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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione CIVILE
Il Giudice, nel procedimento iscritto al n. r.g. 159/2024 introdotto con ricorso ex art. 67 CCII depositato da
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Domeniconi n. 19, C.F. , accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma 2 C.F._1
CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Avv. Bruno Barbieri;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA letto il ricorso e la documentazione ad esso allegata;
letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;
visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 16.04.2025 con cui si è disposto che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, con possibilità per questi ultimi di presentare osservazioni;
letta l'informativa dell'OCC del 09.06.2025 nella quale si è dato atto della comunicazione effettuata ai creditori e della nota pervenuta dal creditore , ribadendosi il giudizio positivo in Controparte_1 ordine alla fattibilità e sostenibilità del piano;
dato atto che è stata effettuata la pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito internet del
Tribunale di Rimini;
ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. b) CCII, atteso che il ricorrente risiede in un comune compreso nel circondario di Rimini;
pagina 1 di 3 rilevato che il ricorrente può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo persona fisica, lavoratore dipendente, che non ha mai esercitato impresa commerciale ed è gravato da debiti personali (originati dalle obbligazioni assunte per far fronte ad esigenze familiari); ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta, sussista la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, essendo il ricorrente non titolare di beni immobili, dipendente con una retribuzione mensile di circa 1.892 euro e indebitato per euro 70.355,22; rilevato che la proposta prevede il soddisfacimento del ceto creditorio nell'arco di 5 anni attraverso la cessione del credito futuro generato dal lavoro del ricorrente, con accantonamento mensile di euro
150,00 (per un totale di euro 9.000,00); rilevato che ha unicamente precisato il proprio credito in ragione del tempo Controparte_1 trascorso dalla precedente comunicazione dalla stessa inviata;
ritenuto che
proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha compiuto atti in frode ai creditori, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave;
l'origine del sovraindebitamento è da ricondursi alle spese fatte per supportare un figlio tetraplegico, nato nel 1993 e deceduto nel 2023, sia emotivamente (acquisto di crociere e beni a scopo di svago del figlio) sia fisicamente (acquisto di un'auto idonea a contenere i macchinari che lo tenevano in vita); ritenuto che l'accordo sia attuabile, atteso che il piano si fonda sulla messa a disposizione della somma mensile di euro 150,00, esborso sostenibile da parte del debitore in base ai calcoli esposti dall'OCC; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutte le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
P.Q.M.
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
C.F. ; C.F._1
- dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori entro 30 giorni;
- avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto nell'art 71 per eventuali cessioni o vendite previste nel piano;
- avverte l'OCC che: dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al Giudice se necessario;
pagina 2 di 3 relazionare ogni sei mesi per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione del piano;
terminata l'esecuzione del piano, presentare al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII;
- avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;
- avverte che, ai sensi dell'art 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del PM o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione CIVILE
Il Giudice, nel procedimento iscritto al n. r.g. 159/2024 introdotto con ricorso ex art. 67 CCII depositato da
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Domeniconi n. 19, C.F. , accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma 2 C.F._1
CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Avv. Bruno Barbieri;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA letto il ricorso e la documentazione ad esso allegata;
letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;
visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 16.04.2025 con cui si è disposto che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, con possibilità per questi ultimi di presentare osservazioni;
letta l'informativa dell'OCC del 09.06.2025 nella quale si è dato atto della comunicazione effettuata ai creditori e della nota pervenuta dal creditore , ribadendosi il giudizio positivo in Controparte_1 ordine alla fattibilità e sostenibilità del piano;
dato atto che è stata effettuata la pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito internet del
Tribunale di Rimini;
ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. b) CCII, atteso che il ricorrente risiede in un comune compreso nel circondario di Rimini;
pagina 1 di 3 rilevato che il ricorrente può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo persona fisica, lavoratore dipendente, che non ha mai esercitato impresa commerciale ed è gravato da debiti personali (originati dalle obbligazioni assunte per far fronte ad esigenze familiari); ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta, sussista la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, essendo il ricorrente non titolare di beni immobili, dipendente con una retribuzione mensile di circa 1.892 euro e indebitato per euro 70.355,22; rilevato che la proposta prevede il soddisfacimento del ceto creditorio nell'arco di 5 anni attraverso la cessione del credito futuro generato dal lavoro del ricorrente, con accantonamento mensile di euro
150,00 (per un totale di euro 9.000,00); rilevato che ha unicamente precisato il proprio credito in ragione del tempo Controparte_1 trascorso dalla precedente comunicazione dalla stessa inviata;
ritenuto che
proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha compiuto atti in frode ai creditori, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave;
l'origine del sovraindebitamento è da ricondursi alle spese fatte per supportare un figlio tetraplegico, nato nel 1993 e deceduto nel 2023, sia emotivamente (acquisto di crociere e beni a scopo di svago del figlio) sia fisicamente (acquisto di un'auto idonea a contenere i macchinari che lo tenevano in vita); ritenuto che l'accordo sia attuabile, atteso che il piano si fonda sulla messa a disposizione della somma mensile di euro 150,00, esborso sostenibile da parte del debitore in base ai calcoli esposti dall'OCC; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutte le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
P.Q.M.
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
C.F. ; C.F._1
- dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori entro 30 giorni;
- avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto nell'art 71 per eventuali cessioni o vendite previste nel piano;
- avverte l'OCC che: dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al Giudice se necessario;
pagina 2 di 3 relazionare ogni sei mesi per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione del piano;
terminata l'esecuzione del piano, presentare al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII;
- avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;
- avverte che, ai sensi dell'art 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del PM o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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