Sentenza 26 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2018, n. 35805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35805 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo, l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 12 novembre 2015, il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna — in funzione di Giudice dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto ZI RU (ed il concorrente TO MA) per lesioni ai danni di FI TI — ha riformato la sentenza di primo grado, condannando RU (e MA) alla pena di mesi tre di reclusione ed al risarcimento del danno. I fatti, secondo le sentenze di merito, si erano verificati allorché il TI, dopo aver accompagnato un cliente con il proprio taxi e mentre transitava in una strada ove vi erano molti pedoni, era stato rimproverato dal RU, che lo aveva accusato di non aver prestato attenzione al proprio cane, che aveva attraversato la strada;
ne era nato uno scontro verbale e poi fisico, rispetto al quale il Giudice di pace aveva ritenuto, sia pure non nel senso della certezza, integrati gli estremi della legittima difesa, assolvendo RU e MA;
il Tribunale, di contro, aveva ribaltato la sentenza di primo grado, reputando che l'istruttoria avesse dimostrato che l'aggressione era stata innescata da RU, cui si era poi aggiunto MA (ritenendo attendibile la ricostruzione della persona offesa e non credibili quelle dell'imputato e del teste a difesa GE.
2. Contro la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione il solo RU, ricorso strutturato su tre motivi.
2.1. Il primo fonda su violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. perché il Tribunale aveva erroneamente valutato la decisività a carico della deposizione dei testi TT e IS, mentre il primo aveva affermato che altre persone si erano intromesse nello scontro tra imputato e persona offesa e non aveva riconosciuto il RU. Il Giudice monocratico, inoltre, aveva valutato apoditticamente la deposizione del teste GE come inattendibile, sostenendo genericamente che la sua dichiarazione non aveva trovato conferma nelle emergenze dibattimentali. Il Tribunale aveva creduto alla persona offesa, che invece era stata smentita da IS e GE e dalle dichiarazioni dell'imputato; il ricorrente invitava questa Corte a rileggere il verbale delle dichiarazioni del TI, la cui inattendibilità era stata la ragione dell'assoluzione in primo grado. GE aveva spiegato che TI aveva indossato un tirapugni scagliandosi
contro
RU.
2.2. Il secondo motivo di ricorso verte sulla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa perché il RU aveva dovuto reagire all'utilizzo del tirapugni da parte del TI.
2.3. Il terzo motivo verte sulla condanna al risarcimento del danno, ritenuta immotivata dato che l'importo si discosta dalle tabelle del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza va annullata senza rinvio, sia per l'imputato RU che per l'imputato non ricorrente MA, quanto alla condanna penale, mentre va annullata ai fini civili per la sola posizione del RU, con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello 2. Le ragioni dell'annullamento a fini penali fondano sul fatto che il Giudice monocratico, quale Giudice di appello, ha violato i limiti di cui all'art. 576 cod. proc. pen., giacché la sentenza di assoluzione di primo grado non poteva essere riformata a fini penali, ma solo a fini civili, in quanto non vi era stata impugnazione del pubblico ministero. Trattandosi di questione non legata a motivi esclusivamente personali relativi al ricorrente RU, gli effetti di tale statuizione si estendono anche al coimputato non ricorrente MA ex art. 587 cod. proc. pen.
3. L'annullamento della sentenza a fini civili per RU si impone sulla scorta della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ancorché non lamentata dal ricorrente.
3.1. Tenuto conto del ribaltamento della sentenza di primo grado, devono, infatti, trovare applicazione i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite PT (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489) secondo cui: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata». Come pure sancito dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre che nel caso di overturning agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di ribaltamento seguito a ricorso della parte civile agli effetti civili. La sentenza PT ha pure precisato che il dovere di riassunzione della prova dichiarativa vale anche per le dichiarazioni dell'imputato. L'applicabilità della sentenza PT non è inibita dal fatto che, almeno nell'intestazione dei motivi di ricorso sulla responsabilità penale, non si faccia riferimento a vizio di motivazione, dal momento che il ricorso, in particolare il primo motivo, nell'attaccare il punto della sentenza contenente l'affermazione della responsabilità penale, ha censurato l'assenza di una motivazione logica e corretta quanto alla valutazione dei testi e si è lamentato di una errata valutazione delle risultanze probatorie;
né il ricorso per cassazione è viziato da connotati di globale inammissibilità, essendo per contro del tutto irrilevante che esso non faccia specifico riferimento alla violazione della regola di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ed alla normativa ed alla giurisprudenza sovranazionali, una volta che tale vizio, come detto, si riverbera sulla motivazione della sentenza (cfr. sentenza PT, in motivazione).
3.2. Fatta questa premessa, per verificare quali, tra le prove dichiarative entrate nel processo di primo grado, rientrino nel fuoco della sentenza PT, occorre evidenziare, in primo luogo, che l'overturning registratosi nella presente vicenda ha condotto il Giudice di appello a non condividere la valutazione del Giudice di pace in ordine alla sussistenza, sia pure in forma dubitativa (il riferimento del Giudice di primo grado è all'art. 530, comma 2, cod. pen., mentre più correttamente, la norma di riferimento doveva essere quella del terzo comma dello stesso articolo), della scriminante della legittima difesa. Ebbene, il giudizio contra reo formulato dal Tribunale è legato alla diversa valutazione di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della persona offesa, dell'imputato e del teste a difesa CE GE, nella parte in cui RU e GE, a differenza di TI, avevano dichiarato che ad aggredire per primo era stato quest'ultimo, che aveva affrontato l'imputato con un tirapugni;
tale ricostruzione — secondo la lettura alternativa del Giudice monocratico — troverebbe smentita nella deposizione degli altri testi, come pure in altri elementi aliunde acquisiti nel processo. Tale impostazione tradisce un diverso apprezzamento dell'attendibilità dei testi e dell'imputato da parte del Giudice di appello, che si riverbera sulla tenuta del ribaltamento della sentenza di primo grado, dal momento che la deposizione del GE, convergente con quella dell'imputato, era stata reputata dal Giudice di pace altamente significativa a denotare l'assenza di conferme al narrato della parte lesa da parte del Giudice di prime cure. Le prove suddette possono dirsi decisive nel senso individuato dalle Sezioni Unite, trattandosi di elementi che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello. La sentenza va, dunque, annullata agli effetti civili nei confronti dell'imputato RU, con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello;
gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, eliminando la condanna alla reclusione anche nei confronti dell'imputato non ricorrente TO MA. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 11/06/2018. Il Co