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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 20.11.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8049/2024 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe IO ed Alessia Parte_1
IO e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis e
DA LA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta dal 27.03.2000 al 14.03.2013 con le mansioni di autista e con inquadramento nel Livello 4A secondo la contrattazione collettiva di settore e di non aver percepito il TFR, pari ad euro
11.661,50 al momento della cessazione del rapporto di lavoro, esponeva di aver prima ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del CUB e, successivamente, stante il mancato pagamento, anche a seguito di atto di precetto, di aver inoltrato il modello TFR1 all' in CP_1
data 02.07.2019 per richiedere la liquidazione.
Tanto premesso, dedotta la natura di ente pubblico non economico del CUB, adiva l'intestato Tribunale per sentir condannare l' al pagamento del TFR, con vittoria di CP_1
spese e attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 03.10.2025, si costituiva l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che chiedeva disporsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuta liquidazione del TFR come da documentazione in atti.
All'udienza odierna, parte ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della pretesa azionata, confermando, pertanto, la circostanza dedotta dall'Istituto; in virtù del principio della soccombenza virtuale, chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e con attribuzione;
l' si associava alla richiesta di parte CP_1 ricorrente, chiedendo, tuttavia, la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. verbale d'udienza).
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto alla liquidazione del TFR, come da documento depositato CP_1
telematicamente, comprovante l'integrale versamento dei contributi per cui è causa, comprensivo degli interessi per ritardato pagamento, avvenuto con mandato n. 9000107709 del 12.12.2024 e con accredito sul conto corrente postale (cfr. produzione dell' . CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale versamento dei contributi preteso in questa sede.
Residua la questione sulle spese.
Nel caso di specie, tenuto che le questioni sottese alla fattispecie sono state oggetto di contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto, come dimostrato dalla circostanza per cui la parte aveva già ottenuto in sede monitoria un titolo giudiziale portante la presente pretesa e che l' si è fatto parte diligente in sede extraprocessuale, provvedendo al CP_1
pagamento della prestazione prima della prima udienza, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite. S. Maria C.V., 20.11.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico