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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 9 dicembre 2025, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
7/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo Parte_1 grado, dall'Avv. Giuseppe Mauro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla via P.ssa Margherita n.39;
- APPELLANTE -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex Controparte_1 art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del
“Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
5.12.2022, dall'avv. Vincenzo Maria, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al
Corso Umberto n. 154;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 2976/2019 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 11 giugno 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2025.
Svolgimento del processo
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1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di conducente di un Parte_1 velocipede, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Controparte_1
F.G.V.S. al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data 27.09.2014, alle ore 17.30, in Nola, alla via Seminario, all'altezza dell'incrocio con via Cupa Ruopoli, in relazione ad un investimento ad opera di un'autovettura di colore scuro, rimasta non identificata.
1.1 Resistette alla domanda F.G.V.S. Controparte_1
1.2 Istruita la causa con l'ascolto dei testi ammessi e l'espletamento di una CTU medico- legale sulla persona dell'attore, con sentenza n. 2976/2019 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provato il fatto e compensò le spese di lite, ma pose a carico del i costi della CTU. Pt_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censurando la Parte_1 pronuncia di prime cure per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio con clausola di distrazione.
3. Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito di due rinvii dovuti al noto periodo emergenziale da COVID-19, l'allora giudice istruttore all'udienza del 2.02.2021 ha spedito la causa per la precisazione delle conclusioni al 26.01.2023. A tale udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, nelle more insediatosi, ne è stato disposto il rinvio per esigenze di ruolo all'11 aprile 2024. Indi, mutato nuovamente il giudice istruttore, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 19.06.2025, poi rimandata d'ufficio al 9.12.2025, all'esito della quale, riassegnata a questo giudice, sulle conclusioni rese dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
2
l'intestato Tribunale ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle citate norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
2. Giova, peraltro, evidenziare che l'odierno appellante ha addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento e che, conformemente ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato valutando inattendibile la prova orale raccolta, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo Vittime della Strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare sia il fatto dannoso che l'imputabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa di un veicolo rimasto non identificato (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12304/2005).
Ne discende che, ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria, l'accertamento giudiziale, pur non riguardando la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, non può prescindere dalla prova che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 21983/2022, conf. a 9873 del 2021, 27561/2016 e 23434/2014).
3.2. Il primo giudice ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, le ragioni sottese al giudizio di inattendibilità dei testi, valorizzando, in particolare, la circostanza che in considerazione delle caratteristiche della strada teatro del sinistro (rettilineo), delle buone condizioni di visibilità
(erano le 17:30 di un giorno di fine settembre) e dell'andatura del veicolo, fosse impossibile che entrambi i testi non fossero riusciti ad identificare se non la targa, quanto meno il modello e la marca della vettura investitrice.
3.3. A corroborare tale condivisibile valutazione di inattendibilità dei testi concorre poi la considerazione che nessuno dei due testimoni escussi, pur confermando puntualmente la dinamica
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dell'incidente descritta in citazione, ha chiarito in alcun modo da che posizione avesse assistito al sinistro, se fosse a piedi o a bordo di un veicolo.
3.4. A tanto deve aggiungersi la circostanza di non poco conto che del teste , Testimone_1 alcuna menzione è stata fatta nella denuncia querela sporta dal presso la Procura della Pt_1
Repubblica del Tribunale di Nola il 14 ottobre 2014, laddove viene fatto riferimento unicamente al teste . Tes_2
Se è vero, infatti, che non vi è possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 3019/2016), potendo entrambe, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (da valutare nell'insieme del compendio probatorio offerto dalle parti), è pur vero che in tal guisa si è inteso esclusivamente negare - oltre all'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e al condizionamento dell'azione civile alla conclusione delle indagini penali - la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della
"impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore e non l'irrilevanza del suddetto requisito ai fini dell'accoglimento della domanda. Pertanto, la mancata indicazione in denuncia/querela delle persone, in tesi, presenti sui luoghi, è un dato non privo di valenza istruttoria, posto che nell'ottica di collaborazione di cui si è detto, la identificazione di soggetti presenti sui luoghi avrebbe potuto dare un contributo alle indagini per l'identificazione del veicolo pirata.
3.5. Condivisibilmente, inoltre, il giudice di pace ha evidenziato l'anomala assenza di qualunque reperto fotografico della bicicletta assuntamente condotta dall'attore, della posizione della stessa dopo l'urto e degli eventuali danni dalla stessa riportati, certamente utili al fine di vagliare l'attendibilità della ricostruzione fattuale offerta in citazione.
Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro.” (Cass. civile, sez.
III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
3.6. Non può non valorizzarsi, infine, l'ipersinistrosità del documentata dalla fin dal Pt_1 CP_1 primo grado del giudizio.
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Giova, in proposito, osservare che la Banca Dati Ivass è istituita al precipuo fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, come tale consultabile sia dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, sia dall'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'istanze risarcitorie azionate dai pretesi danneggiati.
Ed allora, è indubbio che il coinvolgimento dell'attore in un elevato numero di sinistri costituisce un allarmante indice di anomalia e di sospetto nella valutazione della verosimiglianza e genuinità della versione fornita dall'attore e dai testi escussi.
3.7. Da ultimo, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, in alcun modo l'effettivo avveramento del sinistro e del nesso di causalità tra questo e le lesioni lamentate potrebbero essere suffragate dall'espletata CTU medico-legale.
Sul punto, infatti, giova chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Trattasi, invero, di una valutazione compiuta mediante l'applicazione di regole scientifiche o tecniche, limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica del sinistro rappresentata dall'istante, la quale, tuttavia, non esonera affatto il preteso danneggiato dall'onere di provare l'evento lesivo e il nesso causale;
prova che, per tutto quanto innanzi esplicitato, è mancata nel caso de quo (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 19631/2020).
3.8. Tirando le fila del discorso, alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questo giudice che debba ritenersi non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata ed in particolare l'an stesso della pretesa risarcitoria, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla sussistenza del nesso causale e all'eventuale prova del quantum.
Donde, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro
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1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”)
5. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
6. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nella spiegata qualità, avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Giudice di Pace di Nola n. 2976/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.278,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per quella istruttoria e decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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