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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
l Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella perso- na del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4025/2022 di R.G. (n. 2319/2022 R.G., pri- ma del mutamento del rito) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Desiderio, Parte_1 elett.te dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paola D'Avanzo, Controparte_1 elett.te dom.to come in atti,
INTIMATO
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate telematica- mente
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal redi- gere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., anteriforma Cass. Civ.
3626/2007), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motiva- zione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi indicati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ossia mediante rinvio a contenuti speci- fici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel motivare “con- cisamente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codice di rito, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le que- stioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione con- cretamente adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno rite- nute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per
1 l'incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto pro- vato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso diverso e successiva resistenza dell'intimato, tale da determinare il mutamento del ri- to con il deposito delle successive memorie versate in atti dai difensori co- stituiti.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso diverso e contestuale citazione per la convalida, intimava lo sfratto per morosi- Parte_1 tà nei confronti di per il mancato pagamento dei canoni Controparte_1 locatizi relativi alle mensilità di novembre e metà dicembre 2019 per un importo pari ad euro 1.500,00 in forza di contratto di locazione stipulato con il sig. nato il [...]. In particolare, il contratto di Controparte_1 locazione avente ad oggetto il locale commerciale sito in Scafati alla via
Corso Umberto I n. 118, veniva stipulato in data 01/01/2017, con il sig.
e regolarmente registrato per un canone di locazione an- Parte_1 nuo pari ad euro 12.000,00 ovvero di euro 1000,00 mensili poi ridotti ad euro 750,00.
Si costituiva, con atto di costituzione e risposta, l'intimato, il quale si op- poneva alla convalida ed alla emissione dell'ordinanza provvisoria di rila- scio, eccependo la mancata morosità così come richiesta dall'intimante.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice, all'udienza del 25 luglio 2022, con provvedimento, a norma dell'art. 667 cpc, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 cpc e rinviava la causa alla udienza di discussione, assegnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie in- tegrative.
Il ricorrente concludeva, dunque, domandando una pronuncia di risoluzio- ne del contratto per inadempimento del resistente.
Successivamente all'udienza del 15/05/2024 la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 12/02/2025 il Giudice si riservava la decisio- ne.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone in limine di osservare che agli atti è depositato sia il contratto di
2 locazione stipulato in forma scritta il 01/01/2017, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, da cui si evince l'obbligo del conduttore di corri- spondere un canone mensile di euro 1000,00, sia la scrittura modificativa.
Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contrat- to di locazione per inadempimento del conduttore, la quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della
Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del- la controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pro- va del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempi- mento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimen- to, bensì - l'inesatto adempimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazio- ne di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualita- tive dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr., Cass. Sez. Un. n. 13533/01; nel mede- simo senso, Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n.
3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubi- tarsi che il conduttore non abbia eseguito la prestazione cui era tenuto (id est, il pagamento del canone): infatti, a fronte dell'inadempimento analiti- camente prospettato dal locatore, l'intimato non ha in alcun modo provato di aver corrisposto il canone di locazione al proprietario dell'immobile. Il conduttore ha prodotto in atti varie quietanze di pagamento riferite a moro- sità non dedotte nell'atto di intimazione e non contestate. Per quanto con- cerne il periodo contestato ovvero le mensilità di novembre e dicembre
2019, si deve precisare che il convenuto non ha provato di aver effettuato il pagamento del canone di locazione dell'immobile, rimanendo però nel go- dimento dello stesso;
tale circostanza deve essere qualificata quale inadem- pimento del resistente in quanto, risultando in corso il contratto di locazio-
3 ne nei suoi confronti, doveva provvedere al pagamento del canone, non avendo mai formalmente rilasciato l'immobile in favore del ricorrente.
Risulta pertanto provato che il resistente non ha corrisposto i canoni di lo- cazione da novembre a dicembre 2019. Tale inadempimento deve essere qualificato come rilevante e grave in relazione al contratto di locazione in- tercorso tra le parti.
Va ricordato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale "il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito aste- nersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quan- do venga completamente a mancare la prestazione della controparte. La so- spensione dell'adempimento di detta obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., è legittima solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, altrimen- ti costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che altera il sinal- lagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi del conduttore che perciò confi- gura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e pun- tualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il condut- tore" (cfr. Tribunale Pisa, 02/11/2016, n. 1340; Cassazione 27/09/2016, n.
18987; Cassazione 18/04/2016, n. 7636). Del resto, tali principi di diritto trovano esplicitazione, nella fattispecie, nella previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, in cui è previsto che "il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore e il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore (…)”.
Appare, pertanto, evidente che la gravità dell'inadempimento del condutto- re assume carattere assorbente ai fini della pronuncia risolutoria, portando all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte intimante per fatto e colpa del conduttore, ed assorbendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un inadempimento del locatore.
4 Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di risoluzio- ne per inadempimento del contratto di locazione intervenuto tra le parti e la stessa deve essere accolta per quanto di ragione.
Quale conseguenza della risoluzione del contratto di locazione deve essere ordinato al resistente di rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, dal- la data del 30/07/2025, in considerazione delle esigenze di entrambe le par- ti.
Stante l'accertato inadempimento, parte resistente deve essere condannata al pagamento dei canoni di novembre e dicembre 2019 oltre interessi legali dalla domanda nonché dei canoni scaduti e non pagati sino all'effettiva consegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al sal- do effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risul- tante dal fascicolo, con applicazione dei parametri minimi per ciascuna fa- se. Detta somma dovrà essere distratta in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, re- spinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così prov- vede:
1. dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa in relazione al locale commerciale meglio de- scritto in citazione e nel contratto in atti;
2. ordina a parte intimata il rilascio dell'immobile sito in Scafati alla via Corso Umberto I n. 118, libero da persone e/o cose a decorrere dal
30/07/2025;
3. condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di canoni dovuti e non pa- gati sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
4. condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per esborsi e per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese ge- nerali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
5 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 24/02/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
l Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella perso- na del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4025/2022 di R.G. (n. 2319/2022 R.G., pri- ma del mutamento del rito) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Desiderio, Parte_1 elett.te dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paola D'Avanzo, Controparte_1 elett.te dom.to come in atti,
INTIMATO
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate telematica- mente
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal redi- gere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., anteriforma Cass. Civ.
3626/2007), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motiva- zione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi indicati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ossia mediante rinvio a contenuti speci- fici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel motivare “con- cisamente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codice di rito, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le que- stioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione con- cretamente adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno rite- nute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per
1 l'incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto pro- vato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso diverso e successiva resistenza dell'intimato, tale da determinare il mutamento del ri- to con il deposito delle successive memorie versate in atti dai difensori co- stituiti.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso diverso e contestuale citazione per la convalida, intimava lo sfratto per morosi- Parte_1 tà nei confronti di per il mancato pagamento dei canoni Controparte_1 locatizi relativi alle mensilità di novembre e metà dicembre 2019 per un importo pari ad euro 1.500,00 in forza di contratto di locazione stipulato con il sig. nato il [...]. In particolare, il contratto di Controparte_1 locazione avente ad oggetto il locale commerciale sito in Scafati alla via
Corso Umberto I n. 118, veniva stipulato in data 01/01/2017, con il sig.
e regolarmente registrato per un canone di locazione an- Parte_1 nuo pari ad euro 12.000,00 ovvero di euro 1000,00 mensili poi ridotti ad euro 750,00.
Si costituiva, con atto di costituzione e risposta, l'intimato, il quale si op- poneva alla convalida ed alla emissione dell'ordinanza provvisoria di rila- scio, eccependo la mancata morosità così come richiesta dall'intimante.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice, all'udienza del 25 luglio 2022, con provvedimento, a norma dell'art. 667 cpc, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 cpc e rinviava la causa alla udienza di discussione, assegnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie in- tegrative.
Il ricorrente concludeva, dunque, domandando una pronuncia di risoluzio- ne del contratto per inadempimento del resistente.
Successivamente all'udienza del 15/05/2024 la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 12/02/2025 il Giudice si riservava la decisio- ne.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone in limine di osservare che agli atti è depositato sia il contratto di
2 locazione stipulato in forma scritta il 01/01/2017, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, da cui si evince l'obbligo del conduttore di corri- spondere un canone mensile di euro 1000,00, sia la scrittura modificativa.
Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contrat- to di locazione per inadempimento del conduttore, la quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della
Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del- la controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pro- va del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempi- mento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimen- to, bensì - l'inesatto adempimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazio- ne di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualita- tive dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr., Cass. Sez. Un. n. 13533/01; nel mede- simo senso, Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n.
3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubi- tarsi che il conduttore non abbia eseguito la prestazione cui era tenuto (id est, il pagamento del canone): infatti, a fronte dell'inadempimento analiti- camente prospettato dal locatore, l'intimato non ha in alcun modo provato di aver corrisposto il canone di locazione al proprietario dell'immobile. Il conduttore ha prodotto in atti varie quietanze di pagamento riferite a moro- sità non dedotte nell'atto di intimazione e non contestate. Per quanto con- cerne il periodo contestato ovvero le mensilità di novembre e dicembre
2019, si deve precisare che il convenuto non ha provato di aver effettuato il pagamento del canone di locazione dell'immobile, rimanendo però nel go- dimento dello stesso;
tale circostanza deve essere qualificata quale inadem- pimento del resistente in quanto, risultando in corso il contratto di locazio-
3 ne nei suoi confronti, doveva provvedere al pagamento del canone, non avendo mai formalmente rilasciato l'immobile in favore del ricorrente.
Risulta pertanto provato che il resistente non ha corrisposto i canoni di lo- cazione da novembre a dicembre 2019. Tale inadempimento deve essere qualificato come rilevante e grave in relazione al contratto di locazione in- tercorso tra le parti.
Va ricordato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale "il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito aste- nersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quan- do venga completamente a mancare la prestazione della controparte. La so- spensione dell'adempimento di detta obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., è legittima solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, altrimen- ti costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che altera il sinal- lagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi del conduttore che perciò confi- gura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e pun- tualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il condut- tore" (cfr. Tribunale Pisa, 02/11/2016, n. 1340; Cassazione 27/09/2016, n.
18987; Cassazione 18/04/2016, n. 7636). Del resto, tali principi di diritto trovano esplicitazione, nella fattispecie, nella previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, in cui è previsto che "il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore e il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore (…)”.
Appare, pertanto, evidente che la gravità dell'inadempimento del condutto- re assume carattere assorbente ai fini della pronuncia risolutoria, portando all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte intimante per fatto e colpa del conduttore, ed assorbendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un inadempimento del locatore.
4 Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di risoluzio- ne per inadempimento del contratto di locazione intervenuto tra le parti e la stessa deve essere accolta per quanto di ragione.
Quale conseguenza della risoluzione del contratto di locazione deve essere ordinato al resistente di rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, dal- la data del 30/07/2025, in considerazione delle esigenze di entrambe le par- ti.
Stante l'accertato inadempimento, parte resistente deve essere condannata al pagamento dei canoni di novembre e dicembre 2019 oltre interessi legali dalla domanda nonché dei canoni scaduti e non pagati sino all'effettiva consegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al sal- do effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risul- tante dal fascicolo, con applicazione dei parametri minimi per ciascuna fa- se. Detta somma dovrà essere distratta in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, re- spinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così prov- vede:
1. dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa in relazione al locale commerciale meglio de- scritto in citazione e nel contratto in atti;
2. ordina a parte intimata il rilascio dell'immobile sito in Scafati alla via Corso Umberto I n. 118, libero da persone e/o cose a decorrere dal
30/07/2025;
3. condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di canoni dovuti e non pa- gati sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
4. condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per esborsi e per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese ge- nerali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
5 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 24/02/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
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