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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1601/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL BE, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6438/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 957/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 957/2022 resa dalla CTP di Messina, 1^ sezione, in data 25.03.2022, depositata in Segreteria in data 11.04.2022, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto da
Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di “Supporto all'estrazione di pietre ornamentali ghiaia”, avverso l'avviso di accertamento n.TYX01GB01721/2020, con il quale, per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate ingiungeva il pagamento di: maggior IRPEF per € 5.677,00; maggior
Addizionale regionale per € 511,00; maggior Addizionale comunale per € 148,00; maggior IRAP per € 871,00; maggior IVA per € 4.524,00; maggiori contributi previdenziali per € 3.764,00, oltreché richiedere ulteriori
€ 7.633,95 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria unica.
Il contribuente ha proposto appello chiedendo:
1. in riforma della sentenza appellata, di riconoscere la totale illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato e dichiarare l'infondatezza ed erroneità delle pretese recuperatorie avanzate;
2. con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
1. Rigettare l'appello in quanto illegittimo in diritto ed infondato nel merito.
2.Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali, ex art.15 D.Lgs.546/92.
La Corte, all'udienza del 27 ottobre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante “insiste sull'assoluta infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, nonché sulla palese inidoneità dello stesso a fondare e/o giustificare probatoriamente le pretese recuperatorie e sanzionatorie avanzate”.
Il contribuente ritiene, come già evidenziato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, che, per l'anno 2015, contrariamente a quanto ipotizzato dall'Agenzia delle Entrate, non è riscontrabile alcun atteggiamento antieconomico della ditta Società_1, la quale ha conseguito e dichiarato un reddito d'impresa e non una perdita.
Infatti, la plusvalenza da cessione di bene strumentale, sebbene sia un provvedimento straordinario, è comunque ascrivibile all'attivo reddituale, concorrendo legittimamente, insieme alle altre voci positive, alla formazione del reddito d'impresa.
Pertanto, a parere dell'appellante, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili indici gravi ed effettivi di antieconomicità, tali da giustificare l'accertamento analitico - induttivo.
Per di più, si ritengono sussistenti profili di criticità anche in relazione alle modalità con cui sono stati accertati i presunti maggiori ricavi conseguiti dalla ditta individuale nell'anno 2015.
Difatti, a tal fine, l'Ufficio ha applicato, con riguardo alle quantità di gasolio acquistate nel 2015, la medesima percentuale di resa riscontrabile nella precedente annualità, giungendo ad accertare maggiori ricavi per complessivi €20.564,00.
Tuttavia, a parere dell'appellante, lo stesso Ufficio non avrebbe tenuto in debito conto che non ogni attività d'impresa esercitata dalla ditta Società_1 comporta il medesimo impiego e consumo di carburante. In altre parole, non sarebbe possibile raffrontare i ricavi di diverse annualità (2013,2014,2015), senza valutarne la tipologia e natura, né sarebbe parimenti lecito quantificare i presunti maggiori ricavi dell'anno
2015 applicando la percentuale di resa del gasolio del 2014, considerata la possibile diversità di attività svolte nelle due annualità. E, in effetti, proprio nell'anno 2015 in contestazione, la ditta Società_1 dichiara di aver eseguito lavori di sistemazione della strada della cava utilizzando, per ben tre mesi, due escavatori ed una pala gommata.
Inoltre, sempre nella stessa annualità, è stato predisposto e sistemato il “cappellaccio” della cava.
La peculiare attività svolta nella cava nell'anno 2015, pertanto, giustificherebbe la discrasia di ricavi conseguiti, a parità di carburante acquistato, tra la predetta annualità e le due precedenti.
Di conseguenza, tali considerazioni sarebbero di per sé sufficienti “ad evidenziare l'assoluta inidoneità del metodo di accertamento basato esclusivamente sul consumo medio di carburante, senza che sia attribuito alcun rilievo alle circostanze peculiari del caso concreto, e la conseguente insufficienza del corredo probatorio a fondare le maggiori pretese impositive e sanzionatorie avanzate a mezzo dell'avviso di accertamento”.
L'appello non può essere accolto.
In punto di diritto l'orientamento della Giurisdizione di Legittimità è univoco.
In proposito, infatti, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, recentemente confermato da numerose ulteriori pronunce (ex multis Cass., Ord. n. 24773 del 08/09/2025) secondo il quale,
“l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018).
È utile ricordare, inoltre, che la Corte ha affermato che «l'antieconomicità della gestione di un'impresa non può verificarsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito» (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31814, in motivazione) e ciò sul presupposto, condiviso anche dalla dottrina, che l'attività produttiva
è condotta con metodo economico quando è diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati mediante lo svolgimento con modalità tali da consentire, nel lungo periodo, la copertura dei costi con i ricavi, assicurando in tal modo l'autosufficienza economica.
Ebbene nel caso di specie, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, il percorso motivazionale seguito dall'Ufficio risulta pienamente legittimo.
Infatti, l'Agenzia, con invito n. I00306/2018, emesso ai sensi degli articoli 51 del DPR 633/72 e 32 del DPR
600/73, ha invitato il signor Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale, a fornire chiarimenti in merito a “anomalie relativamente ai componenti negativi di reddito, ed in particolare a quanto indicato nel rigo rg22 (altri componenti negativi) del Modello Unico 2016/PF presentato per il periodo d'imposta 2015”.
Pertanto, ha richiesto al contribuente di esibire la documentazione contabile (registri iva, fatture di acquisto, fatture di vendita, registro dei beni ammortizzabili, ecc…) riferita al predetto periodo di imposta.
Ebbene, dalla suddetta documentazione è emerso che, nel periodo d'interesse, erano stati registrati componenti reddituali positivi per €174.429,00 e componenti reddituali negativi per € 162.827,00, ottenendosi, così, un reddito d'impresa dell'ammontare complessivo di € 11.602,00.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che tra le voci attive di reddito era stata contabilizzata una plusvalenza per cessioni di beni strumentali di € 25.250,00, in assenza della quale la ditta individuale, piuttosto che conseguire ricavi, avrebbe, per converso, registrato una perdita di esercizio di € 13.648,00.
Inoltre, in assenza di tale voce, la Ditta sarebbe risultata, “non congrua” rispetto agli studi di settore.
In definitiva, l'esame della documentazione ha correttamente evidenziato che i ricavi dichiarati dalla ditta non apparivano congrui con le spese sostenute dalla stessa nel 2015 e non consentivano di remunerare i fattori produttivi impiegati.
Di conseguenza, l'irragionevolezza ed antieconomicità della gestione imprenditoriale, ha reso legittimo l'accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. d) del DPR n° 600/73, in base al quale l'Ufficio ha rideterminato, per l'anno 2015, maggiori ricavi pari a €. 20.564,00, ed un conseguente reddito d'impresa di €. 32.166,00.
Anche il metodo seguito per la determinazione dei maggiori ricavi appare corretto e conforme alle previsioni di legge.
Infatti, l'Ufficio, considerato che la ditta svolge l'attività di “Supporto all'estrazione di pietre ornamentali ghiaia”, ha ritenuto che rivestisse un ruolo determinante per lo svolgimento dell'attività di impresa l'acquisto del carburante (gasolio), che rappresenta il vero costo di produzione per l'impresa il cui utilizzo/impiego è strettamente correlato alla capacità della stessa di conseguire un ricavo (p. 3 avv. accert.).
A tal fine, ha rappresentato il quantitativo di carburante acquistato negli anni 2013, 2014 e 2015, mettendolo in rapporto coi ricavi dichiarati negli stessi anni.
2013
CONSUMI PER GASOLIO: 68.000 quintali
RICAVI DICHIARATI: € 197.249.00
2014
CONSUMI PER GASOLIO: 71.006 quintali
RICAVI DICHIARATI: € 175.937,00
2015
CONSUMI PER GASOLIO: 68.506 quintali
RICAVI DICHIARATI: € 149.179.00
Il raffronto effettuato ha evidenziato che i ricavi dichiarati per l'anno 2015, a parità di condizioni operative, risultano significativamente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti.
In particolare, dalle tabelle prodotte emerge che, a fronte di un quantitativo di gasolio utilizzato nel 2015 analogo a quello impiegato nel 2013, la ditta ha dichiarato ricavi sensibilmente inferiori rispetto a quelli conseguiti in tale ultimo anno.
Alla luce di tali risultanze, l'Ufficio ha ritenuto, correttamente, che gli elementi indiziari e le incongruità riscontrate convergano nel senso dell'inattendibilità dei ricavi dichiarati, in quanto manifestamente inferiori alla soglia minima ragionevolmente conseguibile. Tali elementi, qualificabili come gravi, precisi e concordanti, legittimano il superamento delle risultanze formali delle scritture contabili e consentono di pervenire a una ricostruzione sostanzialmente più attendibile del reddito rispetto a quella dichiarata.
Pertanto, a tal fine è stato applicato al quantitativo complessivo di gasolio impiegato per l'attività estrattiva nel periodo d'imposta 2015 il valore di resa registrato nel 2014, parametro peraltro più favorevole al contribuente rispetto a quello del 2013, determinando così un maggior ricavo pari a euro 20.564,00.
La Ditta contesta tale ricostruzione, sostenendo che non terrebbe conto della peculiare attività svolta nella cava nel 2015, caratterizzata da lavori straordinari. Tuttavia, pur trattandosi di interventi dichiarati, non è stata fornita in giudizio alcuna prova idonea a dimostrarne l'effettiva realizzazione e l'incidenza economica.
Come abbiamo visto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'anti economicità del comportamento del contribuente, è consentito all'Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso di specie, a fronte della legittima contestazione dell'Ufficio, basata su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti, non è stata fornita dal contribuente alcuna prova contraria.
La Corte, pertanto, rigetta l'appello e conferma a sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante Ricorrente_1 alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1350,00.
Palermo, 27 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
AR LI DO TA
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL BE, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6438/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 957/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01GB01721 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 957/2022 resa dalla CTP di Messina, 1^ sezione, in data 25.03.2022, depositata in Segreteria in data 11.04.2022, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto da
Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di “Supporto all'estrazione di pietre ornamentali ghiaia”, avverso l'avviso di accertamento n.TYX01GB01721/2020, con il quale, per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate ingiungeva il pagamento di: maggior IRPEF per € 5.677,00; maggior
Addizionale regionale per € 511,00; maggior Addizionale comunale per € 148,00; maggior IRAP per € 871,00; maggior IVA per € 4.524,00; maggiori contributi previdenziali per € 3.764,00, oltreché richiedere ulteriori
€ 7.633,95 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria unica.
Il contribuente ha proposto appello chiedendo:
1. in riforma della sentenza appellata, di riconoscere la totale illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato e dichiarare l'infondatezza ed erroneità delle pretese recuperatorie avanzate;
2. con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
1. Rigettare l'appello in quanto illegittimo in diritto ed infondato nel merito.
2.Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali, ex art.15 D.Lgs.546/92.
La Corte, all'udienza del 27 ottobre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante “insiste sull'assoluta infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, nonché sulla palese inidoneità dello stesso a fondare e/o giustificare probatoriamente le pretese recuperatorie e sanzionatorie avanzate”.
Il contribuente ritiene, come già evidenziato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, che, per l'anno 2015, contrariamente a quanto ipotizzato dall'Agenzia delle Entrate, non è riscontrabile alcun atteggiamento antieconomico della ditta Società_1, la quale ha conseguito e dichiarato un reddito d'impresa e non una perdita.
Infatti, la plusvalenza da cessione di bene strumentale, sebbene sia un provvedimento straordinario, è comunque ascrivibile all'attivo reddituale, concorrendo legittimamente, insieme alle altre voci positive, alla formazione del reddito d'impresa.
Pertanto, a parere dell'appellante, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili indici gravi ed effettivi di antieconomicità, tali da giustificare l'accertamento analitico - induttivo.
Per di più, si ritengono sussistenti profili di criticità anche in relazione alle modalità con cui sono stati accertati i presunti maggiori ricavi conseguiti dalla ditta individuale nell'anno 2015.
Difatti, a tal fine, l'Ufficio ha applicato, con riguardo alle quantità di gasolio acquistate nel 2015, la medesima percentuale di resa riscontrabile nella precedente annualità, giungendo ad accertare maggiori ricavi per complessivi €20.564,00.
Tuttavia, a parere dell'appellante, lo stesso Ufficio non avrebbe tenuto in debito conto che non ogni attività d'impresa esercitata dalla ditta Società_1 comporta il medesimo impiego e consumo di carburante. In altre parole, non sarebbe possibile raffrontare i ricavi di diverse annualità (2013,2014,2015), senza valutarne la tipologia e natura, né sarebbe parimenti lecito quantificare i presunti maggiori ricavi dell'anno
2015 applicando la percentuale di resa del gasolio del 2014, considerata la possibile diversità di attività svolte nelle due annualità. E, in effetti, proprio nell'anno 2015 in contestazione, la ditta Società_1 dichiara di aver eseguito lavori di sistemazione della strada della cava utilizzando, per ben tre mesi, due escavatori ed una pala gommata.
Inoltre, sempre nella stessa annualità, è stato predisposto e sistemato il “cappellaccio” della cava.
La peculiare attività svolta nella cava nell'anno 2015, pertanto, giustificherebbe la discrasia di ricavi conseguiti, a parità di carburante acquistato, tra la predetta annualità e le due precedenti.
Di conseguenza, tali considerazioni sarebbero di per sé sufficienti “ad evidenziare l'assoluta inidoneità del metodo di accertamento basato esclusivamente sul consumo medio di carburante, senza che sia attribuito alcun rilievo alle circostanze peculiari del caso concreto, e la conseguente insufficienza del corredo probatorio a fondare le maggiori pretese impositive e sanzionatorie avanzate a mezzo dell'avviso di accertamento”.
L'appello non può essere accolto.
In punto di diritto l'orientamento della Giurisdizione di Legittimità è univoco.
In proposito, infatti, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, recentemente confermato da numerose ulteriori pronunce (ex multis Cass., Ord. n. 24773 del 08/09/2025) secondo il quale,
“l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018).
È utile ricordare, inoltre, che la Corte ha affermato che «l'antieconomicità della gestione di un'impresa non può verificarsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito» (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31814, in motivazione) e ciò sul presupposto, condiviso anche dalla dottrina, che l'attività produttiva
è condotta con metodo economico quando è diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati mediante lo svolgimento con modalità tali da consentire, nel lungo periodo, la copertura dei costi con i ricavi, assicurando in tal modo l'autosufficienza economica.
Ebbene nel caso di specie, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, il percorso motivazionale seguito dall'Ufficio risulta pienamente legittimo.
Infatti, l'Agenzia, con invito n. I00306/2018, emesso ai sensi degli articoli 51 del DPR 633/72 e 32 del DPR
600/73, ha invitato il signor Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale, a fornire chiarimenti in merito a “anomalie relativamente ai componenti negativi di reddito, ed in particolare a quanto indicato nel rigo rg22 (altri componenti negativi) del Modello Unico 2016/PF presentato per il periodo d'imposta 2015”.
Pertanto, ha richiesto al contribuente di esibire la documentazione contabile (registri iva, fatture di acquisto, fatture di vendita, registro dei beni ammortizzabili, ecc…) riferita al predetto periodo di imposta.
Ebbene, dalla suddetta documentazione è emerso che, nel periodo d'interesse, erano stati registrati componenti reddituali positivi per €174.429,00 e componenti reddituali negativi per € 162.827,00, ottenendosi, così, un reddito d'impresa dell'ammontare complessivo di € 11.602,00.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che tra le voci attive di reddito era stata contabilizzata una plusvalenza per cessioni di beni strumentali di € 25.250,00, in assenza della quale la ditta individuale, piuttosto che conseguire ricavi, avrebbe, per converso, registrato una perdita di esercizio di € 13.648,00.
Inoltre, in assenza di tale voce, la Ditta sarebbe risultata, “non congrua” rispetto agli studi di settore.
In definitiva, l'esame della documentazione ha correttamente evidenziato che i ricavi dichiarati dalla ditta non apparivano congrui con le spese sostenute dalla stessa nel 2015 e non consentivano di remunerare i fattori produttivi impiegati.
Di conseguenza, l'irragionevolezza ed antieconomicità della gestione imprenditoriale, ha reso legittimo l'accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. d) del DPR n° 600/73, in base al quale l'Ufficio ha rideterminato, per l'anno 2015, maggiori ricavi pari a €. 20.564,00, ed un conseguente reddito d'impresa di €. 32.166,00.
Anche il metodo seguito per la determinazione dei maggiori ricavi appare corretto e conforme alle previsioni di legge.
Infatti, l'Ufficio, considerato che la ditta svolge l'attività di “Supporto all'estrazione di pietre ornamentali ghiaia”, ha ritenuto che rivestisse un ruolo determinante per lo svolgimento dell'attività di impresa l'acquisto del carburante (gasolio), che rappresenta il vero costo di produzione per l'impresa il cui utilizzo/impiego è strettamente correlato alla capacità della stessa di conseguire un ricavo (p. 3 avv. accert.).
A tal fine, ha rappresentato il quantitativo di carburante acquistato negli anni 2013, 2014 e 2015, mettendolo in rapporto coi ricavi dichiarati negli stessi anni.
2013
CONSUMI PER GASOLIO: 68.000 quintali
RICAVI DICHIARATI: € 197.249.00
2014
CONSUMI PER GASOLIO: 71.006 quintali
RICAVI DICHIARATI: € 175.937,00
2015
CONSUMI PER GASOLIO: 68.506 quintali
RICAVI DICHIARATI: € 149.179.00
Il raffronto effettuato ha evidenziato che i ricavi dichiarati per l'anno 2015, a parità di condizioni operative, risultano significativamente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti.
In particolare, dalle tabelle prodotte emerge che, a fronte di un quantitativo di gasolio utilizzato nel 2015 analogo a quello impiegato nel 2013, la ditta ha dichiarato ricavi sensibilmente inferiori rispetto a quelli conseguiti in tale ultimo anno.
Alla luce di tali risultanze, l'Ufficio ha ritenuto, correttamente, che gli elementi indiziari e le incongruità riscontrate convergano nel senso dell'inattendibilità dei ricavi dichiarati, in quanto manifestamente inferiori alla soglia minima ragionevolmente conseguibile. Tali elementi, qualificabili come gravi, precisi e concordanti, legittimano il superamento delle risultanze formali delle scritture contabili e consentono di pervenire a una ricostruzione sostanzialmente più attendibile del reddito rispetto a quella dichiarata.
Pertanto, a tal fine è stato applicato al quantitativo complessivo di gasolio impiegato per l'attività estrattiva nel periodo d'imposta 2015 il valore di resa registrato nel 2014, parametro peraltro più favorevole al contribuente rispetto a quello del 2013, determinando così un maggior ricavo pari a euro 20.564,00.
La Ditta contesta tale ricostruzione, sostenendo che non terrebbe conto della peculiare attività svolta nella cava nel 2015, caratterizzata da lavori straordinari. Tuttavia, pur trattandosi di interventi dichiarati, non è stata fornita in giudizio alcuna prova idonea a dimostrarne l'effettiva realizzazione e l'incidenza economica.
Come abbiamo visto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'anti economicità del comportamento del contribuente, è consentito all'Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso di specie, a fronte della legittima contestazione dell'Ufficio, basata su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti, non è stata fornita dal contribuente alcuna prova contraria.
La Corte, pertanto, rigetta l'appello e conferma a sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante Ricorrente_1 alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1350,00.
Palermo, 27 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
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