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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3918/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3918/2022 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da: promossa da P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
del SAPIENZA, elettivamente domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
v. AN NDRO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in – Piazza San Giovanni - Palazzo INA;
CP_1
e contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 ocinio IVIA LUCIA GUGLIOTTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. APPELLATI
CONCLUSIONE DELLE PARTI All'udienza del 12/11/2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso del 22.11.2022 la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 359/20 di CP_1 non notificata, con la quale veniva respinta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1930/S/17 del 27 novembre 2017 della Polizia municipale di riportato nella CP_1 cartella esattoriale n. 29720210006261053 e per l'effetto confermato il provvedimento emesso dalla . Controparte_2
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante deduceva:
1. la “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per omessa e/o falsa e/o apparente motivazione, in relazione agli artt. 148 e 149 c.p.c., 14, comma 4, L. 689/81, e l'art. 201, comma 3”;
2. la “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per contraddittoria motivazione ed omessa corrispondenza tra motivazione e
PQM
, in relazione agli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
3. la decadenza dell'Ente impositore per inosservanza del termine ex art. 201 C.d.S. e l'estinzione della pretesa. Chiedeva pertanto al Tribunale di:
- Ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica del verbale n. 1913/S/17 del 27.11.2018, elevato dal Comune di Polizia Urbana;
CP_1
- Ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento;
- Conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale n. 1913/S/17 del 27.11.2018;
- Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che Parte_1
, nulla deve pagare;
[...]
- Condannare i resistenti, ciascuno per il proprio titolo, alle spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA. Si costituivano entrambi gli appellati, il con comparsa dell'8.3.2023 e Controparte_1 con comparsa del 6.2.2023, chiedendo il rigetto Controparte_3
a del Giudice di pace. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellata . Controparte_3
Tale eccezione non merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il Concessionario è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva (Cass. n. 2993/2018, n. 3101/2017). Attesa la notifica della cartella esattoriale n. 29720210006261053, correttamente l'opponente ha proposto opposizione nei confronti dell'agente di riscossione, oltre che dell'ente impositore. Nel merito, l'appello proposto da è infondato e deve Parte_1 pertanto essere rigettato.
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., 14, comma 4, L. 689/81, e l'art. 201, comma 3. Lamenta, in particolare, che la notifica del verbale oggetto della cartella impugnata sarebbe inesistente perché notificato via posta e non a mezzo PEC, richiamando la Circolare 20.2.2018 n.300/A/1500/18/127/9 del Ministero dell'Interno che obbligherebbe gli enti pubblici a notificare, se possibile, via PEC. Giova osservare che, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite (sentenza n. 14916/16), qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità; l'inesistenza si ravvisa solamente in casi eccezionali ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario, ovvero quando la notifica sia stata effettuata a soggetto che, in nessun modo, è collegato al destinatario. Nel caso che ci riguarda il verbale oggetto di impugnazione, come risulta dalla cartolina in atti, è stato notificato da soggetto abilitato alla notifica. Va aggiunto che l'art. 149 cpc, richiamato anche da parte appellante, recita testualmente che
“se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”. Il successivo art. 149 bis cpc, nel testo applicabile ratione temporis, sancisce che la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata. Pertanto, non vi è alcun obbligo di esecuzione della notifica a mezzo PEC né tantomeno alcun divieto espresso di notifica a mezzo posta. Appurato che non vi è alcun obbligo per gli enti pubblici di notificare il verbale di contravvenzione a mezzo PEC, va analizzato l'altro aspetto di cui si lamenta parte appellante relativamente alla notifica del verbale, ovvero la mancanza della relata di notifica. Orbene, secondo l'art. 14 della Legge n. 890/82 in tema di notificazione dei verbali di contravvenzione, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. A tale riguardo la Suprema Corte, con sentenze n. 14501 del 15.7.2016 e n. 10245 del 26.4.2017, ha rilevato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto giudiziario, ai sensi della L. n. 890 del 1982 - articolo 14 - è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie la notifica del verbale è stata eseguita a mezzo posta da parte della Polizia municipale e non dall'Ufficiale giudiziario, per cui non doveva essere redatta alcuna relata di notifica. Pertanto, anche sotto questo profilo, il motivo è infondato Con il secondo motivo di gravame la società appellante lamenta un'asserita contraddittorietà nella motivazione ed omessa corrispondenza tra motivazione e dispositivo in relazione agli att. 91 e 96 cpc., deducendo che il Giudice di primo grado, avendo compensato le spese di lite, non avrebbe potuto condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc. Giova tuttavia osservare che il Giudice di primo grado non ha compensato le spese di lite ma ha correttamente sostenuto che non spettano le spese in quanto il si Controparte_1
è difeso personalmente con l'ausilio di un funzionario delegato, a te principio: per quanto riguarda le spese del giudizio, nulla va disposto sia nei confronti dell'esattore contumace che nei confronti dell'ente territoriale resistente, dato che esso si è costituito in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario delegato e al quale non spetta il rimborso di compensi difensivi di avvocato, difettando tale qualità nel predetto soggetto, e non è stata prodotta alcuna nota relativa alle spese sostenute. Pertanto, anche questo motivo di appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di CP_4
In considerazione del rigetto totale dell'appello di va Parte_1 Parte_1 attestato che ricorrono i presupposti per l'applica .R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3918/2022 R.G.: Rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di n. 359/22 del 17/11/2022. CP_1
Condanna alla rifusione delle spese nei confronti Parte_1 degli appellati e , quantificandole per Controparte_1 Controparte_3 ciascuna parte in €. 662,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Livia Lucia Gugliotta in relazione alle spese di CP_4
Attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'importo pari al contributo unificato. Così deciso in Ragusa il 10/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alberto Chioccoloni, GOP in tirocinio.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3918/2022 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da: promossa da P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
del SAPIENZA, elettivamente domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
v. AN NDRO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in – Piazza San Giovanni - Palazzo INA;
CP_1
e contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 ocinio IVIA LUCIA GUGLIOTTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. APPELLATI
CONCLUSIONE DELLE PARTI All'udienza del 12/11/2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso del 22.11.2022 la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 359/20 di CP_1 non notificata, con la quale veniva respinta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1930/S/17 del 27 novembre 2017 della Polizia municipale di riportato nella CP_1 cartella esattoriale n. 29720210006261053 e per l'effetto confermato il provvedimento emesso dalla . Controparte_2
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante deduceva:
1. la “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per omessa e/o falsa e/o apparente motivazione, in relazione agli artt. 148 e 149 c.p.c., 14, comma 4, L. 689/81, e l'art. 201, comma 3”;
2. la “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per contraddittoria motivazione ed omessa corrispondenza tra motivazione e
PQM
, in relazione agli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
3. la decadenza dell'Ente impositore per inosservanza del termine ex art. 201 C.d.S. e l'estinzione della pretesa. Chiedeva pertanto al Tribunale di:
- Ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica del verbale n. 1913/S/17 del 27.11.2018, elevato dal Comune di Polizia Urbana;
CP_1
- Ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento;
- Conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale n. 1913/S/17 del 27.11.2018;
- Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che Parte_1
, nulla deve pagare;
[...]
- Condannare i resistenti, ciascuno per il proprio titolo, alle spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA. Si costituivano entrambi gli appellati, il con comparsa dell'8.3.2023 e Controparte_1 con comparsa del 6.2.2023, chiedendo il rigetto Controparte_3
a del Giudice di pace. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellata . Controparte_3
Tale eccezione non merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il Concessionario è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva (Cass. n. 2993/2018, n. 3101/2017). Attesa la notifica della cartella esattoriale n. 29720210006261053, correttamente l'opponente ha proposto opposizione nei confronti dell'agente di riscossione, oltre che dell'ente impositore. Nel merito, l'appello proposto da è infondato e deve Parte_1 pertanto essere rigettato.
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., 14, comma 4, L. 689/81, e l'art. 201, comma 3. Lamenta, in particolare, che la notifica del verbale oggetto della cartella impugnata sarebbe inesistente perché notificato via posta e non a mezzo PEC, richiamando la Circolare 20.2.2018 n.300/A/1500/18/127/9 del Ministero dell'Interno che obbligherebbe gli enti pubblici a notificare, se possibile, via PEC. Giova osservare che, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite (sentenza n. 14916/16), qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità; l'inesistenza si ravvisa solamente in casi eccezionali ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario, ovvero quando la notifica sia stata effettuata a soggetto che, in nessun modo, è collegato al destinatario. Nel caso che ci riguarda il verbale oggetto di impugnazione, come risulta dalla cartolina in atti, è stato notificato da soggetto abilitato alla notifica. Va aggiunto che l'art. 149 cpc, richiamato anche da parte appellante, recita testualmente che
“se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”. Il successivo art. 149 bis cpc, nel testo applicabile ratione temporis, sancisce che la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata. Pertanto, non vi è alcun obbligo di esecuzione della notifica a mezzo PEC né tantomeno alcun divieto espresso di notifica a mezzo posta. Appurato che non vi è alcun obbligo per gli enti pubblici di notificare il verbale di contravvenzione a mezzo PEC, va analizzato l'altro aspetto di cui si lamenta parte appellante relativamente alla notifica del verbale, ovvero la mancanza della relata di notifica. Orbene, secondo l'art. 14 della Legge n. 890/82 in tema di notificazione dei verbali di contravvenzione, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. A tale riguardo la Suprema Corte, con sentenze n. 14501 del 15.7.2016 e n. 10245 del 26.4.2017, ha rilevato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto giudiziario, ai sensi della L. n. 890 del 1982 - articolo 14 - è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie la notifica del verbale è stata eseguita a mezzo posta da parte della Polizia municipale e non dall'Ufficiale giudiziario, per cui non doveva essere redatta alcuna relata di notifica. Pertanto, anche sotto questo profilo, il motivo è infondato Con il secondo motivo di gravame la società appellante lamenta un'asserita contraddittorietà nella motivazione ed omessa corrispondenza tra motivazione e dispositivo in relazione agli att. 91 e 96 cpc., deducendo che il Giudice di primo grado, avendo compensato le spese di lite, non avrebbe potuto condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc. Giova tuttavia osservare che il Giudice di primo grado non ha compensato le spese di lite ma ha correttamente sostenuto che non spettano le spese in quanto il si Controparte_1
è difeso personalmente con l'ausilio di un funzionario delegato, a te principio: per quanto riguarda le spese del giudizio, nulla va disposto sia nei confronti dell'esattore contumace che nei confronti dell'ente territoriale resistente, dato che esso si è costituito in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario delegato e al quale non spetta il rimborso di compensi difensivi di avvocato, difettando tale qualità nel predetto soggetto, e non è stata prodotta alcuna nota relativa alle spese sostenute. Pertanto, anche questo motivo di appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di CP_4
In considerazione del rigetto totale dell'appello di va Parte_1 Parte_1 attestato che ricorrono i presupposti per l'applica .R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3918/2022 R.G.: Rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di n. 359/22 del 17/11/2022. CP_1
Condanna alla rifusione delle spese nei confronti Parte_1 degli appellati e , quantificandole per Controparte_1 Controparte_3 ciascuna parte in €. 662,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Livia Lucia Gugliotta in relazione alle spese di CP_4
Attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'importo pari al contributo unificato. Così deciso in Ragusa il 10/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alberto Chioccoloni, GOP in tirocinio.
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