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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 211
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 211/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Cagnes;
CP_2
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Seba Virga;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni in ordine alle eccezioni preliminari sollevate. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di giorni 20 per conclusionali e di ulteriori giorni 20 per repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 16.2.2023, ritualmente notificato, l'odierna parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 14.2.2023, per il complessivo importo di euro 38.125,00 in favore del convenuto sig. eccependo, Controparte_3 in via preliminare, la incompetenza per materia del Tribunale, essendo invece competente la sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Catania, giacchè il credito di cui è causa sorgeva da una disputa in materia societaria.
In ogni caso, poi, a parere dell'opponente, in virtù della convenzione di arbitrato prevista dallo Statuto della , la causa doveva comunque essere devoluta al Collegio Arbitrale ovvero in alternativa CP_2
1 dalla Camera Arbitrale di Conciliazione competente per territorio, in entrambi i casi ricadenti presso la sede di Catania.
Contestava, in ogni caso e nel merito, la concreta esigibilità del credito.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur evidenziando la legittimità della Controparte_3 propria iniziale domanda monitoria, aderiva alla eccezione preliminare di competenza in favore del
Collegio arbitrale, affermando comunque che “l 'excepio compromissi ha carattere dirimente rispetto ad ogni altra eccezione inerente la competenza della materia oggetto del presente giudizio”.
Sosteneva nel merito la infondatezza della spiegata opposizione e dunque la legittimità del provvedimento monitorio.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alle eccezioni preliminari, di per sé potenzialmente assorbenti rispetto a qualsivoglia statuizione sul merito e, quindi, trattenuta per la decisione in data 16.12.2024, previa assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c., concessi in forma abbreviata.
§
E' fondata l'eccezione preliminare di incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo invece competente la Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, con sede in Catania.
Vale la pena rammentare, in termini generali, che la competenza delle sezioni specializzate in tanto si individua in quanto la materia del contendere sia una lite societaria ovvero una controversia relativa alla vita della società. Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, inoltre, non si radica tale competenza allorquando la controversia attenga a questione in verità del tutto autonome – ancorchè magari indirettamente collegate – alla materia societaria, per petitum e causa petendi (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione civile, ordinanza n.
22341 del 2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria originariamente vantata dal sig. CP_3
nei confronti della società , di cui era socio, era fondata sulla chiesta
[...] CP_2 restituzione dell'importo di euro 38.125,00, pari cioè al finanziamento dallo stesso corrisposto a favore della società, del cui consiglio di amministrazione egli era componente sino alla data del
20.12.2022, quando aveva fatto pervenire le proprie dimissioni per “insanabili conflitti aziendali”
(cfr. lettera dimissioni, allegata al ricorso monitorio).
Facendo dunque corretta applicazione dei principi generali sopra menzionati, è di tutta evidenza nella vicenda in esame, la stretta connessione della controversia rispetto al rapporto societario, con specifico riferimento all'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità di partecipazioni sociali e, nella
2 specie, alla possibilità per il socio di ottenere il rimborso del finanziamento effettuato in favore della società, ai sensi dell'art.2467 c.c.
Sussisteva pertanto – ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio – la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale ordinario di
Catania, venendo in rilievo un rapporto di credito/debito tra il socio e la società, che si inserisce inevitabilmente nell'ambito dei rapporti societari, per i quali sussiste in linea generale la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa ai sensi del citato art. 3 comma 2 lettera
A) del D.Lgs. n. 168 del 2003.
In conseguenza della rilevata incompetenza, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato quest'ultimo emesso da Tribunale non competente;
tale revoca richiede necessariamente la forma della sentenza, dal momento che "In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (Cass. civ. sez.
6-2 ordinanza n. 14594 del 2012; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-2 ordinanza n. 15579 del 2019).
Occorre poi rilevare che la declaratoria di incompetenza, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, è assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione su tutte le altre domande ed eccezioni formulate in causa, ivi compresa quella relativa alla clausola arbitrale.
Ed infatti, la declaratoria di incompetenza ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, per essere competente il Tribunale di Catania– sezione specializzata in materia di impresa, lascia inalterata la competenza per il giudizio a cognizione ordinaria, devoluta ad arbitro a fronte della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello statuto sociale (allegato in atti dalla odierna opponente), così come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di merito in casi del tutto simili, ove si è precisato che “il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante
l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio) (cfr. Tribunale di Aosta, sentenza n. 283 del
2021), dovendosi intendere nel Giudice ordinario, il Tribunale specializzato in ragione della materia, ossia appunto il Tribunale delle imprese, l'unico competente a decidere l'originario ricorso monitorio del socio.
3 All'accoglimento dell'opposizione consegue – alla luce del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale - la caducazione per nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato;
tale revoca concerne, evidentemente, anche la statuizione sulle spese del procedimento monitorio così come liquidate.
§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono necessariamente il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'odierno convenuto opposto, che dovrà pertanto rifondere alla parte attrice l'importo indicato in dispositivo e quantificato tenendo conto del valore della causa, della attività effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale) e dei parametri di cui al D.M- 55 del 2014 e 147 del 2022.
Non sussistono invece i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla attrice, non emergendo nella condotta del convenuto un profilo di dolo o colpa grave nelle spiegate difese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda od eccezione da considerarsi disattesa e assorbita, così dispone:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 129 del 2023 emesso dal Tribunale di Caltagirone, stante l'incompetenza dell'intestato Tribunale, essendo competente la Sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Catania;
2. CONDANNA il convenuto opposto a rifondere alla odierna opponente le spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano complessivamente in: euro 2.900 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
euro 286,00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 4.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 211/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Cagnes;
CP_2
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Seba Virga;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni in ordine alle eccezioni preliminari sollevate. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di giorni 20 per conclusionali e di ulteriori giorni 20 per repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 16.2.2023, ritualmente notificato, l'odierna parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 14.2.2023, per il complessivo importo di euro 38.125,00 in favore del convenuto sig. eccependo, Controparte_3 in via preliminare, la incompetenza per materia del Tribunale, essendo invece competente la sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Catania, giacchè il credito di cui è causa sorgeva da una disputa in materia societaria.
In ogni caso, poi, a parere dell'opponente, in virtù della convenzione di arbitrato prevista dallo Statuto della , la causa doveva comunque essere devoluta al Collegio Arbitrale ovvero in alternativa CP_2
1 dalla Camera Arbitrale di Conciliazione competente per territorio, in entrambi i casi ricadenti presso la sede di Catania.
Contestava, in ogni caso e nel merito, la concreta esigibilità del credito.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur evidenziando la legittimità della Controparte_3 propria iniziale domanda monitoria, aderiva alla eccezione preliminare di competenza in favore del
Collegio arbitrale, affermando comunque che “l 'excepio compromissi ha carattere dirimente rispetto ad ogni altra eccezione inerente la competenza della materia oggetto del presente giudizio”.
Sosteneva nel merito la infondatezza della spiegata opposizione e dunque la legittimità del provvedimento monitorio.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alle eccezioni preliminari, di per sé potenzialmente assorbenti rispetto a qualsivoglia statuizione sul merito e, quindi, trattenuta per la decisione in data 16.12.2024, previa assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c., concessi in forma abbreviata.
§
E' fondata l'eccezione preliminare di incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo invece competente la Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, con sede in Catania.
Vale la pena rammentare, in termini generali, che la competenza delle sezioni specializzate in tanto si individua in quanto la materia del contendere sia una lite societaria ovvero una controversia relativa alla vita della società. Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, inoltre, non si radica tale competenza allorquando la controversia attenga a questione in verità del tutto autonome – ancorchè magari indirettamente collegate – alla materia societaria, per petitum e causa petendi (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione civile, ordinanza n.
22341 del 2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria originariamente vantata dal sig. CP_3
nei confronti della società , di cui era socio, era fondata sulla chiesta
[...] CP_2 restituzione dell'importo di euro 38.125,00, pari cioè al finanziamento dallo stesso corrisposto a favore della società, del cui consiglio di amministrazione egli era componente sino alla data del
20.12.2022, quando aveva fatto pervenire le proprie dimissioni per “insanabili conflitti aziendali”
(cfr. lettera dimissioni, allegata al ricorso monitorio).
Facendo dunque corretta applicazione dei principi generali sopra menzionati, è di tutta evidenza nella vicenda in esame, la stretta connessione della controversia rispetto al rapporto societario, con specifico riferimento all'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità di partecipazioni sociali e, nella
2 specie, alla possibilità per il socio di ottenere il rimborso del finanziamento effettuato in favore della società, ai sensi dell'art.2467 c.c.
Sussisteva pertanto – ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio – la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale ordinario di
Catania, venendo in rilievo un rapporto di credito/debito tra il socio e la società, che si inserisce inevitabilmente nell'ambito dei rapporti societari, per i quali sussiste in linea generale la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa ai sensi del citato art. 3 comma 2 lettera
A) del D.Lgs. n. 168 del 2003.
In conseguenza della rilevata incompetenza, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato quest'ultimo emesso da Tribunale non competente;
tale revoca richiede necessariamente la forma della sentenza, dal momento che "In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (Cass. civ. sez.
6-2 ordinanza n. 14594 del 2012; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-2 ordinanza n. 15579 del 2019).
Occorre poi rilevare che la declaratoria di incompetenza, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, è assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione su tutte le altre domande ed eccezioni formulate in causa, ivi compresa quella relativa alla clausola arbitrale.
Ed infatti, la declaratoria di incompetenza ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, per essere competente il Tribunale di Catania– sezione specializzata in materia di impresa, lascia inalterata la competenza per il giudizio a cognizione ordinaria, devoluta ad arbitro a fronte della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello statuto sociale (allegato in atti dalla odierna opponente), così come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di merito in casi del tutto simili, ove si è precisato che “il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante
l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio) (cfr. Tribunale di Aosta, sentenza n. 283 del
2021), dovendosi intendere nel Giudice ordinario, il Tribunale specializzato in ragione della materia, ossia appunto il Tribunale delle imprese, l'unico competente a decidere l'originario ricorso monitorio del socio.
3 All'accoglimento dell'opposizione consegue – alla luce del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale - la caducazione per nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato;
tale revoca concerne, evidentemente, anche la statuizione sulle spese del procedimento monitorio così come liquidate.
§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono necessariamente il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'odierno convenuto opposto, che dovrà pertanto rifondere alla parte attrice l'importo indicato in dispositivo e quantificato tenendo conto del valore della causa, della attività effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale) e dei parametri di cui al D.M- 55 del 2014 e 147 del 2022.
Non sussistono invece i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla attrice, non emergendo nella condotta del convenuto un profilo di dolo o colpa grave nelle spiegate difese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda od eccezione da considerarsi disattesa e assorbita, così dispone:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 129 del 2023 emesso dal Tribunale di Caltagirone, stante l'incompetenza dell'intestato Tribunale, essendo competente la Sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Catania;
2. CONDANNA il convenuto opposto a rifondere alla odierna opponente le spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano complessivamente in: euro 2.900 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
euro 286,00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 4.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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