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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 27.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3480 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
Sant'Elena, via Salandra n. 95, elettivamente domiciliata in Cagliari, via San
Benedetto n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Sabina CONTU, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso e dell'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
Accertare e dichiarare che l'odierna istante, a seguito degli eventi descritti in
ricorso, ha diritto al riconoscimento della revisione della rendita per
aggravamento presentata il 16 marzo 2022 n 220000800;
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla revisione per
maggiorazione della rendita, da parte dell' , per i danni subiti dai postumi CP_2
invalidanti permanenti dell'infortunio sul lavoro infortunio sul lavoro , malattia
professionale 511393834 del 5 ottobre 2011 e caso 510355017 del 2810 2010, da
valutarsi nella misura massima del 35%, di cui un 21 % riferito alla
menomazione del rachide lombosacrale ed un 15% riferito alla menomazione post
traumatica delle ginocchia;
dalla data della domanda amministrativa e/o dalla
diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo
C.T.U. che sin da adesso si richiede;
Condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o
connessi al riconoscimento della malattia professionale e infortunio sul lavoro,
alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge,
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento
della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa
data risultante di giustizia con l'ulteriore incremento del danno biologico
conseguente all'infortunio, con l'applicazione del criterio riduzionistico a
pagina 2 scalare, e che il danno complessivo derivante da tutti gli eventi in gestione CP_2
che hanno interessato la persona del reddittuario, ascenda alla misura del 35%.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al
procuratore costituito, antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale, in ragione del proprio diritto al riconoscimento della revisione della rendita per aggravamento.
In particolare, ella ha esposto:
− di essere stata una operatrice ecologica e avere ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale e un infortunio dall' a far data dal CP_2
28.10.2010 (caso n. 510355017);
− di essere stata dal 2010 e fino al dicembre 2021 titolare di una rendita col grado complessivo del 35% per marcato deficit del rachide CP_2
lombosacrale con irradiazioni sciatalgiche (mp n. 511393834 del 05.10.2011) e per postumi di pregresso infortunio del ginocchio dx con ripercussioni anatomo-
funzionali da squilibrio di carico anche nel ginocchio sinistro;
pagina 3 − che, in sede di accertamento revisionale nel dicembre del 2021, il grado di infermità pari al 35% era stato ridotto al 16% con decorrenza al 01.01.2022;
− di avere presentato richiesta di revisione della rendita con riesame della pratica, evidenziando la lacunosità e illogicità della motivazione dell'ente previdenziale.
2. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
3. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'insussistenza dei miglioramenti rilevati dall' resistente. CP_3
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 03.05.2025, ha ritenuto che
“sottoposto a visita la ricorrente e valutata la documentazione sanitaria in atti si
può affermare che la SI.ra sia affetta da:
1. spondiloartrosi del Parte_1
tratto lombo-sacrale con discopatie multiple associata a sofferenza radicolare
importante a carico di L3-L4 bilaterale, con prevalenza a destra, di L4-L5 a
destra e di L5-S1 bilateralmente;
2. esiti di intervento di protesi di ginocchio
sinistro;
3. meniscopatia degenerativa ginocchio destro.
Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico CP_2
conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna lombo-sacrale
corrisponde al 16% (sedici per cento) utilizzando in ragione della sua natura e
della sua gravita, per analogia il codice tabellare 193 Patologia vertebrale con
deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni
articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo
intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi
pagina 4 pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e
lombare; quello conseguente agli esiti di intervento di protesi di ginocchio
sinistro corrisponde complessivamente al 5% (cinque per cento) utilizzando in
ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia i codici 308
Artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del danno funzionale, a seconda
dell'età e 275 Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a
90°; quello conseguente alla meniscopatia degenerativa del ginocchio destro
corrisponde complessivamente al 6% (sei per cento) utilizzando in ragione della
sua natura e della sua gravita, per analogia i codici 281 Esiti di condropatie, a
seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione
funzionale e 275 Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a
90°.
Utilizzando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della
semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle
concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 26% (ventisei per
cento) dal dicembre 2021 epoca in cui è stato effettuato l'accertamento
revisionale”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, non sussiste un miglioramento, quanto meno nei termini indicati dall' delle tecnopatie patite da ma deve indicarsi un CP_2 Parte_1
danno biologico complessivo del 26% dalla data della revisione del 01.01.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore della ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
26% dalla data della revisione del 01.01.2022.
pagina 5 In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato a un danno biologico complessivo del 26% dalla data della revisione del 01.01.2022;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Sabina CONTU, dichiaratasi antistataria;
pagina 6 4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 27.06.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7