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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17755 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, e, dunque, in diversa composizione monocratica rispetto al giudizio di merito r.g.c. n. 14107/2019, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado riassunta ex art. 392 c.p.c. con il numero 33622 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 tra
, nella qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 Persona_1
Staniscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 20, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE ED OPPONENTE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Claudia D'Alessio dell'Avvocatura interna della medesima società ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in Roma, viale Europa n. 190, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica pro tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_4 tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. 6719/2016. Riassunzio
ne del giudizio di merito ex art. 392 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., , nella Parte_1 qualità di erede di , ha citato l Persona_1 CP_5 Controparte_1 Controparte_4 ed rispettivamente debitore esecutato e terzi pignorati nella
[...] Controparte_3 procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. 33622/2024, al fine di conseguire, “sulla scorta del giudicato interno dell'originaria inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per tardività”, la condanna dell' “al pagamento dei tre gradi di giudizio”, a seguito dell'ordinanza n. CP_5
19534/2024 con cui la Corte di Cassazione ha riformato sotto il profilo delle spese di lite la sentenza n. 8712/2022 - sentenza con cui questo Tribunale – sez. civ. III, nonostante l'accoglimento, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione atipica della suddetta procedura esecutiva presso terzi, ha compensato integralmente le spese di lite in base ad una motivazione apparente -, ordinando al
Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, in persona di un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, una nuova statuizione sulle spese dei tre gradi di giudizio.
2 - Si è costituita la convenuta che non ha rassegnato conclusioni di sorta, Controparte_1 stante la natura di terzo pignorato.
3 - Sebbene ritualmente citate, le altre convenute, Controparte_2 ed non si sono costituite in giudizio, cosicché le stesse sono state
[...] Controparte_3 dichiarate contumaci con ordinanza del 10.04.2025. Parimenti, l'altra convenuta,
[...] non si è costituita in giudizio, seppure ritualmente citata, come Controparte_4 da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. in data 26.07.2024, depositata in atti, cosicché la stessa è stata dichiarata contumace con ordinanza del 11.09.2025. esecutivi (r.g.c. n. 14107/2019) e rinviato all'udienza del al fine della precisazione delle conclusioni;
quindi, con ordinanza del 11.09.2025, una volta verificata l'avvenuta acquisizione agli atti del processo di entrambi i suddetti fascicoli d'ufficio e l'avvenuta precisazione delle conclusioni da parte dell'attore in riassunzione con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Secondo l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio, il giudice del rinvio è tenuto a conformare la propria decisione al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, senza poter rimettere in discussione e, quindi, riesaminare i fatti che il medesimo principio di diritto presuppone come pacifici o già accertati definitivamente e che, dunque, non hanno formato oggetto del ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza del
24.06.2025, n. 16915, “al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito”; Cass. civ., 02.02.2024, n.
3150; Cass. civ., 28.05.2020, n. 10090). Nel caso concreto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n.
19534/2024, ha cassato la sentenza n. 8712/2022 parzialmente e limitatamente al capo recante la statuizione della compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore opponente, , Parte_1 ed il convenuto opposto, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, “rinviando CP_5 al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul regime delle spese del giudizio di opposizione, oltre che di quelle del presente giudizio di legittimità”. Pertanto, muovendo dall'accertamento giudiziale della pregressa fase di merito che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed alla revoca dell'ordinanza dichiarativa della nullità dell'atto di pignoramento e dell'improcedibilità dell'esecuzione r.g.e. n. 6719/2016, emessa in data 23-25.07.2018, quale accertamento di merito presupposto della statuizione sulle spese processuali, non fatto oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, il thema decidendum resta circoscritto alla stessa decisione sulle spese di lite, in base al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in sede di cassazione parziale con rinvio. CP_ compensato le spese processuali “nel rapporto tra l'opponente e , “in considerazione dell'intervenuto mutamento della giurisprudenza di Sezione, nelle more dell'adozione della decisione cautelare”. Quindi, a seguito della proposizione del ricorso per cassazione, la Suprema
Corte, con ordinanza n. 19534/2024, ha ribadito che, pur risultando rimessa alla discrezionalità del giudice la decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, tuttavia resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Tale, appunto, è l'evenienza verificatasi nel caso che occupa …”. Ergo, ha proseguito la Corte di
Cassazione, “essendo stato il presente giudizio instaurato avverso un provvedimento del 27 luglio
2018 – trova applicazione “ratione temporis” il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass.
Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord.
18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01). Alle stesse, dunque, non è riconducibile un
(peraltro, neppure meglio precisato) mutamento di indirizzo giurisprudenziale della “sezione” del
Tribunale di Roma, se non altro di per sé solo considerato, donde l'ipotizzato accoglimento del primo motivo di ricorso”. Pertanto, questo Tribunale, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ritiene, in ragione della assenza della ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti previsti nell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, l'insussistenza delle condizioni per compensare le spese di lite tra l'opponente e l'opposto e, Parte_1 CP_5 quindi, la ricorrenza della soccombenza di quest'ultimo ex art. 91 c.p.c., in ragione e per effetto dell'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, dunque, in ragione e per effetto della revoca dell'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione r.g.e. n. 6718/2016.
Tenuto conto dell'ammontare del credito fatto valere in executivis (euro 394,48), le spese di lite della fase sommaria e cautelare e della fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sono da liquidare, a titolo di compenso di avvocato, nello scaglione di valore inferiore ad euro 1.100,00, rispettivamente nella misura di euro 350,00
4 (valore tra il minimo ed il medio, in considerazione della natura sommaria dell'accertamento, della fase di studio della controversia, fase introduttiva e fase decisoria del procedimento cautelare, previsti nel d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, in difetto di svolgimento di attività istruttoria) e di euro 462,00 (valori medi della fase di studio della controversia, fase introduttiva e fase decisoria del giudizio ordinario di cognizione, previsti nel d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e con il d.m. n. 147/2022, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza di trattazione ed istruttoria). Parimenti, le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare, a titolo di compenso di avvocato, nella misura di euro 678,00, come da valori medi per ciascuna fase del giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione, in base al d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e con il d.m. n. 147/2022.
3 - Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite della fase sommaria e cautelare e della fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., nonché del giudizio di legittimità, rispetto alla convenuta ed opposta costituita, in quanto terzo pignorato che non ha dato causa alla controversia e Controparte_1 che, per ciò stesso, pur costituendosi in giudizio, non ha rassegnato conclusioni. Parimenti è a dirsi rispetto alle convenute contumaci, ed non Controparte_4 Controparte_3 avendo costoro, quali terzi pignorati, dato causa all'opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Luigi Guariniello, e, dunque, in diversa composizione monocratica rispetto al giudizio di merito r.g.c. n. 14107/2019, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., riassunto ex art. 392 c.p.c. dalla parte creditrice procedente ed opponente, , nei confronti della parte debitrice esecutata, Parte_1
convenuta contumace, e dei terzi Controparte_2 pignorati, convenuta costituita, Controparte_1 Controparte_4 ed convenute contumaci;
ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, Controparte_3 così decide:
1) in accoglimento, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi e, quindi, in ragione e per effetto della revoca dell'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione r.g.e. n. 6718/2016, ed in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
19534/2024, condanna la parte convenuta ed opposta contumace,
[...]
a rifondere le spese di lite seguenti: le spese della fase sommaria e Controparte_2 cautelare che liquida in euro 350,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
le spese del presente giudizio di merito che liquida in euro 462,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5 678,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
con distrazione di tutte le suddette spese di lite a favore dell'avv. Nicola Staniscia, quale difensore dell'attore ed opponente in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla convenuta ed opposta costituita, ed alle convenute ed opposte contumaci, Controparte_1 [...] ed Controparte_4 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 18.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - Questo Tribunale, con ordinanza del 10.04.2025, ha disposto, d'ufficio, l'acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione (r.g.e. n. 6719/2016) e del giudizio di merito dell'opposizione agli atti
2
2 - Orbene, dall'esame degli atti acquisiti al presente giudizio, in particolare, risulta che con la sentenza n. 8712/2022, pronunciata a definizione della fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. (r.g.c. n. 14107/2019), questo Tribunale – sez. civ. III ha revocato l'ordinanza dichiarativa della nullità dell'atto di pignoramento e l'estinzione atipica dell'esecuzione r.g.e. n. 6719/2016, emessa in data 23/25.07.2018, ed ha
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, e, dunque, in diversa composizione monocratica rispetto al giudizio di merito r.g.c. n. 14107/2019, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado riassunta ex art. 392 c.p.c. con il numero 33622 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 tra
, nella qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 Persona_1
Staniscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 20, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE ED OPPONENTE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Claudia D'Alessio dell'Avvocatura interna della medesima società ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in Roma, viale Europa n. 190, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica pro tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_4 tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. 6719/2016. Riassunzio
ne del giudizio di merito ex art. 392 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., , nella Parte_1 qualità di erede di , ha citato l Persona_1 CP_5 Controparte_1 Controparte_4 ed rispettivamente debitore esecutato e terzi pignorati nella
[...] Controparte_3 procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. 33622/2024, al fine di conseguire, “sulla scorta del giudicato interno dell'originaria inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per tardività”, la condanna dell' “al pagamento dei tre gradi di giudizio”, a seguito dell'ordinanza n. CP_5
19534/2024 con cui la Corte di Cassazione ha riformato sotto il profilo delle spese di lite la sentenza n. 8712/2022 - sentenza con cui questo Tribunale – sez. civ. III, nonostante l'accoglimento, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione atipica della suddetta procedura esecutiva presso terzi, ha compensato integralmente le spese di lite in base ad una motivazione apparente -, ordinando al
Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, in persona di un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, una nuova statuizione sulle spese dei tre gradi di giudizio.
2 - Si è costituita la convenuta che non ha rassegnato conclusioni di sorta, Controparte_1 stante la natura di terzo pignorato.
3 - Sebbene ritualmente citate, le altre convenute, Controparte_2 ed non si sono costituite in giudizio, cosicché le stesse sono state
[...] Controparte_3 dichiarate contumaci con ordinanza del 10.04.2025. Parimenti, l'altra convenuta,
[...] non si è costituita in giudizio, seppure ritualmente citata, come Controparte_4 da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. in data 26.07.2024, depositata in atti, cosicché la stessa è stata dichiarata contumace con ordinanza del 11.09.2025. esecutivi (r.g.c. n. 14107/2019) e rinviato all'udienza del al fine della precisazione delle conclusioni;
quindi, con ordinanza del 11.09.2025, una volta verificata l'avvenuta acquisizione agli atti del processo di entrambi i suddetti fascicoli d'ufficio e l'avvenuta precisazione delle conclusioni da parte dell'attore in riassunzione con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Secondo l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio, il giudice del rinvio è tenuto a conformare la propria decisione al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, senza poter rimettere in discussione e, quindi, riesaminare i fatti che il medesimo principio di diritto presuppone come pacifici o già accertati definitivamente e che, dunque, non hanno formato oggetto del ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza del
24.06.2025, n. 16915, “al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito”; Cass. civ., 02.02.2024, n.
3150; Cass. civ., 28.05.2020, n. 10090). Nel caso concreto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n.
19534/2024, ha cassato la sentenza n. 8712/2022 parzialmente e limitatamente al capo recante la statuizione della compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore opponente, , Parte_1 ed il convenuto opposto, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, “rinviando CP_5 al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul regime delle spese del giudizio di opposizione, oltre che di quelle del presente giudizio di legittimità”. Pertanto, muovendo dall'accertamento giudiziale della pregressa fase di merito che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed alla revoca dell'ordinanza dichiarativa della nullità dell'atto di pignoramento e dell'improcedibilità dell'esecuzione r.g.e. n. 6719/2016, emessa in data 23-25.07.2018, quale accertamento di merito presupposto della statuizione sulle spese processuali, non fatto oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, il thema decidendum resta circoscritto alla stessa decisione sulle spese di lite, in base al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in sede di cassazione parziale con rinvio. CP_ compensato le spese processuali “nel rapporto tra l'opponente e , “in considerazione dell'intervenuto mutamento della giurisprudenza di Sezione, nelle more dell'adozione della decisione cautelare”. Quindi, a seguito della proposizione del ricorso per cassazione, la Suprema
Corte, con ordinanza n. 19534/2024, ha ribadito che, pur risultando rimessa alla discrezionalità del giudice la decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, tuttavia resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Tale, appunto, è l'evenienza verificatasi nel caso che occupa …”. Ergo, ha proseguito la Corte di
Cassazione, “essendo stato il presente giudizio instaurato avverso un provvedimento del 27 luglio
2018 – trova applicazione “ratione temporis” il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass.
Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord.
18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01). Alle stesse, dunque, non è riconducibile un
(peraltro, neppure meglio precisato) mutamento di indirizzo giurisprudenziale della “sezione” del
Tribunale di Roma, se non altro di per sé solo considerato, donde l'ipotizzato accoglimento del primo motivo di ricorso”. Pertanto, questo Tribunale, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ritiene, in ragione della assenza della ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti previsti nell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, l'insussistenza delle condizioni per compensare le spese di lite tra l'opponente e l'opposto e, Parte_1 CP_5 quindi, la ricorrenza della soccombenza di quest'ultimo ex art. 91 c.p.c., in ragione e per effetto dell'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, dunque, in ragione e per effetto della revoca dell'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione r.g.e. n. 6718/2016.
Tenuto conto dell'ammontare del credito fatto valere in executivis (euro 394,48), le spese di lite della fase sommaria e cautelare e della fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sono da liquidare, a titolo di compenso di avvocato, nello scaglione di valore inferiore ad euro 1.100,00, rispettivamente nella misura di euro 350,00
4 (valore tra il minimo ed il medio, in considerazione della natura sommaria dell'accertamento, della fase di studio della controversia, fase introduttiva e fase decisoria del procedimento cautelare, previsti nel d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, in difetto di svolgimento di attività istruttoria) e di euro 462,00 (valori medi della fase di studio della controversia, fase introduttiva e fase decisoria del giudizio ordinario di cognizione, previsti nel d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e con il d.m. n. 147/2022, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza di trattazione ed istruttoria). Parimenti, le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare, a titolo di compenso di avvocato, nella misura di euro 678,00, come da valori medi per ciascuna fase del giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione, in base al d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e con il d.m. n. 147/2022.
3 - Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite della fase sommaria e cautelare e della fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., nonché del giudizio di legittimità, rispetto alla convenuta ed opposta costituita, in quanto terzo pignorato che non ha dato causa alla controversia e Controparte_1 che, per ciò stesso, pur costituendosi in giudizio, non ha rassegnato conclusioni. Parimenti è a dirsi rispetto alle convenute contumaci, ed non Controparte_4 Controparte_3 avendo costoro, quali terzi pignorati, dato causa all'opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Luigi Guariniello, e, dunque, in diversa composizione monocratica rispetto al giudizio di merito r.g.c. n. 14107/2019, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., riassunto ex art. 392 c.p.c. dalla parte creditrice procedente ed opponente, , nei confronti della parte debitrice esecutata, Parte_1
convenuta contumace, e dei terzi Controparte_2 pignorati, convenuta costituita, Controparte_1 Controparte_4 ed convenute contumaci;
ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, Controparte_3 così decide:
1) in accoglimento, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi e, quindi, in ragione e per effetto della revoca dell'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione r.g.e. n. 6718/2016, ed in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
19534/2024, condanna la parte convenuta ed opposta contumace,
[...]
a rifondere le spese di lite seguenti: le spese della fase sommaria e Controparte_2 cautelare che liquida in euro 350,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
le spese del presente giudizio di merito che liquida in euro 462,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5 678,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
con distrazione di tutte le suddette spese di lite a favore dell'avv. Nicola Staniscia, quale difensore dell'attore ed opponente in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla convenuta ed opposta costituita, ed alle convenute ed opposte contumaci, Controparte_1 [...] ed Controparte_4 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 18.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - Questo Tribunale, con ordinanza del 10.04.2025, ha disposto, d'ufficio, l'acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione (r.g.e. n. 6719/2016) e del giudizio di merito dell'opposizione agli atti
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2 - Orbene, dall'esame degli atti acquisiti al presente giudizio, in particolare, risulta che con la sentenza n. 8712/2022, pronunciata a definizione della fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. (r.g.c. n. 14107/2019), questo Tribunale – sez. civ. III ha revocato l'ordinanza dichiarativa della nullità dell'atto di pignoramento e l'estinzione atipica dell'esecuzione r.g.e. n. 6719/2016, emessa in data 23/25.07.2018, ed ha
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