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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
CO Srl - 01936880788
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2012
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2013
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2014 - PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2015
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2016
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2017
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2021
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARES 2013
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2015
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2016
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2017
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2018
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2272/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato a S.O.G.E.T. S.p.A. e CO S.R.L., ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi in epigrafe, riferibile a molteplici intimazioni di pagamento e avvisi di accertamento, eccependo:
1) la parziale impignorabilità delle somme;
2) l'omessa notificazione dell'avviso ex art.50 DPR 602/1973;
3) l'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione;
4) l'omessa specificazione degli immobili di cui alle pretese fiscali, nonché dei criteri di quantificazione degli interessi, sanzioni e spese;
5) l'illegittimità nel merito;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
S.O.G.E.T. S.p.A. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
CO S.R.L non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso è l'eccezione circa l'omessa notifica dell'atto presupposto ai sensi dell'art. 50 del d.p.r. 602/1973, secondo cui “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.”.
Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del d.p.r. 602/1973, dunque, la fase dell'espropriazione, ove non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, come è nel caso di specie, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere, il quale perde efficacia decorso il termine di un anno.
Nel caso che ci occupa, non è stata provata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 422505.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente si evince che detta intimazione è stata notificata in data 02/09/2024 alla ricorrente, ma non è stata consegnata per temporanea assenza del destinatario.
Non si rinviene, tuttavia, la prova della notifica della cd. CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in più occasioni sul punto, anche con l'autorevolezza delle
Sezioni Unite, ritiene che per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020, sicché non vi è dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
Pertanto, secondo la Cassazione, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”(ex multis:
Cass. S.U. n. 10012/2021).
Il difetto di notifica dell'atto presupposto a quello oggi impugnato comporta la nullità di quest'ultimo in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass.
S.U. sent. n. 10012/2021; Cass. ord. n. 33400/2023).
Tanto impone l'accoglimento del ricorso con assorbimento degli altri profili di censura.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 22.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
CO Srl - 01936880788
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2012
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2013
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2014 - PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2015
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2016
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2017
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 IMU 2021
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARES 2013
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2015
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2016
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2017
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 TARI 2018
- PIGNORAM TERZI n. 741381/2024 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2272/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato a S.O.G.E.T. S.p.A. e CO S.R.L., ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi in epigrafe, riferibile a molteplici intimazioni di pagamento e avvisi di accertamento, eccependo:
1) la parziale impignorabilità delle somme;
2) l'omessa notificazione dell'avviso ex art.50 DPR 602/1973;
3) l'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione;
4) l'omessa specificazione degli immobili di cui alle pretese fiscali, nonché dei criteri di quantificazione degli interessi, sanzioni e spese;
5) l'illegittimità nel merito;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
S.O.G.E.T. S.p.A. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
CO S.R.L non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso è l'eccezione circa l'omessa notifica dell'atto presupposto ai sensi dell'art. 50 del d.p.r. 602/1973, secondo cui “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.”.
Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del d.p.r. 602/1973, dunque, la fase dell'espropriazione, ove non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, come è nel caso di specie, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere, il quale perde efficacia decorso il termine di un anno.
Nel caso che ci occupa, non è stata provata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 422505.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente si evince che detta intimazione è stata notificata in data 02/09/2024 alla ricorrente, ma non è stata consegnata per temporanea assenza del destinatario.
Non si rinviene, tuttavia, la prova della notifica della cd. CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in più occasioni sul punto, anche con l'autorevolezza delle
Sezioni Unite, ritiene che per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020, sicché non vi è dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
Pertanto, secondo la Cassazione, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”(ex multis:
Cass. S.U. n. 10012/2021).
Il difetto di notifica dell'atto presupposto a quello oggi impugnato comporta la nullità di quest'ultimo in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass.
S.U. sent. n. 10012/2021; Cass. ord. n. 33400/2023).
Tanto impone l'accoglimento del ricorso con assorbimento degli altri profili di censura.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 22.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti