/2015 nella parte in cui prevede la riduzione a due anni del termine di decadenza per l'accertamento a fini IVA ed imposte dirette per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti”.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano si costituiva in giudizio con proprio atto, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dalla ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa impo-sanzionatoria. L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “l'art. 1, co. 54, della legge n.190/2014, nella versione applicabile all'anno di imposta 2017, stabiliva che i contribuenti applicano il regime forfettario se nell'anno precedente “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4”; per il codice Ateco relativo all'attività esercitata dal ricorrente (181300: “lavorazioni preliminari alla stampa e ai media”) tale limite era individuato in euro
30.000. Il successivo comma 71 disponeva che “Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54”. Non è controverso che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'avvio della sua attività in data 04/10/2016 e, che negli 88 giorni residui fino al termine dell'anno di imposta 2016 abbia dichiarato compensi da attività professionale per complessivi € 30.000: tali compensi, ragguagliati ad anno, corrispondono ad un importo di € 124.432
(30.000 / 88 x 365). Ne consegue allora che per l'anno di imposta 2017 il ricorrente non aveva diritto a godere del regime forfetario, e pertanto correttamente l'Ufficio ha rideterminato le imposte del periodo in modo ordinario. In merito all'eccezionalità del fatturato 2016 lamentata dal ricorrente in quanto alcuni clienti del suo datore di lavoro hanno dovuto attendere, per continuare direttamente con lui gli incarichi, i tempi di risoluzione dei contratti con l'originario committente, la Corte ritiene che tali argomentazioni siano prive di ogni rilievo, e non possano giustificare la deroga ai requisiti stringenti che pone la L. n. 190/2914 per l'applicazione del regime forfettario, stante peraltro la stessa conferma del ricorrente in merito alla data di inizio della sua attività, e l'espressa previsione di legge in tema di ragguaglio ad anno dei compensi conseguiti. In merito al ricalcolo delle imposte esposto nell'atto impugnato, occorre premettere che l'Ufficio ha riconosciuto quali oneri deducibili i contributi previdenziali versati (€ 9.708) e l'imposta a debito già esposta nella dichiarazione presentata (€ 1.308); ha altresì considerato il maggior reddito così determinato come rilevante anche ai fini dei contributi previdenziali Inps e li ha quindi liquidati nell'atto: ha liquidato poi l'IVA, in assenza di dichiarazione, sull'intero ammontare delle operazioni attive. Per quanto attiene specificatamente alla detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633/1972, occorre sottolineare che l'Ufficio non ha riconosciuto alcun importo in detrazione in quanto il Ricorrente_1, in risposta agli inviti dei verificatori a documentare i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio della propria attività, non ha presentato alcuna documentazione valida a riguardo. A tal proposito la Corte condivide l'operato dell'Ufficio, nonché le determinazioni delle imposte dallo stesso esposte nell'atto impugnato;
inoltre ritiene non accettabile la richiesta del ricorrente in favore di una determinazione forfetaria dei costi (e cioè in assenza di documentazione alcuna) sulla base del regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89), in quanto nella fattispecie mancano i requisiti di legge per poter beneficiare del predetto regime. Pretestuosa è infine l'eccezione della parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione
Finanziaria sarebbe decaduta dal potere di accertamento per violazione dell'art. 3, D. Lgs. n. 127/2015, nella parte in cui prevede la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento nel caso in cui viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per operazioni superiori a € 500,00. Ai sensi del d. lgs. n.
127/2015 dal titolo “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della
Legge 11 marzo 2014, n. 23”, all'art. 3 sono previsti stringenti limiti di applicazione, nonché la dimostrazione dell'avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a € 500; a tal riguardo la Corte osserva la mancata dimostrazione da parte del ricorrente dei presupposti normativamente previsti per accedere alle disposizioni in favore delle imprese che limitano l'uso del contante;
rileva inoltre che a fronte del preciso obbligo in base all'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016, di comunicare “con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, l'Ufficio ha dimostrato in giudizio che anche tale adempimento non è stato ottemperato nella fattispecie che ci occupa. Ne consegue pertanto che tutti i motivi di ricorso sono rigettati. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate a favore della parte resistente in € 1.000,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00”
Contro questa sentenza: Ricorrente_1 ricorre in C.g.t.2°, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs.
546/1992- le medesime questioni ed eccezioni già dedotte con il ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare deduce che l'impugnata sentenza: “non fornisce una valida e circostanziata risposta motivazionale a tutte le eccezioni di diritto e nel merito sollevate dalla parte ricorrente con argomentazioni assai stringate e singolari, ma del tutto non convincenti di appena una dozzina di righe”.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano si costituiva regolarmente in giudizio contestando -puntualmente ed analiticamente- tutto quanto ex adverso dedotto e resistendo a tutte le questioni sollevate con le medesime motivazioni indicate nelle proprie controdeduzioni di prime cure, nei propri atti procedimentali e negli avvisi di accertamento. In particolare, evidenziava che “Dai dati in possesso di questo Ufficio è risultato che il Ricorrente aveva avviato l'attività in data 04/10/2016 e, a partire da tale data e fino al termine dell'anno di imposta 2016, negli 88 giorni lavorati aveva conseguito compensi da attività professionale per complessivi € 30.000, come dichiarato. Tali compensi, ragguagliati ad anno, corrispondono ad un importo di € 124.432 (30.000 / 88 x 365). Ne è derivato che per l'anno di imposta 2017 il Contribuente non aveva diritto a godere del regime forfetario e non aveva assoggettato ad imposizione ordinaria, come invece dovuto, compensi attivi per complessivi € 27.500, avendo infatti riportato tale importo al rigo LM22, anziché nel quadro RE. L'Ufficio ha infatti riconosciuto quali oneri deducibili (rigo RN3) i contributi previdenziali versati, così come esposti al rigo LM35 della dichiarazione presentata (€ 9.708). Si è anche tenuto conto, nella determinazione del dovuto, dell'imposta a debito già esposta al rigo LM39 della dichiarazione presentata (€ 1.308). Il maggior reddito così determinato è da considerare rilevante anche ai fini dei contributi previdenziali Inps: a norma dell'art. 1 del D.Lgs. del
18/12/199 n. 462, i contributi previdenziali e assistenziali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Inoltre il Contribuente non aveva presentato la dichiarazione ai fini IVA, omettendo di dichiarare, a tale fine, operazioni attive per € 27.500. In assenza di esercizio del diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633/1972, non è possibile riconoscere alcun importo in detrazione ai fini IVA.”…” non rileva quanto sostenuto da Controparte in ricorso secondo cui i maggiori ricavi si erano concentrati “giocoforza” nell'ultimo trimestre del 2016: la norma infatti non distingue i ricavi tra i trimestri dell'anno, ma prescrive sic et sempliciter che i ricavi ragguagliati ad anno non devono eccedere i limiti imposti. L'osservazione di Parte, oltre che sfornita di supporto probatorio, si appalesa pertanto del tutto irrilevante nell'ambito dell'odierno contenzioso, oltre che pretestuosa e meritevole di integrale rigetto”…” Alla luce di quanto detto si può concludere che:- la norma recata dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, prescrive un ragguaglio ad anno e non a singoli periodi o trimestri ai fini dell'applicazione del regime dei minimi;
- la parte non ha provato alcuna eccezionalità che possa derogare ai criteri normativamente prescritti;
eccezionalità che, ad ogni modo, non è contemplata dalla norma citata;
- nessuna decadenza si è verificata con riferimento all'accertamento dell'Ufficio in quanto la norma richiamata da Controparte, ossia l'art. 3 D. Lgs. n. 127/2015, è inconferente con la fattispecie in esame, oltre che comunque non correttamente applicata dal contribuente come sopra descritto”.
Conclusioni delle parti: come formulate nei rispettivi atti defensionali e riportate nel verbale d'udienza, acquisiti al fascicolo d'ufficio.
Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, la Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, così deliberando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza del primo giudice va confermata in toto. Una determinazione forfetaria dei costi sulla base del regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89) appare non percorribile in assenza dei requisiti per poter beneficiare di tale regime che, trattandosi di una agevolazione e, dunque, eccezionale, nessun rilievo assume un comportamento concludente in sostituzione di una volontà da esprimere con le precise modalità indicate dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. L'invocata decadenza per l'accertamento in oggetto (la riduzione di due anni dei termini di decadenza nel caso di accertamenti in cui venga garantita la tracciabilità dei pagamenti) ex art. 3 D. Lgs. n. 127/2015, è inconferente con il caso che qui ci occupa.
Comunque, la mera riedizione del ricorso introduttivo, priva di argomentazioni inedite cui dare risposta, consente al giudice del gravame di rispondere in parte qua con le medesime motivazioni già declinate nella sentenza impugnata, incensurate nel fondamento logico-giuridico; pertanto, in assenza di “motivi specifici dell'impugnazione” cui rispondere, questa Corte, nell'ambito della propria autonomia motivazionale, fa riferimento alla valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento dell'impugnata sentenza, come previsto dall'art. 118, 1°comma, disp. att. c.p.c., concordando in toto con il primo giudice (Cfr, Cass. sez. lav. nn. 17.580/2014 e 5748/1995).
Victus victori in expensis condemnatus est come da dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale;
respinge l'appello di Parte privata;
conferma la sentenza n. 2840/06/2024 della C.G.T. 1° MI, depositata il 7/2/2024. Condanna altresì, parte privata, appellante soccombente, al pagamento all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano, delle spese di lite così liquidate: € 1.064/50 ridotte del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992 oltre al rimborso forfettario del
15% (calcolato su compensi) per un ammontare complessivo di € 979/34. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2025